Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00471/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2018, proposto da
IO CC, CH Ammassari, rappresentati e difesi dall'avvocato Ilaria Avv. Piccinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione del Dirigente dell'area funzionale 1 del Comune di Nardò n. 162 prot. n. 17244 del 19.4.2018, notificata il 3.5.2018;
ove occorra, della nota prot. n. 9573 del 1.3.2018 e dell'ordinanza di demolizione n. 19 del 24.1.2014;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. G. Portaluri, in sostituzione dell'avv. I. Piccinno, per la parte ricorrente e avv. D. Mastrolia, in sostituzione dell'avv. F. Quaranta, per il Comune di Nardò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – comproprietari dell’immobile ubicato in Nardò (LE), alla via San Michele Arcangelo – hanno impugnato gli atti in epigrafe, tra cui l’ordinanza di demolizione n. 162/18.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 21- septies l. n. 241/90; 2) difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/01 (TUE); eccesso di potere; violazione dell’art. 97 Cost; 4) violazione dell’art. 31 TUE.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Nardò ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16.3.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti hanno dedotto la nullità dell’impugnata ordinanza di demolizione, per carenza di un elemento essenziale dell’atto, trattandosi di area sottoposta a sequestro penale.
Il motivo è infondato.
Reputa il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ Il termine assegnato dall'ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre finché l'immobile rimane sotto sequestro, restando all'autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre ” (C.d.S, II, 15.11.2021, n. 7563).
Pertanto: “ Il sequestro di un immobile abusivo da parte dell'Autorità giudiziaria penale non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione che lo attinge, ma soltanto l'eventuale differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro, che sarà onere dell'interessato richiedere tempestivamente. Conseguentemente, la circostanza che il fabbricato è oggetto di un sequestro penale deve essere tenuta in conto dall'Amministrazione procedente soltanto ai fini delle valutazioni di competenza circa l'eseguibilità materiale del provvedimento repressivo ” (TAR Latina, I, 30.4.2021, n. 263, nonché la giurisprudenza iva citata).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, reputa il Collegio che l’essere il fabbricato oggetto di demolizione attinto da provvedimento giudiziale di sequestro non comporta illegittimità dell’ordinanza di demolizione, determinando unicamente il differimento del termine fissato per la rimessione in pristino stato.
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
3. Con il secondo motivo di gravame, i ricorrenti deducono il difetto di motivazione, non indicando l’atto impugnato le ragioni del diniego dell’istanza di accertamento di conformità.
Il motivo è infondato.
3.1. L’Amministrazione ha adottato il provvedimento di diniego “ sull’istanza n. 242/14 ” (l’istanza di sanatoria proposta dai ricorrenti), reiterando altresì l’ordine di demolizione già impartito con precedente ordinanza n. 19/2014, sulla base delle seguenti ragioni:
“ l’intervento … si pone in palese contrasto con la disciplina urbanistica vigente di cui all'art. 83 delle NTA stabilita per le zone agricole di tipo E.1 come tipizzata l'area in esame, ed atteso che il nuovo manufatto - ad uso residenziale - viola i parametri edilizi imposti tra cui la distanza dai confini del manufatto, l'indice di fabbricabilità, la tipologia degli interventi consentiti, ecc.
0) Inoltre si osserva che l'unità abitativa in argomento allo stato attuale (secondo gli accertamenti del sottoscritto ed all'attuale rappresentazione grafica dei progettisti) non corrisponde alla configurazione planovolumetrica che la parte vorrebbe sottoporre ad accertamento di conformità che si pone quindi come una situazione non già attuale bensì futura e che pure con siffatta ipotetica condizione appare inidonea a riscontrarne qualsivoglia conformità urbanistico-edilizia. CHmente tale formulazione progettuale non rappresenta già l'esatta applicazione dell'istituto di accertamento di conformità di cui all'art. 36 TUE invocato, ma la volontà - oltreché necessità - di apportare modifiche alle strutture edili esistenti al fine di adeguarle verosimilmente alla disciplina urbanistica vigente. Siffatta proposta, per consolidata giurisprudenza, non può trovare condivisione istruttoria ritenendo al contrario che deve preminentemente essere verificata l'esistenza della cd. "doppia conformità", secondo cui sono sostanzialmente regolarizzabili solo quelle opere che siano conformi alla disciplina urbanistica (e di settore) vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione della domanda (di sanatoria); ne consegue che non è possibile ritenere conformi quelle opere che al momento della presentazione della domanda necessitino di ulteriori opere edili per potersi qualificare come conformi urbanisticamente trattandosi nella fattispecie invero di una richiesta di accertamento della conformità di uno stato dei luoghi non già attuale ma ipotetico e futuro. In altri termini per il rilascio del provvedimento sanante, in esecuzione dell'istituto noto come "accertamento di conformità" l'attività della P.A. è vincolata e consiste nella verifica di corrispondenza tra la fattispecie concreta e le previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica di cui agli artt. 36 TUE, non lasciando all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale. … In ogni caso la nuova configurazione planovolumetrica - eventualmente da realizzarsi … si sostanzierebbe in una artificiosa, singolare e poco credibile diversa destinazione planovolumetrica dell'attuale involucro edilizio, già accertato con potenzialità residenziale, al solo evidente fine di incidere a proprio vantaggio nel calcolo volumetrico dell'edificio ovvero al fine di dimostrarne - artatamente - la piena conformità alla disciplina urbanistica vigente. In tal senso vengono ampiamente disattesi i tradizionali caratteri tipologici che devono ravvisarsi invece negli spazi destinati ad intercapedine, porticati e volumi tecnici, i quali appaiono tutti così definiti solo cartolarmente e non già qualificabili in concreto ed in maniera credibile come tali, avuto riguardo alle tradizionali tipologie ad essi assegnati ed alle definizioni edilizie costantemente in uso, costituendo invero superficie residenziale e volumetria computabile, risultando tali superfici interamente perimetrate con muratura e le cui modeste aperture (peraltro già provviste di infissi) ivi presenti non possono evidentemente mutare la reale funzione abitativa. …
1) In relazione alla recente perimetrazione - delibera AdBP n. 43/2016 - l'area ricade in zona ad alta pericolosità del PAI e l'intervento abusivo di nuova costruzione, come sopra dimostrato, non rientra tra quelli consentiti dalla specifica disciplina di cui all'art. 7 delle relative NTA, ovvero sullo stesso grava parere negativo dell'Autorità di Bacino per la Puglia giusta nota prot. comunale n. 46801/2014.
2) Non è stata data sufficiente dimostrazione in ordine alla legittimità urbanistica del manufatto demolito e preesistente sul lotto in esame in prossimità dell'area di sedime della attuale costruzione e nemmeno accertata compiutamente l’entità planovolumetrica di tale preesistenza.
Infine, per completezza, considerato che l'area è sottoposta tra l'altro a vincolo di natura paesaggistico-ambientale ovvero ricade nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'alt 136 del D. Lgs. 42/2004 nonché nell'insieme dei Beni Paesaggistici di cui alla componente 6.3.1 del PPTR approvato, si ravvisa l'impossibilità di accertare positivamente la compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 per l'intervento in parola realizzato in assenza della prescritta Autorizzazione Paesaggistica … ”.
3.2. Alla luce di tale impianto motivazionale, argomentare di difetto di istruttoria e di motivazione è chiaramente un fuor d’opera. All’evidenza, l’atto impugnato reca compiuta e analitica indicazione delle ragioni del diniego di sanatoria, e della conseguente reiterazione dell’ordine di demolizione, sottraendosi, per tali ragioni, alle lamentate censure.
Nessun rilievo assume poi la contestazione di parte ricorrente relativa alla presunta insussistenza di vincolo paesaggistico ex d.m. 4.9.1975, trattandosi di motivazione spesa ad abundantiam dall’Amministrazione (“ Infine, per completezza … ”), la quale non fa in alcun modo venir meno le molteplici e autonome ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato, nei termini sopra indicati.
3.3. Per tali ragioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
4. Con il terzo motivo di gravame, i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, “ poiché emessa in un momento in cui era pendente la domanda presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/01 per la sanatoria delle opere sanzionate con la stessa ordinanza di demolizione. Se è vero che nella nota prot. n. 9573 del 1.3.2018 il Dirigente indicava che, a suo avviso, sulla domanda dei ricorrenti si sarebbe formato il silenzio-rigetto ex art. 36, co. 3, d.p.r. 380/01, è altresì indubbio che il Dirigente non stabiliva che avverso la stessa nota i ricorrenti avrebbero potuto ricorrere nel termine decadenziale di legge, ma, al contrario, assegnava loro i dieci giorni ex art.10 bis L. n. 241/90 per produrre osservazioni e documenti, inquadrandola, pertanto, in un atto endoprocedimentale ” (cfr. ricorso, p. 7).
Il motivo è infondato.
Al di là di mere imprecisioni terminologiche, i ricorrenti hanno avuto una esauriente spiegazione delle ragioni del diniego di sanatoria, nei termini sopra chiariti. Invero, l’atto odiernamente impugnato contiene anzitutto il diniego di sanatoria (cfr. p. 3, per il cui contenuto si rinvia a quanto sopra detto), a tal fine richiamando i motivi ostativi contenuti nella nota 1.3.2018, condividendoli e facendoli propri.
In secondo luogo, tale atto contiene l’ordine di demolizione degli immobili abusivi.
Per tali ragioni, l’impugnato ordine di demolizione è stato emesso alla luce della rinnovata valutazione delle ragioni ostative al diniego di sanatoria, sulle quali i ricorrenti non muovono censure di sorta, diverse da contestazioni meramente generiche e di stile, oltre che dalla contestazione concernente l’asserita insussistenza del vincolo paesaggistico, da ritenersi quest’ultima – si ribadisce – del tutto inconferente ai fini in esame, stanti le ulteriori motivazioni poste a sostegno dell’atto impugnato, ognuna delle quali autonomamente in grado di sorreggere il suddetto ordine di demolizione.
Alla luce di tali considerazioni, il terzo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
5. Con l’ultimo motivo di gravame, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 31 TUE, non contenendo l’atto impugnato “ l’indicazione dell’area di sedime e su quell’altra necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive che dovrebbero essere acquisite al patrimonio del Comune ” (cfr. ricorso, p. 11).
Il motivo è infondato.
Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ La mancata esatta individuazione dell'area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell' art. 31, comma 3, T.U. edilizia , non costituisce ragione di illegittimità dell'ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione ” (TAR Brescia, I, 4.8.2021, n. 724, nonché la giurisprudenza ivi citata).
Per tali ragioni, la carenza contestata dai ricorrenti non assume carattere invalidante, dovendo l’atto impugnato reputarsi idoneo a sorreggere il relativo ordine di demolizione.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO