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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/09/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'udienza del 17 settembre 2025, all'esito procedimento di trattazione scritta, del nella causa iscritta al N. 789/25 R.G.
promossa da
Parte_1
(Avv. A. Anselmo)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127
le note di trattazione scritta,ter c.p.C.,
le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta docente per l'anno elettronica del scolastico 2024/25.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver
lavorato per il Controparte_1 con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/25, riferiva di non aver elettronica del fruito della cd. carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, 1.
107/2015 per l'acquisto di bene e servizi
formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
quindi la La parte ricorrente lamentava violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa
C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari avvalersi dei 500,00 euro il diritto di annui di cui alla carta elettronica del le sopra precisate docente. Rassegnava
conclusioni.
regolarmente in giudizio il Si costituiva resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il CP_1 negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di
differente riconoscimento giuridico ed
economico e pertanto non rientrante tra
quelle "condizioni di impiego" per le quali
è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
riteneva inoltre sussistente laI l CP_1
ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4,
di poiché solo per il personale docente ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la permanente formazione «obbligatoria, e non solo triennale. Il strutturale>>> e concludeva per il rigetto del CP_1
ricorso. La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con contratto aCP_1
tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 11 comma 121, 1. 107/15 secondo cui "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la del docente per Carta elettronica l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività didi aggiornamento qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il [...] Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo ovvero a corsi post lauream o professionale, universitari inerenti al profilo а master professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
ne' non costituisce retribuzione accessoria reddito imponibile". In attuazione di quanto previsto dal
è stato successivo comma 122 1. 107/15,
adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015,
poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 che, nell'individuare i beneficiari della carta >>> ha confermato quanto già
previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea
è composta dai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia а tempo pieno che а tempo sono inparziale, compresi i docenti che
periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive didocenti in posizione modificazioni, i comando, distacco, fuori ruolo О altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal
è beneficio della Carta elettronica si pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui,
pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi
"a doppia "un sistema di formazione trazione": quella dei docenti di ruolo, la
cui formazione è obbligatoria, permanente e quindi sostenuta sotto il strutturale,
profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà dunque, alcun sostegno er
C.d.S., sez. VII, sent. economico" (v.
1842/22).
Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di
aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A." (v. C.d.S., sez. VII,
sent. 1842/22).
Ciò determina un contrasto "con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo
esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
fornito agli dell'insegnamento complessivo studenti" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da "un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno а
servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia è
programmaticamente esclusa dalla formazione strumenti di ausilio per e dagli non può dubitarsi, infatti, conseguirla:
che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve
curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti" (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
ilSulla scorta di tali considerazioni
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo
che "il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il non personale docente e solo su
un'aliquota di esso... Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità
dell'obbligo formativo a carico dei soli
docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del dellaE l'irragionevolezzarapporto.
soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M.
del 28 novembre 2016 (che, come già
ricordato, quello del 23ha sostituito all'art. 3, 2015), il quale, settembre individua beneficiari tra i della Carta
anche "i docenti in posizione di comando,
fuori ruolo altrimenti distacco,
per cui 'vi sarebbero dei utilizzati",
docenti che beneficerebbero dello strumento essere impegnati, al momento,pur senza
altri nell'attività didattica, mentre
dai docenti, pur svolgendo diversamente l'attività didattica, primi non beneficerebbero della Carta e, quindi,
sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 SS. 1. di107/15, evidenziando che, nella mancanza una norma innovativa rispetto al d.lgs. n.
165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). In particolare, le regole dettate dagli di riferimento artt. 63 e 64 del Ccnl
dell'Amministrazione "pongono a carico l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63
cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti а tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della 1. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
è pronunciata anche la Sulla materia si
Corte di Giustizia, ritenendo che "la
4, punto 1clausola dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa
osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente а tempo
CP_1 e non al indeterminato del '
personale docente а tempo determinato di il beneficio di un vantaggio tale CP_1 finanziario dell'importo di
€ 500,00
all'anno, concesso al fine di sostenere la docenti e di formazione continua dei professionali”, valorizzarne le competenze mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21).
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché
di sostenere laviene "versata al fine formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1
(così, C.G.E., causa C 450/21).
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che
possano giustificare la disparità di
trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che "la nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi
precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità
risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
necessaria a tal fine". E si tratta di elementi che "possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato dalle caratteristiche inerenti alle e medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro", dovendosi invece escludere che rilevi la "mera natura lavoro degli impiegatitemporanea del
amministrativi a contratto" perché ciò pregiudicherebbe "gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C
450/21). Di conseguenza, in applicazione di tali
principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle "condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro а tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato. In definitiva, l'art. 1 1. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e
del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della "Carta
Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto а tempo determinato.
Non è inoltre contestato che il ricorrente sia attualmente nel inserito sistema scolastico nei termini chiariti dalla
Suprema Corte.
In conclusione, il Controparte_1
non al pagamento
[...] va condannato, diretto della somma di € 500,00 per l'anno riconosciuto in motivazione,scolastico bensì ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di riconoscimento, come
in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00.
E' bene vero che l'art. 6 bis d.l. 45/25
conv. in 1. 79/25 ha esteso il beneficio,
per l'a.s. 2024/25, anche ai docenti con contratto a tempo indeterminato annuale, ma
ciò nonostante non è stato erogato.
Va in ogni caso precisato che a mente
dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016
"le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle
risorse ordinariamente erogate", di conseguenza, dal momento della erogazione,
ora per allora, della carta docente, la
parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, 1. 107/15. In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi avrà facoltà di evidente che il CP_1
eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi
dall'art. 1, comma 121, 1. 107/15.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre
indicato al valore2016 chiaramenteè
ulteriori maggiorazioni senzanominale,
venga utilizzato nell'anno nemmeno ove non di erogazione ma in quello successivo.
In ordine alle spese processuali, queste vengono liquidate come in dispositivo in
ossequio ai parametri definiti dalla Corte
d'Appello di Brescia, tenuto conto della
serialità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 789/25 r.g.:
1) dichiara il diritto di Parte_1 al beneficio di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/25 e per l'effetto condanna il Controparte_1
in persona del Ministro pro
[...]
tempore, a mettere а disposizione del
medesimo la carta elettronica del docente (0 altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del CP_3 pro
[...]
tempore, alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'udienza del 17 settembre 2025, all'esito procedimento di trattazione scritta, del nella causa iscritta al N. 789/25 R.G.
promossa da
Parte_1
(Avv. A. Anselmo)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127
le note di trattazione scritta,ter c.p.C.,
le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta docente per l'anno elettronica del scolastico 2024/25.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver
lavorato per il Controparte_1 con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/25, riferiva di non aver elettronica del fruito della cd. carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, 1.
107/2015 per l'acquisto di bene e servizi
formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
quindi la La parte ricorrente lamentava violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa
C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari avvalersi dei 500,00 euro il diritto di annui di cui alla carta elettronica del le sopra precisate docente. Rassegnava
conclusioni.
regolarmente in giudizio il Si costituiva resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il CP_1 negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di
differente riconoscimento giuridico ed
economico e pertanto non rientrante tra
quelle "condizioni di impiego" per le quali
è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
riteneva inoltre sussistente laI l CP_1
ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4,
di poiché solo per il personale docente ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la permanente formazione «obbligatoria, e non solo triennale. Il strutturale>>> e concludeva per il rigetto del CP_1
ricorso. La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con contratto aCP_1
tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 11 comma 121, 1. 107/15 secondo cui "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la del docente per Carta elettronica l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività didi aggiornamento qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il [...] Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo ovvero a corsi post lauream o professionale, universitari inerenti al profilo а master professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
ne' non costituisce retribuzione accessoria reddito imponibile". In attuazione di quanto previsto dal
è stato successivo comma 122 1. 107/15,
adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015,
poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 che, nell'individuare i beneficiari della carta >>> ha confermato quanto già
previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea
è composta dai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia а tempo pieno che а tempo sono inparziale, compresi i docenti che
periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive didocenti in posizione modificazioni, i comando, distacco, fuori ruolo О altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal
è beneficio della Carta elettronica si pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui,
pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi
"a doppia "un sistema di formazione trazione": quella dei docenti di ruolo, la
cui formazione è obbligatoria, permanente e quindi sostenuta sotto il strutturale,
profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà dunque, alcun sostegno er
C.d.S., sez. VII, sent. economico" (v.
1842/22).
Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di
aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A." (v. C.d.S., sez. VII,
sent. 1842/22).
Ciò determina un contrasto "con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo
esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
fornito agli dell'insegnamento complessivo studenti" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da "un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno а
servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia è
programmaticamente esclusa dalla formazione strumenti di ausilio per e dagli non può dubitarsi, infatti, conseguirla:
che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve
curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti" (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
ilSulla scorta di tali considerazioni
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo
che "il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il non personale docente e solo su
un'aliquota di esso... Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità
dell'obbligo formativo a carico dei soli
docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del dellaE l'irragionevolezzarapporto.
soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M.
del 28 novembre 2016 (che, come già
ricordato, quello del 23ha sostituito all'art. 3, 2015), il quale, settembre individua beneficiari tra i della Carta
anche "i docenti in posizione di comando,
fuori ruolo altrimenti distacco,
per cui 'vi sarebbero dei utilizzati",
docenti che beneficerebbero dello strumento essere impegnati, al momento,pur senza
altri nell'attività didattica, mentre
dai docenti, pur svolgendo diversamente l'attività didattica, primi non beneficerebbero della Carta e, quindi,
sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 SS. 1. di107/15, evidenziando che, nella mancanza una norma innovativa rispetto al d.lgs. n.
165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). In particolare, le regole dettate dagli di riferimento artt. 63 e 64 del Ccnl
dell'Amministrazione "pongono a carico l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63
cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti а tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della 1. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
è pronunciata anche la Sulla materia si
Corte di Giustizia, ritenendo che "la
4, punto 1clausola dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa
osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente а tempo
CP_1 e non al indeterminato del '
personale docente а tempo determinato di il beneficio di un vantaggio tale CP_1 finanziario dell'importo di
€ 500,00
all'anno, concesso al fine di sostenere la docenti e di formazione continua dei professionali”, valorizzarne le competenze mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21).
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché
di sostenere laviene "versata al fine formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1
(così, C.G.E., causa C 450/21).
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che
possano giustificare la disparità di
trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che "la nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi
precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità
risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
necessaria a tal fine". E si tratta di elementi che "possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato dalle caratteristiche inerenti alle e medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro", dovendosi invece escludere che rilevi la "mera natura lavoro degli impiegatitemporanea del
amministrativi a contratto" perché ciò pregiudicherebbe "gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C
450/21). Di conseguenza, in applicazione di tali
principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle "condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro а tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato. In definitiva, l'art. 1 1. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e
del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della "Carta
Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto а tempo determinato.
Non è inoltre contestato che il ricorrente sia attualmente nel inserito sistema scolastico nei termini chiariti dalla
Suprema Corte.
In conclusione, il Controparte_1
non al pagamento
[...] va condannato, diretto della somma di € 500,00 per l'anno riconosciuto in motivazione,scolastico bensì ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di riconoscimento, come
in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00.
E' bene vero che l'art. 6 bis d.l. 45/25
conv. in 1. 79/25 ha esteso il beneficio,
per l'a.s. 2024/25, anche ai docenti con contratto a tempo indeterminato annuale, ma
ciò nonostante non è stato erogato.
Va in ogni caso precisato che a mente
dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016
"le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle
risorse ordinariamente erogate", di conseguenza, dal momento della erogazione,
ora per allora, della carta docente, la
parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, 1. 107/15. In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi avrà facoltà di evidente che il CP_1
eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi
dall'art. 1, comma 121, 1. 107/15.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre
indicato al valore2016 chiaramenteè
ulteriori maggiorazioni senzanominale,
venga utilizzato nell'anno nemmeno ove non di erogazione ma in quello successivo.
In ordine alle spese processuali, queste vengono liquidate come in dispositivo in
ossequio ai parametri definiti dalla Corte
d'Appello di Brescia, tenuto conto della
serialità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 789/25 r.g.:
1) dichiara il diritto di Parte_1 al beneficio di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/25 e per l'effetto condanna il Controparte_1
in persona del Ministro pro
[...]
tempore, a mettere а disposizione del
medesimo la carta elettronica del docente (0 altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del CP_3 pro
[...]
tempore, alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini