Articolo 32 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 31Articolo 33
Versione
1 gennaio 1987
Art. 32. Iscritti in piu' albi professionali 1. L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo e' iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.
2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno gia' maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.
3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21.
4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto.
5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva e' dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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