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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11808/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2
Parte_3 minorenne
3
Persona_1 minorenne
4
Parte_4 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 17.04.2025 alle ore 14,25 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la discendenza Pt_2
è paterna e post Unità D'Italia. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale ordinanza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11808/:2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11808 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2
Parte_3 minorenne
3
Persona_1 minorenne
4
Parte_4 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 17.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 22.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. nata il [...] a [...], RG e residente Parte_1 in Via Colectora Este Ramal Pilar Km 43,5, Ayres del Pilar, Taba 58, Pilar, Buenos Aires,
RG;
2. minore rappresentato dai suoi genitori Parte_3 Parte_1 e nato il [...] a [...],
[...] Persona_2 RG e residente in [...],5, Ayres del Pilar, Taba 58,
Pilar, Buenos Aires, RG;
3. minore rappresentato dai suoi genitori Persona_1 [...]
nato il [...] a [...], Parte_1 Persona_2 RG e residente in [...],5, Ayres del Pilar, Taba 58,
Pilar, Buenos Aires, RG;
4. minore rappresentata dai suoi genitori Parte_4 [...]
nata il [...] a [...], Parte_1 Persona_2
RG e residente in [...],5, Ayres del Pilar, Taba 58, Pilar, Buenos Aires, RG.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. figlio di Persona_3 Persona_3 e nato il [...] in [...], RG , il quale,
[...] Persona_4 giusta trascrizione dell'atto di nascita rilasciata dal Comune di Sospirolo risultava in possesso della cittadinanza italiana per discendenza. E ciò anche per discendenza da
[...]
e entrambi cittadini italiani Persona_5 Persona_6
Dall'unione del citato con la Sig.ra Persona_3 Parte_5 nasceva l'odierna ricorrente:
• nata il [...] a [...], RG . Parte_1 dall'unione della stessa con il Sig. nascevano: i minori odierni Persona_2 ricorrenti:
➢ nato il [...] a [...], Parte_3
RG
➢ nato il [...] a [...], Persona_1
RG
➢ nata il [...] a [...], Parte_4
RG
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza
Dott. Giovanni Calasso 3
esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_3
figlio di e nato il [...] in
[...] Persona_3 Persona_4
Buenos Aires, RG
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
Dott. Giovanni Calasso 4
conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Nessun decisione può essere presa in relazione alla richiesta di condanna di parte resistente alla quota pare di contributo unificato non rientrando detta domanda bella competenza questo giudice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c. ed allegata al verbale di udienza
Lecce-Venezia, 17.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11808/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2
Parte_3 minorenne
3
Persona_1 minorenne
4
Parte_4 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 17.04.2025 alle ore 14,25 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la discendenza Pt_2
è paterna e post Unità D'Italia. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale ordinanza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11808/:2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11808 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2
Parte_3 minorenne
3
Persona_1 minorenne
4
Parte_4 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 17.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 22.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. nata il [...] a [...], RG e residente Parte_1 in Via Colectora Este Ramal Pilar Km 43,5, Ayres del Pilar, Taba 58, Pilar, Buenos Aires,
RG;
2. minore rappresentato dai suoi genitori Parte_3 Parte_1 e nato il [...] a [...],
[...] Persona_2 RG e residente in [...],5, Ayres del Pilar, Taba 58,
Pilar, Buenos Aires, RG;
3. minore rappresentato dai suoi genitori Persona_1 [...]
nato il [...] a [...], Parte_1 Persona_2 RG e residente in [...],5, Ayres del Pilar, Taba 58,
Pilar, Buenos Aires, RG;
4. minore rappresentata dai suoi genitori Parte_4 [...]
nata il [...] a [...], Parte_1 Persona_2
RG e residente in [...],5, Ayres del Pilar, Taba 58, Pilar, Buenos Aires, RG.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. figlio di Persona_3 Persona_3 e nato il [...] in [...], RG , il quale,
[...] Persona_4 giusta trascrizione dell'atto di nascita rilasciata dal Comune di Sospirolo risultava in possesso della cittadinanza italiana per discendenza. E ciò anche per discendenza da
[...]
e entrambi cittadini italiani Persona_5 Persona_6
Dall'unione del citato con la Sig.ra Persona_3 Parte_5 nasceva l'odierna ricorrente:
• nata il [...] a [...], RG . Parte_1 dall'unione della stessa con il Sig. nascevano: i minori odierni Persona_2 ricorrenti:
➢ nato il [...] a [...], Parte_3
RG
➢ nato il [...] a [...], Persona_1
RG
➢ nata il [...] a [...], Parte_4
RG
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza
Dott. Giovanni Calasso 3
esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_3
figlio di e nato il [...] in
[...] Persona_3 Persona_4
Buenos Aires, RG
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
Dott. Giovanni Calasso 4
conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Nessun decisione può essere presa in relazione alla richiesta di condanna di parte resistente alla quota pare di contributo unificato non rientrando detta domanda bella competenza questo giudice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c. ed allegata al verbale di udienza
Lecce-Venezia, 17.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5