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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4090/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACCHIONI ALESSIA, con domicilio in PIAZZA CAIROLI, 37 00049 VELLETRI
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
LUONGO PIERGIORGIO, con domicilio in VIA VENINI, 38/2 20127 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RHO, in data 01/10/2022, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di RHO alla Parte II,
Serie C n. 177, dell'anno 2022;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare che i coniugi hanno preventivamente regolato i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e dichiarare che alcuno dei coniugi è tenuto alla corresponsione all'altro di un assegno di mantenimento e/o alimentare;
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; - Ordinare al Comune di RHO di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio N. 177 Parte 2°, Serie C, Anno 2022.
Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.09.2024 , hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 01/10/2022, in RHO Parte_2
(atto n177, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 24.3.2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4090/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACCHIONI ALESSIA, con domicilio in PIAZZA CAIROLI, 37 00049 VELLETRI
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
LUONGO PIERGIORGIO, con domicilio in VIA VENINI, 38/2 20127 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RHO, in data 01/10/2022, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di RHO alla Parte II,
Serie C n. 177, dell'anno 2022;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare che i coniugi hanno preventivamente regolato i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e dichiarare che alcuno dei coniugi è tenuto alla corresponsione all'altro di un assegno di mantenimento e/o alimentare;
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; - Ordinare al Comune di RHO di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio N. 177 Parte 2°, Serie C, Anno 2022.
Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.09.2024 , hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 01/10/2022, in RHO Parte_2
(atto n177, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 24.3.2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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