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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 465/2021 vertente
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in via Gioacchino Da
Fiore n. 34 è domiciliata per legge.
ATTRICE/OPPONENTE
E
, C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Mandarino e domiciliato digitalmente all'indirizzo pec: come da procura in calce alla comparsa Email_1 di costituzione e risposta.
CONVENUTO/OPPOSTO
NONCHE'
(C.F. ); CP_2 C.F._2 CP_3
(C.F. . C.F._3
CONVENUTI/OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizioneex art. 617 c.p.c. CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che con ordinanza del 4.9.2020, il Tribunale di Paola
Sezione Esecuzioni Mobiliari, in persona del GOP dott.ssa Carmela Mirabelli, nel procedimento sub R.G.E. n. 53/2019 del 7.9.2020, accogliendo l'istanza del creditore procedente, dichiarava che “il terzo è debitore Parte_1
del debitore esecutato , per Parte_2
l'importo di euro 5.000,00; compensa le spese di lite per questa fase tra le parti”.
Avverso tale ordinanza l proponeva opposizione. Parte_1
Con provvedimento del 10.2.2021 il Tribunale di Paola – Sezione Esecuzioni
Immobiliari, così si pronunciava: “ritenuto che la competenza del procedimento di accertamento sia del G.E. stante la nuova formulazione del giudizio endoprocedimentale di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 cpc;
ritenuto, comunque, che è ammissibile la pignorabilità di un credito condizionato o futuro;
osservato che l non ha fornito le Parte_1
informazioni richieste circa i controlli alle dichiarazioni dei redditi della esecutata;
rilevato che parte opponente non ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa ex art. 549 cpc” e, assegnava alla parte interessata il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
In ultimo, con atto di citazione l introduceva il giudizio di Controparte_4
merito dinanzi a questo Tribunale.
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, in ordine al diritto di credito dedotto nella procedura esecutiva recante R.G. n. 53/2019.
L'eccezione è infondata e non merita dunque l'accoglimento. L ha sollevato, in via pregiudiziale, l'eccezione di difetto Controparte_4
di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, in ordine al diritto di credito dedotto nella procedura esecutiva con R.G. n. 53/2019, deducendo che il Tribunale – Sezioni Esecuzioni Immobiliari ha omesso di pronunciarsi sul punto.
Sul punto, si intende aderire all'orientamento giurisprudenziale in base al quale le opposizioni ex art 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono davanti al Giudice Ordinario ai sensi dell'art. 9 c.p.c. (v. Cass. Civ. SS.UU. sentenza n.
7822/2020).
Il quadro normativo di riferimento, più nello specifico, è costituito dall'art. 2,
D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre
1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; dall'art. 19, D.L.vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Inoltre, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., SS.UU., sentenza n. 7822/2020).
2. Sulla domanda di accertamento dell'insussistenza di un diritto di credito vantato dalla società debitrice nei confronti dell Parte_1
[...]
La domanda è infondata.
Orbene, il G.E. nell'ordinanza del 4.9.2020 emessa nel procedimento R.G.E. n.
53/2019 riteneva che, “dall'esame della documentazione prodotta emerge che la debitrice vanta un credito risultante dalla dichiarazione dei redditi anno
d'imposta 2017 pari ad euro 5.000,00 quale credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione e che per tale credito non è stata prodotta altra richiesta di rimborso per partite debitorie relative agli anni precedenti, per come dedotto dal terzo pignorato;
rilevato che il debitore non si è costituito nel giudizio;
considerato che
l'espletata istruttoria consente di ritenere che il terzo pignorato sia debitore del debitore esecutato per l'importo di euro 5.000,00; considerato quindi che al momento della notifica del pignoramento la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo è da intendersi positiva per la somma di euro 5.000,00”.
Sul punto, l ha dedotto che la dichiarazione relativa Controparte_4
all'anno 2017 non era stata ancora liquidata da sistema e allo stato non era liquidabile e, in ogni caso, il credito di euro 5.000,00 era stato sempre esposto come “credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione”. Inoltre, in assenza dei dovuti controlli, gli importi esposti in dichiarazione sono privi dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
La doglianza non coglie nel segno.
L non ha assolto il proprio onere probatorio ovvero non ha Controparte_4
fornito le informazioni richieste circa i controlli delle dichiarazioni dei redditi dell'esecutata. Infatti, nella nota depositata del 5.11.2019 il terzo pignorato aveva rappresentato che la dichiarazione successiva non era stata ancora liquidata dal sistema, e che in assenza dei dovuti controlli il credito esposto in dichiarazione non presentava i caratteri di cui all'art. 474 c.p.c.
È stato diversamente dimostrato dal creditore procedente l'esistenza dell'obbligazione del terzo nei confronti dell'esecutato.
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso, più nello specifico, un credito di euro
5.000,00.
Secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte è infatti ammessa l'assoggettabilità a pignoramento dei crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (cfr. Cass., civ. n. 19501/2009). Rapporto che nel caso di specie non è contestato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna dell'attrice alla loro rifusione in favore della parte convenuta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal D.M. n.
147/2022), delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dei giudizi ordinari, ridotti del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, in relazione allo scaglione fino a € 5.200,00, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto trattate.
Le spese di lite sono, infine, distratte in favore del difensore del convenuto, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c.
L'esito del giudizio giustifica a declaratoria di irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte attrice nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta dall;
Controparte_4
2. condanna l' , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.096,10, di cui € 1.190,70 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte attrice nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Paola, 07.02.2025
Il Giudice
(dr. Luigi Varrecchione)