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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1777/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso per la modifica delle condizioni della separazione”, promosso da:
, nato ad [...] il [...] ( , residente in Parte_1 C.F._1
Olbia Via Piscolvei nr. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Serena Deiana
pagina 1 di 5 ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Delle C.F._2
Terme nr. 43;
ricorrente
contro nata a [...] il [...] ( ), residente in [...], loc. CP_1 C.F._3
Ruinadas nr. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Flavi ( ), elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via delle Terme nr. 43;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
Conclusioni:
per le parti, come da verbale di udienza del 26 novembre 2025;
per il PM: “Visto”
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia modificare le condizioni della separazione di cui al decreto di omologa del 25.10.2012 e per l'effetto, preso atto di quanto in premessa: - disporre la revoca del contributo di mantenimento a favore della Sig.ra da parte del Sig. ”. CP_1 Parte_1
Nella parte narrativa del ricorso, il rilevava che, con sentenza del 5 maggio 2015, la Parte_1
Sezione Fallimentare presso l'intestato Tribunale dichiarava il fallimento della ditta Parte_1
pagina 2 di 5 , disponendo la liquidazione del patrimonio del ricorrente che, a causa di tale Parte_1 sopravvenienza, non era più in grado di sostenere l'importo di € 1.200,00 mensili, previsti in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento in favore del coniuge.
Si costituiva la parte resistente la quale, in adesione a quanto dedotto dal ricorrente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento”. Nelle proprie difese, parte resistente dava atto che la statuizione in punto mantenimento, omologata in sede di separazione, si era ridotta ad una titolarità solo formale, considerato il protratto inadempimento del coniuge onerato che, peraltro, le precludeva l'accesso all'assegno sociale di cui alla Legge nr.
335/1995.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, la parte resistente, personalmente, confermava la propria volontà di rinunciare all'assegno di mantenimento disposto in suo favore, per le motivazioni già esposte nei propri atti difensivi.
Entrambe le parti, pertanto, chiedevano di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio, preliminarmente, prende atto del mutamento della natura del presente procedimento, da giudiziale, a consensuale, considerato che, entrambi i coniugi, hanno chiesto la revoca di quanto disposto in sede di separazione a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie.
Nel merito, il Collegio ritiene che tale condizione, proposta dal ricorrente, ed alla quale ha aderito la resistente, possa essere omologata, non essendo contraria a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando la stessa conforme anche all'interesse del coniuge rinunciante.
Di fatto, parte resistente, pur allegando la propria condizione di difficoltà e debolezza economica, non ha contestato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente e, nella propria comparsa, ha altresì dedotto di non essere stata in grado di recuperare alcunché anche a seguito della procedura fallimentare che ha coinvolto il , e che lo stesso, attualmente, non risulta titolare di beni Parte_1 mobili, o immobili aggredibili.
pagina 3 di 5 Peraltro, parte resistente ha allegato certificazione acclarante il rifiuto, da parte dell'ente competente, della richiesta di riconoscimento, in suo favore, dell'assegno sociale, rifiuto motivato dalla permanenza del mantenimento disposto in sede di separazione, di fatto non corrisposto dal coniuge obbligato, come premesso. Né si ritiene che la rinuncia all'assegno di mantenimento, effettuata in questa sede dal coniuge, possa arrecare danno alla resistente, visto l'orientamento della giurisprudenza recente sul punto, nei seguenti termini: “L'assegno sociale costituisce un intervento di carattere assistenziale volto
a garantire il sostentamento economico minimo agli individui che abbiano superato una determinata soglia anagrafica e che risultino privi di adeguati mezzi propri. La legittimazione alla ricezione di tale sussidio si fonda sulla verifica dello stato di bisogno del richiedente attraverso l'accertamento dell'assenza di redditi o della loro insufficienza rispetto ai parametri regolati dalla normativa vigente.
L'assegno sociale può essere corrisposto integralmente o in forma integrativa a seconda che il beneficiario risulti privo di redditi o goda di entrate economiche insufficienti. La normativa vigente individua con precisione i redditi rilevanti ai fini della determinazione del requisito reddituale, escludendo il trattamento di fine rapporto e le eventuali anticipazioni correlate.
La rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato non è idonea, di per sé, a dimostrare l'insussistenza di uno stato di bisogno giuridicamente rilevante ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale” (Tribunale Benevento sez. lav., 26/03/2025, n.375. In senso conforme,
Cassazione civile sez. lav., 01/12/2023, n.33513; Cassazione civile sez. lav., 20/07/2023, n.21573).
Pertanto, occorre modificare le condizioni della separazione, omologando la richiesta congiunta di revocare il contributo al mantenimento in favore della resistente, come disposto nel decreto di omologa della separazione del 25 ottobre 2012.
Vista la mancata opposizione della resistente, che ha determinato la definizione in via consensuale del presente procedimento, considerati i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 in modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione emesso dall'intestato
Tribunale il 25 ottobre 2012 (n.r.g. 714/2011; decreto nr. 195/2012), omologa la richiesta delle parti e, per l'effetto:
REVOCA l'assegno di mantenimento pari ad € 1.200,00 mensili, posto a carico di Parte_1
, in favore di
[...] CP_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1777/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso per la modifica delle condizioni della separazione”, promosso da:
, nato ad [...] il [...] ( , residente in Parte_1 C.F._1
Olbia Via Piscolvei nr. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Serena Deiana
pagina 1 di 5 ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Delle C.F._2
Terme nr. 43;
ricorrente
contro nata a [...] il [...] ( ), residente in [...], loc. CP_1 C.F._3
Ruinadas nr. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Flavi ( ), elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via delle Terme nr. 43;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
Conclusioni:
per le parti, come da verbale di udienza del 26 novembre 2025;
per il PM: “Visto”
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia modificare le condizioni della separazione di cui al decreto di omologa del 25.10.2012 e per l'effetto, preso atto di quanto in premessa: - disporre la revoca del contributo di mantenimento a favore della Sig.ra da parte del Sig. ”. CP_1 Parte_1
Nella parte narrativa del ricorso, il rilevava che, con sentenza del 5 maggio 2015, la Parte_1
Sezione Fallimentare presso l'intestato Tribunale dichiarava il fallimento della ditta Parte_1
pagina 2 di 5 , disponendo la liquidazione del patrimonio del ricorrente che, a causa di tale Parte_1 sopravvenienza, non era più in grado di sostenere l'importo di € 1.200,00 mensili, previsti in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento in favore del coniuge.
Si costituiva la parte resistente la quale, in adesione a quanto dedotto dal ricorrente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento”. Nelle proprie difese, parte resistente dava atto che la statuizione in punto mantenimento, omologata in sede di separazione, si era ridotta ad una titolarità solo formale, considerato il protratto inadempimento del coniuge onerato che, peraltro, le precludeva l'accesso all'assegno sociale di cui alla Legge nr.
335/1995.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, la parte resistente, personalmente, confermava la propria volontà di rinunciare all'assegno di mantenimento disposto in suo favore, per le motivazioni già esposte nei propri atti difensivi.
Entrambe le parti, pertanto, chiedevano di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio, preliminarmente, prende atto del mutamento della natura del presente procedimento, da giudiziale, a consensuale, considerato che, entrambi i coniugi, hanno chiesto la revoca di quanto disposto in sede di separazione a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie.
Nel merito, il Collegio ritiene che tale condizione, proposta dal ricorrente, ed alla quale ha aderito la resistente, possa essere omologata, non essendo contraria a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando la stessa conforme anche all'interesse del coniuge rinunciante.
Di fatto, parte resistente, pur allegando la propria condizione di difficoltà e debolezza economica, non ha contestato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente e, nella propria comparsa, ha altresì dedotto di non essere stata in grado di recuperare alcunché anche a seguito della procedura fallimentare che ha coinvolto il , e che lo stesso, attualmente, non risulta titolare di beni Parte_1 mobili, o immobili aggredibili.
pagina 3 di 5 Peraltro, parte resistente ha allegato certificazione acclarante il rifiuto, da parte dell'ente competente, della richiesta di riconoscimento, in suo favore, dell'assegno sociale, rifiuto motivato dalla permanenza del mantenimento disposto in sede di separazione, di fatto non corrisposto dal coniuge obbligato, come premesso. Né si ritiene che la rinuncia all'assegno di mantenimento, effettuata in questa sede dal coniuge, possa arrecare danno alla resistente, visto l'orientamento della giurisprudenza recente sul punto, nei seguenti termini: “L'assegno sociale costituisce un intervento di carattere assistenziale volto
a garantire il sostentamento economico minimo agli individui che abbiano superato una determinata soglia anagrafica e che risultino privi di adeguati mezzi propri. La legittimazione alla ricezione di tale sussidio si fonda sulla verifica dello stato di bisogno del richiedente attraverso l'accertamento dell'assenza di redditi o della loro insufficienza rispetto ai parametri regolati dalla normativa vigente.
L'assegno sociale può essere corrisposto integralmente o in forma integrativa a seconda che il beneficiario risulti privo di redditi o goda di entrate economiche insufficienti. La normativa vigente individua con precisione i redditi rilevanti ai fini della determinazione del requisito reddituale, escludendo il trattamento di fine rapporto e le eventuali anticipazioni correlate.
La rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato non è idonea, di per sé, a dimostrare l'insussistenza di uno stato di bisogno giuridicamente rilevante ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale” (Tribunale Benevento sez. lav., 26/03/2025, n.375. In senso conforme,
Cassazione civile sez. lav., 01/12/2023, n.33513; Cassazione civile sez. lav., 20/07/2023, n.21573).
Pertanto, occorre modificare le condizioni della separazione, omologando la richiesta congiunta di revocare il contributo al mantenimento in favore della resistente, come disposto nel decreto di omologa della separazione del 25 ottobre 2012.
Vista la mancata opposizione della resistente, che ha determinato la definizione in via consensuale del presente procedimento, considerati i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 in modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione emesso dall'intestato
Tribunale il 25 ottobre 2012 (n.r.g. 714/2011; decreto nr. 195/2012), omologa la richiesta delle parti e, per l'effetto:
REVOCA l'assegno di mantenimento pari ad € 1.200,00 mensili, posto a carico di Parte_1
, in favore di
[...] CP_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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