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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7211 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO così composta:
Dott.ssa FI OT Presidente
Dott.ssa RA MA LV Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 1446 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilvo Tolu, del foro di Parte_1
Como, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via
Mugiasca n. 4, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Catarinelli e CP_1
dall'Avv. Rossana Martignoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via degli Scipioni n. 132, giusta procura speciale in atti
APPELLATA
E con l'intervento del P.G. in sede OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2834/2024, pubblicata il 15/02/2024,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dal spiegata per la modifica delle condizioni di divorzio fissate nella Pt_1
sentenza Tribunale Roma n 2230 del 9/2/2021 e la domanda riconvenzionale della compensando le spese di lite. CP_1
Il Tribunale di Roma
. ha riportato la prospettazione del che ha precisato i) che le parti Pt_1
si sono separate alle condizioni previste dal decreto di omologa del
29/06/2018 del Tribunale di Como, che ha disposto, fra l'altro, l'obbligo del padre di versare alla euro 1.400/mese per il mantenimento delle CP_1
figlie delle figlie (2003) e (2005), oltre al 70% delle Per_1 Per_2
spese extra, ii) che il aveva acconsentito al trasferimento a Roma Pt_1
delle figlie e della madre, mentre quest'ultima si era impegnata a corrispondergli il 15% del prezzo ricavato dalla vendita della casa familiare
-a titolo transattivo relativamente alle pretese che egli avrebbe potuto vantare sul predetto immobile- appartenente all'appellante nella misura del
10% e alla in ragione del 90%, iii) che il veva contribuito CP_1 Pt_1
all'acquisto della casa e ai lavori di ristrutturazione con l'esborso della complessiva somma di euro 175.000, ottenuta in parte grazie all'aiuto dei genitori e in parte con un finanziamento contratto prima con INPDAP e successivamente con Banca Intesa per euro 100.000, iv) che dalla vendita della casa familiare per complessivi euro 730.000, il veva ricevuto Pt_1
un importo -euro 110.000- insufficiente ad estinguere i finanziamenti contratti sicchè aveva rifinanziato il debito con il proprio istituto di credito per euro 100.000, da estinguere in 120 mesi fino a marzo 2029, v) che con il divorzio, ferma la somma dovuta a titolo di mantenimento -lievitata comunque per effetto della rivalutazione monetaria ad euro 1.609,97 mensili-, è stato ridotto al 50% il contributo al pagamento delle spese extra, vi) che in data 30/09/2021, la ha acquistato l'immobile ove CP_1
attualmente abita -sito in Roma, Via Cassia n. 240- per euro 450.000 e lavorava, già ai tempi del provvedimento, come funzionario a tempo indeterminato con reddito lordo annuo di circa euro 44.000 nel 2021, vii) che in data 04/07/2022, il ha contratto nuovo matrimonio, dando Pt_1
vita ad un altro nucleo familiare di cui fanno parte anche i due figli della moglie, e vive con detto nucleo in un appartamento locato in Como al canone mensile di euro 1.106, oltre oneri accessori e utenze per euro 500 mensili, viii) che il percepisce un reddito netto di euro 5.800 Pt_1
mensili, insufficiente a soddisfare le spese che deve fronteggiare, tra cui anche quelle derivanti dal divorzio, ragione per cui egli chiedeva la riduzione dell'assegno ad euro 500 complessivi,
. ha dato conto che la ha contestato l'avversa domanda, CP_1
concludendo per il relativo rigetto e, in via riconvenzionale, per l'incremento dell'assegno a 2000 euro mensili.
. ha osservato che il non ha dedotto fatti nuovi e sopravvenuti Pt_1
rispetto alla pronuncia di cui ha chiesto la modifica (separazione/divorzio), limitandosi a svolgere un mero riesame delle condizioni concordate in sede di separazione, per evidenziarne l'iniquità, censure queste inammissibili, sia perché estranee all'oggetto tipico del giudizio di modifica, sia per il fatto che, successivamente alla separazione, è intervenuta la pronuncia divorzile che ha recepito le condizioni concordate fra i coniugi.
Ha proposto tempestivo appello il (classe 1971), Pt_1
. lamentando la violazione dell'art 337 quinquies cod civ, dell'art 132 cpc e dell'art 24 Cost, per omesso esame di fatti decisivi perché il giudice di primo grado non ha considerato le circostanze sopravvenute alla separazione del
2018 e al divorzio del 2021 e cioè l'incidenza della nuova famiglia,
l'aumento delle disponibilità dell'ex coniuge e l'aumento delle spese per sé
e per la nuova famiglia: e, invero, il Tribunale non ha considerato l'incidenza dei pregressi iniqui accordi in relazione alla nuova famiglia, tralasciando le vicende connesse all'acquisto ed alla vendita dell'ex casa coniugale di cui ai superiori numeri iii) e iv) e non considerando ix) che egli ha dovuto accettare, “anche per la sua funzione di magistrato”, le condizioni di separazione che mascheravano anche un ingiusto mantenimento per la x) che in esito a tali accordi egli ha sostenuto esborsi e si è accollato CP_1
debiti superiori a quanto poi ha ricevuto dalla vendita del bene, trovandosi ancora ad oggi a dover pagare euro 1070,75 mese per la ristrutturazione dell'immobile a fronte dell'introito di euro 110.000 sui 730.000 costituenti il corrispettivo dell'operazione immobiliare, xi) che al mantenimento ordinario si aggiunge il contributo straordinario di euro 500 mensili e che la non paga, si è appropriata della quota di assegno unico spettante al CP_1
deducente ed ha, con la sua condotta, determinato la frizione fra padre e figlie, cui si è associata la trasformazione del rapporto che non ha nulla più di personale, prevalendo la sola funzione del papà bancomat, . adducendo la violazione dell'art 337 ter comma 4, cod civ, e dell'art 337 septies cod civ, l'omessa valutazione comparativa delle condizioni economiche dei due genitori, in quanto il Tribunale, obliterando le circostanze relative alla vendita della casa, ha fatto leva sul reddito del deducente di euro 5800 senza rendersi conto dell'insostenibilità del contributo ordinario, insostenibilità xii) evidenziata dalla liquidità di euro
730.000 ottenuta dall'ex moglie dalla vendita dell'immobile di Como, dall'acquisto dell'immobile di Via Cassia da parte della stessa per il prezzo di euro 450.000, dal reddito dell'ex coniuge che è giunto a percepire euro
3500 mensili, dal secondo matrimonio del deducente che ha un nuovo nucleo familiare di cui fanno parte i figli conviventi di 27 e 15 anni, dal mancanza di redditi stabili in capo all'attuale moglie e al figlio maggiore - mentre il secondo è ancora studente-, dal canone che si accolla per euro 1106 mensili, cui si aggiungono euro 500 di accessori, dall'entità delle spese straordinarie per le figlie, pari ad euro 5200 nel periodo settembre
2022/giugno 2023, xiii) evidenziata dall'entità delle spese che egli deve sostenere con il suo introito di euro 5800 mese, residuando una disponibilità mensile di euro 675 a fronte di quanto fruisce l'ex moglie che ai 3500 euro aggiunge 1600 di mantenimento, xiv) non associata nemmeno alla verifica dell'effettiva esistenza e dell'ammontare delle spese del deducente e del suo nucleo, verifica non effettuata infatti dal primo Giudice che non ha neanche considerato che la nuova famiglia si è stabilizzata solo dopo il divorzio, tant'è che il matrimonio risale al luglio 2022, xv) evidenziata dal fatto che l'esponente, con un reddito immutato, deve sostenere ulteriori spese fisse, a differenza dell'ex moglie che si trova con reddito aumentato e non gravata da spese di alloggio, xvi) aggravata dal fatto che le figlie hanno deciso liberamente di trasferirsi a Roma, notoriamente più costosa di Como, e non si attivano, nonostante siano studentesse, per la ricerca di lavoretti per sostentarsi, anche tenuto conto che non risulta che la madre versi loro “un corrispondente contributo come il padre” e che la stessa gode di un reddito da locazione da immobile di proprietà ed ha ricavato dalla vendita di due cespiti (2011 e 2013) euro 250.000, xvii) aggravata dalla necessità di contribuire al sostentamento della nuova famiglia e dei due figli della moglie nei confronti dei quali il Tribunale ha negato esservi in capo al deducente obblighi giuridici,
. allegando la violazione dei principi in tema di obblighi di mantenimento dei figli ex artt 143, 147 e 316 bis cod civ e della necessità di rimodulare l'assegno in caso di costituzione di una nuova famiglia, visto che la decisione erroneamente esclude che egli sia gravato dell'obbligo di provvedere al mantenimento dell'attuale moglie e dei figli da lei avuti da precedente relazione, così come si argomenta da C Cost 181/1988 e si trae da Cass 11155/2023.
Ha chiesto alla Corte di rideterminare l'importo mensile del contributo per le figlie ad 500 euro mensili (euro 250 ciascuna) o, comunque, in via di estremo subordine, di “liquidarlo nella misura di legge ritenuta equa a decorrere dalla data della domanda giudiziale”, con vittoria di spese.
Nel costituirsi, la (classe 1969) ha rappresentato CP_1
. che l'appello è inammissibile perché viola gli artt. 121 e 342, comma I,
c.p.c., in quanto non rispetta i canoni di chiarezza, sinteticità e specificità e non si confronta con la motivazione della decisione, riproponendo le considerazioni già svolte in primo grado, . che l'appello è infondato, perché xvii) il non ha dedotto alcuna Pt_1
sopravvenienza e fatto nuovo, tale non essendo il nuovo matrimonio o la convivenza con anche i suoi due figli, in quanto già ai tempi della separazione l'appellante e la convivevano e, in ogni caso, Parte_2
l'appellante non ha nessun obbligo giuridico nei confronti dei figli della seconda moglie, xviii) la è “soggetto economicamente Parte_2
autonomo”, come anche uno dei due figli della stessa, tant'è che ha ricevuto incarichi dal stesso che per tale ragione è stato sottoposto ad un Pt_1
procedimento disciplinare da parte del CSM, nel corso del quale è emerso che sono state intestate allo stesso e alla moglie polizze assicurative, xix) i rapporti padre/figlie sono stati recisi per scelta del primo sin dai tempi della separazione, xx) non integra fatto nuovo nemmeno la vendita dell'immobile di Como “avvenuta sì dopo la sentenza di divorzio ma in esecuzione agli accordi di separazione”, vendita il cui ricavato è stato impiegato, quanto ad
€ 140.000, per l'estinzione del mutuo da lei contratto il 31.3.2021 per versare al l'importo pattuito alla clausola 6 dell'accordo divorzile Pt_1
e, quanto a € 450.000, per l'acquisto in data 10.11.2021 dell'immobile destinato ad abitazione propria e delle due figlie -sito in Roma, via Cassia
n. 240-; il residuo -non di € 170.000, come ex adverso indicato, ma di €
140.000– è rimasto nella disponibilità di essa esponente ed è stato pressocché integralmente assorbito da tutte le ulteriori necessarie spese connesse alle operazioni di compravendita -spese di ristrutturazione, spese di deposito mobilio, spese di trasloco, spese di acquisto mobili, spese di mediazione di agenzia, spese notarili-, oltre che dal pagamento nel periodo agosto 2021/aprile 2022 di 10 mensilità di canone per la casa di Via della
Maratona, in cui ha alloggiato con le figlie in attesa di trasferirsi a Via Cassia;
essendo proprietario pro quota della casa coniugale di Como, il
è stato tacitato, come convenuto in sede divorzile, con il Pt_1
riconoscimento di € 110.000, xxi) non integrano fatti nuovi nemmeno il finanziamento contratto nel 2018, prima ancora del divorzio, né la stipula del contratto di locazione per le esigenze abitative, dal momento che l'appellato abita in affitto da prima del divorzio, come dimostra la stipula del contratto di locazione che risale al 4/5/2020, né ancora il finanziamento contratto nel 2019 per l'acquisto di un'automobile, xxii) nemmeno deve soffermarcisi sull'incidenza delle spese straordinarie, atteso che la quota gravante su controparte è stata ridotta in sede divorzile, e sull'assegno unico, percepito al 50% da ciascun coniuge,
. nonostante le gravi omissioni documentali del che si registrano Pt_1
anche in questo grado -mancano la dichiarazione dei redditi 2024 (per
2023), estratti conto settembre 2023/febbraio 2025, polizze contratte a beneficio dell'attuale moglie e dei suoi figli, una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta-, deve escludersi un peggioramento della sua situazione reddituale, situazione anzi migliorata visto che controparte, magistrato presso il Tribunale di Como e Giudice Tributario, ha percepito netti mese euro 7000 nel 2022 e 7306 nel 2023 e quindi introiti superiori a quello, coevo al divorzio (anno 2020), di euro 5980 mensili,
. la deducente ha depositato tutta la richiesta documentazione reddituale e bancaria, attestante che la situazione è rimasta immutata,
. il che ha sostituito le figlie con quelli dell'attuale moglie, non Pt_1
trascorre mai nemmeno un giorno con le ragazze che attualmente hanno,
l'una, 21 anni e, l'altra, 19 anni e studiano e frequentano, rispettivamente, i corsi delle facoltà di Scienze Giuridiche e Architettura. Ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare nel merito l'appello proposto dal n quanto infondato in fatto e in diritto Pt_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria, ha chiesto che la Corte ordini Mancini, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di produrre le polizze contratte a favore di sè stesso, della moglie e dei di lei figli e . Per_3 Per_4
Con le note in replica del 4/11/2025, l'appellante ha ribadito quanto già dedotto e rappresentato che xxii) la formazione di una nuova famiglia costituisce un diritto della persona riconosciuto dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8
CEDU e comporta oneri economici per i figli che fanno parte del nuovo nucleo familiare, xxiii) l'appello rispetta i canoni di cui agli artt. 121 e 342, cpc, ed è sintetico, non essendo prevista l'inammissibilità per difetto di sinteticità, xxiv) il deducente si è sempre comportato correttamente con le figlie che, influenzate dalla madre, hanno cominciato a disinteressarsi di lui e ad avere comportamenti poco attenti nei suoi confronti, mostrando interesse solo alla riscossione del contributo, ciò per cui sono stati intentati procedimenti di esecuzione forzata solo perché esso appellante, sempre puntuale, non aveva provveduto prontamente per motivi concernenti la previa autorizzazione delle spese o il ragguaglio dell'importo, xxv) le due figlie non vivono più a Roma con la madre, che ha quindi un minor carico, ma a Como, nell'abitazione della nonna, e studiano a Milano.
Con note dell'11/11/2025, l'appellata ha, fra l'altro, rappresentato che xxvi) il ha svolto considerazioni estranee al thema decidendum e non ha Pt_1 allegato né provato alcun fatto nuovo idoneo ad incidere sull'attuale regolamentazione, xxvii) e sono studentesse Per_1 Per_2
universitarie non autosufficienti, seguono gli studi fuori sede ma l'abitazione, sempre la stessa, coincide con quella materna, presso cui fanno sistematico rientro, xxviii) è stato il padre a recidere inspiegabilmente i rapporti e ad acconsentire al trasferimento di madre e figlie a Roma, come emerge dal verbale della separazione in cui è riportata la dichiarazione corrispondente. Si è riportata alla comparsa di costituzione, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 24/11/2025, l'appellante ha chiesto la decisione della causa.
Con note del 26/11/2025, l'appellata ha fatto constare la mancata contestazione dei fatti da essa deducente esposti in comparsa (pag 7) e ha insistito nelle conclusioni, anche istruttorie, già rassegnate.
È pervenuto il parere del PG.
L'appello deve essere respinto.
Muovendo dalle istanze istruttorie, va osservato non v'è ragione di ordinare l'esibizione della documentazione indicata dalla documentazione CP_1
che, attenendo alla ricostruzione della sua condizione economico- patrimoniale, il era tenuto a produrre in forza dell'ordine rivolto Pt_1
alle parti dalla Corte con il decreto n. 838/2024 del 07/05/2024, restando quindi da valutare l'eventuale condotta omissiva ai sensi dell'art 116 cpc
(cfr. Cass. ord. 225/2016).
Venendo all'invocata modifica delle condizioni che regolano i rapporti fra le parti, va richiamato il principio secondo cui richiesta di modifica non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, ciò in quanto i "giustificati motivi" la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati> (così Cass
32529/2018).
Ne discende, applicando il principio al caso di specie, che il non Pt_1
può conseguire la modifica delle condizioni convenute in separazione né invocare l'incidenza di quanto occorso nel periodo intercorrente fra l'accordo separativo e quello raggiunto in sede divorzile, risultando i fatti intervenuti nelle more superati da quest'ultimo: dunque, dall'accordo ultimo occorre muovere per individuare fatti sopravvenuti e tali da incidere sul pregresso assetto dei rapporti patrimoniali, legittimandone la revisione.
Si è chiarito che, con la sentenza n 2230 del 9/2/2021, il Tribunale Roma ha mantenuto fermo l'assegno di euro 1400 convenuto in separazione, riducendo al 50% la quota di spese straordinarie gravanti sul Pt_1
rispetto a tale regolamentazione non possono considerarsi fatti sopravvenuti
. il secondo matrimonio del matrimonio risalente al 4/07/2022, non Pt_1
foss'altro perché la convivenza con la era già in essere al Parte_2
momento dell'emissione della sentenza, fatto non contestato dall'interessato che anzi invoca la stabilizzazione della situazione di fatto, senza tuttavia chiarire in che modo la stessa avrebbe appesantito il menage familiare,
. conseguentemente, gli oneri connessi alla presenza della moglie e dei figli della stessa, dovendosi al riguardo segnalare che, ove pure la formazione del nuovo nucleo fosse successiva al divorzio, occorrerebbe valutare le potenzialità economiche della nuova famiglia nel suo complesso (cfr Cass
16789/2009), potenzialità di cui il non ha inteso dare visibilità, Pt_1
come emerso per la moglie che assume percettrice di “un reddito minimale”
(cfr. pag. 17 del ricorso) -ciò che peraltro urta con l'intestazione alla stessa del contratto locatizio-, per il figlio ventisettenne che egli assume essere fruitore di entrate asseritamente saltuarie e che risulta in realtà destinatario di incarichi lavorativi, grazie ad una acquisita, adeguata professionalità, restando generica anche l'allegazione della condizione del figlio quindicenne -del quale si dice essere studente e null'altro-,
. i mutamenti delle sue condizioni patrimoniali, condizioni che per la verità appaiono decisamente migliorate sul fronte del reddito da attività lavorativa, passato dai 5980 euro del 2020 ai 7300 euro del 2023,
. le spese che il assume essere tali da ridurre drasticamente la Pt_1
disponibilità mensile e, in particolare il finanziamento del 2018, il finanziamento contratto nel 2019 per l'acquisto della vettura e il canone di locazione che l'interessato versa nella stessa misura dal 4/5/2020 e cioè da epoca precedente al divorzio,
. le vicende afferenti alla vendita dell'ex casa coniugale, trattandosi di operazioni che, poste in essere in esecuzione degli accordi divorzili, non determinano aumento della capacità contributiva della capacità CP_1
che, oltretutto, risulta sostanzialmente immutata visto che da un introito pari nel 2020 ad euro 50.000 circa -comprendendo anche i 27.000 euro costituenti provento di locazione-, è passata ad un reddito di euro 53.000, cui non si associa più la rendita da locazione, stante l'intervenuta vendita dell'immobile,
. le esigenze delle figlie che egli non contesta essere studentesse universitarie e che, pur frequentando l'università in Milano, tornano alla casa romana che considerano un punto di riferimento.
Conclusivamente, le doglianze inammissibilmente preludono ad un riesame in difetto di fatti sopravvenuti, dovendo quindi essere respinto l'appello che non può ritenersi aspecifico, vista la possibilità che la ha avuto di CP_1
difendersi.
Non essendo provate mala fede o colpa grave, va respinta la pretesa azionata ex art 96 cpc.
Le spese, che vengono quantificate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa,
. rigetta l'appello, . condanna il rifondere alla le spese del grado che liquida Pt_1 CP_1
in euro 6.300 per compensi, oltre oneri di legge,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente
FI OT
Il Consigliere estensore
RA MA LV
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dssa
ER TT
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO così composta:
Dott.ssa FI OT Presidente
Dott.ssa RA MA LV Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 1446 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilvo Tolu, del foro di Parte_1
Como, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via
Mugiasca n. 4, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Catarinelli e CP_1
dall'Avv. Rossana Martignoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via degli Scipioni n. 132, giusta procura speciale in atti
APPELLATA
E con l'intervento del P.G. in sede OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2834/2024, pubblicata il 15/02/2024,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dal spiegata per la modifica delle condizioni di divorzio fissate nella Pt_1
sentenza Tribunale Roma n 2230 del 9/2/2021 e la domanda riconvenzionale della compensando le spese di lite. CP_1
Il Tribunale di Roma
. ha riportato la prospettazione del che ha precisato i) che le parti Pt_1
si sono separate alle condizioni previste dal decreto di omologa del
29/06/2018 del Tribunale di Como, che ha disposto, fra l'altro, l'obbligo del padre di versare alla euro 1.400/mese per il mantenimento delle CP_1
figlie delle figlie (2003) e (2005), oltre al 70% delle Per_1 Per_2
spese extra, ii) che il aveva acconsentito al trasferimento a Roma Pt_1
delle figlie e della madre, mentre quest'ultima si era impegnata a corrispondergli il 15% del prezzo ricavato dalla vendita della casa familiare
-a titolo transattivo relativamente alle pretese che egli avrebbe potuto vantare sul predetto immobile- appartenente all'appellante nella misura del
10% e alla in ragione del 90%, iii) che il veva contribuito CP_1 Pt_1
all'acquisto della casa e ai lavori di ristrutturazione con l'esborso della complessiva somma di euro 175.000, ottenuta in parte grazie all'aiuto dei genitori e in parte con un finanziamento contratto prima con INPDAP e successivamente con Banca Intesa per euro 100.000, iv) che dalla vendita della casa familiare per complessivi euro 730.000, il veva ricevuto Pt_1
un importo -euro 110.000- insufficiente ad estinguere i finanziamenti contratti sicchè aveva rifinanziato il debito con il proprio istituto di credito per euro 100.000, da estinguere in 120 mesi fino a marzo 2029, v) che con il divorzio, ferma la somma dovuta a titolo di mantenimento -lievitata comunque per effetto della rivalutazione monetaria ad euro 1.609,97 mensili-, è stato ridotto al 50% il contributo al pagamento delle spese extra, vi) che in data 30/09/2021, la ha acquistato l'immobile ove CP_1
attualmente abita -sito in Roma, Via Cassia n. 240- per euro 450.000 e lavorava, già ai tempi del provvedimento, come funzionario a tempo indeterminato con reddito lordo annuo di circa euro 44.000 nel 2021, vii) che in data 04/07/2022, il ha contratto nuovo matrimonio, dando Pt_1
vita ad un altro nucleo familiare di cui fanno parte anche i due figli della moglie, e vive con detto nucleo in un appartamento locato in Como al canone mensile di euro 1.106, oltre oneri accessori e utenze per euro 500 mensili, viii) che il percepisce un reddito netto di euro 5.800 Pt_1
mensili, insufficiente a soddisfare le spese che deve fronteggiare, tra cui anche quelle derivanti dal divorzio, ragione per cui egli chiedeva la riduzione dell'assegno ad euro 500 complessivi,
. ha dato conto che la ha contestato l'avversa domanda, CP_1
concludendo per il relativo rigetto e, in via riconvenzionale, per l'incremento dell'assegno a 2000 euro mensili.
. ha osservato che il non ha dedotto fatti nuovi e sopravvenuti Pt_1
rispetto alla pronuncia di cui ha chiesto la modifica (separazione/divorzio), limitandosi a svolgere un mero riesame delle condizioni concordate in sede di separazione, per evidenziarne l'iniquità, censure queste inammissibili, sia perché estranee all'oggetto tipico del giudizio di modifica, sia per il fatto che, successivamente alla separazione, è intervenuta la pronuncia divorzile che ha recepito le condizioni concordate fra i coniugi.
Ha proposto tempestivo appello il (classe 1971), Pt_1
. lamentando la violazione dell'art 337 quinquies cod civ, dell'art 132 cpc e dell'art 24 Cost, per omesso esame di fatti decisivi perché il giudice di primo grado non ha considerato le circostanze sopravvenute alla separazione del
2018 e al divorzio del 2021 e cioè l'incidenza della nuova famiglia,
l'aumento delle disponibilità dell'ex coniuge e l'aumento delle spese per sé
e per la nuova famiglia: e, invero, il Tribunale non ha considerato l'incidenza dei pregressi iniqui accordi in relazione alla nuova famiglia, tralasciando le vicende connesse all'acquisto ed alla vendita dell'ex casa coniugale di cui ai superiori numeri iii) e iv) e non considerando ix) che egli ha dovuto accettare, “anche per la sua funzione di magistrato”, le condizioni di separazione che mascheravano anche un ingiusto mantenimento per la x) che in esito a tali accordi egli ha sostenuto esborsi e si è accollato CP_1
debiti superiori a quanto poi ha ricevuto dalla vendita del bene, trovandosi ancora ad oggi a dover pagare euro 1070,75 mese per la ristrutturazione dell'immobile a fronte dell'introito di euro 110.000 sui 730.000 costituenti il corrispettivo dell'operazione immobiliare, xi) che al mantenimento ordinario si aggiunge il contributo straordinario di euro 500 mensili e che la non paga, si è appropriata della quota di assegno unico spettante al CP_1
deducente ed ha, con la sua condotta, determinato la frizione fra padre e figlie, cui si è associata la trasformazione del rapporto che non ha nulla più di personale, prevalendo la sola funzione del papà bancomat, . adducendo la violazione dell'art 337 ter comma 4, cod civ, e dell'art 337 septies cod civ, l'omessa valutazione comparativa delle condizioni economiche dei due genitori, in quanto il Tribunale, obliterando le circostanze relative alla vendita della casa, ha fatto leva sul reddito del deducente di euro 5800 senza rendersi conto dell'insostenibilità del contributo ordinario, insostenibilità xii) evidenziata dalla liquidità di euro
730.000 ottenuta dall'ex moglie dalla vendita dell'immobile di Como, dall'acquisto dell'immobile di Via Cassia da parte della stessa per il prezzo di euro 450.000, dal reddito dell'ex coniuge che è giunto a percepire euro
3500 mensili, dal secondo matrimonio del deducente che ha un nuovo nucleo familiare di cui fanno parte i figli conviventi di 27 e 15 anni, dal mancanza di redditi stabili in capo all'attuale moglie e al figlio maggiore - mentre il secondo è ancora studente-, dal canone che si accolla per euro 1106 mensili, cui si aggiungono euro 500 di accessori, dall'entità delle spese straordinarie per le figlie, pari ad euro 5200 nel periodo settembre
2022/giugno 2023, xiii) evidenziata dall'entità delle spese che egli deve sostenere con il suo introito di euro 5800 mese, residuando una disponibilità mensile di euro 675 a fronte di quanto fruisce l'ex moglie che ai 3500 euro aggiunge 1600 di mantenimento, xiv) non associata nemmeno alla verifica dell'effettiva esistenza e dell'ammontare delle spese del deducente e del suo nucleo, verifica non effettuata infatti dal primo Giudice che non ha neanche considerato che la nuova famiglia si è stabilizzata solo dopo il divorzio, tant'è che il matrimonio risale al luglio 2022, xv) evidenziata dal fatto che l'esponente, con un reddito immutato, deve sostenere ulteriori spese fisse, a differenza dell'ex moglie che si trova con reddito aumentato e non gravata da spese di alloggio, xvi) aggravata dal fatto che le figlie hanno deciso liberamente di trasferirsi a Roma, notoriamente più costosa di Como, e non si attivano, nonostante siano studentesse, per la ricerca di lavoretti per sostentarsi, anche tenuto conto che non risulta che la madre versi loro “un corrispondente contributo come il padre” e che la stessa gode di un reddito da locazione da immobile di proprietà ed ha ricavato dalla vendita di due cespiti (2011 e 2013) euro 250.000, xvii) aggravata dalla necessità di contribuire al sostentamento della nuova famiglia e dei due figli della moglie nei confronti dei quali il Tribunale ha negato esservi in capo al deducente obblighi giuridici,
. allegando la violazione dei principi in tema di obblighi di mantenimento dei figli ex artt 143, 147 e 316 bis cod civ e della necessità di rimodulare l'assegno in caso di costituzione di una nuova famiglia, visto che la decisione erroneamente esclude che egli sia gravato dell'obbligo di provvedere al mantenimento dell'attuale moglie e dei figli da lei avuti da precedente relazione, così come si argomenta da C Cost 181/1988 e si trae da Cass 11155/2023.
Ha chiesto alla Corte di rideterminare l'importo mensile del contributo per le figlie ad 500 euro mensili (euro 250 ciascuna) o, comunque, in via di estremo subordine, di “liquidarlo nella misura di legge ritenuta equa a decorrere dalla data della domanda giudiziale”, con vittoria di spese.
Nel costituirsi, la (classe 1969) ha rappresentato CP_1
. che l'appello è inammissibile perché viola gli artt. 121 e 342, comma I,
c.p.c., in quanto non rispetta i canoni di chiarezza, sinteticità e specificità e non si confronta con la motivazione della decisione, riproponendo le considerazioni già svolte in primo grado, . che l'appello è infondato, perché xvii) il non ha dedotto alcuna Pt_1
sopravvenienza e fatto nuovo, tale non essendo il nuovo matrimonio o la convivenza con anche i suoi due figli, in quanto già ai tempi della separazione l'appellante e la convivevano e, in ogni caso, Parte_2
l'appellante non ha nessun obbligo giuridico nei confronti dei figli della seconda moglie, xviii) la è “soggetto economicamente Parte_2
autonomo”, come anche uno dei due figli della stessa, tant'è che ha ricevuto incarichi dal stesso che per tale ragione è stato sottoposto ad un Pt_1
procedimento disciplinare da parte del CSM, nel corso del quale è emerso che sono state intestate allo stesso e alla moglie polizze assicurative, xix) i rapporti padre/figlie sono stati recisi per scelta del primo sin dai tempi della separazione, xx) non integra fatto nuovo nemmeno la vendita dell'immobile di Como “avvenuta sì dopo la sentenza di divorzio ma in esecuzione agli accordi di separazione”, vendita il cui ricavato è stato impiegato, quanto ad
€ 140.000, per l'estinzione del mutuo da lei contratto il 31.3.2021 per versare al l'importo pattuito alla clausola 6 dell'accordo divorzile Pt_1
e, quanto a € 450.000, per l'acquisto in data 10.11.2021 dell'immobile destinato ad abitazione propria e delle due figlie -sito in Roma, via Cassia
n. 240-; il residuo -non di € 170.000, come ex adverso indicato, ma di €
140.000– è rimasto nella disponibilità di essa esponente ed è stato pressocché integralmente assorbito da tutte le ulteriori necessarie spese connesse alle operazioni di compravendita -spese di ristrutturazione, spese di deposito mobilio, spese di trasloco, spese di acquisto mobili, spese di mediazione di agenzia, spese notarili-, oltre che dal pagamento nel periodo agosto 2021/aprile 2022 di 10 mensilità di canone per la casa di Via della
Maratona, in cui ha alloggiato con le figlie in attesa di trasferirsi a Via Cassia;
essendo proprietario pro quota della casa coniugale di Como, il
è stato tacitato, come convenuto in sede divorzile, con il Pt_1
riconoscimento di € 110.000, xxi) non integrano fatti nuovi nemmeno il finanziamento contratto nel 2018, prima ancora del divorzio, né la stipula del contratto di locazione per le esigenze abitative, dal momento che l'appellato abita in affitto da prima del divorzio, come dimostra la stipula del contratto di locazione che risale al 4/5/2020, né ancora il finanziamento contratto nel 2019 per l'acquisto di un'automobile, xxii) nemmeno deve soffermarcisi sull'incidenza delle spese straordinarie, atteso che la quota gravante su controparte è stata ridotta in sede divorzile, e sull'assegno unico, percepito al 50% da ciascun coniuge,
. nonostante le gravi omissioni documentali del che si registrano Pt_1
anche in questo grado -mancano la dichiarazione dei redditi 2024 (per
2023), estratti conto settembre 2023/febbraio 2025, polizze contratte a beneficio dell'attuale moglie e dei suoi figli, una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta-, deve escludersi un peggioramento della sua situazione reddituale, situazione anzi migliorata visto che controparte, magistrato presso il Tribunale di Como e Giudice Tributario, ha percepito netti mese euro 7000 nel 2022 e 7306 nel 2023 e quindi introiti superiori a quello, coevo al divorzio (anno 2020), di euro 5980 mensili,
. la deducente ha depositato tutta la richiesta documentazione reddituale e bancaria, attestante che la situazione è rimasta immutata,
. il che ha sostituito le figlie con quelli dell'attuale moglie, non Pt_1
trascorre mai nemmeno un giorno con le ragazze che attualmente hanno,
l'una, 21 anni e, l'altra, 19 anni e studiano e frequentano, rispettivamente, i corsi delle facoltà di Scienze Giuridiche e Architettura. Ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare nel merito l'appello proposto dal n quanto infondato in fatto e in diritto Pt_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria, ha chiesto che la Corte ordini Mancini, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di produrre le polizze contratte a favore di sè stesso, della moglie e dei di lei figli e . Per_3 Per_4
Con le note in replica del 4/11/2025, l'appellante ha ribadito quanto già dedotto e rappresentato che xxii) la formazione di una nuova famiglia costituisce un diritto della persona riconosciuto dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8
CEDU e comporta oneri economici per i figli che fanno parte del nuovo nucleo familiare, xxiii) l'appello rispetta i canoni di cui agli artt. 121 e 342, cpc, ed è sintetico, non essendo prevista l'inammissibilità per difetto di sinteticità, xxiv) il deducente si è sempre comportato correttamente con le figlie che, influenzate dalla madre, hanno cominciato a disinteressarsi di lui e ad avere comportamenti poco attenti nei suoi confronti, mostrando interesse solo alla riscossione del contributo, ciò per cui sono stati intentati procedimenti di esecuzione forzata solo perché esso appellante, sempre puntuale, non aveva provveduto prontamente per motivi concernenti la previa autorizzazione delle spese o il ragguaglio dell'importo, xxv) le due figlie non vivono più a Roma con la madre, che ha quindi un minor carico, ma a Como, nell'abitazione della nonna, e studiano a Milano.
Con note dell'11/11/2025, l'appellata ha, fra l'altro, rappresentato che xxvi) il ha svolto considerazioni estranee al thema decidendum e non ha Pt_1 allegato né provato alcun fatto nuovo idoneo ad incidere sull'attuale regolamentazione, xxvii) e sono studentesse Per_1 Per_2
universitarie non autosufficienti, seguono gli studi fuori sede ma l'abitazione, sempre la stessa, coincide con quella materna, presso cui fanno sistematico rientro, xxviii) è stato il padre a recidere inspiegabilmente i rapporti e ad acconsentire al trasferimento di madre e figlie a Roma, come emerge dal verbale della separazione in cui è riportata la dichiarazione corrispondente. Si è riportata alla comparsa di costituzione, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 24/11/2025, l'appellante ha chiesto la decisione della causa.
Con note del 26/11/2025, l'appellata ha fatto constare la mancata contestazione dei fatti da essa deducente esposti in comparsa (pag 7) e ha insistito nelle conclusioni, anche istruttorie, già rassegnate.
È pervenuto il parere del PG.
L'appello deve essere respinto.
Muovendo dalle istanze istruttorie, va osservato non v'è ragione di ordinare l'esibizione della documentazione indicata dalla documentazione CP_1
che, attenendo alla ricostruzione della sua condizione economico- patrimoniale, il era tenuto a produrre in forza dell'ordine rivolto Pt_1
alle parti dalla Corte con il decreto n. 838/2024 del 07/05/2024, restando quindi da valutare l'eventuale condotta omissiva ai sensi dell'art 116 cpc
(cfr. Cass. ord. 225/2016).
Venendo all'invocata modifica delle condizioni che regolano i rapporti fra le parti, va richiamato il principio secondo cui richiesta di modifica non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, ciò in quanto i "giustificati motivi" la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati> (così Cass
32529/2018).
Ne discende, applicando il principio al caso di specie, che il non Pt_1
può conseguire la modifica delle condizioni convenute in separazione né invocare l'incidenza di quanto occorso nel periodo intercorrente fra l'accordo separativo e quello raggiunto in sede divorzile, risultando i fatti intervenuti nelle more superati da quest'ultimo: dunque, dall'accordo ultimo occorre muovere per individuare fatti sopravvenuti e tali da incidere sul pregresso assetto dei rapporti patrimoniali, legittimandone la revisione.
Si è chiarito che, con la sentenza n 2230 del 9/2/2021, il Tribunale Roma ha mantenuto fermo l'assegno di euro 1400 convenuto in separazione, riducendo al 50% la quota di spese straordinarie gravanti sul Pt_1
rispetto a tale regolamentazione non possono considerarsi fatti sopravvenuti
. il secondo matrimonio del matrimonio risalente al 4/07/2022, non Pt_1
foss'altro perché la convivenza con la era già in essere al Parte_2
momento dell'emissione della sentenza, fatto non contestato dall'interessato che anzi invoca la stabilizzazione della situazione di fatto, senza tuttavia chiarire in che modo la stessa avrebbe appesantito il menage familiare,
. conseguentemente, gli oneri connessi alla presenza della moglie e dei figli della stessa, dovendosi al riguardo segnalare che, ove pure la formazione del nuovo nucleo fosse successiva al divorzio, occorrerebbe valutare le potenzialità economiche della nuova famiglia nel suo complesso (cfr Cass
16789/2009), potenzialità di cui il non ha inteso dare visibilità, Pt_1
come emerso per la moglie che assume percettrice di “un reddito minimale”
(cfr. pag. 17 del ricorso) -ciò che peraltro urta con l'intestazione alla stessa del contratto locatizio-, per il figlio ventisettenne che egli assume essere fruitore di entrate asseritamente saltuarie e che risulta in realtà destinatario di incarichi lavorativi, grazie ad una acquisita, adeguata professionalità, restando generica anche l'allegazione della condizione del figlio quindicenne -del quale si dice essere studente e null'altro-,
. i mutamenti delle sue condizioni patrimoniali, condizioni che per la verità appaiono decisamente migliorate sul fronte del reddito da attività lavorativa, passato dai 5980 euro del 2020 ai 7300 euro del 2023,
. le spese che il assume essere tali da ridurre drasticamente la Pt_1
disponibilità mensile e, in particolare il finanziamento del 2018, il finanziamento contratto nel 2019 per l'acquisto della vettura e il canone di locazione che l'interessato versa nella stessa misura dal 4/5/2020 e cioè da epoca precedente al divorzio,
. le vicende afferenti alla vendita dell'ex casa coniugale, trattandosi di operazioni che, poste in essere in esecuzione degli accordi divorzili, non determinano aumento della capacità contributiva della capacità CP_1
che, oltretutto, risulta sostanzialmente immutata visto che da un introito pari nel 2020 ad euro 50.000 circa -comprendendo anche i 27.000 euro costituenti provento di locazione-, è passata ad un reddito di euro 53.000, cui non si associa più la rendita da locazione, stante l'intervenuta vendita dell'immobile,
. le esigenze delle figlie che egli non contesta essere studentesse universitarie e che, pur frequentando l'università in Milano, tornano alla casa romana che considerano un punto di riferimento.
Conclusivamente, le doglianze inammissibilmente preludono ad un riesame in difetto di fatti sopravvenuti, dovendo quindi essere respinto l'appello che non può ritenersi aspecifico, vista la possibilità che la ha avuto di CP_1
difendersi.
Non essendo provate mala fede o colpa grave, va respinta la pretesa azionata ex art 96 cpc.
Le spese, che vengono quantificate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa,
. rigetta l'appello, . condanna il rifondere alla le spese del grado che liquida Pt_1 CP_1
in euro 6.300 per compensi, oltre oneri di legge,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente
FI OT
Il Consigliere estensore
RA MA LV
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dssa
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