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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
EL TO, OR
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3168/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1
- CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palomonte - Via A. Massa , N.1 84020 Palomonte SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T19S - 394 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6172/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 17.06.2025, il Ricorrente_1
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1, rappresentato e difeso dall'Difensore_1 come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di accertamento n. T19S-394 del 30/12/2024, notificato il 21/03/2025 per omesso versamento della T.A.S.I., anno 2019, per un importo di € 8.356,00 oltre interessi di € 736,75 e sanzioni per
€ 2.506,80, il tutto per un totale accertato di € 11.607,38, per gli immobili ricadenti nel Comune di Palomonte, deducendo la nullita' dello stesso per ricorrenza della fattispecie esimente ex art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs.
n. 504/92 (I), violazione di legge (art. 1, comma 769, l. n. 160/2019), art. 97 cost., artt. 1 e segg. l. n. 241/90
(II), e concludeva per l'annullamento del suddetto avviso di accertamento per carenza del presupposto impositivo, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palomonte, che evidenziava l'avvenuto sgravio parziale dell'importo riferito al solo immobile censito in catasto al Dati_catastali_1 sub 2, in possesso e in proprietà del Ricorrente_1 sino al 21 marzo 2019 e che e' onere del Ricorrente_1 dimostrare tali circostanze e, soprattutto, dimostrare se gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati all'espletamento di compiti istituzionali o se, invece, rientrino nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 15 dicembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti costituite, verificato le condizioni di ammissibilita', udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso in esame è fondato e va accolto, alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Il ricorso verte sostanzialmente su un unico motivo di gravame, vale a dire sull'insussistenza del presupposto impositivo, diffusamente articolato con specifiche motivazioni ed argomentazioni, e soffermandosi in particolare sulla circostanza che il Ricorrente_1 dall'anno 2015, avrebbe maturato i presupposti ex lege previsti per beneficiare della esenzione impositiva poiché, da tale anno la compagine dell'Ente Pubblico economico A.S.I. è statutariamente composta esclusivamente da enti pubblici locali (Comuni di Salerno,
Fisciano, Cava Dè TI e la Provincia di Salerno).
Tale motivo risulta conferente. In via preliminare, va evidenziato che il comma 18 dell'articolo 31 della legge
289/2002, quale norma di natura interpretativa, nel prevedere testualmente che «l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, art. 7, comma 1, lett. a) ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, deve intendersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e tra enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione
», richiede quindi la sussistenza di precisi requisiti per beneficiare dell'esenzione, un requisito “soggettivo”, ovvero che l'immobile sia posseduto da un ente pubblico che non svolga in modo esclusivo o principale attività commerciale, rientrandovi in tale ambito gli enti pubblici non economici, e un requisito “oggettivo”, ovvero che nell'immobile per cui si invoca l'esenzione venga esercitata una attività svolta esclusivamente con modalità non commerciali e proprietario ed utilizzatore non devono essere enti commerciali e svolgervi una delle attività elencate nell'art. 7, comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/1992. Pertanto, la presenza di soggetti non individualmente esenti, tra i soggetti consorziati, si pone in contrasto oggettivo con la norma interpretativa, trattandosi di un requisito di natura soggettiva, e preclude l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti,
a prescindere dalla destinazione degli stessi.
Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge che la compagine dell'Ente Pubblico economico
A.S.I. è statutariamente composta esclusivamente da enti pubblici locali (Comuni di Salerno, Fisciano, Cava
Dè TI e la Provincia di Salerno), tutti individualmente esenti dal tributo locale, e pertanto il possesso del predetto requisito “soggettivo”. Altrettanto puo' dirsi in merito al requisito “oggettivo” dell'esenzione; i lotti oggetto della richiesta impositiva, in uno alla rete infrastrutturale comprensiva anche dell'impianto di depurazione, furono trasferiti ex L. n.266/97 al Ricorrente_1 dal Ministero con plurimi Decreti affinché ne curasse la gestione e l'assegnazione (non l'utilizzo diretto) e la Regione Campania, con
Regolamento n. 2/2005, attuativo delle finalità prescritte dalla L.R.C. n. 15/2002, nel normare il completamento e la gestione degli insediamenti produttivi e nelle aree industriali ex art. 32 cit., ha stabilito che i Consorzi A.S.I., in assolvimento delle finalità istituzionali ad essi conferite, debbano assegnarli esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica;
detti immobili, sino a prova contraria in atti non fornito dal resistente Comune, non rientrino nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale e, quindi, soggetti a TASI al pari di qualsiasi operatore commerciale (Cass. n. 26575/2018).
Questa Corte intende dare continuità al principio indicato dalla suprema Corte, con sentenza n. 27086 del
2016, che ha ribadito che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», spetta soltanto se l'immobile
è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti, previa verifica che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. Nello specifico l'art. 36, comma 4, della l. 5 ottobre 1992, n. 317, nel prevedere che «I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici», spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi, ne conferma la natura di ente pubblico, istituzionalmente preposto alla promozione delle condizioni necessarie per la creazione/sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese nel territorio di competenza.
Nello specifico l'Ente consortile ricorrente, ha tra gli scopi istituzionali, la gestione delle aree industriali realizzate nella provincia di Salerno ex art. 32 della L. n. 219/81, inclusa quella del Comune di Palomonte;
tali aree realizzate dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, ex art. 32 della L. n. 219/81, risultano costituite da aree industriali e relative infrastrutture (depuratori, viabilità, etc.), proprio “per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale” nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980. Nella fattispecie questa Corte, deve valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Ricorrente_1, se gli immobili oggetto di accertamento, nell' anno di accertamento, siano stati esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, come sostenuto dal Ricorrente_1, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Ricorrente_1 e quindi soggetti ad IMU al pari di qualsiasi operatore commerciale. Cio' in quanto, stante la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che dispongano esenzioni o agevolazioni, è onere del contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne (giurisprudenza costante: ex multis, specificamente in tema di ICI, Cass. sez. 5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 5, 3 dicembre 2010,
n. 24593). Considerato che, tra gli scopi istituzionali, è espressamente annoverata la gestione delle aree industriali realizzate nella provincia di Salerno ex art. 32 della L. n. 219/81 (art. 28, comma 4, lett. c) dello
Statuto A.S.I. e art. 5, commi 1, 4 e 5 D.L. n. 32/95 conv. in L. n. 104/95, che i proventi derivati dal trasferimento dei predetti lotti, vengano utilizzati per la realizzazione e gestione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi, nonché per favorire lo sviluppo e la tutela delle aree industriali, risulta che in concreto ricorrano altresi' le condizioni oggettive per usufruire dell'esenzione e/o agevolazione e, che detti immobili siano stati tutti esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, essendo oltretutto unio classificato in categoria catastale D7 (strutture costruiti specificatamente per quel tipo di attività a cui sono destinati, ovvero impianti per i rifornimenti di carburante) e n. 2 individuati in categoria catastale D1 (opifici e ai fabbricati destinati all'attività industriale con l'utilizzo di macchinari fissi, «destinati pertanto esclusivamente ai compiti istituzionali», ovvero infrastrutture (depuratori, viabilità, etc.), destinate “ad incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale” nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980, sono esenti dall'imposta.
Inoltre l'assenza di qualsivoglia prova in merito all'utilizzo dei predetti immobili, non consentendo di delimitare un preciso thema decidendum, rischierebbe di introdurre un sindacato da parte di questa Corte del tutto libero ed arbitrario, non riconducibile al concetto di tutela giurisdizionale;
alla luce di quanto sopra pertanto la invocata esenzione complessiva risulta pienamente ammissibile.
Si aggiunga, nell'evidenziare che la ricorrente, in questa sede, ha provato la sussistenza delle condizioni di legge previste per la spettanza di eventuali riduzioni e/o esenzioni, che il recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte con l'Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022, secondo cui e' appena il caso di sottolineare che il comma 5 bis dell'art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, che l'onere probatorio grava in giudizio sull'Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente e in capo al contribuente allorquando invoca una norma agevolativa. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, non stabilisce un onere probatorio diverso o piu' gravoso rispetto ai principi gia' vigenti in materia, ma e' coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese del giudizio
La particolarità delle questioni dedotte in giudizio e la presenza di contrastanti giudicati di merito suggerisceno a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Maurizio Stanziola
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
EL TO, OR
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3168/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1
- CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palomonte - Via A. Massa , N.1 84020 Palomonte SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T19S - 394 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6172/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 17.06.2025, il Ricorrente_1
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1, rappresentato e difeso dall'Difensore_1 come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di accertamento n. T19S-394 del 30/12/2024, notificato il 21/03/2025 per omesso versamento della T.A.S.I., anno 2019, per un importo di € 8.356,00 oltre interessi di € 736,75 e sanzioni per
€ 2.506,80, il tutto per un totale accertato di € 11.607,38, per gli immobili ricadenti nel Comune di Palomonte, deducendo la nullita' dello stesso per ricorrenza della fattispecie esimente ex art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs.
n. 504/92 (I), violazione di legge (art. 1, comma 769, l. n. 160/2019), art. 97 cost., artt. 1 e segg. l. n. 241/90
(II), e concludeva per l'annullamento del suddetto avviso di accertamento per carenza del presupposto impositivo, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palomonte, che evidenziava l'avvenuto sgravio parziale dell'importo riferito al solo immobile censito in catasto al Dati_catastali_1 sub 2, in possesso e in proprietà del Ricorrente_1 sino al 21 marzo 2019 e che e' onere del Ricorrente_1 dimostrare tali circostanze e, soprattutto, dimostrare se gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati all'espletamento di compiti istituzionali o se, invece, rientrino nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 15 dicembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti costituite, verificato le condizioni di ammissibilita', udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso in esame è fondato e va accolto, alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Il ricorso verte sostanzialmente su un unico motivo di gravame, vale a dire sull'insussistenza del presupposto impositivo, diffusamente articolato con specifiche motivazioni ed argomentazioni, e soffermandosi in particolare sulla circostanza che il Ricorrente_1 dall'anno 2015, avrebbe maturato i presupposti ex lege previsti per beneficiare della esenzione impositiva poiché, da tale anno la compagine dell'Ente Pubblico economico A.S.I. è statutariamente composta esclusivamente da enti pubblici locali (Comuni di Salerno,
Fisciano, Cava Dè TI e la Provincia di Salerno).
Tale motivo risulta conferente. In via preliminare, va evidenziato che il comma 18 dell'articolo 31 della legge
289/2002, quale norma di natura interpretativa, nel prevedere testualmente che «l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, art. 7, comma 1, lett. a) ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, deve intendersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e tra enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione
», richiede quindi la sussistenza di precisi requisiti per beneficiare dell'esenzione, un requisito “soggettivo”, ovvero che l'immobile sia posseduto da un ente pubblico che non svolga in modo esclusivo o principale attività commerciale, rientrandovi in tale ambito gli enti pubblici non economici, e un requisito “oggettivo”, ovvero che nell'immobile per cui si invoca l'esenzione venga esercitata una attività svolta esclusivamente con modalità non commerciali e proprietario ed utilizzatore non devono essere enti commerciali e svolgervi una delle attività elencate nell'art. 7, comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/1992. Pertanto, la presenza di soggetti non individualmente esenti, tra i soggetti consorziati, si pone in contrasto oggettivo con la norma interpretativa, trattandosi di un requisito di natura soggettiva, e preclude l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti,
a prescindere dalla destinazione degli stessi.
Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge che la compagine dell'Ente Pubblico economico
A.S.I. è statutariamente composta esclusivamente da enti pubblici locali (Comuni di Salerno, Fisciano, Cava
Dè TI e la Provincia di Salerno), tutti individualmente esenti dal tributo locale, e pertanto il possesso del predetto requisito “soggettivo”. Altrettanto puo' dirsi in merito al requisito “oggettivo” dell'esenzione; i lotti oggetto della richiesta impositiva, in uno alla rete infrastrutturale comprensiva anche dell'impianto di depurazione, furono trasferiti ex L. n.266/97 al Ricorrente_1 dal Ministero con plurimi Decreti affinché ne curasse la gestione e l'assegnazione (non l'utilizzo diretto) e la Regione Campania, con
Regolamento n. 2/2005, attuativo delle finalità prescritte dalla L.R.C. n. 15/2002, nel normare il completamento e la gestione degli insediamenti produttivi e nelle aree industriali ex art. 32 cit., ha stabilito che i Consorzi A.S.I., in assolvimento delle finalità istituzionali ad essi conferite, debbano assegnarli esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica;
detti immobili, sino a prova contraria in atti non fornito dal resistente Comune, non rientrino nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale e, quindi, soggetti a TASI al pari di qualsiasi operatore commerciale (Cass. n. 26575/2018).
Questa Corte intende dare continuità al principio indicato dalla suprema Corte, con sentenza n. 27086 del
2016, che ha ribadito che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», spetta soltanto se l'immobile
è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti, previa verifica che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. Nello specifico l'art. 36, comma 4, della l. 5 ottobre 1992, n. 317, nel prevedere che «I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici», spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi, ne conferma la natura di ente pubblico, istituzionalmente preposto alla promozione delle condizioni necessarie per la creazione/sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese nel territorio di competenza.
Nello specifico l'Ente consortile ricorrente, ha tra gli scopi istituzionali, la gestione delle aree industriali realizzate nella provincia di Salerno ex art. 32 della L. n. 219/81, inclusa quella del Comune di Palomonte;
tali aree realizzate dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, ex art. 32 della L. n. 219/81, risultano costituite da aree industriali e relative infrastrutture (depuratori, viabilità, etc.), proprio “per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale” nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980. Nella fattispecie questa Corte, deve valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Ricorrente_1, se gli immobili oggetto di accertamento, nell' anno di accertamento, siano stati esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, come sostenuto dal Ricorrente_1, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Ricorrente_1 e quindi soggetti ad IMU al pari di qualsiasi operatore commerciale. Cio' in quanto, stante la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che dispongano esenzioni o agevolazioni, è onere del contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne (giurisprudenza costante: ex multis, specificamente in tema di ICI, Cass. sez. 5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 5, 3 dicembre 2010,
n. 24593). Considerato che, tra gli scopi istituzionali, è espressamente annoverata la gestione delle aree industriali realizzate nella provincia di Salerno ex art. 32 della L. n. 219/81 (art. 28, comma 4, lett. c) dello
Statuto A.S.I. e art. 5, commi 1, 4 e 5 D.L. n. 32/95 conv. in L. n. 104/95, che i proventi derivati dal trasferimento dei predetti lotti, vengano utilizzati per la realizzazione e gestione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi, nonché per favorire lo sviluppo e la tutela delle aree industriali, risulta che in concreto ricorrano altresi' le condizioni oggettive per usufruire dell'esenzione e/o agevolazione e, che detti immobili siano stati tutti esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, essendo oltretutto unio classificato in categoria catastale D7 (strutture costruiti specificatamente per quel tipo di attività a cui sono destinati, ovvero impianti per i rifornimenti di carburante) e n. 2 individuati in categoria catastale D1 (opifici e ai fabbricati destinati all'attività industriale con l'utilizzo di macchinari fissi, «destinati pertanto esclusivamente ai compiti istituzionali», ovvero infrastrutture (depuratori, viabilità, etc.), destinate “ad incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale” nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980, sono esenti dall'imposta.
Inoltre l'assenza di qualsivoglia prova in merito all'utilizzo dei predetti immobili, non consentendo di delimitare un preciso thema decidendum, rischierebbe di introdurre un sindacato da parte di questa Corte del tutto libero ed arbitrario, non riconducibile al concetto di tutela giurisdizionale;
alla luce di quanto sopra pertanto la invocata esenzione complessiva risulta pienamente ammissibile.
Si aggiunga, nell'evidenziare che la ricorrente, in questa sede, ha provato la sussistenza delle condizioni di legge previste per la spettanza di eventuali riduzioni e/o esenzioni, che il recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte con l'Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022, secondo cui e' appena il caso di sottolineare che il comma 5 bis dell'art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, che l'onere probatorio grava in giudizio sull'Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente e in capo al contribuente allorquando invoca una norma agevolativa. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, non stabilisce un onere probatorio diverso o piu' gravoso rispetto ai principi gia' vigenti in materia, ma e' coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese del giudizio
La particolarità delle questioni dedotte in giudizio e la presenza di contrastanti giudicati di merito suggerisceno a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Maurizio Stanziola