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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16632 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10114/2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Harpreet C.F._1
Kaur, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Brescia, via
Cipro n. 1;
Ricorrente contro
Controparte_1
[...]
, in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 3/3/2025, il ricorrente, cittadino pakistano, ha domandato l'accertamento del pagina 1 proprio diritto al ricongiungimento familiare con i propri familiari in ed ha chiesto ordinarsi all'Ambasciata territorialmente CP_1
competente la fissazione urgente di un appuntamento per la formalizzazione delle domande di visto di ingresso per motivi familiari in favore della sua coniuge e dei suoi tre figli, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 24/10/2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
21/10/2025, rappresentando di aver comunicato a parte ricorrente l'avvenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione delle domande di visto per il giorno 12/3/2026. Ha pertanto chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, attese le difficoltà di carattere organizzativo riscontrate dalla sede competente.
Con le note scritte depositate in data 7/10/2025, parte ricorrente, confermando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha dichiarato,
a norma dell'art. 306 c.p.c., di rinunciare agli atti del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
*****
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data 17/1/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
pagina 2 di Bologna il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della sua coniuge , nata in [...] [...], e dei tre figli CP_3 CP_1
, nato in [...] [...], , nata in Per_1 CP_1 Persona_2
il 28/1/2008, e , nato in [...] [...]; CP_1 Persona_3 CP_1
che, nonostante i numerosi tentativi espletati l'istante non ha ottenuto la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione delle domande di visto;
che, pertanto, ha deciso di adire la via giudiziaria;
che l ad , , nel corso del giudizio ha Controparte_1 CP_1 CP_1
comunicato l'avvenuta fissazione in favore dei familiari dell'odierno ricorrente dell'appuntamento per il giorno 12/3/2026.
Rilevato che in data 7/10/2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e che la stessa parte resistente non possa definirsi portatrice di un interesse contrario all'estinzione del giudizio, avendo rappresentato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, si impone, dunque, una declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, 24/10/2025 Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10114/2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Harpreet C.F._1
Kaur, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Brescia, via
Cipro n. 1;
Ricorrente contro
Controparte_1
[...]
, in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 3/3/2025, il ricorrente, cittadino pakistano, ha domandato l'accertamento del pagina 1 proprio diritto al ricongiungimento familiare con i propri familiari in ed ha chiesto ordinarsi all'Ambasciata territorialmente CP_1
competente la fissazione urgente di un appuntamento per la formalizzazione delle domande di visto di ingresso per motivi familiari in favore della sua coniuge e dei suoi tre figli, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 24/10/2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
21/10/2025, rappresentando di aver comunicato a parte ricorrente l'avvenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione delle domande di visto per il giorno 12/3/2026. Ha pertanto chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, attese le difficoltà di carattere organizzativo riscontrate dalla sede competente.
Con le note scritte depositate in data 7/10/2025, parte ricorrente, confermando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha dichiarato,
a norma dell'art. 306 c.p.c., di rinunciare agli atti del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
*****
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data 17/1/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
pagina 2 di Bologna il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della sua coniuge , nata in [...] [...], e dei tre figli CP_3 CP_1
, nato in [...] [...], , nata in Per_1 CP_1 Persona_2
il 28/1/2008, e , nato in [...] [...]; CP_1 Persona_3 CP_1
che, nonostante i numerosi tentativi espletati l'istante non ha ottenuto la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione delle domande di visto;
che, pertanto, ha deciso di adire la via giudiziaria;
che l ad , , nel corso del giudizio ha Controparte_1 CP_1 CP_1
comunicato l'avvenuta fissazione in favore dei familiari dell'odierno ricorrente dell'appuntamento per il giorno 12/3/2026.
Rilevato che in data 7/10/2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e che la stessa parte resistente non possa definirsi portatrice di un interesse contrario all'estinzione del giudizio, avendo rappresentato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, si impone, dunque, una declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, 24/10/2025 Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
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