Sentenza breve 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- reso dalla Prefettura di Ferrara in data 7 ottobre 2024 e notificato a mezzo pec in pari data alla sig.ra -OMISSIS-, persona che ha presentato la domanda telematica di conversione nell’interesse del sig. -OMISSIS-, provvedimento con il quale veniva rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- del provvedimento emesso da Prefettura Ferrara - Area IV - Prot. Uscita -OMISSIS- del 30 ottobre 2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente, entrato in Italia con un nulla osta stagionale, ha ottenuto un primo permesso di soggiorno valido fino al 20 dicembre 2023 e, successivamente, grazie alla proroga di ulteriori sei mesi, un secondo con scadenza 19 giugno 2023.
In data 27 marzo 2023, volendo ottenere la conversione del titolo posseduto in un permesso per motivi di lavoro subordinato, ha inoltrato un’istanza mediante kit postale per il tramite della zia, sig.ra -OMISSIS-, che, però, ha erroneamente indicato gli estremi del primo permesso di soggiorno (e non anche quelli del secondo), il quale risultava, al tempo, già scaduto e comunque ha utilizzato un modulo non corretto.
Nel concreto, però, il ricorrente era in possesso, al momento della presentazione della domanda, di un titolo pienamente valido, con la conseguenza che, secondo la tesi di parte ricorrente, il provvedimento impugnato dovrebbe essere ritenuto illegittimo, in quanto fondato su di un erroneo presupposto. Il ricorrente si duole, dunque, della mancata considerazione della realtà dei fatti, che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a superare gli errori formali commessi.
La risoluzione della controversia impone, però, una corretta ricostruzione della vicenda, che, nonostante la scarsa chiarezza sia del ricorso, che della difesa erariale, può essere effettuata sulla scorta dei documenti che mettono in evidenza come il primo diniego (quello del 7 ottobre 2024) è stato motivato facendo riferimento sia al fatto che la domanda di conversione è stata formulata utilizzando il mod. LS - che è riservato al titolare di carta di soggiorno europea rilasciata da un altro Paese UE -, sia alla circostanza per cui il ricorrente non era possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità al momento dell'inserimento della domanda online .
Tale provvedimento è stato, però, implicitamente annullato in autotutela, in quanto l’Amministrazione, avvedutasi dell’avvenuta presentazione (in data 3 ottobre 2024), da parte dell’interessato, di una memoria in riscontro al preavviso di rigetto, ha, in data 30 ottobre 2024, adottato un nuovo provvedimento in cui il rigetto è motivato con esclusivo riferimento alla carenza del requisito del possesso della carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presupposto necessario per la proposizione della domanda di conversione.
Ciò comporta che il ricorso avverso il primo provvedimento impugnato deve essere dichiarato inammissibile, poiché al momento della notifica del gravame lo stesso era già stato implicitamente annullato.
Quanto al secondo atto negativo, va dato conto che esso risulta fondato sulla mancanza del presupposto essenziale per il richiesto nulla osta alla conversione e cioè il possesso, da parte dello straniero richiedente, di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell’UE.
Il modello LS utilizzato dallo straniero per la presentazione della domanda di conversione, infatti, è quello che è stato predisposto per la richiesta dell’accertamento della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell’interesse di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro stato membro dell’UE (art. 9 bis del T.U.).
È incontestato che l’odierno ricorrente non è in possesso di tale requisito e, quindi, correttamente lo Sportello Unico per l’Immigrazione, nel preavviso di rigetto del 24 settembre 2024, ha evidenziato come la domanda non potesse essere accolta anche in ragione del fatto che è stata richiesta una conversione in assenza del necessario presupposto (permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell’UE).
Ciononostante, il provvedimento deve essere ritenuto illegittimo, in quanto non considera che l’istante non intendeva fare istanza per una conversione che non era titolato a chiedere (in quanto privo di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo), ma intendeva chiedere la conversione del titolo effettivamente posseduto e nel fare ciò è incorso nell’erronea individuazione del modello a tal fine predisposto dall’Amministrazione.
Dell’accaduto, come ora sintetizzato, è stato dato conto nelle osservazioni presentate dal ricorrente, ma l’Amministrazione non si è fatta carico di valutare quanto rappresentato, dal momento che il provvedimento non contiene alcuna considerazione in ordine alla richiesta del riconoscimento della possibilità di ripresentare la domanda (originariamente formulata quando lo straniero era ancora in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità) utilizzando il modello corretto, in luogo di quello erroneamente inoltrato.
L’Amministrazione risulta, dunque, aver immotivatamente e, dunque, illegittimamente omesso di considerare che la volontà del ricorrente non era quella di chiedere un titolo per il quale non era in possesso dei requisiti, ma di ottenere quella conversione per cui si riteneva legittimato (ovvero la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, previa verifica della disponibilità della relativa quota), essendo incorso, però, in errore nell’individuazione del nodello necessario per formulare tale domanda. Il provvedimento che sul punto nulla dice appare, quindi, affetto da eccesso di potere per non aver chiarito le ragioni per cui è stata negata la possibilità della regolarizzazione di un errore formale nell’uso del modello.
Così accolto il ricorso, ancorché limitatamente all’annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura Ferrara - Area IV - Prot. Uscita -OMISSIS- del 30 ottobre 2024, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo accoglie nella parte restante e per l’effetto in motivazione specificato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO