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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1062 /2023 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in CONTRADA C.F._1
CAVARRETTA N.88 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'Avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE INPS UFFICIO LEGALE 100 98122 MESSINA presso lo studio dell'Avv. LUPOLI MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.4.2023, la sig.ra ha impugnato i Parte_1 provvedimenti del 19.10.2022 e del 24.10.2022 (notificati il 7.11.2022 e CP_1
l'11.11.2022), con i quali l'Ente ha richiesto la restituzione delle somme di €
1.922,31 (anno 2011) e € 1.362,32 (anno 2012), erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola. La ricorrente ha eccepito: a) la prescrizione del credito restitutorio;
b) l'irripetibilità delle somme per buona fede ed affidamento, in applicazione dell'art. 52 l. n. 88/1989 e dell'art. 13 l. n. 412/1991; c) l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi per vizi di motivazione. Ha chiesto, altresì, l'accertamento del diritto a trattenere gli importi e, in via conseguenziale, la re- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2011-2012.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e CP_1 infondatezza, deducendo, in particolare: i) la legittimità dell'accertamento ispettivo che ha portato alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi, a seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati presso il Consorzio PAC;
ii)
l'onere probatorio in capo alla ricorrente sulla effettività del rapporto;
iii) la ripetibilità delle somme ex art. 2033 c.c.; iv) la prescrizione decennale del diritto di ripetizione.
Il giudizio può essere deciso allo stato degli atti. I verbali ispettivi prodotti dall' , in quanto atti pubblici, fanno piena prova, fino a querela di falso, dei CP_1 fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale;
restano altrimenti liberamente valutabili le dichiarazioni in essi riportate. La ricorrente non ha articolato prova idonea a sovvertire tali risultanze, né ha chiesto verifiche tecniche ulteriori. Non sussistono ragioni per la riunione ad altri procedimenti.
L'eccezione di prescrizione quinquennale non è fondata. In materia di indebito previdenziale non pensionistico (quale l'indennità di disoccupazione agricola), la giurisprudenza di legittimità riconduce la pretesa restitutoria alla regola generale dell'art. 2033 c.c., soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., con dies a quo, di regola, dalla data del pagamento (ovvero dal momento in cui l'Ente ha certezza dell'indebito, se successivo). Nella specie, i pagamenti sono intervenuti nel 2012-2013; gli atti interruttivi sono stati notificati nel novembre 2022, entro il termine decennale. L'eccezione va, pertanto, respinta.
La tesi attorea che invoca l'art. 52 l. n. 88/1989 non è applicabile al caso in esame.
La norma – letta in combinato disposto con l'art. 13 l. n. 412/1991 – riguarda le prestazioni pensionistiche e prevede l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate solo al ricorrere di stringenti condizioni (pagamento in forza di provvedimento formale e definitivo, comunicazione all'interessato, errore non imputabile all'assicurato e assenza di dolo). Essa non trova applicazione rispetto alle prestazioni temporanee come la disoccupazione agricola, per le quali opera la disciplina generale dell'indebito oggettivo, salva la prova – qui non fornita – di un affidamento incolpevole qualificato idoneo a paralizzare l'azione restitutoria. Nel caso concreto, l'indebito non deriva da un mero errore contabile ma da un disconoscimento del titolo (insussistenza del rapporto di lavoro agricolo), a seguito di accertamento ispettivo: ciò esclude in radice la tutela speciale invocata e giustifica la ripetizione ex art. 2033 c.c.
È pacifico che l'iscrizione negli elenchi anagrafici svolge, di regola, una funzione di agevolazione probatoria a favore del lavoratore;
tale funzione viene meno ove l' , a seguito di controllo, disconosca l'esistenza del rapporto. In tale CP_1 evenienza, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura subordinata del rapporto dedotto a fondamento dell'iscrizione e dei connessi diritti. Nel caso di specie, la ricorrente non ha offerto prova documentale o testimoniale specifica e puntuale sull'effettività dell'attività lavorativa;
al contrario, il verbale ispettivo – che, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati – ha evidenziato macroscopico squilibrio tra fabbisogno aziendale e giornate denunciate, nonché irregolarità riconducibili ad interposizione illecita di manodopera.
Ne consegue il rigetto della domanda di re-iscrizione negli elenchi OTD per gli anni 2011-2012 e, per derivazione, dell'istanza volta a trattenere le somme erogate a titolo di disoccupazione agricola.
Respinte l'eccezione di prescrizione quinquennale e l'invocata irripetibilità, accertata l'insussistenza del titolo, il ricorso va rigettato quanto a tutte le domande proposte, con conferma della legittimità dei provvedimenti di ripetizione CP_1 dell'indebito.
Nel giudizio in materia previdenziale la parte ricorrente ha reso dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, attestando il possesso dei requisiti reddituali di legge. In presenza di tale dichiarazione, il ricorrente è esonerato dal pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, salvo il caso di mala fede o colpa grave, insussistenti nella fattispecie.
La statuizione trova ulteriore fondamento nella peculiare complessità e nella natura delle questioni affrontate, nonché nel continuo mutamento giurisprudenziale del settore – in termini via via più rigorosi e stringenti – che ha potuto ragionevolmente indurre la parte a coltivare la lite. Ne consegue che, pur in presenza di soccombenza, nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di rifusione in favore dell' , restando le spese prenotate a debito e anticipate dall'Erario nei CP_1 limiti di legge.
Resta assorbita, per incompatibilità, ogni diversa regolamentazione delle spese tra le parti, nonché l'eventuale applicazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1. Rigetta il ricorso;
2. Conferma la legittimità dei provvedimenti del 19.10.2022 e del CP_1
24.10.2022 (notificati il 7.11.2022 e l'11.11.2022) di ripetizione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2011 e 2012;
3. Rigetta la domanda di re-iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2011-2012;
4. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dà atto che la ricorrente Parte_1 ha reso la prescritta dichiarazione sostitutiva e, per l'effetto, la
[...] esonera dal pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo