TAR Torino, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 921
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Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Opere realizzate nel sottotetto. Violazione ed errata applicazione degli artt. 6 bis, 10, 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione ed errata applicazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore del Comune di Moncalieri e, in particolare, dell’art. 21 delle n.t.a. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

    Il Tribunale ha ritenuto che le opere nel sottotetto, con finiture, serramenti, dotazioni impiantistiche e arredi propri della destinazione abitativa, integrano un mutamento di destinazione d'uso da locale accessorio ad abitativo, che è urbanisticamente rilevante e richiede permesso di costruire. La normativa locale, anche nella sua versione più recente, vieta tramezzature e impianti finalizzati alla trasformazione ad uso abitativo del sottotetto.

  • Accolto
    Opere realizzate nei locali posti al piano terzo. Violazione ed errata applicazione degli artt. 6 bis, 10, 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

    Il Tribunale ha accolto il motivo, ritenendo che le opere nel piano terzo, pur se non autorizzate, siano distinte e scindibili dalle opere nel sottotetto, non incidendo sui parametri volumetrici e di superficie. L'amministrazione non avrebbe dovuto considerare unitariamente tali opere lievi con gli abusi più gravi commessi nel sottotetto, ordinando la demolizione de plano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 921
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 921
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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