Versione
1 gennaio 1987
1 gennaio 1987
Art. 32. Iscritti in piu' albi professionali 1. L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo e' iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.
2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno gia' maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.
3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21.
4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto.
5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva e' dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.
2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno gia' maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.
3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21.
4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto.
5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva e' dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/03/2022, n. 208Provvedimento: […] Parte_2 ; nel rapporto con l'art. 32 legge 21/1986 si pone un aspetto di abrogazione implicita, per incompatibilità con la normativa successiva. Avverso questa sentenza ha interposto appello Parte_1 , osservando che: a norma dell'art. 32 legge 21/1986, l'iscritto alla Cassa Organizzazione_1 che si iscriva in più albi è tenuto ad optare per una della casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto; questa opzione sarebbe pregiudicata dall'iscrizione obbligatoria alla cassa forense.Leggi di più...
- art. 32 legge 21/1986·
- successione di leggi nel tempo·
- contributo unificato·
- compensazione spese processuali·
- iscrizione obbligatoria cassa forense·
- abrogazione implicita·
- art. 21 legge 247/2012