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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2640 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Napoli il 06/05/1977, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DESIATO VINCENZA, presso la quale elettivamente domiciliano RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 02/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli in data 15/06/1999 e che dal matrimonio è nato un figlio , nato il [...]), con ricorso Per_1 ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. I coniugi vivono già di fatto separatamente da 6 anni, la sig.ra vive presso Pt_2
i genitori ed il sig. ha già spostato la sua residenza altrove, asportando tutti Pt_1
i suoi effetti personali dalla casa coniugale;
3. Nessun mantenimento reciproco;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza cartolare del 02/12/2025 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 55, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 02/12/2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2640 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Napoli il 06/05/1977, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DESIATO VINCENZA, presso la quale elettivamente domiciliano RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 02/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli in data 15/06/1999 e che dal matrimonio è nato un figlio , nato il [...]), con ricorso Per_1 ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. I coniugi vivono già di fatto separatamente da 6 anni, la sig.ra vive presso Pt_2
i genitori ed il sig. ha già spostato la sua residenza altrove, asportando tutti Pt_1
i suoi effetti personali dalla casa coniugale;
3. Nessun mantenimento reciproco;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza cartolare del 02/12/2025 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 55, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 02/12/2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso