Articolo 14 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 maggio 1968
Art. 14. I residui passivi alla chiusura
dell'esercizio 1956-57, restano determinati
in........................................ L. 87.007.856.680 dei quali furono pagati nel 1957-58....... L. 57.600.506.479
---------------- e rimasero da pagare al 30 giugno 1958.... L. 29.407.350.201
Entrata in vigore il 14 maggio 1968