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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/10/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante-, all'esito dell'udienza di discussione del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3626 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 457/2023”, vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1
Gaudio, giusta procura in atti;
-appellante-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
-appellata contumace-
Conclusioni: la parte appellante concludeva coma da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , con ricorso depositato in data 14.11.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 457/2023 la quale accolse l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n. 1946/V/2022 del Comando di Polizia Controparte_1
Municipale del per violazione dell'art 142 comma 8 del Codice della Strada, Parte_1 per superamento del limite di velocità consentita nel tratto della S.S. 265 al Km 9+250 nel territorio del Comune di , ove in data 12.6.2022 era stata rilevata l'infrazione mediante Parte_1 apparecchiatura modello “Autostop HD”
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata che accolse l'opposizione ritenendo fondato il motivo di opposizione di cui al punto n. IV del ricorso proposto dalla con il quale era stato CP_1 eccepito che la velocità era stata rilevata tramite apparecchiatura priva di omologazione e che non vi fosse la prova della taratura e della verifica della funzionalità dell'apparecchio.
1 Ed invero nella sentenza impugnata il Giudice di I grado argomentava che in assenza di idonea procedura di verifica del funzionamento qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo. Il controllo, che deve essere periodico e preventivo, non deve essere confuso con la taratura e l'omologazione nè queste possono essere sostitutive o comprensive della prima.
Nella sentenza impugnata si legge che sul punto fondamentale importanza assume la pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015 che ha il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità [...]. A tal fine non può, quindi, ritenersi sufficiente il certificato di taratura indicato in atti".
Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata ha precisato che “risulta, dunque, un complesso sistema di controlli – preventivi, in corso d'utilizzazione e successivi – tale da garantire il cittadino assoggettato all'accertamento da quelle disfunzioni delle apparecchiature che, ove insuscettibili di verifica, potrebbero determinare quelle lesioni al diritto di difesa del cittadino stesso ed alla legittimità dell'azione amministrativa. Quindi il certificato di taratura del dispositivo meccanico utilizzato per rilevare le infrazioni, prodotto dall'opposto, non costituisce affatto mezzo di prova valido ai fini di rendere legittima la multa”
L'appellante ha censurato per contraddittorietà la motivazione della sentenza appellata in quanto
“da un lato, infatti, il Giudice di prime cure, riconosce che l'Ente, odierno appellante, abbia depositato il certificato di taratura dello strumento utilizzato per rilevare l'infrazione contestata ma, contemporaneamente, contesta l'idoneità dello stesso certificato a dimostrare la piena funzionalità dell'apparecchio stesso. Invero, come si evince dalla documentazione depositata nel corso del primo grado di giudizio, l'infrazione contestata è avvenuta in data 02.06.2022; il certificato di taratura, invece, riporta la data del 04.08.2021. Il certificato depositato dimostra che
l'Ente ha assolto l'onere sullo stesso spettante di sottoporre a periodica verifica lo strumento utilizzato per rilevare le infrazioni al Codice della Strada, dimostrando, altresì, la perfetta funzionalità dello stesso”.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
L'appello non è meritevole di accoglimento
Si osserva che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'incostituzionalità del Dlgs 285/1992 art 45 comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a
2 verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cassazione civile n. 533 del 2018 e Cassazione civile n. 1661/2019).
Premesso che, come detto, la taratura dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità deve essere sottoposta a taratura periodica, deve rilevarsi che, nella specie, il verbale di accertamento impugnato attestava che l'apparecchio utilizzato era corredato da certificato di taratura.
Tale certificato è stato depositato in giudizio dal . Parte_1
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che l'unico motivo di appello concernente la prova della verifica di funzionalità e taratura dell'apparecchio è, comunque, idoneo ad introdurre nel presente giudizio di appello la cognizione del Tribunale sulla questione generale relativa alla non attendibilità dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità per mancata omologazione e taratura che è stata sollevata al punto IV del ricorso introduttivo da CP_2
Ed invero l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Il giudice di appello può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione ( cfr. Cassazione n. 9202/2018 richiamata dalla sentenza n. 30129/2024).
Il Tribunale in proposito osserva che nel verbale impugnato vi è espresso riferimento all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata.
Tuttavia il decreto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie non è stato prodotto in giudizio dal . Parte_1
In merito si osserva che come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr.
Cassazione civile -sezioni unite sent. N. 10505/2024) l'art. 45 comma 6 del C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti
3 i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto dell'art.142, comma
6, c.d.s. laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
Ne consegue che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità,
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 comma 6 dlgs n. 285/1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Ne consegue la nullità della sanzione inflitta per illegittimità dell'accertamento del superamento del limite di velocità atteso che l'Ente non ha fornito, nel caso di specie, prova della omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, non essendo sufficiente che di tale omologazione si sia fatto riferimento nel verbale.
In conclusione, l'appello va respinto.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali del presente giudizio atteso che la parte appellata non si
è costituita in giudizio.
Dà atto che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento -I sezione civile-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. n. 457/2023 del Giudice di Pace di Benevento, ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese processuali;
4 Dà atto che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante-, all'esito dell'udienza di discussione del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3626 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 457/2023”, vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1
Gaudio, giusta procura in atti;
-appellante-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
-appellata contumace-
Conclusioni: la parte appellante concludeva coma da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , con ricorso depositato in data 14.11.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 457/2023 la quale accolse l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n. 1946/V/2022 del Comando di Polizia Controparte_1
Municipale del per violazione dell'art 142 comma 8 del Codice della Strada, Parte_1 per superamento del limite di velocità consentita nel tratto della S.S. 265 al Km 9+250 nel territorio del Comune di , ove in data 12.6.2022 era stata rilevata l'infrazione mediante Parte_1 apparecchiatura modello “Autostop HD”
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata che accolse l'opposizione ritenendo fondato il motivo di opposizione di cui al punto n. IV del ricorso proposto dalla con il quale era stato CP_1 eccepito che la velocità era stata rilevata tramite apparecchiatura priva di omologazione e che non vi fosse la prova della taratura e della verifica della funzionalità dell'apparecchio.
1 Ed invero nella sentenza impugnata il Giudice di I grado argomentava che in assenza di idonea procedura di verifica del funzionamento qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo. Il controllo, che deve essere periodico e preventivo, non deve essere confuso con la taratura e l'omologazione nè queste possono essere sostitutive o comprensive della prima.
Nella sentenza impugnata si legge che sul punto fondamentale importanza assume la pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015 che ha il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità [...]. A tal fine non può, quindi, ritenersi sufficiente il certificato di taratura indicato in atti".
Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata ha precisato che “risulta, dunque, un complesso sistema di controlli – preventivi, in corso d'utilizzazione e successivi – tale da garantire il cittadino assoggettato all'accertamento da quelle disfunzioni delle apparecchiature che, ove insuscettibili di verifica, potrebbero determinare quelle lesioni al diritto di difesa del cittadino stesso ed alla legittimità dell'azione amministrativa. Quindi il certificato di taratura del dispositivo meccanico utilizzato per rilevare le infrazioni, prodotto dall'opposto, non costituisce affatto mezzo di prova valido ai fini di rendere legittima la multa”
L'appellante ha censurato per contraddittorietà la motivazione della sentenza appellata in quanto
“da un lato, infatti, il Giudice di prime cure, riconosce che l'Ente, odierno appellante, abbia depositato il certificato di taratura dello strumento utilizzato per rilevare l'infrazione contestata ma, contemporaneamente, contesta l'idoneità dello stesso certificato a dimostrare la piena funzionalità dell'apparecchio stesso. Invero, come si evince dalla documentazione depositata nel corso del primo grado di giudizio, l'infrazione contestata è avvenuta in data 02.06.2022; il certificato di taratura, invece, riporta la data del 04.08.2021. Il certificato depositato dimostra che
l'Ente ha assolto l'onere sullo stesso spettante di sottoporre a periodica verifica lo strumento utilizzato per rilevare le infrazioni al Codice della Strada, dimostrando, altresì, la perfetta funzionalità dello stesso”.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
L'appello non è meritevole di accoglimento
Si osserva che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'incostituzionalità del Dlgs 285/1992 art 45 comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a
2 verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cassazione civile n. 533 del 2018 e Cassazione civile n. 1661/2019).
Premesso che, come detto, la taratura dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità deve essere sottoposta a taratura periodica, deve rilevarsi che, nella specie, il verbale di accertamento impugnato attestava che l'apparecchio utilizzato era corredato da certificato di taratura.
Tale certificato è stato depositato in giudizio dal . Parte_1
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che l'unico motivo di appello concernente la prova della verifica di funzionalità e taratura dell'apparecchio è, comunque, idoneo ad introdurre nel presente giudizio di appello la cognizione del Tribunale sulla questione generale relativa alla non attendibilità dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità per mancata omologazione e taratura che è stata sollevata al punto IV del ricorso introduttivo da CP_2
Ed invero l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Il giudice di appello può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione ( cfr. Cassazione n. 9202/2018 richiamata dalla sentenza n. 30129/2024).
Il Tribunale in proposito osserva che nel verbale impugnato vi è espresso riferimento all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata.
Tuttavia il decreto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie non è stato prodotto in giudizio dal . Parte_1
In merito si osserva che come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr.
Cassazione civile -sezioni unite sent. N. 10505/2024) l'art. 45 comma 6 del C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti
3 i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto dell'art.142, comma
6, c.d.s. laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
Ne consegue che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità,
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 comma 6 dlgs n. 285/1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Ne consegue la nullità della sanzione inflitta per illegittimità dell'accertamento del superamento del limite di velocità atteso che l'Ente non ha fornito, nel caso di specie, prova della omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, non essendo sufficiente che di tale omologazione si sia fatto riferimento nel verbale.
In conclusione, l'appello va respinto.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali del presente giudizio atteso che la parte appellata non si
è costituita in giudizio.
Dà atto che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento -I sezione civile-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. n. 457/2023 del Giudice di Pace di Benevento, ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese processuali;
4 Dà atto che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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