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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
TO VI, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2662/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229002205890000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.07.2022, Resistente_1 si opponeva all'intimazione di pagamento n. 03420229002205890000, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento nn. 03420140018536545000
e 03420140031415227000, aventi ad oggetto somme relative al bollo auto per gli anni 2008-2009, .
Si costituiva DE
Con sentenza n. 5679/2024 depositata il 22/07/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza Sez. 3 così decideva: “Annulla l'intimazione limitatamente alla cartella n.03420140031415227000. Compensa le spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello DE non si costituiva l'appellato
Nella sentenza impugnata, il Giudice di primo grado, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del tributo di cui alla cartella di pagamento n. 03420140031415227000, sottesa all'intimazione impugnata n.
03420229002205890000, disponendone l'annullamento . In appello DE produceva la prova della notificazione della cartella impugnata che è stata fatta legittimamente e tempestivamente.
Del resto la produzione in appello è legittima in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza numero
36/2025 ha statuito l'illegittimità costituzionale della riforma del processo tributario nella parte in cui non consente la produzione in appello di nuovi documenti per processi incardinati prima del 4.1.2024. In ragione alla produzione solo in appello si compensano le spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata conferma l'intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo relativamente alla cartella n. 03420140031415227000, spese compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
TO VI, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2662/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229002205890000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.07.2022, Resistente_1 si opponeva all'intimazione di pagamento n. 03420229002205890000, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento nn. 03420140018536545000
e 03420140031415227000, aventi ad oggetto somme relative al bollo auto per gli anni 2008-2009, .
Si costituiva DE
Con sentenza n. 5679/2024 depositata il 22/07/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza Sez. 3 così decideva: “Annulla l'intimazione limitatamente alla cartella n.03420140031415227000. Compensa le spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello DE non si costituiva l'appellato
Nella sentenza impugnata, il Giudice di primo grado, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del tributo di cui alla cartella di pagamento n. 03420140031415227000, sottesa all'intimazione impugnata n.
03420229002205890000, disponendone l'annullamento . In appello DE produceva la prova della notificazione della cartella impugnata che è stata fatta legittimamente e tempestivamente.
Del resto la produzione in appello è legittima in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza numero
36/2025 ha statuito l'illegittimità costituzionale della riforma del processo tributario nella parte in cui non consente la produzione in appello di nuovi documenti per processi incardinati prima del 4.1.2024. In ragione alla produzione solo in appello si compensano le spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata conferma l'intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo relativamente alla cartella n. 03420140031415227000, spese compensate