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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/10/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 316/2023, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1 C.F._1
Piazza Cinque Giornate n. 10, presso lo studio Lettieri&Tanca - Labour Lawyers, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tanca e Alberto Caravella che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- opponente contro p.i. ) e p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 del loro legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mario Cerutti, entrambe elettivamente domiciliate in Milano, viale Bianca Maria n. 24 presso lo studio legale dell'avv. Mario Cerutti;
- opposte
Oggetto: opposizione ex art. 1, co. 51 ss. l. n. 92/2012
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. e art. 1 comma 51 della legge 92/2012, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma dell'ordinanza del 6 aprile 2023 comunicata l'8 aprile 2023
In via preliminare:
pagina 1 di 30 A) accertare e dichiarare l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro del Sig.
[...]
con e - in persona del legale rappresentante pro tempore - e/o Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 la codatorialità delle stesse società nei confronti dell'opponente;
B) accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità dei contratti a progetto 2 settembre 2010 - 31 dicembre 2012, 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2014 e 1 giugno 2014 - 31 dicembre 2015 nonché del contratto di collaborazione autonoma e contestuale cessione di know-how con decorrenza 1 gennaio 2016 e, per l'effetto, disporre la conversione in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'origine ex art. 69 comma 1 L. Lgs. 276/2003 e/o in ogni caso accertare che tra il Sig. da un lato e e dall'altro è sussistito un rapporto Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 2 settembre 2010 (o quella diversa che dovesse emergere in corso di causa) per i motivi esposti in atti, con inquadramento nella qualifica di Quadro del CCNL Chimica Industria, condannando in solido le società opposte alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con effetto dal 2 settembre 2010 con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge
In via principale:
C) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del Sig. disposto da Parte_1
e - in persona legale rappresentante pro tempore - con lettera Controparte_1 Controparte_2 raccomandata a.r. del 25 ottobre 2019, ricevuta in data 28 ottobre 2019, e per l'effetto condannare in solido e - in persona del legale rappresentante pro tempore - alla Controparte_1 Controparte_2 reintegra del Sig. in aggiunta al pagamento di tutte le retribuzioni non percepite dal Parte_1 ricorrente dalla data di estromissione fino alla effettiva reintegra ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 4 L. n. 300/1970, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, tenendo conto di una retribuzione mensile nella misura di Euro 14.933,61 o in subordine di Euro 10.266,94, o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia per i motivi esposti
In subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del Sig. Parte_1 disposto da e - in persona del legale rappresentante pro tempore - con Controparte_1 Controparte_2 lettera raccomandata a.r. del 25 ottobre 2019, ricevuta in data 28 ottobre 2019, e per l'effetto condannare in solido e - in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore - ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 5 L. n. 300/1970 al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari 24 mensilità, tenendo conto di una retribuzione mensile nella misura di Euro 14.933,61 e così per complessivi Euro 358.406,64 o, in subordine tenendo conto della retribuzione mensile pari ad Euro 10.266,94, e così per complessivi Euro 246.406,56 o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia per i motivi esposti
In ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del Sig.
[...]
disposto da e - in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 tempore - con lettera raccomandata a.r. del 25 ottobre 2019, ricevuta in data 28 ottobre 2019, ai sensi e per gli effetti del comma 6 art. 18 S.L. e per l'effetto condannare in solido e Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento di un'indennità Controparte_2 pagina 2 di 30 risarcitoria omnicomprensiva pari a 12 mensilità, tenendo conto di una retribuzione mensile nella misura di Euro 14.933,61 e così per complessivi Euro 179.203,32 o, in subordine tenendo conto della retribuzione mensile pari ad Euro 10.266,94, e così per complessivi Euro 123.203,28 o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia per i motivi esposti
Previo (eventuale) mutamento del rito
D) Ove si accerti che tra le parti sia sussistito un rapporto di lavoro subordinato e/o etero- organizzato a tempo indeterminato con decorrenza 1 gennaio 2016, condannare in solido CP_1
e - in persona del legale rappresentante pro tempore - alla reintegra del Sig.
[...] Controparte_2
, in aggiunta a tutte le retribuzioni non percepite dal ricorrente dalla data di Parte_1 estromissione fino alla effettiva reintegra, nella misura massima di 12 mensilità ai sensi e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D.Lgs n. 23/2015 per i motivi esposti, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, tenendo conto di una retribuzione mensile di Euro 10.266,94, o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia
In subordine condannare in solido e - in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore - al pagamento in favore del Sig. di 36 mensilità ai sensi Parte_1 dell'art. 3 comma 1 D. Lgs n. 23 /2015 tenendo conto di una retribuzione mensile di Euro 369.609,84 (Euro 10.266,94 x 36) e comunque non meno di 6 mensilità per un importo complessivo pari a Euro 61.601,64 o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia ovvero di 12 mensilità ai sensi dell'art. 4 D. Lgs n. 23 /2015 e così per complessivi Euro 123.203,28 o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia
E) In estremo subordine ed in caso di mancato superamento del requisito dimensionale (disponendo all'occorrenza il mutamento del rito), condannare ai sensi dell'art. 8 L. n. 604/1966 e - in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro in favore del Sig. dell'importo di Euro 89.601,66 corrispondenti a sei Pt_1 mensilità della retribuzione spettante al ricorrente (Euro 14.933,61 x 6) o, in subordine, al pagamento di Euro 61.601,64 (Euro 10.266,94 x 6) per i motivi esposti, o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia
In subordine in caso di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o etero- organizzato a tempo indeterminato con effetto dall'1 gennaio 2016 (previo eventuale mutamento del rito): condannare e - in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Controparte_2
- al pagamento in solido di un'indennità, nella misura di sei mensilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 D. Lgs n. 23/2015 tenendo conto di una retribuzione mensile di Euro 10.266,94 e così per complessivi Euro 61.601,64 o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia
F) In via ulteriormente subordinata, (disponendo all'occorrenza il mutamento del rito) accertata e dichiarata la nullità e/ o illegittimità del termine apposto ai/all'ultimo contratti/o di lavoro sottoscritti/o per i motivi esposti, previa conversione dei/l contratti/o di lavoro in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con effetto dal 2 settembre 2010 (o dall'1
pagina 3 di 30 gennaio 2016 e/o quella diversa data da accertarsi in corso di causa) condannare e Controparte_1 in solido al ripristino del rapporto di lavoro, nonchè al pagamento in favore del Sig. Controparte_2
di un'indennità omnicomprensiva di 12 mensilità, parametrata nella misura di Euro Pt_1
14.933,61 e così per l'importo complessivo di Euro 179.203,32 (Euro 14.933,61 x 12), o in subordine di Euro 10.266,94 e così per l'importo complessivo di Euro 123.203,28 (Euro 10.266,94 x 12), o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia
G) In tutti i casi in cui dovesse essere ritenuto definitivamente cessato il rapporto di lavoro al 31 dicembre 2019, condannare e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore al pagamento in solido tra loro: - dell'indennità sostitutiva del preavviso, in aggiunta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, dell'importo di Euro 44.800,83 (Euro 14.933,61 x 3) oltre all'importo di Euro 3.318,58 quale incidenza della stessa sul TFR o, in subordine, dell'importo di Euro 30.800,82 (Euro 10.266,94 x 3) oltre a Euro 2.281,54 (Euro 30.800,82 / 13,5) a titolo di incidenza del preavviso sul TFR, o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia;
- dell'importo di Euro 121.679,01 a titolo di TFR o, in subordine, dell'importo di Euro 91.555,55 a titolo di TFR per i motivi esposti o nella misura che Codesto Giudice riterrà di giustizia.
Con riserva di agire in separato giudizio per fare accertare: - l'illegittimità della riduzione della retribuzione annua lorda operata dalle società opposte nei confronti del Sig. a Parte_1 decorrere dall'1 gennaio 2013 per i motivi esposti e per gli effetti condannare le società opposte al pagamento in solido tra loro in favore del Sig. dell'importo di Euro 392.000,00 a titolo di Pt_1 differenze retributive per i motivi esposti o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;
- l'inadempimento di e al pagamento delle provvigioni dovute in favore Controparte_1 Controparte_2 del Sig. per gli anni 2017, 2018, 2019 e per l'effetto condannare e Parte_1 Controparte_1 in solido tra loro al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Euro Controparte_2 Pt_1
2.152,20 di Euro 2.341,25 e di Euro 5.116,60 o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
- il diritto del sig. al pagamento del TFR e dell'indennità sostitutiva del Pt_1 preavviso, qualora dovuti e in caso che tali domande siano dichiarate inammissibili nel presente procedimento, con conseguente condanna in solido delle società opposte nella misura suindicata. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria Si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore delle società opposte, nonché prova testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa (ove specificamente contestate) sui capitoli che qui si intendono ritrascritti e preceduti dalle parole “vero che” epurati da eventuali valutazioni e/o giudizi. Si indicano quali testimoni, da ammettersi anche a prova contraria sulle circostanze avverse dedotte che saranno eventualmente ammesse, i signori:
Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 Testimone_8
pagina 4 di 30 , , . In caso di Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 contestazione sulle attività svolte dal Sig. fin dal mese di settembre 2010 e così fino al Parte_1 mese di dicembre 2019 nonché in caso di contestazione sull'avvenuto inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale fin dal mese di settembre 2010, ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. a / la produzione di tutte le mail inviate e ricevute Controparte_1 Controparte_2 dal Sig. nel periodo da settembre 2010 a dicembre 2019 per il tramite dell'account di Parte_1 posta elettronica aziendale In caso di contestazione dei conteggi effettuati nel Email_1 presente scritto si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile”.
Per parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare
In via preliminare.
Accertata e dichiarata la nullità del ricorso introduttivo e/o l'indeterminatezza della domande di reintegrazione del ricorrente, rigettare il ricorso e le relative domande per tutti i motivi di cui alla narrativa.
Nel merito.
In via principale:
Accertata e dichiarata la legittimità e/o l'efficacia e/o la validità dei contratti a progetto del 2 settembre 2010, del 1 gennaio 2013, del 1 giugno 2014 nonché del contratto di cessione di know - how del 4 gennaio 2016, nonchè l'insussitenza di qualsivoglia unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro nonchè l'insussistenza di qualsivoglia rapporto porto di lavoro subordinato tra il ricorrente e le società convenute relativamente ai periodi per cui è causa, rigettare il ricorso e tutte le domande poichè infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa.
In via subordinata.
Accertata e dichiarata la decadenza dall'impugnazione dei contratti a termine del 2 settembre 2010, del 1 gennaio 2013, del 1 giugno 2014 e del 4 gennaio 2016 per i motivi di cui alla narrativa, e/o accertata e dichiarata l'inammissibilità del ricorso in punto di accertamento della nullità dei termini apposti, e comunque la validità dei termini apposti ai contratti, rigettare il ricorso e le relative domande per i motivi di cui alla narrativa.
In via istruttoria:
Ammettersi in caso di ritenuta necessità e senza alcuna inversione del relativo onere, prova per interpello e testi, sui capitoli di cui alla narrativa dal n. 5 al n. 144, da aversi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “è vero che”, omesse eventuali negazioni o valutazioni;
si indicano a testi: Via Zara, 63 - 20812 Limbiate (MB), Tes_13 Testimone_14
, tutti Tes_15 Testimone_16 Testimone_17 Tes_18 Testimone_19 identificabili. identificabile, unicamente sul cap. 117. Oltre ai testi indicati dal Persona_1 ricorrente. Ammettersi prova contraria sui capitoli del ricorrente eventualmente ammessi, con gli pagina 5 di 30 stessi testi sopra indicati. Ordinarsi al signor l'esibizione in Giudizio del contratto di Parte_1 collaborazione intercorso nell'anno 2009 e 2010 con la società Cerizza s.p.a., nonché le fatture emesse nei confronti della società Giorgio Armani s.p.a. del 2017, nonché più in generale tutte le fatture emesse dal gennaio 2016 al dicembre 2019. Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali di causa. Si produce copia autentica dell'ordinanza impugnata unitamente al fascicolo del primo grado di Giudizio, unitamente ai verbali sulle prove testimoniali escusse ed ai documenti che si intendono anche in questa sede prodotti”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51 ss., l. 92/2012 e 414 c.p.c. depositato in data 6.4.2023 da avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Novara in data 6.3.2023, comunicata in data 8.3.2023, ordinanza con la quale il Tribunale, all'esito della fase sommaria del procedimento svoltosi con il rito
, ha rigettato l'impugnazione del licenziamento – così qualificato l'atto di cessazione CP_3 del rapporto intercorso fra le parti – in tesi comminato nei confronti dell'odierno opponente, allora ricorrente, dalla resistente con raccomandata del 25.10.2019, ricevuta Controparte_1 il 28.10.2019.
Il ricorrente, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, aveva esposto i seguenti fatti:
- nel 2010 era socio nella misura del 6,25% della Cerizza S.p.a. e, a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione di suddetta società con la
[...]
veniva costituita la società CP_4 Controparte_1
- successivamente, in ragione della propria comprovata esperienza e conoscenza nel settore delle fragranze e delle essenze, il ricorrente veniva contattato dal Presidente del C.d.A. di e iniziava a lavorare per Controparte_1 Testimone_20 CP_1 in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto
[...] con scadenza al 1.9.2012, poi prorogato al 31.12.2012 sulla base della necessità di portare a termine il progetto affidatogli (doc. 5 ricorso fase sommaria);
- alla scadenza del già menzionato contratto, aveva continuato a lavorare per Pt_1 in forza di un successivo contratto di collaborazione coordinata e Controparte_1 continuativa a progetto che sarebbe dovuto durare dal 1.1.2013 al 31.12.2014 (doc. 7 ricorso fase sommaria) ma che di fatto cessava anticipatamente il 31.5.2014 non appena attribuiva alla neocostituita il ramo d'azienda Controparte_1 Controparte_2 operante nell'ambito della realizzazione e commercializzazione dei profumi;
- a seguito di tale cessione, in data 1.6.2014, il ricorrente stipulava un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con avente Controparte_2 durata sino al 31.5.2017 (doc. 8 ricorso fase sommaria);
pagina 6 di 30 - ad ottobre 2015, proponeva al ricorrente la sottoscrizione di un Testimone_20 contratto di collaborazione autonoma e contestuale cessione di know how con visto il mutamento di oggetto sociale della predetta società, il Controparte_1 Con contratto di lavoro a progetto con la veniva interrotto con una risoluzione consensuale al 31 dicembre 2015 e dall'1 gennaio 2016 veniva stipulato il contratto di collaborazione, assistenza tecnica e contestuale cessione di know how con la CP_1 avente scadenza il 1.1.2018 e possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (doc. 10 ricorso fase sommaria);
- in data 25.10.2019, , membro del C.d.A. di comunicava Parte_2 Controparte_1
a che il contratto di cui sopra non sarebbe stato rinnovato oltre la data del Pt_1
31.12.2019 come da lettera raccomandata ricevuta il 28.10.2019 con la quale aveva comunicato la disdetta contrattuale con effetto dal 31.12.2019 Controparte_1
(doc. 24 ricorso fase sommaria);
- contestualmente, veniva anticipato al ricorrente che sarebbe stata proposta una nuova collaborazione, poi formalmente consegnata a mano dallo stesso il 28 Pt_2 ottobre, proposta che prevedeva la cessione del know-how sulle formule per la creazione delle essenze, di cui era esclusivo proprietario;
Pt_1
- il 7 novembre 2019 si teneva un incontro presso la sede di Gattico alla CP_5 presenza anche di , e membri del CdA di Pt_2 Tes_18 Testimone_19
per discutere la proposta;
poiché esprimeva perplessità sulle Controparte_2 Pt_1 condizioni offerte, ritenute peggiorative, prendeva atto dell'assenza di Tes_20 accordo chiudendo la riunione;
- in data 8.11.2019 comunicava al ricorrente, per conto di di non Pt_2 Tes_20 presentarsi più al lavoro a partire dal successivo lunedì 11.11.2019;
- il rapporto di lavoro era poi definitivamente cessato al 31.12.2019 in ragione della disdetta comunicata da con lettera raccomandata ricevuta il Controparte_1
28.10.2019;
- in data 23.12.2019, tramite lettera pec inviata ad entrambe le società resistenti, il ricorrente impugnava tutti i contratti di collaborazione per l'indeterminatezza del progetto, rivendicando il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro sin dalla sua instaurazione e invocando la tutela per i casi di licenziamento nullo o illegittimo (doc. 27 ricorso);
- il 23 aprile 2020 inviava anche una raccomandata per impugnare i termini e le scadenze di tutti i contratti sottoscritti con entrambe le società, senza riscontro, contestando anche: – la decurtazione della retribuzione avvenuta dal 1° gennaio 2013; – il mancato pagamento delle provvigioni relative agli anni 2017 (€2.152,20), 2018 (€ 2.341,25) e 2019 (€ 5.116,60);
pagina 7 di 30 - il 15 giugno 2020 presentava istanza ex art. 410 c.p.c. all'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Novara per il tentativo obbligatorio di conciliazione, rimasta senza riscontro nei venti giorni successivi.
Sui presupposti della ravvisabilità di un unico centro di imputazione di interessi fra le due società resistenti o, comunque, di un regime di codatorialità fra le stesse rispetto al rapporto intercorso con il ricorrente, e dell'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa da quest'ultimo stipulati con e per Controparte_1 Controparte_2 indeterminatezza del progetto o comunque della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti per le concrete modalità di esplicazione della prestazione lavorativa,
[...]
contestava la legittimità del recesso comunicato con effetto dal 31.12.2019, Pt_1 impugnandolo alla stregua di un licenziamento, ed esponeva conclusioni sovrapponibili a quelle rassegnate nel presente giudizio.
Sempre nella fase sommaria, si erano costituite in giudizio le due società convenute, contestando preliminarmente la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso e la decadenza dall'impugnazione dei contratti a termine e opponendosi, nel merito, alle domande attoree, di cui avevano chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita mediante escussione di alcuni testimoni e all'esito, in data 6 marzo 2023, è stata pronunciata dal giudice della prima fase l'ordinanza qui opposta, con cui sono state rigettate la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e quella di impugnativa del licenziamento e sono state dichiarate inammissibili le ulteriori domande del ricorrente. ha presentato ricorso ex art. 1 comma 47 e seguenti della legge 92/2012 Parte_1 contro e chiedendo, in parziale riforma dell'ordinanza del Controparte_1 Controparte_2
6.3.2023, l'accoglimento delle conclusioni indicate nell'atto introduttivo e, dunque, in via preliminare l'accertamento dell'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro con e o, comunque, di un regime di codatorialità, fra le due società, nel CP_1 CP_2 rapporto con il ricorrente, l'illegittimità dei contratti a progetto e del contratto di collaborazione autonoma e contestuale cessione di know how e la conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ex art. 69 co 1 d. lgs. 276/2003 o, comunque, l'accertamento che fra le parti è sussistito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 2 settembre 2010 o da quella, più recente, ritenuta sulla base degli atti;
in via principale la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento, con condanna delle resistenti alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro o, in subordine, al pagamento dell'indennità risarcitoria, variamente declinata sulla base della normativa ritenuta applicabile.
In data 12.6.2023 si sono costituite e domandando il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione. Le convenute hanno altresì insistito nelle eccezioni di indeterminatezza pagina 8 di 30 delle domande di reintegrazione, di nullità dell'atto introduttivo e di decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei contratti a termine.
All'udienza dell'8.9.2023 il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo (rifiuto della proposta del Tribunale da parte delle società resistenti).
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi (in particolare, di quelli non precedentemente sentiti nel corso della fase sommaria) e mediante acquisizione, previo ordine di esibizione, del contratto di collaborazione intercorso nell'anno 2009 e 2010 fra il ricorrente e la società Cerizza s.p.a.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
***
L'opposizione proposta da è infondata e non può essere accolta per le seguenti Parte_1 ragioni.
1
Il ricorrente contesta nella presente vicenda giudiziaria la legittimità dei contratti a progetto stipulati con le società prima, e poi, sostenendo che i CP_1 CP_2 progetti indicati nei contratti fossero privi di specificità e di effettività e non siano stati rispondenti all'attività da lui concretamente svolta.
In ogni caso, anche ove dovessero ritenersi validi i contratti a progetto, l'opponente chiede di riconoscersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per tutto il periodo coperto dai contratti ex art. 69, co. 2, d.lgs. 276/2003 o, comunque, accertarsi la natura etero-organizzata del rapporto di lavoro ex art. 2, d.lgs. 81/2015 a partire dal 25 giugno 2015.
Nell'atto di opposizione il ricorrente censura il provvedimento opposto, che ha rigettato le sue domande nella prima fase, in primo luogo per aver ritenuto sufficiente la descrizione del progetto e, pertanto, la legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sotto il profilo formale, essendo in essi “prevista un'attività di lavoro certo non 'eccezionale', ma ciò nonostante dotata di una valutazione distinta da una 'routine', mediante il riferimento ad una fase o programma di lavoro dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi e aspettative di risultato”.
Ritiene la parte che tale conclusione sia fondata su una valutazione solo formale dei rapporti contrattuali, dal momento che l'individuazione del progetto si sarebbe risolta in una descrizione solo apparente, a cui non è corrisposto, nella realtà, il contenuto dell'attività svolta da;
richiama, al riguardo, che l'effettiva autonomia del collaboratore e la Pt_1 concreta riconducibilità della prestazione al progetto sono elementi essenziali per la validità del contratto a progetto, pena la sua conversione automatica in rapporto subordinato (artt. 61 e 69 co 1 d.lgs. 276/2003).
pagina 9 di 30 A parere del ricorrente, il giudice della fase sommaria non ha considerato che: Con
- nel periodo coperto da tutti i contratti, ha continuato a svolgere a favore della Pt_1 Con e, dopo la sua costituzione, anche della la stessa attività di profumiere;
- tale attività deve essere considerata come ordinaria attività aziendale, rientrante nell'oggetto sociale di entrambe le aziende ed essenziale per il perseguimento dello scopo sociale;
- per l'intero periodo ha esercitato anche funzioni di compliance e regulatory, nonché Pt_1 di marketing e commerciali, esulanti dai progetti indicati nei contratti sottoscritti.
Inoltre, afferma che l'istruttoria espletata nella fase sommaria ha confermato che il ricorrente ha sempre svolto le medesime mansioni durante tutta la durata dei contratti (testimonianza di del 22.7.2021; testimonianza di del Testimone_3 Testimone_4
23.9.2021).
Afferma ancora, in ogni caso, che il rapporto, sia in costanza dei contratti a progetto sia in costanza del successivo contratto di collaborazione autonoma, si sia costantemente costantemente svolto, in via continuativa e mai variata nel susseguirsi dei contratti, con le modalità proprie della subordinazione o quantomeno della etero-organizzazione.
2.
Nel costituirsi nel presente giudizio, parte resistente preliminarmente eccepisce che il ricorrente sia decaduto dal diritto di impugnare i contratti a progetto per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 32 L. 183/2010, nonché dell'art. 28 D. Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 conv. in L. 96/2018), che impongono l'impugnazione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto;
inoltre, sostiene che alcuni contratti si siano conclusi per recesso o per mutuo consenso, rendendo inammissibile ogni impugnazione sul termine. Reitera, inoltre, l'eccezione di inammissibilità nel rito RN della domanda di conversione del rapporto a progetto in rapporto a tempo indeterminato.
Nel merito, parte resistente sostiene che i contratti a progetto stipulati dal siano Pt_1 validi e legittimi, in quanto conformi alla normativa vigente al momento della sottoscrizione (D. Lgs. n. 276/2003, anche nella versione modificata dalla L. n. 92/2012), e contesta che sussistano i presupposti per considerare tali contratti come rapporti di lavoro subordinato, o anche solo etero organizzato, avendo abbia sempre operato in regime di autonomia, Pt_1 senza alcun vincolo di subordinazione, orario, gerarchico o disciplinare, ed essendo la sua attività sempre stata svolta nel rispetto dei contratti a progetto e del contratto di cessione di know-how del 2016, con un coordinamento funzionale, ma non eterodiretto, escludendosi, dunque, qualsiasi configurabilità di rapporto subordinato, anche ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81/2015.
3.
Le eccezioni preliminari proposte da parte resistente sono infondate. pagina 10 di 30 3.1.
Sull'ammissibilità della domanda di conversione in unico rapporto a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del primo contratto, secondo la resistente incompatibile con la scelta del rito instaurato ai sensi dell'art. 1, comma 47, della L. n. 92 del 2012, da intendersi riservato alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, va ribadito quanto affermato dal giudice della fase sommaria. Oggetto del giudizio è l'impugnazione di una vicenda che, secondo la qualificazione della parte, ha costituito licenziamento illegittimo e, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il rito RN tollera la proposizione di domande di accertamento della natura subordinata del rapporto, quale conseguenza della nullità dei contratti a progetto ovvero dell'accertamento della reale natura del rapporto formalmente configurato come autonomo.
Va, in ogni caso, ricordato che con pronuncia n. 19674 del 2014, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente precisato che il carattere peculiare del rito introdotto dall'art. 1, commi 47 ss., l. n. 92/2012 consiste nella articolazione del giudizio di primo grado in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda, definita di opposizione, a cognizione piena. Le S.U. hanno chiarito che quest'ultima non ha natura impugnatoria, bensì costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, nella quale “il procedimento si riespande... alla dimensione ordinaria della cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti". Tale impostazione, costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva (Cass. civ. sez. lav. - 04/07/2024, n. 18291; Cass. civ. sez. lav. - 23/11/2018, n. 30443, Cass. S.U. ordinanza n. 4308 del 2017 che cita le decisioni conformi: Cass. n. 3136 del 2015; Cass. n. 7782 del 2015; Cass. n. 4223 del 2016; Cass. n. 17325 del 2016; Cass. n. 19552 del 2016), esclude una lettura del rito in termini di rigidità o chiusura, rendendo ammissibile l'esame di questioni ulteriori o strettamente connesse al thema decidendum, ove funzionali alla completa ricostruzione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Sarebbe, dunque, comunque consentita la proposizione della domanda in esame nel presente giudizio, non caratterizzato da preclusioni né sul piano asseverativo e di individuazione del suo oggetto, né sul piano istruttorio rispetto a quello svoltosi nella prima fase.
3.2.
Parte resistente ripropone, inoltre, l'eccezione di decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei termini apposti ai contratti stipulati tra il 2010 e il 2016, in quanto non proposta nel termine previsto dall'art. 32 della l. n. 183/2010 e dall'art. 28 del d. lgs. 81/2015.
Va evidenziato che l'eccezione di decadenza, così come formulata da parte resistente, presuppone l'esistenza di contratti di lavoro subordinato a termine, mentre nel caso di specie i rapporti formalmente instaurati avevano natura di contratti a progetto e collaborazione autonoma. Ne consegue che la disciplina invocata non risulta applicabile, oltre che ratione temporis, in assenza di un atto di recesso datoriale idoneo a far decorrere il termine decadenziale. pagina 11 di 30 Anche sul punto appare condivisibile la motivazione del primo giudice, che ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione poiché l'applicazione della decadenza in questione presuppone l'esistenza di un recesso del committente e non è estensibile all'ipotesi in cui manchi del tutto un provvedimento datoriale che il lavoratore abbia interesse a contestare e confutare, cioè quando il rapporto si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore o per la sua naturale scadenza (cfr. Cass. n. 13648/2019; Cass. 32254/2019; Cass. 14131/2020).
Sul punto, la Corte di cassazione ha più volte precisato che la disciplina decadenziale introdotta dal citato art. 32 ha carattere eccezionale e deve, pertanto, essere interpretata in senso restrittivo, potendo operare esclusivamente in presenza di un provvedimento scritto del datore di lavoro o del committente che incida unilateralmente sul rapporto e che il lavoratore abbia interesse a contestare (Cass. 29 novembre 1996 n. 10697, Cass. 9 novembre 2015 n. 22825; Cass. n. 523/2019).
La necessita di un provvedimento scritto costituisce elemento imprescindibile ai fini del decorso del termine decadenziale, poiché in assenza di un atto formale del datore di lavoro, non può ritenersi iniziato il termine per l'impugnazione (Cass. n. 523/2019; Cass. n. 22825/2015; Cass. 9469/2019). Correttamente è già stato evidenziato che la necessità, ai fini dell'applicazione del termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare è peraltro confermata dalla previsione dell'art. 32, comma 3, lett. b), riferita al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto e dalla lett. c), concernente il trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., facendosi riferimento in entrambi i casi ad un provvedimento datoriale che si assume illegittimo.
Con specifico riferimento al contratto di collaborazione a progetto, poi, la giurisprudenza ha precisato che, in caso di risoluzione per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto o di cessazione per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. b), poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (Cass. n. 32254/2019; Cass. n. 30668/2019).
La comunicazione di risoluzione del rapporto di collaborazione a progetto alla prevista scadenza non integra, dunque, una ipotesi di recesso e tantomeno di licenziamento e non rientra nelle ipotesi tipiche, sottoposte ai termini decadenziali. Esse ricomprendono indistintamente i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato mentre, quanto alle collaborazioni, anche a progetto, includono il solo recesso anticipato del committente, non verificatosi nel caso di specie, posto che il primo contratto sottoscritto in data 2.9.2010 si è concluso alla naturale scadenza, il contratto a progetto sottoscritto il 1.1.2013 si è concluso in data 31.5.2014 a seguito di recesso anticipato del collaboratore mentre il contratto a pagina 12 di 30 progetto sottoscritto in data 1.6.2014 si è concluso per accordo consensuale in data 31.12.2015.
4.
Nel merito dell'opposizione, va osservato quanto segue.
4.1.
Oggetto delle domande attoree sono, in primo luogo, tre contratti di collaborazione a progetto conclusi sotto il vigore della disciplina del d. lgs. n. 276/2003, il secondo e il terzo, in particolare, successivamente alla novella introdotta ad opera dell'art.1, comma 23, lett. a) della Legge n. 92/2012.
L' art. 61, co. 1 del d. lgs. n. 276/2003, innovando rispetto al passato, sanciva, prima della novella citata, che “ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa”.
L'art. 62, nel testo antecedente alla riforma del 2012, prevedeva: “1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4”.
Dalla lettura dell'art. 61, in combinazione con le altre previsioni contenute nel decreto legislativo e, in particolare, con il disposto dell'art. 69, co. 1 del medesimo d. lgs. n. 276/2003 (ante novella del 2012), secondo cui “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, la dottrina e la giurisprudenza avevano già allora condivisibilmente concluso che il nostro ordinamento non contempla più la figura generale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa presa in considerazione dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c., sostituita con quella del contratto a progetto.
pagina 13 di 30 Ne consegue che in assenza del progetto, ma anche nel caso in cui il progetto ricorra formalmente, ma nei fatti il lavoratore non abbia prestato attività lavorativa in esecuzione dello stesso o, ancora, quando il progetto non rispetti i richiesti requisiti di specificità, così finendo per essere inesistente, il rapporto di lavoro deve considerarsi di natura subordinata, con una presunzione assoluta (perché in questo senso, secondo una giurisprudenza già maggioritaria, già deponeva il primo comma dell'art. 69, anche prima della novella della c.d. legge RN).
In queste ultime ipotesi, infatti, l'esistenza solo formale del progetto (in concreto mai realizzato o tanto generico da risultare sostanzialmente come non scritto) va equiparata alla sua mancanza, con conseguente automatica qualificazione del rapporto sottostante come subordinato, a prescindere da ogni indagine sulle sue modalità di svolgimento secondo i canoni tipici della subordinazione.
Il comma 2 dell'art.69, ante novella del 2012, disponeva, poi, che “qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti (con la specificazione che ai fini di quest'ultimo giudizio il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative
o produttive che spettano al committente)”.
Questa norma riguardava il caso in cui il progetto sussistesse e fosse realizzato, ma il rapporto di collaborazione si fosse comunque svolto secondo il modulo della subordinazione, con onere della prova a carico del lavoratore interessato alla trasformazione, mentre non riguardava il caso della mancanza del progetto o dell'esistenza di un progetto fittizio.
Tali disposizioni sono state confermate nel novellato comma 1 dell'art. 69, che disponeva (l'art. 69 è stato abrogato, com'è noto, dall'art. 52, co. 1 del d. lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 25 giugno 2015: i contratti che vengono qui in considerazione sono tutti stati stipulati anteriormente a tale data): “
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, pagina 14 di 30 il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente”.
Tali norme sono da leggersi unitamente alla previsione di cui al comma 24 dell'art. 1 della stessa l. n. 92/2012, secondo cui “24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Tanto nel caso della inesistenza del progetto, quanto nel caso in cui esso non sia dotato del requisito della necessaria specificità, dunque, il rapporto ricade automaticamente nell'ambito della subordinazione.
In questo senso si è pure espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che “ ... in tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso" (cfr. Cass., sez. lav. n.20666 del 2020, in motivazione, e la giurisprudenza ivi citata di Cass. sez. lav. n.17127 del 2016, di Cass. sez. lav. n.12820 del 2016, di Cass. sez. lav.n. 24379 del 2017, nonché, ancora più recentemente, cfr. Cass. sez. lav. n.2974 del 2021, in motivazione, secondo cui “il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 - nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia, determina l'automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto Cass. 17 agosto 2016, n. 17127; Cass. 5 novembre 2018, n. 28156, senza con ciò contrastare con il principio di "indisponibilità del tipo", posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41 Cost., comma 1 in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore”).
Ancora recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d. lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto pagina 15 di 30 di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (cfr. Cass., sez. L, sent. n. 12820/2016, succ. conf. n.17127/2016, 9471/2016, 8142/2017).
Il progetto, o programma, non può essere identificato con l'obiettivo aziendale nel suo complesso né può risolversi in una mera identificazione con gli obiettivi sociali dell'impresa o coincidere con l'ordinaria prestazione lavorativa resa dall'impresa, dovendo da questa discostarsi, per autonomia e funzione (cfr. in tal senso, tre le ultime pronunce, la già citata Cass. 2974 del 2021, che in motivazione chiarisce che “la nozione di 'specifico progetto', in, riferimento al testo del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 applicabile ratione temporis, deve ritenersi consistere in un'attività produttiva chiaramente descritta e identificata, funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa;
che il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale, in quanto i termini in questione non possono che essere intesi pena il sostanziale svuotamento della portata della norma come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali”).
In altri termini, va esclusa l'esistenza del progetto, del programma o della fase di esso al cospetto di un'attività strumentale e continuativa, attinente al normale ciclo produttivo dell'impresa e rispetto alla quale non sia prospettabile il raggiungimento di un risultato concreto e definito.
In questo senso si è mosso il legislatore del 2012, il quale ha modificato il primo comma dell'art. 61, più volte citato, prevedendo che il progetto debba essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (cfr. art.1, comma 23, lett. a della l. 92/2012, modificativo del richiamato art.61, comma 1, del d.lgs.276/2003).
Nell'art. 62 del d. lgs. n. 276/2003, nel testo successivo alla novella operata dalla Legge RN, si leggeva che il contratto stipulato con i collaboratori (la cui forma scritta era richiesta ai fini della prova) doveva riportare “la descrizione del progetto” (e non la mera indicazione dello stesso, come invece era previsto prima della l. 92/2012), con pagina 16 di 30 individuazione “del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”, il quale costituiva “parte integrante” del progetto stesso.
Il risultato della collaborazione a progetto rappresenta un quid obiettivamente verificabile, dovendo essere individuato in una modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale, rispetto alla quale è possibile il controllo qualitativo e quantitativo.
Non è necessario, dunque, che l'attività affidata al collaboratore sia eccezionale o estemporanea o, comunque, del tutto avulsa rispetto a quella ordinariamente svolta dall'impresa, ma viene evidenziata l'esigenza che il progetto, nell'ipotesi in cui sia attinente ad essa, sia caratterizzato da un certo grado di autosufficienza, in quanto idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.
In definitiva, sia nel vigore degli artt. 61 e 69 del d. lgs. n. 276/2003, così come originariamente scritti, sia nel vigore della stessa disciplina per come modificata dalla l. n. 92/2012, i principi qui rilevanti sono rimasti sostanzialmente identici e comportavano, sotto un primo profilo, che il progetto - per essere valido e quindi connotare il rapporto di collaborazione autonoma - doveva essere specifico e ben definito, non potendo consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente e, dunque, nella previsione di prestazioni a carico del lavoratore coincidenti con l'ordinaria attività aziendale, senza alcun collegamento ad un determinato risultato finale;
sotto diverso profilo, che l'assenza del progetto, cui doveva essere equiparata la fattispecie del progetto generico, inerente alla normale attività aziendale, doveva ricondursi nell'ambito del comma 1 dell'art. 69, che regolava una presunzione assoluta di subordinazione, non suscettibile di prova contraria e a prescindere dalla prova concreta della natura subordinata del rapporto, con automatica conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
infine, che, nel caso di contratto caratterizzato da valido progetto, rimanesse pur sempre da verificare l'eventualità che il rapporto si fosse svolto, comunque, con i caratteri della subordinazione, tenendo conto – per i contratti successivi all'entrata in vigore della legge RN – che l'art. 69, co. 2, come novellato da tale legge, poneva a carico del committente l'onere di vincere la presunzione di subordinazione sin dall'inizio del rapporto nei casi in cui “l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente”.
4.2.
Parte ricorrente domanda l'applicazione della disciplina su descritta, contestando la sussistenza di validi progetti, quale oggetto dei primi tre contratti stipulati dal ricorrente, e sostenendo che, comunque, l'indicazione degli stessi nei contratti sia stata fittizia e solo formale.
pagina 17 di 30 Al riguardo si condivide, in primo luogo, la valutazione del primo giudice secondo cui tutti i contratti di collaborazione in questione furono stipulati per progetti sufficientemente e correttamente delineati.
Il primo contratto, relativo al periodo 2.9.2010/31.12.2012, stipulato in seguito alla creazione della per fusione delle società Cerizza S.p.a. – di cui il ricorrente Controparte_1 era socio - e prevedeva un progetto specifico e delimitato Controparte_4 temporalmente, individuato nello “studio delle fragranze delle due società e scelta del relativo campo di impiego, prove applicative e conseguenti proposte commerciali”.
Il secondo contratto, relativo al periodo 1.1.2013/31.12.2014, sottoscritto a seguito dell'acquisizione da parte di della società francese APA, prevedeva un Controparte_1 progetto così descritto: “integrazione delle materie prime utilizzate tra e APA;
Controparte_1 selezione basi interne con relativa ottimizzazione;
scelta delle materie prime da ottimizzare;
sviluppo di campioteca divisa per settori e famiglie olfattive;
supporto per la creazione di piramidi olfattive della campioteca selezionata;
valutazione nuovi lanci di profumi da studiare e creazione di proposte interne con relative estensioni di linea”. La collaborazione era pertanto finalizzata all'integrazione dei prodotti della neo acquisita APA all'interno della produzione della committente, con la realizzazione di un'unica campioteca, organizzata, con relative piramidi olfattive: risultato autonomo, il cui raggiungimento da parte del collaboratore era agevolmente verificabile e misurabile da parte del committente.
Infine, anche il terzo contratto relativo al periodo 1.6.2014/31.5.2017 prevedeva un progetto sufficientemente specifico, individuato nello “studio fragranze e tendenze in Medioriente, sviluppo progetti fragranze in medio oriente, sviluppo e controllo fragranze con nuovo aggiornamento IFRA 47, sviluppo e controllo fragranze dei principali clienti a seguito dell'informativa suoi nuovi allergeni che passeranno da 26 a 28, studio valutativo delle dichiarazioni odierne della clientela, proposte per ridurre il numero dei prodotti da inserire in etichetta pur mantenendo la stessa nota olfattiva”. Anche lo sviluppo di tale progetto era legato a un particolare evento della vita aziendale, dato dall'ampliamento del mercato della società in Medioriente con la costituzione della negli Emirati Arabi Parte_3
Uniti.
Le testimonianze assunte sia nella fase sommaria, sia nell'approfondimento istruttorio compito nel presente giudizio hanno confermato che occupò effettivamente Parte_1 della realizzazione dei progetti, rispondenti, nei periodi di riferimento, a effettive e reali esigenze di sviluppo dell'attività della società, date dalla necessità dapprima di rendere omogenee e unitarie le esperienze delle società confluite in e poi di adattarle al CP_2 nuovo e diverso mercato mediorientale.
Il ricorrente ha valorizzato, in contrario, le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_2
la quale, tuttavia, non ha risposto in modo pienamente pertinente e informato,
[...] anche in conseguenza del ruolo svolto (responsabile del mantenimento della certificazione di pagina 18 di 30 qualità aziendale). Il fatto che vi fosse un unico database, in cui le fragranze CP_2 vennero sin dall'origine inserite con unico sistema di codificazione, comprese, verosimilmente, quelle provenienti dalla Cerizza spa è possibile e anche logico: ma l'unificazione della campioteca, come chiarito dagli altri testi, era un lavoro di altra natura, di eliminazione e di integrazione che andava al di là della codifica. La teste medesima, poi, ha specificato di non aver svolto attività di supervisione dei processi rispetto alla società francese APA, né rispetto alla società operante a Dubai.
Sostiene, tuttavia, l'opponente che debba adeguatamente valutarsi la realtà delle mansioni svolte, per cui egli sarebbe stato, dall'inizio alla fine del rapporto senza soluzione di continuità, il profumiere delle società, con stabile inserimento nella relativa organizzazione aziendale.
Già sul piano dell'allegazione, tuttavia, deve osservarsi che parte ricorrente non ha compiutamente delineato quali attività esulerebbero dall'attuazione dei progetti, limitandosi a qualificare come “mansione” (piuttosto che come attività corrispondente a progetto autonomamente attuato) l'attività svolta quale profumiere;
a sottolineare di essere stato munito da parte delle resistenti di un ufficio, attrezzato con PC, di biglietti da visita, di un account aziendale;
infine, a evidenziare di avere avuto una stabile interlocuzione, riferita come quotidiana, con il vertice aziendale nonché una costante interazione, quale sostanziale referente, con vari settori dell'impresa.
Non è stato, però, chiaramente dedotto, concretizzando ed esemplificando compiutamente l'allegazione, che l'attività realizzata quale profumiere - in effetti certamente svolta dal ricorrente, la cui competenza ed esperienza era d'altra parte quella rispondente a tale figura
- sia andata oltre la realizzazione dei progetti, né ciò è emerso dall'approfondimento dell'istruttoria testimoniale compiuto in questo giudizio.
Parte ricorrente ha esposto, ed è stato in effetti confermato dall'istruttoria orale, che, se richiesto dagli addetti al settore commerciale, si occupava della creazione delle piramidi olfattive da esporre al cliente, ma non ha chiarito in quale modo detto compito esulasse dalla creazione della campioteca unificata cui si riferiscono i progetti (vi è, nel secondo progetto, espresso riferimento alla elaborazione delle piramidi olfattive annesse alle fragranze facenti parte dell'unica campioteca). In altri termini, come ogni libro ha un indice che non determina il venir meno dell'unità della biblioteca (e della specificità del progetto volto, in ipotesi, a crearla), non si vede perché l'elaborazione delle piramidi olfattive di ciascuna fragranza facente parte della campioteca unificata dovrebbe far venir meno l'identificabilità di quest'ultima come oggetto dei progetti: ciò, anche nell'ipotesi in cui il ricorrente vi abbia provveduto non sistematicamente, ma a mano a mano che veniva richiesto dal settore commerciale, per conto dei clienti cui le fragranze venivano proposte.
Anche la creazione di nuove fragranze in sé non esulava dalla creazione dell'unitaria campioteca cui aspirava, essendo l'unificazione di entità preesistenti non un'attività CP_2 meramente compilativa – altrimenti non sarebbe stata affidata a un profumiere – ma essa pagina 19 di 30 stessa creativa. Che concretamente, appunto, in ciò sia consistita l'attività del ricorrente emerge da quanto riferito dal teste , là dove ha precisato che molte nuove Testimone_6 fragranze vennero create dal non su commissione, ma “per essere inserite in un Pt_1 catalogo”: ossia, partendo dalle diverse esperienze delle società confluite in e CP_2 unificandole, talvolta fino a ottenere fragranze nuove da inserire nella campioteca della società (“credo che il sig. abbia creato un centinaio di fragranze nuove, preciso che Cerizza Pt_1 spa aveva una sua campioteca e anche aveva una sua campioteca, però le tendenze del CP_2 mercato cambiano e quindi era necessario aggiornarle;
la partecipazione del sig. è stata Pt_1 cercata proprio per aggiornare le fragranze obsolete per un mercato in evoluzione. Probabilmente ne ha create anche di più di un centinaio, anche perché non è che tutte le fragranze fossero richieste su ordine del cliente ma molte venivano create per essere a disposizione in un catalogo”).
La dotazione al collaboratore di un ufficio, di una postazione fissa, di un biglietto da visita che, verso l'esterno, lo individuava come “profumiere” sono pienamente compatibili con un progetto validamente elaborato e regolarmente realizzato.
L'istruttoria ha smentito, invece, che egli si sia occupato di marketing;
che sia stato responsabile dell'area organizzativa “Ricerca e sviluppo” o dell'ufficio “Regulatory” (che si occupava di mantenere l'attività di impresa adeguata alla normativa vigente: era semmai il ricorrente che ricorreva a detto ufficio, per conoscere se vi fossero fragranze non più a norma di legge;
al limite l'ufficio chiedeva un confronto con il ricorrente al fine di segnalare l'inutilizzabilità di una certa fragranza e chiedendo indicazioni circa soluzioni alternative), a parte la collaborazione prestata per l'adeguamento al regolamento Ifra, espressamente prevista nel terzo progetto;
che si sia occupato direttamente dell'acquisto delle materie prime, essendovi anche in tal caso un apposito ufficio, e che anche in tal caso sia avvenuto all'occorrenza uno scambio di vedute, essendo da un canto un esperto del settore (in Pt_1 tal senso hanno riferito pressoché tutti i testi escussi in istruttoria); infine, che abbia svolto il ruolo dell'“evaluetor”, ossia quella figura che “sulla base delle esigenze del cliente sceglie le fragranze da campionare” (teste . Testimone_1
Quanto all'interlocuzione con Presidente del Consiglio di Testimone_20
Amministrazione di e in seguito anche di nonché, Controparte_1 Controparte_2 successivamente al trasferimento di costui a Dubai, con (e, comunque, Parte_2 periodicamente, ancora con , posto che l'istruttoria non ha fornito riscontro al Tes_20 fatto che essa fosse quotidiana, come riferito dal ricorrente, o altrimenti cadenzata, essa è un dato neutro, non essendo incompatibile con la realizzazione di un'attività limitata a quanto previsto dai progetti.
Lo stesso ricorrente ha riferito che il contatto con i suddetti soggetti era volto all'aggiornamento sulle attività svolte e su eventuali problematiche riscontrate, senza allegare di avere ricevuto direttive, in ordine allo svolgimento del proprio lavoro, né di dover rendere conto – non dell'avanzamento del progetto, bensì – dell'esecuzione delle attività via via assegnategli. Nel mero “riporto”, in quanto tale, non è insita alcuna gerarchia pagina 20 di 30 e, anzi, a ben vedere il frequente raccordo con il Presidente del Consiglio di amministrazione, e in sua assenza con la figura deputata a farne le veci, è semmai sintomatica dell'effettiva autonomia del ricorrente e del suo operare al di fuori di direttive date e dell'organizzazione della committente, con la necessità di un continuo confronto fra le parti, in corso d'opera, per la prosecuzione in modo coerente con le esigenze aziendali.
Nessuno dei testi escussi ha potuto riferire esattamente il contenuto dei colloqui fra il ricorrente e o , limitandosi a rispondere di non sapere (cfr. teste Tes_20 Pt_2 [...]
fase sommaria;
teste ed escludendo, comunque, che Tes_4 Testimone_2 questi dessero direttive al ricorrente (testi e , fase sommaria;
Tes_18 Tes_13 teste “Il sig. non riferiva a o a perché o Testimone_19 Pt_1 Tes_20 Pt_2 Tes_20
si aspettassero un report da lui, interloquiva con loro come una condivisione;
infatti non c'era Pt_2 una calendarizzazione di questa attività, quando capitava c'era una condivisione da parte del
di quanto faceva. Che io sappia, l'apporto del sig. era totalmente libero, non gli Pt_1 Pt_1 erano date indicazioni né direttive, la direzione della sua attività era determinata dalla conoscenza di cui lui era portatore, unitamente alla storia di che è essenzialmente una storia di CP_2 fusioni”).
Uniche difformi, sul punto, sono state le dichiarazioni dell'ultimo teste escusso in questo giudizio, secondo cui “Il sig. rispondeva gerarchicamente al sig. Testimone_6 Pt_1
Richiesto di concretizzare il contenuto dell'affermazione, il teste risponde che il sig. Tes_20
chiedeva la sig. il permesso di uscire, se doveva allontanarsi, verbalmente, e Pt_1 Tes_20 otteneva il benestare del . Tali dichiarazioni, tuttavia, non sono particolarmente Tes_20 attendibili, sia perché il teste lavorò in per soli due anni, nel lontano periodo dal CP_2
2010 al 2012, appena dopo l'acquisizione della società Cerizza spa di cui egli era precedentemente dipendente;
sia perché egli non è stato in grado di meglio spiegare la propria affermazione, riferendola, in definitiva, unicamente ai “permessi” di uscita anticipata, su cui l'istruttoria, tuttavia, ha complessivamente fornito risultanze differenti (di ciò si dirà poco oltre).
Anche su tale aspetto non può non notarsi che il ricorrente, per primo, ha omesso di concretizzare quali sarebbero stati i limiti alla propria autonomia di operatività derivati dalle indicazioni dei suddetti soggetti e quali contenuti, nel tempo, abbiano esulato dalle reciproche comunicazioni e informative e dai normali confronti e verifiche connessi alla realizzazione dei progetti.
Allo stesso modo la circostanza che il ricorrente sia stato coinvolto in alcune riunioni aziendali (sono documentati taluni inviti, peraltro sporadici, a fronte della durata quasi decennale del rapporto;
i testi hanno però confermato la partecipazione del ricorrente alle riunioni, sebbene non quelle in cui si discuteva di strategie aziendali, bensì quelle a contenuto tecnico, e comunque non con poteri decisionali) non è di per sé significativa dell'inserimento nell'organizzazione aziendale, potendo trattarsi di un'agevole modalità di realizzazione del coordinamento con le varie funzioni interessate. E', anzi, emerso come il pagina 21 di 30 coinvolgimento del ricorrente fosse dovuto più che a un inserimento dello stesso, come dipendente, nella struttura aziendale, al riconoscimento, semmai, della sua competenza e della sua esperienza, prestandosi a fornire una sorta di assistenza, nell'ambito Pt_1 assegnatogli: ciò, evidentemente, nell'interesse del buon esito dell'attività di che CP_2 rappresentava la continuazione della Cerizza spa, commercializzando prodotti e clienti ancora identificabili come riferibili a detta società (tanto che il ricorrente aveva continuato a seguirli personalmente), e che per il resto era il veicolo di produzione delle proprie creazioni di profumeria, (cfr. teste “confermo che partecipava, perché era un professionista Testimone_1 di esperienza, che forniva spunti utili sul miglioramento delle strategie aziendali e sull'organizzazione di lavoro. Portava la sua esperienza di profumiere e anche di organizzazione interna, avendo avuto un'azienda, ma non quale responsabile di reparti o con potere decisionale”).
Quanto ai rapporti con la clientela, è emerso in modo chiaro dall'istruttoria che il ricorrente avesse mantenuto, almeno nei primi anni dopo la confluenza della Cerizza spa in la CP_2 facoltà di gestire personalmente i clienti precedentemente serviti dalla e che egli sia Pt_1 stato sì talvolta coinvolto con i clienti più importanti ciò, tuttavia, non perché tale CP_2 attività rientrasse in un ipotetico mansionario di profumiere, ma in ragione della notorietà che egli aveva nell'ambiente, della conoscenza del mercato e del prestigio che apportava la sua presenza all'incontro con il cliente (cfr. teste “non è corretto dire che il sig. Testimone_1
gestisse i clienti, svolgendo attività commerciali;
poteva succedere che il sig. venisse Pt_1 Pt_1 interpellato per affiancare il commerciale;
se il cliente è di una certa importanza, presentarsi con il profumiere ha tutto un altro impatto;
anche con me è venuto diverse volte presso i clienti”). Anche tale coinvolgimento, peraltro, mentre giovava a era di sicuro interesse per il CP_2 ricorrente medesimo il quale, lungi dal presentarsi e dal comportarsi come un dipendente alle direttive altrui, poteva in tal modo continuare a mantenere un ruolo di autonomia e di preminenza, rispetto ai propri clienti storici, e in generale poteva continuare a presentarsi nel più rilevante mercato del settore con la propria indiscussa competenza. A fronte di ciò appare, pertanto, poco significativo che, come riferito da alcuni testi, fosse a Tes_20 stabilire quali clienti meritassero la presenza del ricorrente, agli incontri commerciali, trattandosi pur sempre di clienti CP_2
Ugualmente, è emerso che il ricorrente abbia partecipato a importanti fiere, ma non per direttiva aziendale, bensì su invito di perché rispondeva all'interesse stesso del CP_2 ricorrente continuare a essere presente, mentre giovava a poter vantare ed esporre CP_2 la collaborazione con (cfr. teste fase sommaria;
teste Pt_1 Testimone_4 Tes_15
“ aveva rapporti amicali nell'ambiente e con i clienti, non svolgeva ruolo commerciale
[...] Pt_1 come quello che potevo svolgere io prendendomi carico delle richieste del cliente”; la teste ha precisato che il ricorrente era invitato alle riunioni, come alle fiere, in ragione dell'importanza del bagaglio di conoscenze derivantegli dall'esperienza in Cerizza spa:
“ partecipava alle riunioni suddette per la sua grande esperienza, per i consigli che poteva Pt_1 dare;
era normale allinearsi su quello che si andava a presentare alla fiera;
d'altra parte, il sig.
pagina 22 di 30 aveva in mano l'intero bagaglio Cerizza spa;
preciso che il lavoro di unificazione delle Pt_1 fragranze è stato un lavoro di anni, nella campioteca ha 58.000 fragranze, anche solo per CP_2 conoscerle tutte ci vogliono anni. ADR La direzione, come invitava il alle fiere, lo invitava Pt_1 anche a presenziare alle riunioni”).
E' bene, infine, evidenziare che i “mansionari” menzionati dalla teste ai quali il Tes_2 ricorrente ha fatto particolare riferimento nel corso della discussione, non in atti e dunque non noti nel loro esatto contenuto, erano – tenuto conto dell'attività svolta dalla teste - quelli da presentarsi ai competenti organismi al fine di provare il buon funzionamento del sistema interno di qualità: può ben essere, allora, che in tali documenti il ricorrente sia stato individuato come profumiere e sia stato indicato il coinvolgimento dello stesso, quale passaggio di consultazione, nell'individuazione delle materie prime e nell'adeguamento delle stesse alle normative vigenti (peraltro, si ribadisce, espressamente prevista dal terzo progetto, quanto all'adeguamento al regolamento IFRA 47), così come è stato indicato come profumiere ai fini del rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro di cui al d., lgs. n. 81/2008, ma ciò nulla dice sulle modalità – autonome o subordinate, corrispondenti o meno a un progetto – con cui il ricorrente abbia svolto tale attività.
In conclusione, è ben vero che alcuni testimoni hanno riferito che entrò in Pt_1 CP_2
“come profumiere” e ne divenne “il naso”. Ciò, tuttavia, non appare sufficiente a concludere, come vorrebbe il ricorrente, che i progetti siano stati fittizi e abbiano mascherato lo svolgimento, ad ampio raggio, di una intera fase del normale ciclo produttivo dell'attività di produzione e di vendita di fragranze -ossia, le mansioni di “profumeria” - esorbitando dai progetti stabiliti.
Non vi è progetto reale quando l'attività affidata al collaboratore rappresenti un'attività strumentale e continuativa, attinente al normale ciclo produttivo dell'impresa e rispetto alla quale non sia prospettabile il raggiungimento di un risultato concreto e ben individuabile.
Ebbene, appare coerente con le vicende della nascita e dell'evoluzione di che, in un CP_2 primo momento, la neonata società non abbia sentito la necessità di dedicarsi all'innovazione, ma abbia ritenuto di potersi dedicare a produrre e vendere prodotti elaborabili sulla base delle fragranze derivanti dalle esperienze delle due società, che andavano, tuttavia, integrate e ridotte a una, e abbia avuto necessità, pertanto, di un soggetto che svolgesse sì compiti di profumiere, ma limitatamente a tale risultato, in sé sufficiente e utile, inizialmente, al funzionamento della società. Allo stesso modo, la fusione con Apa, che rappresentò una prima espansione su un mercato diverso rispetto a quello delle società originarie, focalizzò le esigenze aziendali nell'ulteriore fase di omogeneizzazione di materie prime e prodotti, con la definitiva creazione di una campioteca unitaria.
Tale risultato era sufficiente a consentire l'operatività corrente della società, essendovi apposite figure – quelle dell'evaluetor - che, come visto, sulla base delle specifiche esigenze del singolo cliente provvedevano a estrarre dalla campioteca le fragranze da campionare ed pagina 23 di 30 essendovi, per quanto emerso, un laboratorio, cui il ricorrente era estraneo, che era in grado di creare il prodotto in base a specifiche date e tramite un'elaborazione sostanzialmente strumentale, una volta dato il catalogo di fragranze utilizzabili.
Con l'espansione in Medio Oriente, che a quel punto poteva occuparsi di svolgere CP_2 la propria attività attingendo alla campioteca ormai creata, venne ad avere bisogno che il collaboratore, esperto profumiere, si dedicasse a quel punto alla ricerca di nuove fragranze, adatte al nuovo mercato, e in tal senso venne elaborato il relativo progetto.
Come già osservato, nessuno dei testi sentiti ha smentito che il ricorrente si sia dedicato ai progetti e che essi siano stati realizzati. Pertanto non vi sono elementi per negare che, nei primi anni dopo la nascita, abbia avuto necessità dell'opera di un profumiere CP_2 limitatamente alla realizzazione di specifici obiettivi, in effetti via via raggiunti: e che, dunque, tutte le attività riferite dal ricorrente in parte siano state collaterali e connesse al progetto e in parte siano state svolte non perché questo dissimulasse l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma, all'opposto, in ragione della nota e indiscussa competenza di che ne faceva un esperto riconosciuto del settore, peraltro Parte_1 proveniente da precedente esperienza societaria analoga a quella della neonata in CP_2 grado per tali ragioni di apportare il proprio contributo in modo autonomo, quale consulente qualificato in grado di valorizzare l'attività di CP_2
Appare significativo, d'altra parte, che, quando la fase di sintesi delle varie esperienze confluite in e quella di studio del mercato mediorientale si furono esaurite, non fu CP_2 più stipulato fra le odierne parti un contratto di collaborazione a progetto, bensì un contratto di collaborazione autonoma, con contestuale cessione di know-how, avente ad oggetto “la collaborazione e l'assistenza tecnica reciproca ed esclusiva per la realizzazione dei Prodotti sulla base del know-how creato e sviluppato dal sig. mediante l'utilizzo delle Pt_1 materie prime, dei macchinari e dei laboratori di e la contestuale cessione di detto know- CP_2 how e relativa documentazione tecnica inerente ai Prodotti, dietro pagamento di un corrispettivo”.
Veniva chiarito nel contratto che per “collaborazione e assistenza” si intendeva la “creazione e lo sviluppo di fragranze, essenze ed aromi mediante l'utilizzo delle materie prime, dei macchinari e dei laboratori di , ossia i prodotti che il avrebbe sviluppato, sulla base di CP_2 Pt_1 formulazioni che in esclusiva e in regime di segretezza avrebbe creato avvalendosi della struttura di cedendone a quest'ultima le formule, la documentazione tecnica e CP_2 quant'altro rientrante nel know how di ciascun prodotto.
Nel momento in cui, dunque, si furono esaurite le fasi precedenti di sintesi e di studio, la società – in particolare, ossia la holding cui facevano riferimento le altre del CP_1 gruppo – individuò, d'accordo con il ricorrente, lo strumento giuridico per poter rendere proprie le formule che, innovando completamente rispetto al patrimonio acquisito, il ricorrente potesse avere creato negli anni precedenti e avrebbe, in seguito, creato, dedicandosi, questa volta a tutto campo, all'innovazione.
pagina 24 di 30 Significativo quanto riferito dalla teste “Il sig. interveniva all'occorrenza, Tes_15 Pt_1 nel settore ricerca a esviluppo c'erano persone addette proprio allo sviluppo di nuove fragranze;
se necessario si rivlgevano a solo in ragione della sua pluriennale esperienza;
se lui non fosse Pt_1 stato in azienda, avrebbero fatto a meno dell'interlocuzione con un profumiere;
l'azienda si è sviluppata dopo, adesso in organigramma c'è il ruolo di profumiere e quello di profumiere analitico, allora non c'era”.
Una volta che l'azienda ebbe inaugurato la nuova fase propriamente creativa, dunque, il ricorso alle attività del profumiere venne fatto oggetto di un contratto di collaborazione autonoma, non più vincolato da un progetto e neppure da vincolo di coordinamento, se non quello che necessariamente lega il prestatore autonomo al recepimento delle esigenze del committente e alla restituzione al momento della consegna dell'opera o del prodotto, a margine del quale l'azienda si premurò anche di sancire i termini dello scambio, per cui al ricorrente fu consentito di utilizzare per le proprie creazioni, in autonomia, materie prime e strumentazioni di e consentì contestualmente che i prodotti delle CP_2 Pt_1 creazioni divenissero di proprietà di CP_2
Per concludere, sul punto in esame, ritiene il Tribunale di dover confermare non solo l'adeguatezza e la specificità dei contratti a progetto stipulati dal ricorrente, ma anche che i progetti furono veritieri e che la sostanza dell'attività dallo stesso svolta, in costanza dei contratti in esame, corrispose al contenuto dei progetti.
4.3.
Si impone, in ogni caso, l'ulteriore seguente osservazione, che appare dirimente.
E' lo stesso ricorrente a riferire di avere ricevuto, nel mese di ottobre 2015, la proposta da parte di della sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto Tes_20 la collaborazione e l'assistenza tecnica e la contestuale cessione di know-how e che, avendola Con evidentemente il ricorrente ritenuta accettabile, il contratto di lavoro a progetto con la fu consensualmente interrotto al 31 dicembre 2015 e dal 1 gennaio 2016 venne stipulato il contratto di collaborazione, assistenza tecnica e contestuale cessione di know how appena sopra menzionato, poi tacitamente rinnovatosi alla prima scadenza fino al 31.12.2019.
Ora, a questa differente tipologia contrattuale non può applicarsi la disciplina del contratto a progetto, né può sottovalutarsi la circostanza che il precedente contratto sia stato consensualmente risolto fra le parti proprio allo scopo di regolamentare diversamente il rapporto.
L'eventuale rapporto a tempo indeterminato, che pure si dovesse ritenere instaurato in via sanzionatoria per lo snaturamento dello strumento contrattuale utilizzato (il contratto a progetto), sarebbe venuto a cessare consensualmente, per avere le parti inteso stipulare un diverso contratto, di collaborazione autonoma, riconducibile per il suo oggetto e la sua regolamentazione a un contratto di lavoro autonomo.
pagina 25 di 30 La rilevanza di eventuali violazioni derivanti dall'abuso della disciplina sulla collaborazione a progetto, pertanto, sarebbe in ogni caso assorbita dalla circostanza che le parti – dopo avere, per vero, per ben tre volte consecutive stipulato contratti a progetto, pur non potendosi il ricorrente ritenere persona ignara e priva dei minimi strumenti, tecnici e gestionali, necessari per comprendere il contenuto del contratto (come dimostra la circostanza che egli fu amministratore della Cerizza spa) – scelsero di instaurare un differente contratto di collaborazione autonoma,
Poiché il giudizio ha ad oggetto il recesso di da tale rapporto, sul presupposto che CP_2 esso sia da qualificarsi come licenziamento illegittimo, sarebbe stato dunque sufficiente – ma anche necessario – che il ricorrente dimostrasse che il rapporto, nella vigenza di tale contratto, asseritamente conclusosi con recesso di assunse, nella realtà, il carattere CP_2 della subordinazione.
Ciò, tuttavia, va escluso.
Parte ricorrente non può giovarsi, per il periodo regolato dai contratti di collaborazione a progetto, della presunzione prevista dal comma 2 dell'art. 69, d. lgs. n. 276/2003 (che non coprirebbe, comunque, gli ultimi anni del rapporto, regolati da una diversa tipologia contrattuale), essendo stato più volte sottolineato dal ricorrente medesimo che non vi erano, in altri soggetti che svolgessero le sue stesse attività, rispetto a cui svolgere una CP_2 comparazione di modus operandi.
Sarebbe stato onere del ricorrente, pertanto allegare e provare la subordinazione – o, al limite, la etero organizzazione, intendendo il ricorrente valersi dell'applicazione dell'art. 2, d. lgs. n. 81/2015 – nello svolgimento della propria prestazione.
In via generale, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo" (Cass., n. 2728/2010; cfr. anche, fra molte, n. 13448/2003; Cass., n. 8254/2002; n. 14664/2001; n. 5036/ 2001; n. 4036/2000).
E', dunque. ormai principio consolidato l'identificazione del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo (e in generale da altri possibili inquadramenti), nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi, sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia di mansione svolta, nell'emanazione di ordini specifici al pagina 26 di 30 lavoratore da parte del datore di lavoro (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. fra molte Cass., n. 2728/2010).
E' poi noto che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, allorché l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro non sia agevolmente apprezzabile - come ad esempio in caso di prestazioni di natura professionale ovvero di carattere elementare e ripetitivo con contenuto predeterminato - occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale' (Cass., n. 5436/2019; n. 23846/2017).
Anche sulla questione in esame, tenuto conto dell'approfondimento istruttorio compiuto nel presente giudizio, deve confermarsi l'ordinanza opposta.
In primo luogo, va rilevato che il ricorrente non ha allegato, né dimostrato che sia stata meramente formale o fittizia la pattuizione, collaterale ma non certo accessoria, del contratto di collaborazione autonoma stipulato, relativa alla cessione del know how delle formulazioni: ne discende che, in assenza di tale cessione, avrebbe potuto rivendicare Pt_1 la paternità delle creazioni definibili come nuove, il che conferma l'autonomia con la quale egli ebbe ad operare presso CP_2
In ogni caso, tutto quanto sopra osservato in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto, che parte ricorrente assume essere state sempre le medesime dalla sua instaurazione alla sua cessazione, esclude che il ricorrente abbia svolto una prestazione di lavoro subordinato.
Non è stato precisamente dedotto, né tantomeno è emerso all'esito dell'istruttoria che il ricorrente – né in costanza dell'ultimo contratto, né per vero nella vigenza di quelli precedenti - sia stato sottoposto a poteri datoriali esercitati da parte di tramite CP_2 specifiche e reiterate direttive idonee a limitare la sua autonomia e tramite puntuale controllo sul suo operato.
Nessuno dei testi ha potuto riferire che, benché fosse assiduamente presente, egli avesse vincoli di orario (non timbrava l'entrata e l'uscita, faceva la pausa pranzo quando riteneva: cfr. teste e , entrambe escusse nel corso della fase sommaria;
Tes_18 Tes_13 teste teste o fosse costretto a fare formale richiesta Testimone_19 Tes_15 per la concessione di permessi o ferie da autorizzarsi (mentre è emerso che egli, correttamente, si coordinava con l'azienda committente nei momenti in cui si assentava;
in tal senso, infine, le dichiarazioni anche del teste che inizialmente ha Testimone_6
pagina 27 di 30 prospettato una verifica di sulle assenze del ricorrente, salvo poi precisare che, Tes_20 quando era capitato che quest'ultimo fosse indisponibile per ragioni personali, si era limitato a “informare” senza necessità di autorizzazione da parte di quest'ultimo). Non si Tes_20 può non rilevare, d'altra parte, come il ricorrente medesimo non abbia indicato quale orario sarebbe stato tenuto a seguire, per direttiva aziendale.
Non è risultato che l'esercizio della sua attività di profumiere - in sé, come ognuna, esercitabile sia in modo autonomo sia in via subordinata - fosse vincolata da prescrizioni o direttive, se non, al limite, una indicazione temporale (la necessità che il prodotto commissionato fosse pronto nei successivi trenta giorni: cfr. , del tutto Testimone_6 compatibile con l'autonomia della collaborazione, spettando pur sempre al committente indicare i tempi entro i quali lo svolgimento della prestazione avrebbe mantenuto la propria utilità; né tantomeno è emerso che il ricorrente sia mai stato assoggettato al potere di controllo sul regolare espletamento della prestazione e al potere disciplinare propri del rapporto di subordinazione (cfr. teste : “Il sig. era autonomo nello Testimone_6 Pt_1 svolgimento dell'attività, nel senso che non c'era una persona che quotidianamente gli dava un compito e nel senso che era lui a decidere se sistemare una profumazione di quelle presenti nelle campioteche delle due società o a crearne una nuova o a bocciarla perché obsoleta”).
La circostanza, poi, che il ricorrente non avesse una propria struttura imprenditoriale, avvalendosi dei laboratori e delle materie prime fornite da si spiega con la CP_2 considerazione che la prestazione fornita dal ricorrente aveva carattere intellettuale e che il suo pregio era legato al talento personale e creativo nel riconoscimento e nell'uso dei profumi. L'essenza della prestazione, dunque, stava nell'intuizione e nella sapienza del ricorrente, e non nella strumentazione o nel materiale: e si è già notato come vi fosse reciproca convenienza nel patto stipulato, avendo interesse il ricorrente a creare, essendone riconosciuto come autore, prodotti che la società avrebbe successivamente prodotto e commercializzato, avendo la struttura operativa e commerciale per farlo.
Neppure sotto il profilo in esame, pertanto, le domande del ricorrente possono trovare accoglimento, non emergendo elementi per ritenere che il pluriennale instaurato con le società del gruppo dall'origine o da data più recente, si sia svolta con le CP_2 caratteristiche della subordinazione o della etero-organizzazione.
A quest'ultimo riguardo, la giurisprudenza superando la tesi inizialmente proposta dalla giurisprudenza di merito, secondo cui l'art. 2, d. lgs. n. 81/2015 avrebbe dato origine ad una nuova fattispecie di rapporto di lavoro, intermedia tra autonomia e subordinazione, ha chiarito che si tratta di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie, per cui, semplicemente, al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dal d. lgs. n. 81/2015, comma 1, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione (Cass., n. 1663/2020).
pagina 28 di 30 Con la suddetta pronuncia la Corte di cassazione ha, poi, chiarito che in tema di rapporti di collaborazione previsti dall'art. 2, d. lgs. n. 81/2015, ai fini dell'individuazione della nozione di etero-organizzazione, rilevante per l'applicazione della disciplina della subordinazione, è sufficiente che il coordinamento imposto dall'esterno sia funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione predisposta dal primo, inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, costituendo la unilaterale determinazione anche delle modalità spazio-temporali della prestazione una possibile, ma non necessaria, estrinsecazione del potere di etero- organizzazione.
Al di là del dato per cui la consulenza prestata dal ricorrente era destinata a svolgersi, quanto all'attività di creazione di nuove formulazioni, necessariamente presso la committente, che metteva a disposizione la strumentazione e le materie prime necessarie alle sperimentazioni e all'elaborazione, il ricorrente nulla ha concretizzato sulle modalità di svolgimento dell'attività e, in particolare, sulla reciprocità della collaborazione e dell'assistenza tecnica cui fa riferimento espresso il contratto (con riflesso diretto e immediato sui compensi, in parte determinati tramite partecipazione percentuale al fatturato annuo . CP_2
Per quanto emerge dal contratto, e per quanto risultante dagli elementi noti, il ricorrente era libero di dedicare all'attività presso il tempo ritenuto e non vi era, in CP_2 quest'ultima fase, vincolo di risultato, per cui anche il riferimento al mero “riporto” al o al o alla partecipazione a talune riunioni non risultano significativi: non Tes_20 Pt_2 risulta, infatti, su che cosa egli rendicontasse e dunque su quali elementi i vertici di CP_2 avrebbero potuto muovere eventuali contestazioni di inadempimento. Neppure emerge, almeno, quale fosse l'input all'attività consulenziale svolta dal ricorrente - dunque, come e quando si avviasse il processo creativo di nuove formulazioni: sull'idea del ricorrente, su richiesta del cliente, su iniziativa del marketing volta a occupare settori di mercato o altro – né come esso fosse veicolato né, soprattutto, quali fossero le modalità di sviluppo dell'intuizione o dell'incarico iniziali, per cui non solo non constano limiti all'autonomia del ricorrente, ma neppure può dirsi che la sua attività, fermo l'indiscusso raccordo dato dal fatto che la collaborazione era stata intesa addirittura come reciproca, fosse inserita, secondo modalità predefinite, nell'organizzazione della committente.
Anche sotto i profili in esame, dunque, le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento.
Tutte le ulteriori questioni e domande sono assorbite e il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
5.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
pagina 29 di 30 Il ricorrente è pertanto tenuto a rifondere alle società resistenti le spese del presente giudizio che, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00, considerati i più alti importi delle domande cumulabili fra loro) e dell'attività processuale svolta, si liquidano sulla base dei valori medi delle tabelle allegate al DM n. 174/2022 in € 6.668 per la fase di studio, € 2336 per la fase introduttiva, € 3623 per la fase istruttoria ed € 6.290 per la fase decisionale, così complessivamente in € 18.917 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 316/2023:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza opposta, emessa dal Tribunale di Novara, quale giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 1, co. 47 l. n. 92/2012 in data 6.3.2023, pubblicata il 7.3.2023;
2) condanna a rifondere alle parti resistenti le spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in € 18.917 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge.
Novara, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 316/2023, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1 C.F._1
Piazza Cinque Giornate n. 10, presso lo studio Lettieri&Tanca - Labour Lawyers, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tanca e Alberto Caravella che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- opponente contro p.i. ) e p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 del loro legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mario Cerutti, entrambe elettivamente domiciliate in Milano, viale Bianca Maria n. 24 presso lo studio legale dell'avv. Mario Cerutti;
- opposte
Oggetto: opposizione ex art. 1, co. 51 ss. l. n. 92/2012
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. e art. 1 comma 51 della legge 92/2012, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma dell'ordinanza del 6 aprile 2023 comunicata l'8 aprile 2023
In via preliminare:
pagina 1 di 30 A) accertare e dichiarare l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro del Sig.
[...]
con e - in persona del legale rappresentante pro tempore - e/o Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 la codatorialità delle stesse società nei confronti dell'opponente;
B) accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità dei contratti a progetto 2 settembre 2010 - 31 dicembre 2012, 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2014 e 1 giugno 2014 - 31 dicembre 2015 nonché del contratto di collaborazione autonoma e contestuale cessione di know-how con decorrenza 1 gennaio 2016 e, per l'effetto, disporre la conversione in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'origine ex art. 69 comma 1 L. Lgs. 276/2003 e/o in ogni caso accertare che tra il Sig. da un lato e e dall'altro è sussistito un rapporto Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 2 settembre 2010 (o quella diversa che dovesse emergere in corso di causa) per i motivi esposti in atti, con inquadramento nella qualifica di Quadro del CCNL Chimica Industria, condannando in solido le società opposte alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con effetto dal 2 settembre 2010 con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge
In via principale:
C) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del Sig. disposto da Parte_1
e - in persona legale rappresentante pro tempore - con lettera Controparte_1 Controparte_2 raccomandata a.r. del 25 ottobre 2019, ricevuta in data 28 ottobre 2019, e per l'effetto condannare in solido e - in persona del legale rappresentante pro tempore - alla Controparte_1 Controparte_2 reintegra del Sig. in aggiunta al pagamento di tutte le retribuzioni non percepite dal Parte_1 ricorrente dalla data di estromissione fino alla effettiva reintegra ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 4 L. n. 300/1970, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, tenendo conto di una retribuzione mensile nella misura di Euro 14.933,61 o in subordine di Euro 10.266,94, o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia per i motivi esposti
In subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del Sig. Parte_1 disposto da e - in persona del legale rappresentante pro tempore - con Controparte_1 Controparte_2 lettera raccomandata a.r. del 25 ottobre 2019, ricevuta in data 28 ottobre 2019, e per l'effetto condannare in solido e - in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore - ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 5 L. n. 300/1970 al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari 24 mensilità, tenendo conto di una retribuzione mensile nella misura di Euro 14.933,61 e così per complessivi Euro 358.406,64 o, in subordine tenendo conto della retribuzione mensile pari ad Euro 10.266,94, e così per complessivi Euro 246.406,56 o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia per i motivi esposti
In ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del Sig.
[...]
disposto da e - in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 tempore - con lettera raccomandata a.r. del 25 ottobre 2019, ricevuta in data 28 ottobre 2019, ai sensi e per gli effetti del comma 6 art. 18 S.L. e per l'effetto condannare in solido e Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento di un'indennità Controparte_2 pagina 2 di 30 risarcitoria omnicomprensiva pari a 12 mensilità, tenendo conto di una retribuzione mensile nella misura di Euro 14.933,61 e così per complessivi Euro 179.203,32 o, in subordine tenendo conto della retribuzione mensile pari ad Euro 10.266,94, e così per complessivi Euro 123.203,28 o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia per i motivi esposti
Previo (eventuale) mutamento del rito
D) Ove si accerti che tra le parti sia sussistito un rapporto di lavoro subordinato e/o etero- organizzato a tempo indeterminato con decorrenza 1 gennaio 2016, condannare in solido CP_1
e - in persona del legale rappresentante pro tempore - alla reintegra del Sig.
[...] Controparte_2
, in aggiunta a tutte le retribuzioni non percepite dal ricorrente dalla data di Parte_1 estromissione fino alla effettiva reintegra, nella misura massima di 12 mensilità ai sensi e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D.Lgs n. 23/2015 per i motivi esposti, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, tenendo conto di una retribuzione mensile di Euro 10.266,94, o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia
In subordine condannare in solido e - in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore - al pagamento in favore del Sig. di 36 mensilità ai sensi Parte_1 dell'art. 3 comma 1 D. Lgs n. 23 /2015 tenendo conto di una retribuzione mensile di Euro 369.609,84 (Euro 10.266,94 x 36) e comunque non meno di 6 mensilità per un importo complessivo pari a Euro 61.601,64 o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia ovvero di 12 mensilità ai sensi dell'art. 4 D. Lgs n. 23 /2015 e così per complessivi Euro 123.203,28 o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia
E) In estremo subordine ed in caso di mancato superamento del requisito dimensionale (disponendo all'occorrenza il mutamento del rito), condannare ai sensi dell'art. 8 L. n. 604/1966 e - in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro in favore del Sig. dell'importo di Euro 89.601,66 corrispondenti a sei Pt_1 mensilità della retribuzione spettante al ricorrente (Euro 14.933,61 x 6) o, in subordine, al pagamento di Euro 61.601,64 (Euro 10.266,94 x 6) per i motivi esposti, o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia
In subordine in caso di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o etero- organizzato a tempo indeterminato con effetto dall'1 gennaio 2016 (previo eventuale mutamento del rito): condannare e - in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Controparte_2
- al pagamento in solido di un'indennità, nella misura di sei mensilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 D. Lgs n. 23/2015 tenendo conto di una retribuzione mensile di Euro 10.266,94 e così per complessivi Euro 61.601,64 o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia
F) In via ulteriormente subordinata, (disponendo all'occorrenza il mutamento del rito) accertata e dichiarata la nullità e/ o illegittimità del termine apposto ai/all'ultimo contratti/o di lavoro sottoscritti/o per i motivi esposti, previa conversione dei/l contratti/o di lavoro in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con effetto dal 2 settembre 2010 (o dall'1
pagina 3 di 30 gennaio 2016 e/o quella diversa data da accertarsi in corso di causa) condannare e Controparte_1 in solido al ripristino del rapporto di lavoro, nonchè al pagamento in favore del Sig. Controparte_2
di un'indennità omnicomprensiva di 12 mensilità, parametrata nella misura di Euro Pt_1
14.933,61 e così per l'importo complessivo di Euro 179.203,32 (Euro 14.933,61 x 12), o in subordine di Euro 10.266,94 e così per l'importo complessivo di Euro 123.203,28 (Euro 10.266,94 x 12), o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia
G) In tutti i casi in cui dovesse essere ritenuto definitivamente cessato il rapporto di lavoro al 31 dicembre 2019, condannare e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore al pagamento in solido tra loro: - dell'indennità sostitutiva del preavviso, in aggiunta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, dell'importo di Euro 44.800,83 (Euro 14.933,61 x 3) oltre all'importo di Euro 3.318,58 quale incidenza della stessa sul TFR o, in subordine, dell'importo di Euro 30.800,82 (Euro 10.266,94 x 3) oltre a Euro 2.281,54 (Euro 30.800,82 / 13,5) a titolo di incidenza del preavviso sul TFR, o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia;
- dell'importo di Euro 121.679,01 a titolo di TFR o, in subordine, dell'importo di Euro 91.555,55 a titolo di TFR per i motivi esposti o nella misura che Codesto Giudice riterrà di giustizia.
Con riserva di agire in separato giudizio per fare accertare: - l'illegittimità della riduzione della retribuzione annua lorda operata dalle società opposte nei confronti del Sig. a Parte_1 decorrere dall'1 gennaio 2013 per i motivi esposti e per gli effetti condannare le società opposte al pagamento in solido tra loro in favore del Sig. dell'importo di Euro 392.000,00 a titolo di Pt_1 differenze retributive per i motivi esposti o nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;
- l'inadempimento di e al pagamento delle provvigioni dovute in favore Controparte_1 Controparte_2 del Sig. per gli anni 2017, 2018, 2019 e per l'effetto condannare e Parte_1 Controparte_1 in solido tra loro al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Euro Controparte_2 Pt_1
2.152,20 di Euro 2.341,25 e di Euro 5.116,60 o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
- il diritto del sig. al pagamento del TFR e dell'indennità sostitutiva del Pt_1 preavviso, qualora dovuti e in caso che tali domande siano dichiarate inammissibili nel presente procedimento, con conseguente condanna in solido delle società opposte nella misura suindicata. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria Si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore delle società opposte, nonché prova testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa (ove specificamente contestate) sui capitoli che qui si intendono ritrascritti e preceduti dalle parole “vero che” epurati da eventuali valutazioni e/o giudizi. Si indicano quali testimoni, da ammettersi anche a prova contraria sulle circostanze avverse dedotte che saranno eventualmente ammesse, i signori:
Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 Testimone_8
pagina 4 di 30 , , . In caso di Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 contestazione sulle attività svolte dal Sig. fin dal mese di settembre 2010 e così fino al Parte_1 mese di dicembre 2019 nonché in caso di contestazione sull'avvenuto inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale fin dal mese di settembre 2010, ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. a / la produzione di tutte le mail inviate e ricevute Controparte_1 Controparte_2 dal Sig. nel periodo da settembre 2010 a dicembre 2019 per il tramite dell'account di Parte_1 posta elettronica aziendale In caso di contestazione dei conteggi effettuati nel Email_1 presente scritto si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile”.
Per parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare
In via preliminare.
Accertata e dichiarata la nullità del ricorso introduttivo e/o l'indeterminatezza della domande di reintegrazione del ricorrente, rigettare il ricorso e le relative domande per tutti i motivi di cui alla narrativa.
Nel merito.
In via principale:
Accertata e dichiarata la legittimità e/o l'efficacia e/o la validità dei contratti a progetto del 2 settembre 2010, del 1 gennaio 2013, del 1 giugno 2014 nonché del contratto di cessione di know - how del 4 gennaio 2016, nonchè l'insussitenza di qualsivoglia unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro nonchè l'insussistenza di qualsivoglia rapporto porto di lavoro subordinato tra il ricorrente e le società convenute relativamente ai periodi per cui è causa, rigettare il ricorso e tutte le domande poichè infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa.
In via subordinata.
Accertata e dichiarata la decadenza dall'impugnazione dei contratti a termine del 2 settembre 2010, del 1 gennaio 2013, del 1 giugno 2014 e del 4 gennaio 2016 per i motivi di cui alla narrativa, e/o accertata e dichiarata l'inammissibilità del ricorso in punto di accertamento della nullità dei termini apposti, e comunque la validità dei termini apposti ai contratti, rigettare il ricorso e le relative domande per i motivi di cui alla narrativa.
In via istruttoria:
Ammettersi in caso di ritenuta necessità e senza alcuna inversione del relativo onere, prova per interpello e testi, sui capitoli di cui alla narrativa dal n. 5 al n. 144, da aversi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “è vero che”, omesse eventuali negazioni o valutazioni;
si indicano a testi: Via Zara, 63 - 20812 Limbiate (MB), Tes_13 Testimone_14
, tutti Tes_15 Testimone_16 Testimone_17 Tes_18 Testimone_19 identificabili. identificabile, unicamente sul cap. 117. Oltre ai testi indicati dal Persona_1 ricorrente. Ammettersi prova contraria sui capitoli del ricorrente eventualmente ammessi, con gli pagina 5 di 30 stessi testi sopra indicati. Ordinarsi al signor l'esibizione in Giudizio del contratto di Parte_1 collaborazione intercorso nell'anno 2009 e 2010 con la società Cerizza s.p.a., nonché le fatture emesse nei confronti della società Giorgio Armani s.p.a. del 2017, nonché più in generale tutte le fatture emesse dal gennaio 2016 al dicembre 2019. Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali di causa. Si produce copia autentica dell'ordinanza impugnata unitamente al fascicolo del primo grado di Giudizio, unitamente ai verbali sulle prove testimoniali escusse ed ai documenti che si intendono anche in questa sede prodotti”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51 ss., l. 92/2012 e 414 c.p.c. depositato in data 6.4.2023 da avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Novara in data 6.3.2023, comunicata in data 8.3.2023, ordinanza con la quale il Tribunale, all'esito della fase sommaria del procedimento svoltosi con il rito
, ha rigettato l'impugnazione del licenziamento – così qualificato l'atto di cessazione CP_3 del rapporto intercorso fra le parti – in tesi comminato nei confronti dell'odierno opponente, allora ricorrente, dalla resistente con raccomandata del 25.10.2019, ricevuta Controparte_1 il 28.10.2019.
Il ricorrente, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, aveva esposto i seguenti fatti:
- nel 2010 era socio nella misura del 6,25% della Cerizza S.p.a. e, a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione di suddetta società con la
[...]
veniva costituita la società CP_4 Controparte_1
- successivamente, in ragione della propria comprovata esperienza e conoscenza nel settore delle fragranze e delle essenze, il ricorrente veniva contattato dal Presidente del C.d.A. di e iniziava a lavorare per Controparte_1 Testimone_20 CP_1 in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto
[...] con scadenza al 1.9.2012, poi prorogato al 31.12.2012 sulla base della necessità di portare a termine il progetto affidatogli (doc. 5 ricorso fase sommaria);
- alla scadenza del già menzionato contratto, aveva continuato a lavorare per Pt_1 in forza di un successivo contratto di collaborazione coordinata e Controparte_1 continuativa a progetto che sarebbe dovuto durare dal 1.1.2013 al 31.12.2014 (doc. 7 ricorso fase sommaria) ma che di fatto cessava anticipatamente il 31.5.2014 non appena attribuiva alla neocostituita il ramo d'azienda Controparte_1 Controparte_2 operante nell'ambito della realizzazione e commercializzazione dei profumi;
- a seguito di tale cessione, in data 1.6.2014, il ricorrente stipulava un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con avente Controparte_2 durata sino al 31.5.2017 (doc. 8 ricorso fase sommaria);
pagina 6 di 30 - ad ottobre 2015, proponeva al ricorrente la sottoscrizione di un Testimone_20 contratto di collaborazione autonoma e contestuale cessione di know how con visto il mutamento di oggetto sociale della predetta società, il Controparte_1 Con contratto di lavoro a progetto con la veniva interrotto con una risoluzione consensuale al 31 dicembre 2015 e dall'1 gennaio 2016 veniva stipulato il contratto di collaborazione, assistenza tecnica e contestuale cessione di know how con la CP_1 avente scadenza il 1.1.2018 e possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (doc. 10 ricorso fase sommaria);
- in data 25.10.2019, , membro del C.d.A. di comunicava Parte_2 Controparte_1
a che il contratto di cui sopra non sarebbe stato rinnovato oltre la data del Pt_1
31.12.2019 come da lettera raccomandata ricevuta il 28.10.2019 con la quale aveva comunicato la disdetta contrattuale con effetto dal 31.12.2019 Controparte_1
(doc. 24 ricorso fase sommaria);
- contestualmente, veniva anticipato al ricorrente che sarebbe stata proposta una nuova collaborazione, poi formalmente consegnata a mano dallo stesso il 28 Pt_2 ottobre, proposta che prevedeva la cessione del know-how sulle formule per la creazione delle essenze, di cui era esclusivo proprietario;
Pt_1
- il 7 novembre 2019 si teneva un incontro presso la sede di Gattico alla CP_5 presenza anche di , e membri del CdA di Pt_2 Tes_18 Testimone_19
per discutere la proposta;
poiché esprimeva perplessità sulle Controparte_2 Pt_1 condizioni offerte, ritenute peggiorative, prendeva atto dell'assenza di Tes_20 accordo chiudendo la riunione;
- in data 8.11.2019 comunicava al ricorrente, per conto di di non Pt_2 Tes_20 presentarsi più al lavoro a partire dal successivo lunedì 11.11.2019;
- il rapporto di lavoro era poi definitivamente cessato al 31.12.2019 in ragione della disdetta comunicata da con lettera raccomandata ricevuta il Controparte_1
28.10.2019;
- in data 23.12.2019, tramite lettera pec inviata ad entrambe le società resistenti, il ricorrente impugnava tutti i contratti di collaborazione per l'indeterminatezza del progetto, rivendicando il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro sin dalla sua instaurazione e invocando la tutela per i casi di licenziamento nullo o illegittimo (doc. 27 ricorso);
- il 23 aprile 2020 inviava anche una raccomandata per impugnare i termini e le scadenze di tutti i contratti sottoscritti con entrambe le società, senza riscontro, contestando anche: – la decurtazione della retribuzione avvenuta dal 1° gennaio 2013; – il mancato pagamento delle provvigioni relative agli anni 2017 (€2.152,20), 2018 (€ 2.341,25) e 2019 (€ 5.116,60);
pagina 7 di 30 - il 15 giugno 2020 presentava istanza ex art. 410 c.p.c. all'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Novara per il tentativo obbligatorio di conciliazione, rimasta senza riscontro nei venti giorni successivi.
Sui presupposti della ravvisabilità di un unico centro di imputazione di interessi fra le due società resistenti o, comunque, di un regime di codatorialità fra le stesse rispetto al rapporto intercorso con il ricorrente, e dell'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa da quest'ultimo stipulati con e per Controparte_1 Controparte_2 indeterminatezza del progetto o comunque della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti per le concrete modalità di esplicazione della prestazione lavorativa,
[...]
contestava la legittimità del recesso comunicato con effetto dal 31.12.2019, Pt_1 impugnandolo alla stregua di un licenziamento, ed esponeva conclusioni sovrapponibili a quelle rassegnate nel presente giudizio.
Sempre nella fase sommaria, si erano costituite in giudizio le due società convenute, contestando preliminarmente la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso e la decadenza dall'impugnazione dei contratti a termine e opponendosi, nel merito, alle domande attoree, di cui avevano chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita mediante escussione di alcuni testimoni e all'esito, in data 6 marzo 2023, è stata pronunciata dal giudice della prima fase l'ordinanza qui opposta, con cui sono state rigettate la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e quella di impugnativa del licenziamento e sono state dichiarate inammissibili le ulteriori domande del ricorrente. ha presentato ricorso ex art. 1 comma 47 e seguenti della legge 92/2012 Parte_1 contro e chiedendo, in parziale riforma dell'ordinanza del Controparte_1 Controparte_2
6.3.2023, l'accoglimento delle conclusioni indicate nell'atto introduttivo e, dunque, in via preliminare l'accertamento dell'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro con e o, comunque, di un regime di codatorialità, fra le due società, nel CP_1 CP_2 rapporto con il ricorrente, l'illegittimità dei contratti a progetto e del contratto di collaborazione autonoma e contestuale cessione di know how e la conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ex art. 69 co 1 d. lgs. 276/2003 o, comunque, l'accertamento che fra le parti è sussistito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 2 settembre 2010 o da quella, più recente, ritenuta sulla base degli atti;
in via principale la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento, con condanna delle resistenti alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro o, in subordine, al pagamento dell'indennità risarcitoria, variamente declinata sulla base della normativa ritenuta applicabile.
In data 12.6.2023 si sono costituite e domandando il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione. Le convenute hanno altresì insistito nelle eccezioni di indeterminatezza pagina 8 di 30 delle domande di reintegrazione, di nullità dell'atto introduttivo e di decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei contratti a termine.
All'udienza dell'8.9.2023 il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo (rifiuto della proposta del Tribunale da parte delle società resistenti).
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi (in particolare, di quelli non precedentemente sentiti nel corso della fase sommaria) e mediante acquisizione, previo ordine di esibizione, del contratto di collaborazione intercorso nell'anno 2009 e 2010 fra il ricorrente e la società Cerizza s.p.a.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
***
L'opposizione proposta da è infondata e non può essere accolta per le seguenti Parte_1 ragioni.
1
Il ricorrente contesta nella presente vicenda giudiziaria la legittimità dei contratti a progetto stipulati con le società prima, e poi, sostenendo che i CP_1 CP_2 progetti indicati nei contratti fossero privi di specificità e di effettività e non siano stati rispondenti all'attività da lui concretamente svolta.
In ogni caso, anche ove dovessero ritenersi validi i contratti a progetto, l'opponente chiede di riconoscersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per tutto il periodo coperto dai contratti ex art. 69, co. 2, d.lgs. 276/2003 o, comunque, accertarsi la natura etero-organizzata del rapporto di lavoro ex art. 2, d.lgs. 81/2015 a partire dal 25 giugno 2015.
Nell'atto di opposizione il ricorrente censura il provvedimento opposto, che ha rigettato le sue domande nella prima fase, in primo luogo per aver ritenuto sufficiente la descrizione del progetto e, pertanto, la legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sotto il profilo formale, essendo in essi “prevista un'attività di lavoro certo non 'eccezionale', ma ciò nonostante dotata di una valutazione distinta da una 'routine', mediante il riferimento ad una fase o programma di lavoro dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi e aspettative di risultato”.
Ritiene la parte che tale conclusione sia fondata su una valutazione solo formale dei rapporti contrattuali, dal momento che l'individuazione del progetto si sarebbe risolta in una descrizione solo apparente, a cui non è corrisposto, nella realtà, il contenuto dell'attività svolta da;
richiama, al riguardo, che l'effettiva autonomia del collaboratore e la Pt_1 concreta riconducibilità della prestazione al progetto sono elementi essenziali per la validità del contratto a progetto, pena la sua conversione automatica in rapporto subordinato (artt. 61 e 69 co 1 d.lgs. 276/2003).
pagina 9 di 30 A parere del ricorrente, il giudice della fase sommaria non ha considerato che: Con
- nel periodo coperto da tutti i contratti, ha continuato a svolgere a favore della Pt_1 Con e, dopo la sua costituzione, anche della la stessa attività di profumiere;
- tale attività deve essere considerata come ordinaria attività aziendale, rientrante nell'oggetto sociale di entrambe le aziende ed essenziale per il perseguimento dello scopo sociale;
- per l'intero periodo ha esercitato anche funzioni di compliance e regulatory, nonché Pt_1 di marketing e commerciali, esulanti dai progetti indicati nei contratti sottoscritti.
Inoltre, afferma che l'istruttoria espletata nella fase sommaria ha confermato che il ricorrente ha sempre svolto le medesime mansioni durante tutta la durata dei contratti (testimonianza di del 22.7.2021; testimonianza di del Testimone_3 Testimone_4
23.9.2021).
Afferma ancora, in ogni caso, che il rapporto, sia in costanza dei contratti a progetto sia in costanza del successivo contratto di collaborazione autonoma, si sia costantemente costantemente svolto, in via continuativa e mai variata nel susseguirsi dei contratti, con le modalità proprie della subordinazione o quantomeno della etero-organizzazione.
2.
Nel costituirsi nel presente giudizio, parte resistente preliminarmente eccepisce che il ricorrente sia decaduto dal diritto di impugnare i contratti a progetto per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 32 L. 183/2010, nonché dell'art. 28 D. Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 conv. in L. 96/2018), che impongono l'impugnazione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto;
inoltre, sostiene che alcuni contratti si siano conclusi per recesso o per mutuo consenso, rendendo inammissibile ogni impugnazione sul termine. Reitera, inoltre, l'eccezione di inammissibilità nel rito RN della domanda di conversione del rapporto a progetto in rapporto a tempo indeterminato.
Nel merito, parte resistente sostiene che i contratti a progetto stipulati dal siano Pt_1 validi e legittimi, in quanto conformi alla normativa vigente al momento della sottoscrizione (D. Lgs. n. 276/2003, anche nella versione modificata dalla L. n. 92/2012), e contesta che sussistano i presupposti per considerare tali contratti come rapporti di lavoro subordinato, o anche solo etero organizzato, avendo abbia sempre operato in regime di autonomia, Pt_1 senza alcun vincolo di subordinazione, orario, gerarchico o disciplinare, ed essendo la sua attività sempre stata svolta nel rispetto dei contratti a progetto e del contratto di cessione di know-how del 2016, con un coordinamento funzionale, ma non eterodiretto, escludendosi, dunque, qualsiasi configurabilità di rapporto subordinato, anche ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81/2015.
3.
Le eccezioni preliminari proposte da parte resistente sono infondate. pagina 10 di 30 3.1.
Sull'ammissibilità della domanda di conversione in unico rapporto a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del primo contratto, secondo la resistente incompatibile con la scelta del rito instaurato ai sensi dell'art. 1, comma 47, della L. n. 92 del 2012, da intendersi riservato alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, va ribadito quanto affermato dal giudice della fase sommaria. Oggetto del giudizio è l'impugnazione di una vicenda che, secondo la qualificazione della parte, ha costituito licenziamento illegittimo e, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il rito RN tollera la proposizione di domande di accertamento della natura subordinata del rapporto, quale conseguenza della nullità dei contratti a progetto ovvero dell'accertamento della reale natura del rapporto formalmente configurato come autonomo.
Va, in ogni caso, ricordato che con pronuncia n. 19674 del 2014, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente precisato che il carattere peculiare del rito introdotto dall'art. 1, commi 47 ss., l. n. 92/2012 consiste nella articolazione del giudizio di primo grado in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda, definita di opposizione, a cognizione piena. Le S.U. hanno chiarito che quest'ultima non ha natura impugnatoria, bensì costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, nella quale “il procedimento si riespande... alla dimensione ordinaria della cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti". Tale impostazione, costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva (Cass. civ. sez. lav. - 04/07/2024, n. 18291; Cass. civ. sez. lav. - 23/11/2018, n. 30443, Cass. S.U. ordinanza n. 4308 del 2017 che cita le decisioni conformi: Cass. n. 3136 del 2015; Cass. n. 7782 del 2015; Cass. n. 4223 del 2016; Cass. n. 17325 del 2016; Cass. n. 19552 del 2016), esclude una lettura del rito in termini di rigidità o chiusura, rendendo ammissibile l'esame di questioni ulteriori o strettamente connesse al thema decidendum, ove funzionali alla completa ricostruzione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Sarebbe, dunque, comunque consentita la proposizione della domanda in esame nel presente giudizio, non caratterizzato da preclusioni né sul piano asseverativo e di individuazione del suo oggetto, né sul piano istruttorio rispetto a quello svoltosi nella prima fase.
3.2.
Parte resistente ripropone, inoltre, l'eccezione di decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei termini apposti ai contratti stipulati tra il 2010 e il 2016, in quanto non proposta nel termine previsto dall'art. 32 della l. n. 183/2010 e dall'art. 28 del d. lgs. 81/2015.
Va evidenziato che l'eccezione di decadenza, così come formulata da parte resistente, presuppone l'esistenza di contratti di lavoro subordinato a termine, mentre nel caso di specie i rapporti formalmente instaurati avevano natura di contratti a progetto e collaborazione autonoma. Ne consegue che la disciplina invocata non risulta applicabile, oltre che ratione temporis, in assenza di un atto di recesso datoriale idoneo a far decorrere il termine decadenziale. pagina 11 di 30 Anche sul punto appare condivisibile la motivazione del primo giudice, che ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione poiché l'applicazione della decadenza in questione presuppone l'esistenza di un recesso del committente e non è estensibile all'ipotesi in cui manchi del tutto un provvedimento datoriale che il lavoratore abbia interesse a contestare e confutare, cioè quando il rapporto si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore o per la sua naturale scadenza (cfr. Cass. n. 13648/2019; Cass. 32254/2019; Cass. 14131/2020).
Sul punto, la Corte di cassazione ha più volte precisato che la disciplina decadenziale introdotta dal citato art. 32 ha carattere eccezionale e deve, pertanto, essere interpretata in senso restrittivo, potendo operare esclusivamente in presenza di un provvedimento scritto del datore di lavoro o del committente che incida unilateralmente sul rapporto e che il lavoratore abbia interesse a contestare (Cass. 29 novembre 1996 n. 10697, Cass. 9 novembre 2015 n. 22825; Cass. n. 523/2019).
La necessita di un provvedimento scritto costituisce elemento imprescindibile ai fini del decorso del termine decadenziale, poiché in assenza di un atto formale del datore di lavoro, non può ritenersi iniziato il termine per l'impugnazione (Cass. n. 523/2019; Cass. n. 22825/2015; Cass. 9469/2019). Correttamente è già stato evidenziato che la necessità, ai fini dell'applicazione del termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare è peraltro confermata dalla previsione dell'art. 32, comma 3, lett. b), riferita al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto e dalla lett. c), concernente il trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., facendosi riferimento in entrambi i casi ad un provvedimento datoriale che si assume illegittimo.
Con specifico riferimento al contratto di collaborazione a progetto, poi, la giurisprudenza ha precisato che, in caso di risoluzione per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto o di cessazione per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. b), poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (Cass. n. 32254/2019; Cass. n. 30668/2019).
La comunicazione di risoluzione del rapporto di collaborazione a progetto alla prevista scadenza non integra, dunque, una ipotesi di recesso e tantomeno di licenziamento e non rientra nelle ipotesi tipiche, sottoposte ai termini decadenziali. Esse ricomprendono indistintamente i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato mentre, quanto alle collaborazioni, anche a progetto, includono il solo recesso anticipato del committente, non verificatosi nel caso di specie, posto che il primo contratto sottoscritto in data 2.9.2010 si è concluso alla naturale scadenza, il contratto a progetto sottoscritto il 1.1.2013 si è concluso in data 31.5.2014 a seguito di recesso anticipato del collaboratore mentre il contratto a pagina 12 di 30 progetto sottoscritto in data 1.6.2014 si è concluso per accordo consensuale in data 31.12.2015.
4.
Nel merito dell'opposizione, va osservato quanto segue.
4.1.
Oggetto delle domande attoree sono, in primo luogo, tre contratti di collaborazione a progetto conclusi sotto il vigore della disciplina del d. lgs. n. 276/2003, il secondo e il terzo, in particolare, successivamente alla novella introdotta ad opera dell'art.1, comma 23, lett. a) della Legge n. 92/2012.
L' art. 61, co. 1 del d. lgs. n. 276/2003, innovando rispetto al passato, sanciva, prima della novella citata, che “ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa”.
L'art. 62, nel testo antecedente alla riforma del 2012, prevedeva: “1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4”.
Dalla lettura dell'art. 61, in combinazione con le altre previsioni contenute nel decreto legislativo e, in particolare, con il disposto dell'art. 69, co. 1 del medesimo d. lgs. n. 276/2003 (ante novella del 2012), secondo cui “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, la dottrina e la giurisprudenza avevano già allora condivisibilmente concluso che il nostro ordinamento non contempla più la figura generale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa presa in considerazione dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c., sostituita con quella del contratto a progetto.
pagina 13 di 30 Ne consegue che in assenza del progetto, ma anche nel caso in cui il progetto ricorra formalmente, ma nei fatti il lavoratore non abbia prestato attività lavorativa in esecuzione dello stesso o, ancora, quando il progetto non rispetti i richiesti requisiti di specificità, così finendo per essere inesistente, il rapporto di lavoro deve considerarsi di natura subordinata, con una presunzione assoluta (perché in questo senso, secondo una giurisprudenza già maggioritaria, già deponeva il primo comma dell'art. 69, anche prima della novella della c.d. legge RN).
In queste ultime ipotesi, infatti, l'esistenza solo formale del progetto (in concreto mai realizzato o tanto generico da risultare sostanzialmente come non scritto) va equiparata alla sua mancanza, con conseguente automatica qualificazione del rapporto sottostante come subordinato, a prescindere da ogni indagine sulle sue modalità di svolgimento secondo i canoni tipici della subordinazione.
Il comma 2 dell'art.69, ante novella del 2012, disponeva, poi, che “qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti (con la specificazione che ai fini di quest'ultimo giudizio il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative
o produttive che spettano al committente)”.
Questa norma riguardava il caso in cui il progetto sussistesse e fosse realizzato, ma il rapporto di collaborazione si fosse comunque svolto secondo il modulo della subordinazione, con onere della prova a carico del lavoratore interessato alla trasformazione, mentre non riguardava il caso della mancanza del progetto o dell'esistenza di un progetto fittizio.
Tali disposizioni sono state confermate nel novellato comma 1 dell'art. 69, che disponeva (l'art. 69 è stato abrogato, com'è noto, dall'art. 52, co. 1 del d. lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 25 giugno 2015: i contratti che vengono qui in considerazione sono tutti stati stipulati anteriormente a tale data): “
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, pagina 14 di 30 il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente”.
Tali norme sono da leggersi unitamente alla previsione di cui al comma 24 dell'art. 1 della stessa l. n. 92/2012, secondo cui “24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Tanto nel caso della inesistenza del progetto, quanto nel caso in cui esso non sia dotato del requisito della necessaria specificità, dunque, il rapporto ricade automaticamente nell'ambito della subordinazione.
In questo senso si è pure espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che “ ... in tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso" (cfr. Cass., sez. lav. n.20666 del 2020, in motivazione, e la giurisprudenza ivi citata di Cass. sez. lav. n.17127 del 2016, di Cass. sez. lav. n.12820 del 2016, di Cass. sez. lav.n. 24379 del 2017, nonché, ancora più recentemente, cfr. Cass. sez. lav. n.2974 del 2021, in motivazione, secondo cui “il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 - nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia, determina l'automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto Cass. 17 agosto 2016, n. 17127; Cass. 5 novembre 2018, n. 28156, senza con ciò contrastare con il principio di "indisponibilità del tipo", posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41 Cost., comma 1 in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore”).
Ancora recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d. lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto pagina 15 di 30 di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (cfr. Cass., sez. L, sent. n. 12820/2016, succ. conf. n.17127/2016, 9471/2016, 8142/2017).
Il progetto, o programma, non può essere identificato con l'obiettivo aziendale nel suo complesso né può risolversi in una mera identificazione con gli obiettivi sociali dell'impresa o coincidere con l'ordinaria prestazione lavorativa resa dall'impresa, dovendo da questa discostarsi, per autonomia e funzione (cfr. in tal senso, tre le ultime pronunce, la già citata Cass. 2974 del 2021, che in motivazione chiarisce che “la nozione di 'specifico progetto', in, riferimento al testo del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 applicabile ratione temporis, deve ritenersi consistere in un'attività produttiva chiaramente descritta e identificata, funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa;
che il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale, in quanto i termini in questione non possono che essere intesi pena il sostanziale svuotamento della portata della norma come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali”).
In altri termini, va esclusa l'esistenza del progetto, del programma o della fase di esso al cospetto di un'attività strumentale e continuativa, attinente al normale ciclo produttivo dell'impresa e rispetto alla quale non sia prospettabile il raggiungimento di un risultato concreto e definito.
In questo senso si è mosso il legislatore del 2012, il quale ha modificato il primo comma dell'art. 61, più volte citato, prevedendo che il progetto debba essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (cfr. art.1, comma 23, lett. a della l. 92/2012, modificativo del richiamato art.61, comma 1, del d.lgs.276/2003).
Nell'art. 62 del d. lgs. n. 276/2003, nel testo successivo alla novella operata dalla Legge RN, si leggeva che il contratto stipulato con i collaboratori (la cui forma scritta era richiesta ai fini della prova) doveva riportare “la descrizione del progetto” (e non la mera indicazione dello stesso, come invece era previsto prima della l. 92/2012), con pagina 16 di 30 individuazione “del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”, il quale costituiva “parte integrante” del progetto stesso.
Il risultato della collaborazione a progetto rappresenta un quid obiettivamente verificabile, dovendo essere individuato in una modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale, rispetto alla quale è possibile il controllo qualitativo e quantitativo.
Non è necessario, dunque, che l'attività affidata al collaboratore sia eccezionale o estemporanea o, comunque, del tutto avulsa rispetto a quella ordinariamente svolta dall'impresa, ma viene evidenziata l'esigenza che il progetto, nell'ipotesi in cui sia attinente ad essa, sia caratterizzato da un certo grado di autosufficienza, in quanto idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.
In definitiva, sia nel vigore degli artt. 61 e 69 del d. lgs. n. 276/2003, così come originariamente scritti, sia nel vigore della stessa disciplina per come modificata dalla l. n. 92/2012, i principi qui rilevanti sono rimasti sostanzialmente identici e comportavano, sotto un primo profilo, che il progetto - per essere valido e quindi connotare il rapporto di collaborazione autonoma - doveva essere specifico e ben definito, non potendo consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente e, dunque, nella previsione di prestazioni a carico del lavoratore coincidenti con l'ordinaria attività aziendale, senza alcun collegamento ad un determinato risultato finale;
sotto diverso profilo, che l'assenza del progetto, cui doveva essere equiparata la fattispecie del progetto generico, inerente alla normale attività aziendale, doveva ricondursi nell'ambito del comma 1 dell'art. 69, che regolava una presunzione assoluta di subordinazione, non suscettibile di prova contraria e a prescindere dalla prova concreta della natura subordinata del rapporto, con automatica conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
infine, che, nel caso di contratto caratterizzato da valido progetto, rimanesse pur sempre da verificare l'eventualità che il rapporto si fosse svolto, comunque, con i caratteri della subordinazione, tenendo conto – per i contratti successivi all'entrata in vigore della legge RN – che l'art. 69, co. 2, come novellato da tale legge, poneva a carico del committente l'onere di vincere la presunzione di subordinazione sin dall'inizio del rapporto nei casi in cui “l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente”.
4.2.
Parte ricorrente domanda l'applicazione della disciplina su descritta, contestando la sussistenza di validi progetti, quale oggetto dei primi tre contratti stipulati dal ricorrente, e sostenendo che, comunque, l'indicazione degli stessi nei contratti sia stata fittizia e solo formale.
pagina 17 di 30 Al riguardo si condivide, in primo luogo, la valutazione del primo giudice secondo cui tutti i contratti di collaborazione in questione furono stipulati per progetti sufficientemente e correttamente delineati.
Il primo contratto, relativo al periodo 2.9.2010/31.12.2012, stipulato in seguito alla creazione della per fusione delle società Cerizza S.p.a. – di cui il ricorrente Controparte_1 era socio - e prevedeva un progetto specifico e delimitato Controparte_4 temporalmente, individuato nello “studio delle fragranze delle due società e scelta del relativo campo di impiego, prove applicative e conseguenti proposte commerciali”.
Il secondo contratto, relativo al periodo 1.1.2013/31.12.2014, sottoscritto a seguito dell'acquisizione da parte di della società francese APA, prevedeva un Controparte_1 progetto così descritto: “integrazione delle materie prime utilizzate tra e APA;
Controparte_1 selezione basi interne con relativa ottimizzazione;
scelta delle materie prime da ottimizzare;
sviluppo di campioteca divisa per settori e famiglie olfattive;
supporto per la creazione di piramidi olfattive della campioteca selezionata;
valutazione nuovi lanci di profumi da studiare e creazione di proposte interne con relative estensioni di linea”. La collaborazione era pertanto finalizzata all'integrazione dei prodotti della neo acquisita APA all'interno della produzione della committente, con la realizzazione di un'unica campioteca, organizzata, con relative piramidi olfattive: risultato autonomo, il cui raggiungimento da parte del collaboratore era agevolmente verificabile e misurabile da parte del committente.
Infine, anche il terzo contratto relativo al periodo 1.6.2014/31.5.2017 prevedeva un progetto sufficientemente specifico, individuato nello “studio fragranze e tendenze in Medioriente, sviluppo progetti fragranze in medio oriente, sviluppo e controllo fragranze con nuovo aggiornamento IFRA 47, sviluppo e controllo fragranze dei principali clienti a seguito dell'informativa suoi nuovi allergeni che passeranno da 26 a 28, studio valutativo delle dichiarazioni odierne della clientela, proposte per ridurre il numero dei prodotti da inserire in etichetta pur mantenendo la stessa nota olfattiva”. Anche lo sviluppo di tale progetto era legato a un particolare evento della vita aziendale, dato dall'ampliamento del mercato della società in Medioriente con la costituzione della negli Emirati Arabi Parte_3
Uniti.
Le testimonianze assunte sia nella fase sommaria, sia nell'approfondimento istruttorio compito nel presente giudizio hanno confermato che occupò effettivamente Parte_1 della realizzazione dei progetti, rispondenti, nei periodi di riferimento, a effettive e reali esigenze di sviluppo dell'attività della società, date dalla necessità dapprima di rendere omogenee e unitarie le esperienze delle società confluite in e poi di adattarle al CP_2 nuovo e diverso mercato mediorientale.
Il ricorrente ha valorizzato, in contrario, le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_2
la quale, tuttavia, non ha risposto in modo pienamente pertinente e informato,
[...] anche in conseguenza del ruolo svolto (responsabile del mantenimento della certificazione di pagina 18 di 30 qualità aziendale). Il fatto che vi fosse un unico database, in cui le fragranze CP_2 vennero sin dall'origine inserite con unico sistema di codificazione, comprese, verosimilmente, quelle provenienti dalla Cerizza spa è possibile e anche logico: ma l'unificazione della campioteca, come chiarito dagli altri testi, era un lavoro di altra natura, di eliminazione e di integrazione che andava al di là della codifica. La teste medesima, poi, ha specificato di non aver svolto attività di supervisione dei processi rispetto alla società francese APA, né rispetto alla società operante a Dubai.
Sostiene, tuttavia, l'opponente che debba adeguatamente valutarsi la realtà delle mansioni svolte, per cui egli sarebbe stato, dall'inizio alla fine del rapporto senza soluzione di continuità, il profumiere delle società, con stabile inserimento nella relativa organizzazione aziendale.
Già sul piano dell'allegazione, tuttavia, deve osservarsi che parte ricorrente non ha compiutamente delineato quali attività esulerebbero dall'attuazione dei progetti, limitandosi a qualificare come “mansione” (piuttosto che come attività corrispondente a progetto autonomamente attuato) l'attività svolta quale profumiere;
a sottolineare di essere stato munito da parte delle resistenti di un ufficio, attrezzato con PC, di biglietti da visita, di un account aziendale;
infine, a evidenziare di avere avuto una stabile interlocuzione, riferita come quotidiana, con il vertice aziendale nonché una costante interazione, quale sostanziale referente, con vari settori dell'impresa.
Non è stato, però, chiaramente dedotto, concretizzando ed esemplificando compiutamente l'allegazione, che l'attività realizzata quale profumiere - in effetti certamente svolta dal ricorrente, la cui competenza ed esperienza era d'altra parte quella rispondente a tale figura
- sia andata oltre la realizzazione dei progetti, né ciò è emerso dall'approfondimento dell'istruttoria testimoniale compiuto in questo giudizio.
Parte ricorrente ha esposto, ed è stato in effetti confermato dall'istruttoria orale, che, se richiesto dagli addetti al settore commerciale, si occupava della creazione delle piramidi olfattive da esporre al cliente, ma non ha chiarito in quale modo detto compito esulasse dalla creazione della campioteca unificata cui si riferiscono i progetti (vi è, nel secondo progetto, espresso riferimento alla elaborazione delle piramidi olfattive annesse alle fragranze facenti parte dell'unica campioteca). In altri termini, come ogni libro ha un indice che non determina il venir meno dell'unità della biblioteca (e della specificità del progetto volto, in ipotesi, a crearla), non si vede perché l'elaborazione delle piramidi olfattive di ciascuna fragranza facente parte della campioteca unificata dovrebbe far venir meno l'identificabilità di quest'ultima come oggetto dei progetti: ciò, anche nell'ipotesi in cui il ricorrente vi abbia provveduto non sistematicamente, ma a mano a mano che veniva richiesto dal settore commerciale, per conto dei clienti cui le fragranze venivano proposte.
Anche la creazione di nuove fragranze in sé non esulava dalla creazione dell'unitaria campioteca cui aspirava, essendo l'unificazione di entità preesistenti non un'attività CP_2 meramente compilativa – altrimenti non sarebbe stata affidata a un profumiere – ma essa pagina 19 di 30 stessa creativa. Che concretamente, appunto, in ciò sia consistita l'attività del ricorrente emerge da quanto riferito dal teste , là dove ha precisato che molte nuove Testimone_6 fragranze vennero create dal non su commissione, ma “per essere inserite in un Pt_1 catalogo”: ossia, partendo dalle diverse esperienze delle società confluite in e CP_2 unificandole, talvolta fino a ottenere fragranze nuove da inserire nella campioteca della società (“credo che il sig. abbia creato un centinaio di fragranze nuove, preciso che Cerizza Pt_1 spa aveva una sua campioteca e anche aveva una sua campioteca, però le tendenze del CP_2 mercato cambiano e quindi era necessario aggiornarle;
la partecipazione del sig. è stata Pt_1 cercata proprio per aggiornare le fragranze obsolete per un mercato in evoluzione. Probabilmente ne ha create anche di più di un centinaio, anche perché non è che tutte le fragranze fossero richieste su ordine del cliente ma molte venivano create per essere a disposizione in un catalogo”).
La dotazione al collaboratore di un ufficio, di una postazione fissa, di un biglietto da visita che, verso l'esterno, lo individuava come “profumiere” sono pienamente compatibili con un progetto validamente elaborato e regolarmente realizzato.
L'istruttoria ha smentito, invece, che egli si sia occupato di marketing;
che sia stato responsabile dell'area organizzativa “Ricerca e sviluppo” o dell'ufficio “Regulatory” (che si occupava di mantenere l'attività di impresa adeguata alla normativa vigente: era semmai il ricorrente che ricorreva a detto ufficio, per conoscere se vi fossero fragranze non più a norma di legge;
al limite l'ufficio chiedeva un confronto con il ricorrente al fine di segnalare l'inutilizzabilità di una certa fragranza e chiedendo indicazioni circa soluzioni alternative), a parte la collaborazione prestata per l'adeguamento al regolamento Ifra, espressamente prevista nel terzo progetto;
che si sia occupato direttamente dell'acquisto delle materie prime, essendovi anche in tal caso un apposito ufficio, e che anche in tal caso sia avvenuto all'occorrenza uno scambio di vedute, essendo da un canto un esperto del settore (in Pt_1 tal senso hanno riferito pressoché tutti i testi escussi in istruttoria); infine, che abbia svolto il ruolo dell'“evaluetor”, ossia quella figura che “sulla base delle esigenze del cliente sceglie le fragranze da campionare” (teste . Testimone_1
Quanto all'interlocuzione con Presidente del Consiglio di Testimone_20
Amministrazione di e in seguito anche di nonché, Controparte_1 Controparte_2 successivamente al trasferimento di costui a Dubai, con (e, comunque, Parte_2 periodicamente, ancora con , posto che l'istruttoria non ha fornito riscontro al Tes_20 fatto che essa fosse quotidiana, come riferito dal ricorrente, o altrimenti cadenzata, essa è un dato neutro, non essendo incompatibile con la realizzazione di un'attività limitata a quanto previsto dai progetti.
Lo stesso ricorrente ha riferito che il contatto con i suddetti soggetti era volto all'aggiornamento sulle attività svolte e su eventuali problematiche riscontrate, senza allegare di avere ricevuto direttive, in ordine allo svolgimento del proprio lavoro, né di dover rendere conto – non dell'avanzamento del progetto, bensì – dell'esecuzione delle attività via via assegnategli. Nel mero “riporto”, in quanto tale, non è insita alcuna gerarchia pagina 20 di 30 e, anzi, a ben vedere il frequente raccordo con il Presidente del Consiglio di amministrazione, e in sua assenza con la figura deputata a farne le veci, è semmai sintomatica dell'effettiva autonomia del ricorrente e del suo operare al di fuori di direttive date e dell'organizzazione della committente, con la necessità di un continuo confronto fra le parti, in corso d'opera, per la prosecuzione in modo coerente con le esigenze aziendali.
Nessuno dei testi escussi ha potuto riferire esattamente il contenuto dei colloqui fra il ricorrente e o , limitandosi a rispondere di non sapere (cfr. teste Tes_20 Pt_2 [...]
fase sommaria;
teste ed escludendo, comunque, che Tes_4 Testimone_2 questi dessero direttive al ricorrente (testi e , fase sommaria;
Tes_18 Tes_13 teste “Il sig. non riferiva a o a perché o Testimone_19 Pt_1 Tes_20 Pt_2 Tes_20
si aspettassero un report da lui, interloquiva con loro come una condivisione;
infatti non c'era Pt_2 una calendarizzazione di questa attività, quando capitava c'era una condivisione da parte del
di quanto faceva. Che io sappia, l'apporto del sig. era totalmente libero, non gli Pt_1 Pt_1 erano date indicazioni né direttive, la direzione della sua attività era determinata dalla conoscenza di cui lui era portatore, unitamente alla storia di che è essenzialmente una storia di CP_2 fusioni”).
Uniche difformi, sul punto, sono state le dichiarazioni dell'ultimo teste escusso in questo giudizio, secondo cui “Il sig. rispondeva gerarchicamente al sig. Testimone_6 Pt_1
Richiesto di concretizzare il contenuto dell'affermazione, il teste risponde che il sig. Tes_20
chiedeva la sig. il permesso di uscire, se doveva allontanarsi, verbalmente, e Pt_1 Tes_20 otteneva il benestare del . Tali dichiarazioni, tuttavia, non sono particolarmente Tes_20 attendibili, sia perché il teste lavorò in per soli due anni, nel lontano periodo dal CP_2
2010 al 2012, appena dopo l'acquisizione della società Cerizza spa di cui egli era precedentemente dipendente;
sia perché egli non è stato in grado di meglio spiegare la propria affermazione, riferendola, in definitiva, unicamente ai “permessi” di uscita anticipata, su cui l'istruttoria, tuttavia, ha complessivamente fornito risultanze differenti (di ciò si dirà poco oltre).
Anche su tale aspetto non può non notarsi che il ricorrente, per primo, ha omesso di concretizzare quali sarebbero stati i limiti alla propria autonomia di operatività derivati dalle indicazioni dei suddetti soggetti e quali contenuti, nel tempo, abbiano esulato dalle reciproche comunicazioni e informative e dai normali confronti e verifiche connessi alla realizzazione dei progetti.
Allo stesso modo la circostanza che il ricorrente sia stato coinvolto in alcune riunioni aziendali (sono documentati taluni inviti, peraltro sporadici, a fronte della durata quasi decennale del rapporto;
i testi hanno però confermato la partecipazione del ricorrente alle riunioni, sebbene non quelle in cui si discuteva di strategie aziendali, bensì quelle a contenuto tecnico, e comunque non con poteri decisionali) non è di per sé significativa dell'inserimento nell'organizzazione aziendale, potendo trattarsi di un'agevole modalità di realizzazione del coordinamento con le varie funzioni interessate. E', anzi, emerso come il pagina 21 di 30 coinvolgimento del ricorrente fosse dovuto più che a un inserimento dello stesso, come dipendente, nella struttura aziendale, al riconoscimento, semmai, della sua competenza e della sua esperienza, prestandosi a fornire una sorta di assistenza, nell'ambito Pt_1 assegnatogli: ciò, evidentemente, nell'interesse del buon esito dell'attività di che CP_2 rappresentava la continuazione della Cerizza spa, commercializzando prodotti e clienti ancora identificabili come riferibili a detta società (tanto che il ricorrente aveva continuato a seguirli personalmente), e che per il resto era il veicolo di produzione delle proprie creazioni di profumeria, (cfr. teste “confermo che partecipava, perché era un professionista Testimone_1 di esperienza, che forniva spunti utili sul miglioramento delle strategie aziendali e sull'organizzazione di lavoro. Portava la sua esperienza di profumiere e anche di organizzazione interna, avendo avuto un'azienda, ma non quale responsabile di reparti o con potere decisionale”).
Quanto ai rapporti con la clientela, è emerso in modo chiaro dall'istruttoria che il ricorrente avesse mantenuto, almeno nei primi anni dopo la confluenza della Cerizza spa in la CP_2 facoltà di gestire personalmente i clienti precedentemente serviti dalla e che egli sia Pt_1 stato sì talvolta coinvolto con i clienti più importanti ciò, tuttavia, non perché tale CP_2 attività rientrasse in un ipotetico mansionario di profumiere, ma in ragione della notorietà che egli aveva nell'ambiente, della conoscenza del mercato e del prestigio che apportava la sua presenza all'incontro con il cliente (cfr. teste “non è corretto dire che il sig. Testimone_1
gestisse i clienti, svolgendo attività commerciali;
poteva succedere che il sig. venisse Pt_1 Pt_1 interpellato per affiancare il commerciale;
se il cliente è di una certa importanza, presentarsi con il profumiere ha tutto un altro impatto;
anche con me è venuto diverse volte presso i clienti”). Anche tale coinvolgimento, peraltro, mentre giovava a era di sicuro interesse per il CP_2 ricorrente medesimo il quale, lungi dal presentarsi e dal comportarsi come un dipendente alle direttive altrui, poteva in tal modo continuare a mantenere un ruolo di autonomia e di preminenza, rispetto ai propri clienti storici, e in generale poteva continuare a presentarsi nel più rilevante mercato del settore con la propria indiscussa competenza. A fronte di ciò appare, pertanto, poco significativo che, come riferito da alcuni testi, fosse a Tes_20 stabilire quali clienti meritassero la presenza del ricorrente, agli incontri commerciali, trattandosi pur sempre di clienti CP_2
Ugualmente, è emerso che il ricorrente abbia partecipato a importanti fiere, ma non per direttiva aziendale, bensì su invito di perché rispondeva all'interesse stesso del CP_2 ricorrente continuare a essere presente, mentre giovava a poter vantare ed esporre CP_2 la collaborazione con (cfr. teste fase sommaria;
teste Pt_1 Testimone_4 Tes_15
“ aveva rapporti amicali nell'ambiente e con i clienti, non svolgeva ruolo commerciale
[...] Pt_1 come quello che potevo svolgere io prendendomi carico delle richieste del cliente”; la teste ha precisato che il ricorrente era invitato alle riunioni, come alle fiere, in ragione dell'importanza del bagaglio di conoscenze derivantegli dall'esperienza in Cerizza spa:
“ partecipava alle riunioni suddette per la sua grande esperienza, per i consigli che poteva Pt_1 dare;
era normale allinearsi su quello che si andava a presentare alla fiera;
d'altra parte, il sig.
pagina 22 di 30 aveva in mano l'intero bagaglio Cerizza spa;
preciso che il lavoro di unificazione delle Pt_1 fragranze è stato un lavoro di anni, nella campioteca ha 58.000 fragranze, anche solo per CP_2 conoscerle tutte ci vogliono anni. ADR La direzione, come invitava il alle fiere, lo invitava Pt_1 anche a presenziare alle riunioni”).
E' bene, infine, evidenziare che i “mansionari” menzionati dalla teste ai quali il Tes_2 ricorrente ha fatto particolare riferimento nel corso della discussione, non in atti e dunque non noti nel loro esatto contenuto, erano – tenuto conto dell'attività svolta dalla teste - quelli da presentarsi ai competenti organismi al fine di provare il buon funzionamento del sistema interno di qualità: può ben essere, allora, che in tali documenti il ricorrente sia stato individuato come profumiere e sia stato indicato il coinvolgimento dello stesso, quale passaggio di consultazione, nell'individuazione delle materie prime e nell'adeguamento delle stesse alle normative vigenti (peraltro, si ribadisce, espressamente prevista dal terzo progetto, quanto all'adeguamento al regolamento IFRA 47), così come è stato indicato come profumiere ai fini del rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro di cui al d., lgs. n. 81/2008, ma ciò nulla dice sulle modalità – autonome o subordinate, corrispondenti o meno a un progetto – con cui il ricorrente abbia svolto tale attività.
In conclusione, è ben vero che alcuni testimoni hanno riferito che entrò in Pt_1 CP_2
“come profumiere” e ne divenne “il naso”. Ciò, tuttavia, non appare sufficiente a concludere, come vorrebbe il ricorrente, che i progetti siano stati fittizi e abbiano mascherato lo svolgimento, ad ampio raggio, di una intera fase del normale ciclo produttivo dell'attività di produzione e di vendita di fragranze -ossia, le mansioni di “profumeria” - esorbitando dai progetti stabiliti.
Non vi è progetto reale quando l'attività affidata al collaboratore rappresenti un'attività strumentale e continuativa, attinente al normale ciclo produttivo dell'impresa e rispetto alla quale non sia prospettabile il raggiungimento di un risultato concreto e ben individuabile.
Ebbene, appare coerente con le vicende della nascita e dell'evoluzione di che, in un CP_2 primo momento, la neonata società non abbia sentito la necessità di dedicarsi all'innovazione, ma abbia ritenuto di potersi dedicare a produrre e vendere prodotti elaborabili sulla base delle fragranze derivanti dalle esperienze delle due società, che andavano, tuttavia, integrate e ridotte a una, e abbia avuto necessità, pertanto, di un soggetto che svolgesse sì compiti di profumiere, ma limitatamente a tale risultato, in sé sufficiente e utile, inizialmente, al funzionamento della società. Allo stesso modo, la fusione con Apa, che rappresentò una prima espansione su un mercato diverso rispetto a quello delle società originarie, focalizzò le esigenze aziendali nell'ulteriore fase di omogeneizzazione di materie prime e prodotti, con la definitiva creazione di una campioteca unitaria.
Tale risultato era sufficiente a consentire l'operatività corrente della società, essendovi apposite figure – quelle dell'evaluetor - che, come visto, sulla base delle specifiche esigenze del singolo cliente provvedevano a estrarre dalla campioteca le fragranze da campionare ed pagina 23 di 30 essendovi, per quanto emerso, un laboratorio, cui il ricorrente era estraneo, che era in grado di creare il prodotto in base a specifiche date e tramite un'elaborazione sostanzialmente strumentale, una volta dato il catalogo di fragranze utilizzabili.
Con l'espansione in Medio Oriente, che a quel punto poteva occuparsi di svolgere CP_2 la propria attività attingendo alla campioteca ormai creata, venne ad avere bisogno che il collaboratore, esperto profumiere, si dedicasse a quel punto alla ricerca di nuove fragranze, adatte al nuovo mercato, e in tal senso venne elaborato il relativo progetto.
Come già osservato, nessuno dei testi sentiti ha smentito che il ricorrente si sia dedicato ai progetti e che essi siano stati realizzati. Pertanto non vi sono elementi per negare che, nei primi anni dopo la nascita, abbia avuto necessità dell'opera di un profumiere CP_2 limitatamente alla realizzazione di specifici obiettivi, in effetti via via raggiunti: e che, dunque, tutte le attività riferite dal ricorrente in parte siano state collaterali e connesse al progetto e in parte siano state svolte non perché questo dissimulasse l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma, all'opposto, in ragione della nota e indiscussa competenza di che ne faceva un esperto riconosciuto del settore, peraltro Parte_1 proveniente da precedente esperienza societaria analoga a quella della neonata in CP_2 grado per tali ragioni di apportare il proprio contributo in modo autonomo, quale consulente qualificato in grado di valorizzare l'attività di CP_2
Appare significativo, d'altra parte, che, quando la fase di sintesi delle varie esperienze confluite in e quella di studio del mercato mediorientale si furono esaurite, non fu CP_2 più stipulato fra le odierne parti un contratto di collaborazione a progetto, bensì un contratto di collaborazione autonoma, con contestuale cessione di know-how, avente ad oggetto “la collaborazione e l'assistenza tecnica reciproca ed esclusiva per la realizzazione dei Prodotti sulla base del know-how creato e sviluppato dal sig. mediante l'utilizzo delle Pt_1 materie prime, dei macchinari e dei laboratori di e la contestuale cessione di detto know- CP_2 how e relativa documentazione tecnica inerente ai Prodotti, dietro pagamento di un corrispettivo”.
Veniva chiarito nel contratto che per “collaborazione e assistenza” si intendeva la “creazione e lo sviluppo di fragranze, essenze ed aromi mediante l'utilizzo delle materie prime, dei macchinari e dei laboratori di , ossia i prodotti che il avrebbe sviluppato, sulla base di CP_2 Pt_1 formulazioni che in esclusiva e in regime di segretezza avrebbe creato avvalendosi della struttura di cedendone a quest'ultima le formule, la documentazione tecnica e CP_2 quant'altro rientrante nel know how di ciascun prodotto.
Nel momento in cui, dunque, si furono esaurite le fasi precedenti di sintesi e di studio, la società – in particolare, ossia la holding cui facevano riferimento le altre del CP_1 gruppo – individuò, d'accordo con il ricorrente, lo strumento giuridico per poter rendere proprie le formule che, innovando completamente rispetto al patrimonio acquisito, il ricorrente potesse avere creato negli anni precedenti e avrebbe, in seguito, creato, dedicandosi, questa volta a tutto campo, all'innovazione.
pagina 24 di 30 Significativo quanto riferito dalla teste “Il sig. interveniva all'occorrenza, Tes_15 Pt_1 nel settore ricerca a esviluppo c'erano persone addette proprio allo sviluppo di nuove fragranze;
se necessario si rivlgevano a solo in ragione della sua pluriennale esperienza;
se lui non fosse Pt_1 stato in azienda, avrebbero fatto a meno dell'interlocuzione con un profumiere;
l'azienda si è sviluppata dopo, adesso in organigramma c'è il ruolo di profumiere e quello di profumiere analitico, allora non c'era”.
Una volta che l'azienda ebbe inaugurato la nuova fase propriamente creativa, dunque, il ricorso alle attività del profumiere venne fatto oggetto di un contratto di collaborazione autonoma, non più vincolato da un progetto e neppure da vincolo di coordinamento, se non quello che necessariamente lega il prestatore autonomo al recepimento delle esigenze del committente e alla restituzione al momento della consegna dell'opera o del prodotto, a margine del quale l'azienda si premurò anche di sancire i termini dello scambio, per cui al ricorrente fu consentito di utilizzare per le proprie creazioni, in autonomia, materie prime e strumentazioni di e consentì contestualmente che i prodotti delle CP_2 Pt_1 creazioni divenissero di proprietà di CP_2
Per concludere, sul punto in esame, ritiene il Tribunale di dover confermare non solo l'adeguatezza e la specificità dei contratti a progetto stipulati dal ricorrente, ma anche che i progetti furono veritieri e che la sostanza dell'attività dallo stesso svolta, in costanza dei contratti in esame, corrispose al contenuto dei progetti.
4.3.
Si impone, in ogni caso, l'ulteriore seguente osservazione, che appare dirimente.
E' lo stesso ricorrente a riferire di avere ricevuto, nel mese di ottobre 2015, la proposta da parte di della sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto Tes_20 la collaborazione e l'assistenza tecnica e la contestuale cessione di know-how e che, avendola Con evidentemente il ricorrente ritenuta accettabile, il contratto di lavoro a progetto con la fu consensualmente interrotto al 31 dicembre 2015 e dal 1 gennaio 2016 venne stipulato il contratto di collaborazione, assistenza tecnica e contestuale cessione di know how appena sopra menzionato, poi tacitamente rinnovatosi alla prima scadenza fino al 31.12.2019.
Ora, a questa differente tipologia contrattuale non può applicarsi la disciplina del contratto a progetto, né può sottovalutarsi la circostanza che il precedente contratto sia stato consensualmente risolto fra le parti proprio allo scopo di regolamentare diversamente il rapporto.
L'eventuale rapporto a tempo indeterminato, che pure si dovesse ritenere instaurato in via sanzionatoria per lo snaturamento dello strumento contrattuale utilizzato (il contratto a progetto), sarebbe venuto a cessare consensualmente, per avere le parti inteso stipulare un diverso contratto, di collaborazione autonoma, riconducibile per il suo oggetto e la sua regolamentazione a un contratto di lavoro autonomo.
pagina 25 di 30 La rilevanza di eventuali violazioni derivanti dall'abuso della disciplina sulla collaborazione a progetto, pertanto, sarebbe in ogni caso assorbita dalla circostanza che le parti – dopo avere, per vero, per ben tre volte consecutive stipulato contratti a progetto, pur non potendosi il ricorrente ritenere persona ignara e priva dei minimi strumenti, tecnici e gestionali, necessari per comprendere il contenuto del contratto (come dimostra la circostanza che egli fu amministratore della Cerizza spa) – scelsero di instaurare un differente contratto di collaborazione autonoma,
Poiché il giudizio ha ad oggetto il recesso di da tale rapporto, sul presupposto che CP_2 esso sia da qualificarsi come licenziamento illegittimo, sarebbe stato dunque sufficiente – ma anche necessario – che il ricorrente dimostrasse che il rapporto, nella vigenza di tale contratto, asseritamente conclusosi con recesso di assunse, nella realtà, il carattere CP_2 della subordinazione.
Ciò, tuttavia, va escluso.
Parte ricorrente non può giovarsi, per il periodo regolato dai contratti di collaborazione a progetto, della presunzione prevista dal comma 2 dell'art. 69, d. lgs. n. 276/2003 (che non coprirebbe, comunque, gli ultimi anni del rapporto, regolati da una diversa tipologia contrattuale), essendo stato più volte sottolineato dal ricorrente medesimo che non vi erano, in altri soggetti che svolgessero le sue stesse attività, rispetto a cui svolgere una CP_2 comparazione di modus operandi.
Sarebbe stato onere del ricorrente, pertanto allegare e provare la subordinazione – o, al limite, la etero organizzazione, intendendo il ricorrente valersi dell'applicazione dell'art. 2, d. lgs. n. 81/2015 – nello svolgimento della propria prestazione.
In via generale, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo" (Cass., n. 2728/2010; cfr. anche, fra molte, n. 13448/2003; Cass., n. 8254/2002; n. 14664/2001; n. 5036/ 2001; n. 4036/2000).
E', dunque. ormai principio consolidato l'identificazione del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo (e in generale da altri possibili inquadramenti), nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi, sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia di mansione svolta, nell'emanazione di ordini specifici al pagina 26 di 30 lavoratore da parte del datore di lavoro (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. fra molte Cass., n. 2728/2010).
E' poi noto che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, allorché l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro non sia agevolmente apprezzabile - come ad esempio in caso di prestazioni di natura professionale ovvero di carattere elementare e ripetitivo con contenuto predeterminato - occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale' (Cass., n. 5436/2019; n. 23846/2017).
Anche sulla questione in esame, tenuto conto dell'approfondimento istruttorio compiuto nel presente giudizio, deve confermarsi l'ordinanza opposta.
In primo luogo, va rilevato che il ricorrente non ha allegato, né dimostrato che sia stata meramente formale o fittizia la pattuizione, collaterale ma non certo accessoria, del contratto di collaborazione autonoma stipulato, relativa alla cessione del know how delle formulazioni: ne discende che, in assenza di tale cessione, avrebbe potuto rivendicare Pt_1 la paternità delle creazioni definibili come nuove, il che conferma l'autonomia con la quale egli ebbe ad operare presso CP_2
In ogni caso, tutto quanto sopra osservato in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto, che parte ricorrente assume essere state sempre le medesime dalla sua instaurazione alla sua cessazione, esclude che il ricorrente abbia svolto una prestazione di lavoro subordinato.
Non è stato precisamente dedotto, né tantomeno è emerso all'esito dell'istruttoria che il ricorrente – né in costanza dell'ultimo contratto, né per vero nella vigenza di quelli precedenti - sia stato sottoposto a poteri datoriali esercitati da parte di tramite CP_2 specifiche e reiterate direttive idonee a limitare la sua autonomia e tramite puntuale controllo sul suo operato.
Nessuno dei testi ha potuto riferire che, benché fosse assiduamente presente, egli avesse vincoli di orario (non timbrava l'entrata e l'uscita, faceva la pausa pranzo quando riteneva: cfr. teste e , entrambe escusse nel corso della fase sommaria;
Tes_18 Tes_13 teste teste o fosse costretto a fare formale richiesta Testimone_19 Tes_15 per la concessione di permessi o ferie da autorizzarsi (mentre è emerso che egli, correttamente, si coordinava con l'azienda committente nei momenti in cui si assentava;
in tal senso, infine, le dichiarazioni anche del teste che inizialmente ha Testimone_6
pagina 27 di 30 prospettato una verifica di sulle assenze del ricorrente, salvo poi precisare che, Tes_20 quando era capitato che quest'ultimo fosse indisponibile per ragioni personali, si era limitato a “informare” senza necessità di autorizzazione da parte di quest'ultimo). Non si Tes_20 può non rilevare, d'altra parte, come il ricorrente medesimo non abbia indicato quale orario sarebbe stato tenuto a seguire, per direttiva aziendale.
Non è risultato che l'esercizio della sua attività di profumiere - in sé, come ognuna, esercitabile sia in modo autonomo sia in via subordinata - fosse vincolata da prescrizioni o direttive, se non, al limite, una indicazione temporale (la necessità che il prodotto commissionato fosse pronto nei successivi trenta giorni: cfr. , del tutto Testimone_6 compatibile con l'autonomia della collaborazione, spettando pur sempre al committente indicare i tempi entro i quali lo svolgimento della prestazione avrebbe mantenuto la propria utilità; né tantomeno è emerso che il ricorrente sia mai stato assoggettato al potere di controllo sul regolare espletamento della prestazione e al potere disciplinare propri del rapporto di subordinazione (cfr. teste : “Il sig. era autonomo nello Testimone_6 Pt_1 svolgimento dell'attività, nel senso che non c'era una persona che quotidianamente gli dava un compito e nel senso che era lui a decidere se sistemare una profumazione di quelle presenti nelle campioteche delle due società o a crearne una nuova o a bocciarla perché obsoleta”).
La circostanza, poi, che il ricorrente non avesse una propria struttura imprenditoriale, avvalendosi dei laboratori e delle materie prime fornite da si spiega con la CP_2 considerazione che la prestazione fornita dal ricorrente aveva carattere intellettuale e che il suo pregio era legato al talento personale e creativo nel riconoscimento e nell'uso dei profumi. L'essenza della prestazione, dunque, stava nell'intuizione e nella sapienza del ricorrente, e non nella strumentazione o nel materiale: e si è già notato come vi fosse reciproca convenienza nel patto stipulato, avendo interesse il ricorrente a creare, essendone riconosciuto come autore, prodotti che la società avrebbe successivamente prodotto e commercializzato, avendo la struttura operativa e commerciale per farlo.
Neppure sotto il profilo in esame, pertanto, le domande del ricorrente possono trovare accoglimento, non emergendo elementi per ritenere che il pluriennale instaurato con le società del gruppo dall'origine o da data più recente, si sia svolta con le CP_2 caratteristiche della subordinazione o della etero-organizzazione.
A quest'ultimo riguardo, la giurisprudenza superando la tesi inizialmente proposta dalla giurisprudenza di merito, secondo cui l'art. 2, d. lgs. n. 81/2015 avrebbe dato origine ad una nuova fattispecie di rapporto di lavoro, intermedia tra autonomia e subordinazione, ha chiarito che si tratta di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie, per cui, semplicemente, al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dal d. lgs. n. 81/2015, comma 1, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione (Cass., n. 1663/2020).
pagina 28 di 30 Con la suddetta pronuncia la Corte di cassazione ha, poi, chiarito che in tema di rapporti di collaborazione previsti dall'art. 2, d. lgs. n. 81/2015, ai fini dell'individuazione della nozione di etero-organizzazione, rilevante per l'applicazione della disciplina della subordinazione, è sufficiente che il coordinamento imposto dall'esterno sia funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione predisposta dal primo, inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, costituendo la unilaterale determinazione anche delle modalità spazio-temporali della prestazione una possibile, ma non necessaria, estrinsecazione del potere di etero- organizzazione.
Al di là del dato per cui la consulenza prestata dal ricorrente era destinata a svolgersi, quanto all'attività di creazione di nuove formulazioni, necessariamente presso la committente, che metteva a disposizione la strumentazione e le materie prime necessarie alle sperimentazioni e all'elaborazione, il ricorrente nulla ha concretizzato sulle modalità di svolgimento dell'attività e, in particolare, sulla reciprocità della collaborazione e dell'assistenza tecnica cui fa riferimento espresso il contratto (con riflesso diretto e immediato sui compensi, in parte determinati tramite partecipazione percentuale al fatturato annuo . CP_2
Per quanto emerge dal contratto, e per quanto risultante dagli elementi noti, il ricorrente era libero di dedicare all'attività presso il tempo ritenuto e non vi era, in CP_2 quest'ultima fase, vincolo di risultato, per cui anche il riferimento al mero “riporto” al o al o alla partecipazione a talune riunioni non risultano significativi: non Tes_20 Pt_2 risulta, infatti, su che cosa egli rendicontasse e dunque su quali elementi i vertici di CP_2 avrebbero potuto muovere eventuali contestazioni di inadempimento. Neppure emerge, almeno, quale fosse l'input all'attività consulenziale svolta dal ricorrente - dunque, come e quando si avviasse il processo creativo di nuove formulazioni: sull'idea del ricorrente, su richiesta del cliente, su iniziativa del marketing volta a occupare settori di mercato o altro – né come esso fosse veicolato né, soprattutto, quali fossero le modalità di sviluppo dell'intuizione o dell'incarico iniziali, per cui non solo non constano limiti all'autonomia del ricorrente, ma neppure può dirsi che la sua attività, fermo l'indiscusso raccordo dato dal fatto che la collaborazione era stata intesa addirittura come reciproca, fosse inserita, secondo modalità predefinite, nell'organizzazione della committente.
Anche sotto i profili in esame, dunque, le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento.
Tutte le ulteriori questioni e domande sono assorbite e il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
5.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
pagina 29 di 30 Il ricorrente è pertanto tenuto a rifondere alle società resistenti le spese del presente giudizio che, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00, considerati i più alti importi delle domande cumulabili fra loro) e dell'attività processuale svolta, si liquidano sulla base dei valori medi delle tabelle allegate al DM n. 174/2022 in € 6.668 per la fase di studio, € 2336 per la fase introduttiva, € 3623 per la fase istruttoria ed € 6.290 per la fase decisionale, così complessivamente in € 18.917 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 316/2023:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza opposta, emessa dal Tribunale di Novara, quale giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 1, co. 47 l. n. 92/2012 in data 6.3.2023, pubblicata il 7.3.2023;
2) condanna a rifondere alle parti resistenti le spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in € 18.917 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge.
Novara, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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