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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/08/2025, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4935/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4935/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Carmelo ASERO;
C.F._1
APPELLANTE contro nella qualità di impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. , con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Salvatore TORRISI;
APPELLATA
e
nato ad [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
e ivi Residente in via O. Guerrini n. 42;
APPELLATO contumace TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con provvedimento del 13.04.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza numero 201/2021 (causa n. Parte_1
1167/2019 R.G.) del giudice di pace di Mascalucia del 28.10.2021, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda di risarcimento dei danni proposti dall'odierna appellante, condannando la Compagnia assicuratrice al pagamento di una somma pari € 2.200,00 (inferiore rispetto a quella domandata da nonché al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, con il primo motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure erroneamente quantificato il danno patito, deducendo che, sulla base delle risultanze probatorie (e, nello specifico, della CTU espletata), il quantum risarcitorio avrebbe dovuto essere liquidato in misura superiore, dovendo tenersi conto anche delle spese necessarie per la rottamazione e radiazione del veicolo e del danno da fermo tecnico.
Con il secondo motivo di gravame, deduceva la violazione degli artt. Parte_1
112 e 132 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice di primo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi, proposta dall'odierna appellata.
Con il terzo motivo di appello, parte appellata deduceva (ancora) la violazione degli artt. 112 e
132 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per non essersi il giudice di pace pronunciato sulla domanda di condanna al pagamento delle spese sopportate in sede stragiudiziale.
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Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame, contestava la Parte_1 sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2233, comma 2, c.c. e con le norme del D.M. n. 55 del 2014, lamentando l'insufficiente liquidazione dei compensi di lite e delle spese vive.
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la Parte_1
condanna di e quale impresa Controparte_2 Controparte_1 designata per la liquidazione nei sinistri a carico del F.G.V.S. (trattandosi di veicolo privo di copertura assicurativa al momento del sinistro stradale), previa detrazione delle somme già ricevute in esecuzione della sentenza appellata, al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in:
- € 2.200,00 per valore ante sinistro della vettura di proprietà di Parte_1
(Mercedes, tg. CY208AP);
- € 600,00 per le spese relative alla rottamazione e radiazione del veicolo dal PRA e quelle per il passaggio di proprietà connesse all'acquisto di un veicolo similare;
- € 550,00 per il danno da fermo tecnico;
- € 1.000,00 per le spese sopportate in sede stragiudiziale.
Infine, chiedeva la condanna di e Controparte_2 Controparte_1 al pagamento, in conformità con i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e previa
[...]
detrazione delle somme già ricevute in esecuzione della sentenza impugnata, della somma di €
1.491,50 (di cui € 288,50 per spese vive), da distrarsi in favore dell'avv. Carmelo ASERO.
§§§§§
Si costituiva in giudizio la nella qualità di impresa Controparte_1 designata per la liquidazione nei sinistri a carico del F.G.V.S., contestando, nel merito, i motivi di gravame in quanto infondati in fatto ed in diritto.
§§§§§
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nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con provvedimento del
13.04.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_2 seppure ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
§§§§§
Nel merito, l'appello proposto da è parzialmente fondato e, per l'effetto, Parte_1 deve essere parzialmente accolto.
§§§§§
Il primo motivo di gravame proposto da si fonda sulla erronea Parte_1
quantificazione del danno, per non avere il giudice di pace tenuto conto di tutte le voci di danno sì come identificate dalla C.T.U., espletata nel giudizio di primo grado.
Il giudice di prime cure, nello specifico, pur accogliendo la domanda proposta da Parte_1
, riduceva il quantum risarcitorio richiesto, ritenendo che «la valutazione effettuata dal
[...]
CTU, sulla scorta delle indagini di mercato, del valore commerciale ante sinistro del veicolo attoreo quantificato in € 2.200,00, sia corretto e pertanto, all'attore detta somma è liquidata a titolo di risarcimento danni».
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L'interpretazione offerta dal giudice di primo grado non appare pienamente condivisibile in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono, in verità, di ritenere che il risarcimento del danno, sì come liquidato nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere quantificato in misura superiore.
Ed invero, il C.T.U., nel valutare i danni riscontrati nel veicolo di proprietà di parte appellante
(in particolare, nella «parte sinistra dell'avantreno, con andamento antero posteriore che ha danneggiato tutte le parti elencate nel successivo capitolo terzo alla voce “sostituzioni” nonché fianchetto anteriore sinistro, passaruota anteriore sinistro e porta anteriore sinistra»; cfr. pag. 3 della relazione tecnica), aveva accertato che il valore commerciale del bene ammontasse ad € 2.200,00 ed aveva quantificato i costi di riparazione dei danni in € 3.586,66
(€ 4.375,72, con i.v.a.).
Il consulente riteneva poi necessario «valutare l'eventuale antieconomicità della riparazione effettuando la stima per differenza di valori. (Valore ante sinistro + Spese di radiazione e passaggio di proprietà – Valore relitto).
Valore antesinistro...............................................................€. 2.2000,00
Spese di radiazione e passaggio di proprietà.......................€. 600,00
Valore relitto (azzerato dalla legge “Ronchi”) ..................... €. 0,00
Stima Del Danno Per Differenza Di Valori ......................€. 2.800,00» (cfr. pag. 5 della relazione tecnica).
Infine, quantificava il danno da fermo tecnico ed il costo di noleggio di vettura della stessa categoria, per il periodo di cinque giorni, in € 275,00 (cfr. pag. 7 della relazione tecnica).
Le voci di danno sopra evidenziate (costo della riparazione del veicolo danneggiato e danno da fermo tecnico) devono essere distinte fra loro.
In particolare, con riguardo al costo delle riparazioni, deve preliminarmente ricordarsi che, in tema di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, l'orientamento interpretativo della pagina 5 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Suprema Corte era concorde nel ritenere che il risarcimento non poteva essere superiore al valore ante-sinistro del veicolo danneggiato (ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 28 aprile
2014, n. 9367). Ciò, al fine evidentemente di contemperare due contrapposte esigenze, quali, da un lato, quella di tutelare adeguatamente la posizione del soggetto obbligato rispetto ad eccessi liquidatori onde evitare una indebita locupletazione e, dall'altro, quella di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a vedersi ripristinato il proprio veicolo.
La Suprema Corte, in questa prospettiva, giungeva quindi ad affermare che, ogni qual volta il costo delle riparazioni risultava superiore rispetto al valore commerciale del veicolo danneggiato, il risarcimento dovesse comprendere unicamente tale ultimo valore.
Invero, di recente, la Corte di Cassazione – pur, in larga parte, condividendo il principio di diritto sopra richiamato – si è espressa interpretandolo in modo meno rigoroso e restrittivo rispetto alle precedenti pronunce, riconoscendo, a determinate condizioni, il risarcimento anche qualora la piena soddisfazione delle ragioni risarcitorie del danneggiato comporti un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione.
Più precisamente, la Corte ha chiarito che «non può non considerarsi che, laddove il danneggiato decida – com'è suo diritto – di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo;
invero, a fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al
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danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta;
tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica;
in tal modo pervenendosi a tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi conseguenti a scelte del danneggiato, senza tuttavia riconoscergli una locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia preferito riparare il mezzo (e senza "punire" quest'ultimo per il fatto di avere compiuto tale legittima scelta, come avverrebbe se gli si riconoscesse meno di quanto avrebbe ricevuto se avesse rottamato l'auto).
Il danneggiato, infatti, può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato perché per esempio gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché, ancora, vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile» (Cassazione civile, sez. III, ord. 20 aprile 2023, n. 10686).
Ne consegue che, ove il danneggiato fornisca adeguata prova di avere uno specifico interesse per il veicolo di sua proprietà, il quantum risarcitorio può anche superare il valore commerciale del bene laddove la reintegrazione in forma specifica non finisca per integrare una locupletazione per il danneggiato..
Orbene, nel caso di specie, sulla base dell'analisi tecnica effettuata dal consulente, risultava che il costo delle riparazioni (€ 3.586,66), sì come quantificato nella relazione peritale, superava il valore commerciale (€ 2.200,00) del veicolo danneggiato di proprietà dell'odierna appellante.
Quest'ultima, tuttavia, non ha sufficientemente dimostrato l'interesse specifico di cui sopra, non essendo presente in atti alcun elemento probatorio che consenta di ritenere provata tale circostanza, così di fatto non assolvendo all'onere probandi richiesto.
Ne deriva, pertanto, che la ricostruzione operata dal giudice di prime cure appare condivisibile nella parte in cui individua, quale parametro di riferimento ai fini della determinazione del danno, quello del valore commerciale del bene danneggiato (€ 2.200,00).
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Viceversa, tale ricostruzione è da considerarsi, invece, errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di riconoscere, in favore della odierna appellante, anche l'ulteriore somma di € 600,00, relativa alle spese di radiazione e cambio di proprietà.
Dall'esame delle risultanze probatorie e, in particolare, della documentazione fotografica prodotta e della C.T.U. tecnica espletata in primo grado, appare infatti evidente l'entità dei danni cagionati da i quali danni («urto diretto alla parte sinistra Controparte_2 dell'avantreno, con andamento antero posteriore che ha danneggiato tutte le parti elencate nel successivo capitolo terzo alla voce “sostituzioni” nonché fianchetto anteriore sinistro, passaruota anteriore sinistro e porta anteriore sinistra»), proprio in ragione della loro notevole consistenza, rendevano in concreto difficoltoso l'utilizzo del veicolo nonché eccessivamente oneroso il ripristino eccessivamente oneroso ed antieconomica la riparazione (sì come affermato dallo stesso consulente tecnico;
cfr. pag. 8 della relazione tecnica).
La rottamazione ed i relativi costi, pertanto, costituiscono conseguenze ineludibili in ipotesi, quale quella in esame, in cui al danneggiato non venga riconosciuto il diritto al risarcimento di somme per procedere alla riparazione del veicolo in quanto superiori al valore attuale del mezzo.
Sulla base delle superiori considerazioni, avendo dimostrato l'esistenza Parte_1 nonché l'entità del maggior danno patito nei termini di cui si è detto, deve riconoscersi in suo favore il diritto ad ottenere il risarcimento del danno nella misura di € 2.800,00.
Ciò posto, occorre tuttavia richiamare il principio secondo cui il danneggiato può ottenere il risarcimento solo delle conseguenze, immediate e dirette, causate dall'evento lesivo, non potendo quest'ultimo percepire a titolo di risarcimento una somma maggiore rispetto al danno in concreto patito.
Conseguentemente, l'importo pari ad € 2.800,00 dovrà essere evidentemente decurtato della somma già percepita, dall'odierna appellante, a titolo di risarcimento del danno, pari ad €
2.220,00, già corrisposti – come espressamente riconosce parte appellante (cfr. pag. 5 atto di pagina 8 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
citazione in appello) – dalla compagnia assicuratrice appellata in esecuzione della sentenza impugnata.
§§§§§
In secondo luogo, deve rilevarsi che il danno da fermo tecnico (di cui parte appellante lamentava il mancato riconoscimento con il motivo di gravame in esame) – che, com'è noto, si concretizza nella impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo – non può considerarsi presunto, dovendo essere specificamente documentato dalla parte che lo allega.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è, infatti, pacifica nel ritenere che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa «ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dell'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo» (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2023, n. 7358).
Ne deriva, quindi, che il danno di cui si discute non può dedursi dalla mera circostanza della indisponibilità del mezzo e, dunque, essere risarcito quale conseguenza automatica del sinistro occorso, dovendo essere riconosciuto solo a seguito di esplicita prova da parte del danneggiato.
Il danneggiato, infatti, è chiamato ad allegare e documentare non solo che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche che, avendone necessità di servirsene, lo stesso sia stato costretto a ricorrere a mezzi sostitutivo (dimostrando, in tal caso, le relative spese sopportate), ovvero, ancora, che il veicolo abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso dal mezzo.
Nel caso di spece, non ha sufficientemente provato tale danno, Parte_1 limitandosi unicamente a domandarlo, senza, però, mai allegare e documentare espressamente alcuna delle suddette circostanze, così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c. (che, com'è noto, impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso).
Sicché, nessun danno da fermo tecnico può evidentemente riconoscersi.
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In conclusione, quindi, il primo motivo di gravame in esame merita di essere solo parzialmente accolto e, per l'effetto, le odierne parti appellate devono essere condannata al pagamento, in favore di della somma di € 600,00 (2.800,00-2.200,00). Parte_1
§§§§§
Con il secondo motivo di gravame, deduceva la violazione degli artt. Parte_1
112 e 132 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice di primo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria.
Il motivo è fondato.
Ed invero, il giudice di pace, in difformità all'art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria proposta dall'odierna appellante, nulla statuendo in tal senso.
La disposizione normativa richiamata, infatti, impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, purché non oltre i limiti della stessa;
con la conseguenza che l'omessa pronuncia sulla richiesta di accessori, ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado da parte appellante, determina la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, di cui l'art. 112 c.p.c. è espressione.
Nella specie, quindi, il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciarsi, in virtù del suddetto principio, sulla domanda di condanna degli interessi, invero, secondo questo Tribunale, condannando le parti appellate al pagamento degli interessi, oltre rivalutazione monetaria.
Ciò in quanto, in tema di sinistri stradali, il risarcimento del danno è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, purché sussista una specifica domanda di parte, e ciò in quanto tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.
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Pertanto, il danno – nel caso di specie, da quantificarsi in € 2.800,00 con valori alla data della relazione tecnica (31.03.2021) – deve essere rivalutato anno per anno fino al deposito della presente sentenza e sulla somma rivalutata vanno riconosciuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
§§§§§
Con il terzo motivo di appello, deduceva la violazione degli artt. 112 e Parte_1
132 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per non essersi il giudice di pace pronunciato sulla domanda di condanna al pagamento delle spese sostenute in sede stragiudiziale.
Premesso quanto già sopra rilevato in ordine al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché richiamato (anche qui) l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia, deve rilevarsi che, in effetti, nel caso di specie, il giudice di prime cure, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, così violando il disposto normativo di cui all'art. 112 c.p.c.
Ciò posto, deve ricordarsi che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, costituenti a determinate condizioni danno emergente, devono essere, ai fini del rimborso, sufficientemente provate in giudizio, non potendo essere compensate con le spese processuali, avendo quest'ultime natura diversa.
La giurisprudenza della Suprema Corte è, difatti, pacifica nel ritenere che «in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il
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compenso per l'assistenza legale» (Cassazione civile 15 aprile 2025 n. 9849), così richiamando quanto già affermato in precedenza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il diritto ad un compenso per le prestazioni stragiudiziali può essere riconosciuto esclusivamente quando tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali (cfr. Cassazione civile S.U. 24 luglio 2009 n. 17357).
Ancora, costituisce principio interpretativo pacifico quello secondo cui 'in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore' (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2019 n.4306).
Inoltre, 'nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito' (Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2018 n.2644).
Ciò premesso, posta la astratta risarcibilità di quanto sostenuto a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale, deve esaminarsi se, nel caso specifico, le stesse siano concretamente risarcibili sulla base dei principi sopra esposti.
Ebbene, sulla base dei principi affermatisi con la evoluzione interpretativa sul punto e sopra richiamati, non può dirsi che sia stato neanche allegato che 'il sinistro presentava particolari problemi giuridici' o che la parte 'non aveva ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore' mentre, evidentemente, trattasi di questioni connesse e complementari con quelle oggetto del presente giudizio.
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Deve pertanto ritenersi la insussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di condanna al pagamento delle spese sostenute per difesa stragiudiziale.
§§§§§
Il quarto motivo di gravame, infine, si fonda sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2233, comma 2, c.c. e con le norme del D.M. n. 55 del
2014.
La difesa di parte appellante, in particolare, contestava la sentenza impugnata per avere il giudice di pace liquidato omesso di motivare sui criteri utilizzati per operare la liquidazione e, ancora, per avere liquidato i compensi «in misura insufficiente e, addirittura, al di sotto dei valori minimi individuati da D.M. n. 55/2014» i compensi di lite;
veniva censurata anche la quantificazione delle spese vive.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure, nello specifico, liquidava € 700,00 a titolo di compensi professionali, di cui € 100,00 per spese vive, oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali.
La quantificazione dei compensi professionali operata dal giudice di pace è da ritenersi errata, non corrispondendo l'importo di € 600,00 nemmeno ai valori minimi individuati dal D.M. n.
55/2014.
Occorre, infatti, ricordare che, ai fini della liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, devono trovare applicazione le tabelle aggiornate al decreto ministeriale sopra richiamato, in quanto, nel caso di specie, l'attività difensiva relativa al giudizio di primo grado si è conclusa in data anteriore all'entrata in vigore della riforma D.M. n. 147 del 13 agosto
2022.
In punto di diritto, è noto che il giudice, nell'applicare il decreto ministeriale e, dunque, nel determinare i compensi professionali secondo i parametri in esso individuati, non può ridurre, seppure motivando, la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari.
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In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo la quale «l'art. 4 del D.M. n.
55/2014, nella sua originaria formulazione, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per le distinte quattro fasi processuali, già individuate dal precedente D.M. n.
142 del 2012, aveva nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, perché l'inciso "di regola" era stato affiancato all'indicazione dell'entità dell'aumento o della diminuzione le indicazioni, in conseguenza, erano state interpretate come non vincolanti per il giudice che poteva, quindi, anche discostarsene nella misura che ritenesse adeguata al caso specifico, purché ne desse conto in motivazione. Il D.M.
n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, tuttavia, integrando i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale
(rispettivamente con gli artt. 4 e 19), ha precisato che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (e per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, ma ha esplicitamente soppresso il suddetto inciso "di regola". La modifica testuale è stata in conseguenza interpretata da questa Corte quale eliminazione del potere del Giudice di ridurre la liquidazione, sia pure motivando, anche al di sotto dei minimi tariffari» (Cassazione civile, sez. II, 27 maggio 2025, n. 14146).
Posta, quindi, la regola generale della inderogabilità dei minimi tariffari, nel caso di specie la controversia, avendo ad oggetto l'appello avverso la sentenza di condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale;
il valore della controversia, conformemente alla stessa posizione della parte appellante, va individuato nella fascia compresa tra € 1.101,00
€ 5.200,00, tenuto conto della condanna in concreto (art.5: '[…] nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata […]'.
L'attività difensiva svolta, considerando la non complessità della fattispecie in esame e le argomentazioni svolte negli scritti difensivi nonché l'esito del giudizio (con riconoscimento di pagina 14 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
somme inferiori, in misura rilevante, alla originaria domanda), si ritiene possa essere liquidata in misura intermedia fra i minimi ed i medi tariffari, e quindi in euro 938,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
Ne consegue che – risultando l'importo di € 938,00, sì come individuato in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, superiore rispetto a quello liquidato dal giudice di prime cure (€
600,00) – le odierne parti appellate non possono che essere condannate, per il giudizio di primo grado, al pagamento di tale somma, in coerenza e conformità alle previsioni normative vigenti.
Anche con riguardo alle spese vive, parte appellante aveva documentato esborsi per complessivi euro 286,50 (Contributo Unificato € 237,00; Bollo € 27,00; Notifica atto di citazione € 7,95; Rinotifica atto di citazione € 8,05; Citazione teste € 6,50) e, pertanto, anche la liquidazione di euro 100,00 risulta non corretta.
Avendo la difesa di parte appellante già ottenuto, a titolo di compensi professionali e spese vive
€ 700,00, tale somma dovrà essere decurtata dal compenso totale dovuto, come sopra quantificato, e pertanto l'importo residuo dovuto a titolo di compensi è pari ad € 338,00 oltre
IVA, CP e rimborso forfetario e l'importo residuo per spese vive è di euro 186,50.
Il pagamento andrà operato in favore dell'avv. Carmelo ASERO, difensore antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta.
§§§§§
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la domanda di riforma della impugnata sentenza, formulata da merita di essere parzialmente accolta. Parte_1
§§§§§
In dipendenza dell'accoglimento parziale dell'appello proposto da si Parte_1 ritene sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 1, per compensare le spese di lite del presente giudizio fra le parti costituite;
le spese vanno dichiarate irripetibili nei confronti di rimasto contumace. Controparte_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4935/2022 R.G. così statuisce:
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello proposto da e, in parziale Parte_1
riforma della sentenza del giudice di Pace di Mascalucia numero 201/2021,
- CO (in qualità di impresa designata Controparte_1 dal F.G.V.S.) e in solido, al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 600,00, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria come specificato in parte motiva;
- CO (in qualità di impresa designata Controparte_1 dal F.G.V.S.) e in solido, al pagamento, in favore di Controparte_2
al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria come Parte_1 specificato in parte motiva anche sulla somma di euro 2.200,00;
- CO e in Controparte_1 Controparte_2 solido, al pagamento delle ulteriori spese legali per € 338,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario a titolo di compensi professionali e di euro 186,50 a titolo di spese vive, con distrazione in favore dell'avv. ASERO Carmelo, difensore antistatario di Parte_1
;
[...]
- RIGETTA per il resto;
COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio fra le parti costituite;
irripetibili nei confronti di rimasto contumace Controparte_2
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Renata
LOMBARDO, funzionario U.P.P. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 28 agosto 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4935/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Carmelo ASERO;
C.F._1
APPELLANTE contro nella qualità di impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. , con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Salvatore TORRISI;
APPELLATA
e
nato ad [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
e ivi Residente in via O. Guerrini n. 42;
APPELLATO contumace TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con provvedimento del 13.04.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza numero 201/2021 (causa n. Parte_1
1167/2019 R.G.) del giudice di pace di Mascalucia del 28.10.2021, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda di risarcimento dei danni proposti dall'odierna appellante, condannando la Compagnia assicuratrice al pagamento di una somma pari € 2.200,00 (inferiore rispetto a quella domandata da nonché al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, con il primo motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure erroneamente quantificato il danno patito, deducendo che, sulla base delle risultanze probatorie (e, nello specifico, della CTU espletata), il quantum risarcitorio avrebbe dovuto essere liquidato in misura superiore, dovendo tenersi conto anche delle spese necessarie per la rottamazione e radiazione del veicolo e del danno da fermo tecnico.
Con il secondo motivo di gravame, deduceva la violazione degli artt. Parte_1
112 e 132 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice di primo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi, proposta dall'odierna appellata.
Con il terzo motivo di appello, parte appellata deduceva (ancora) la violazione degli artt. 112 e
132 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per non essersi il giudice di pace pronunciato sulla domanda di condanna al pagamento delle spese sopportate in sede stragiudiziale.
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Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame, contestava la Parte_1 sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2233, comma 2, c.c. e con le norme del D.M. n. 55 del 2014, lamentando l'insufficiente liquidazione dei compensi di lite e delle spese vive.
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la Parte_1
condanna di e quale impresa Controparte_2 Controparte_1 designata per la liquidazione nei sinistri a carico del F.G.V.S. (trattandosi di veicolo privo di copertura assicurativa al momento del sinistro stradale), previa detrazione delle somme già ricevute in esecuzione della sentenza appellata, al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in:
- € 2.200,00 per valore ante sinistro della vettura di proprietà di Parte_1
(Mercedes, tg. CY208AP);
- € 600,00 per le spese relative alla rottamazione e radiazione del veicolo dal PRA e quelle per il passaggio di proprietà connesse all'acquisto di un veicolo similare;
- € 550,00 per il danno da fermo tecnico;
- € 1.000,00 per le spese sopportate in sede stragiudiziale.
Infine, chiedeva la condanna di e Controparte_2 Controparte_1 al pagamento, in conformità con i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e previa
[...]
detrazione delle somme già ricevute in esecuzione della sentenza impugnata, della somma di €
1.491,50 (di cui € 288,50 per spese vive), da distrarsi in favore dell'avv. Carmelo ASERO.
§§§§§
Si costituiva in giudizio la nella qualità di impresa Controparte_1 designata per la liquidazione nei sinistri a carico del F.G.V.S., contestando, nel merito, i motivi di gravame in quanto infondati in fatto ed in diritto.
§§§§§
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nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con provvedimento del
13.04.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_2 seppure ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
§§§§§
Nel merito, l'appello proposto da è parzialmente fondato e, per l'effetto, Parte_1 deve essere parzialmente accolto.
§§§§§
Il primo motivo di gravame proposto da si fonda sulla erronea Parte_1
quantificazione del danno, per non avere il giudice di pace tenuto conto di tutte le voci di danno sì come identificate dalla C.T.U., espletata nel giudizio di primo grado.
Il giudice di prime cure, nello specifico, pur accogliendo la domanda proposta da Parte_1
, riduceva il quantum risarcitorio richiesto, ritenendo che «la valutazione effettuata dal
[...]
CTU, sulla scorta delle indagini di mercato, del valore commerciale ante sinistro del veicolo attoreo quantificato in € 2.200,00, sia corretto e pertanto, all'attore detta somma è liquidata a titolo di risarcimento danni».
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L'interpretazione offerta dal giudice di primo grado non appare pienamente condivisibile in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono, in verità, di ritenere che il risarcimento del danno, sì come liquidato nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere quantificato in misura superiore.
Ed invero, il C.T.U., nel valutare i danni riscontrati nel veicolo di proprietà di parte appellante
(in particolare, nella «parte sinistra dell'avantreno, con andamento antero posteriore che ha danneggiato tutte le parti elencate nel successivo capitolo terzo alla voce “sostituzioni” nonché fianchetto anteriore sinistro, passaruota anteriore sinistro e porta anteriore sinistra»; cfr. pag. 3 della relazione tecnica), aveva accertato che il valore commerciale del bene ammontasse ad € 2.200,00 ed aveva quantificato i costi di riparazione dei danni in € 3.586,66
(€ 4.375,72, con i.v.a.).
Il consulente riteneva poi necessario «valutare l'eventuale antieconomicità della riparazione effettuando la stima per differenza di valori. (Valore ante sinistro + Spese di radiazione e passaggio di proprietà – Valore relitto).
Valore antesinistro...............................................................€. 2.2000,00
Spese di radiazione e passaggio di proprietà.......................€. 600,00
Valore relitto (azzerato dalla legge “Ronchi”) ..................... €. 0,00
Stima Del Danno Per Differenza Di Valori ......................€. 2.800,00» (cfr. pag. 5 della relazione tecnica).
Infine, quantificava il danno da fermo tecnico ed il costo di noleggio di vettura della stessa categoria, per il periodo di cinque giorni, in € 275,00 (cfr. pag. 7 della relazione tecnica).
Le voci di danno sopra evidenziate (costo della riparazione del veicolo danneggiato e danno da fermo tecnico) devono essere distinte fra loro.
In particolare, con riguardo al costo delle riparazioni, deve preliminarmente ricordarsi che, in tema di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, l'orientamento interpretativo della pagina 5 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Suprema Corte era concorde nel ritenere che il risarcimento non poteva essere superiore al valore ante-sinistro del veicolo danneggiato (ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 28 aprile
2014, n. 9367). Ciò, al fine evidentemente di contemperare due contrapposte esigenze, quali, da un lato, quella di tutelare adeguatamente la posizione del soggetto obbligato rispetto ad eccessi liquidatori onde evitare una indebita locupletazione e, dall'altro, quella di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a vedersi ripristinato il proprio veicolo.
La Suprema Corte, in questa prospettiva, giungeva quindi ad affermare che, ogni qual volta il costo delle riparazioni risultava superiore rispetto al valore commerciale del veicolo danneggiato, il risarcimento dovesse comprendere unicamente tale ultimo valore.
Invero, di recente, la Corte di Cassazione – pur, in larga parte, condividendo il principio di diritto sopra richiamato – si è espressa interpretandolo in modo meno rigoroso e restrittivo rispetto alle precedenti pronunce, riconoscendo, a determinate condizioni, il risarcimento anche qualora la piena soddisfazione delle ragioni risarcitorie del danneggiato comporti un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione.
Più precisamente, la Corte ha chiarito che «non può non considerarsi che, laddove il danneggiato decida – com'è suo diritto – di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo;
invero, a fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al
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danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta;
tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica;
in tal modo pervenendosi a tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi conseguenti a scelte del danneggiato, senza tuttavia riconoscergli una locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia preferito riparare il mezzo (e senza "punire" quest'ultimo per il fatto di avere compiuto tale legittima scelta, come avverrebbe se gli si riconoscesse meno di quanto avrebbe ricevuto se avesse rottamato l'auto).
Il danneggiato, infatti, può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato perché per esempio gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché, ancora, vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile» (Cassazione civile, sez. III, ord. 20 aprile 2023, n. 10686).
Ne consegue che, ove il danneggiato fornisca adeguata prova di avere uno specifico interesse per il veicolo di sua proprietà, il quantum risarcitorio può anche superare il valore commerciale del bene laddove la reintegrazione in forma specifica non finisca per integrare una locupletazione per il danneggiato..
Orbene, nel caso di specie, sulla base dell'analisi tecnica effettuata dal consulente, risultava che il costo delle riparazioni (€ 3.586,66), sì come quantificato nella relazione peritale, superava il valore commerciale (€ 2.200,00) del veicolo danneggiato di proprietà dell'odierna appellante.
Quest'ultima, tuttavia, non ha sufficientemente dimostrato l'interesse specifico di cui sopra, non essendo presente in atti alcun elemento probatorio che consenta di ritenere provata tale circostanza, così di fatto non assolvendo all'onere probandi richiesto.
Ne deriva, pertanto, che la ricostruzione operata dal giudice di prime cure appare condivisibile nella parte in cui individua, quale parametro di riferimento ai fini della determinazione del danno, quello del valore commerciale del bene danneggiato (€ 2.200,00).
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Viceversa, tale ricostruzione è da considerarsi, invece, errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di riconoscere, in favore della odierna appellante, anche l'ulteriore somma di € 600,00, relativa alle spese di radiazione e cambio di proprietà.
Dall'esame delle risultanze probatorie e, in particolare, della documentazione fotografica prodotta e della C.T.U. tecnica espletata in primo grado, appare infatti evidente l'entità dei danni cagionati da i quali danni («urto diretto alla parte sinistra Controparte_2 dell'avantreno, con andamento antero posteriore che ha danneggiato tutte le parti elencate nel successivo capitolo terzo alla voce “sostituzioni” nonché fianchetto anteriore sinistro, passaruota anteriore sinistro e porta anteriore sinistra»), proprio in ragione della loro notevole consistenza, rendevano in concreto difficoltoso l'utilizzo del veicolo nonché eccessivamente oneroso il ripristino eccessivamente oneroso ed antieconomica la riparazione (sì come affermato dallo stesso consulente tecnico;
cfr. pag. 8 della relazione tecnica).
La rottamazione ed i relativi costi, pertanto, costituiscono conseguenze ineludibili in ipotesi, quale quella in esame, in cui al danneggiato non venga riconosciuto il diritto al risarcimento di somme per procedere alla riparazione del veicolo in quanto superiori al valore attuale del mezzo.
Sulla base delle superiori considerazioni, avendo dimostrato l'esistenza Parte_1 nonché l'entità del maggior danno patito nei termini di cui si è detto, deve riconoscersi in suo favore il diritto ad ottenere il risarcimento del danno nella misura di € 2.800,00.
Ciò posto, occorre tuttavia richiamare il principio secondo cui il danneggiato può ottenere il risarcimento solo delle conseguenze, immediate e dirette, causate dall'evento lesivo, non potendo quest'ultimo percepire a titolo di risarcimento una somma maggiore rispetto al danno in concreto patito.
Conseguentemente, l'importo pari ad € 2.800,00 dovrà essere evidentemente decurtato della somma già percepita, dall'odierna appellante, a titolo di risarcimento del danno, pari ad €
2.220,00, già corrisposti – come espressamente riconosce parte appellante (cfr. pag. 5 atto di pagina 8 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
citazione in appello) – dalla compagnia assicuratrice appellata in esecuzione della sentenza impugnata.
§§§§§
In secondo luogo, deve rilevarsi che il danno da fermo tecnico (di cui parte appellante lamentava il mancato riconoscimento con il motivo di gravame in esame) – che, com'è noto, si concretizza nella impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo – non può considerarsi presunto, dovendo essere specificamente documentato dalla parte che lo allega.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è, infatti, pacifica nel ritenere che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa «ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dell'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo» (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2023, n. 7358).
Ne deriva, quindi, che il danno di cui si discute non può dedursi dalla mera circostanza della indisponibilità del mezzo e, dunque, essere risarcito quale conseguenza automatica del sinistro occorso, dovendo essere riconosciuto solo a seguito di esplicita prova da parte del danneggiato.
Il danneggiato, infatti, è chiamato ad allegare e documentare non solo che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche che, avendone necessità di servirsene, lo stesso sia stato costretto a ricorrere a mezzi sostitutivo (dimostrando, in tal caso, le relative spese sopportate), ovvero, ancora, che il veicolo abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso dal mezzo.
Nel caso di spece, non ha sufficientemente provato tale danno, Parte_1 limitandosi unicamente a domandarlo, senza, però, mai allegare e documentare espressamente alcuna delle suddette circostanze, così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c. (che, com'è noto, impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso).
Sicché, nessun danno da fermo tecnico può evidentemente riconoscersi.
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In conclusione, quindi, il primo motivo di gravame in esame merita di essere solo parzialmente accolto e, per l'effetto, le odierne parti appellate devono essere condannata al pagamento, in favore di della somma di € 600,00 (2.800,00-2.200,00). Parte_1
§§§§§
Con il secondo motivo di gravame, deduceva la violazione degli artt. Parte_1
112 e 132 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice di primo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria.
Il motivo è fondato.
Ed invero, il giudice di pace, in difformità all'art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria proposta dall'odierna appellante, nulla statuendo in tal senso.
La disposizione normativa richiamata, infatti, impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, purché non oltre i limiti della stessa;
con la conseguenza che l'omessa pronuncia sulla richiesta di accessori, ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado da parte appellante, determina la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, di cui l'art. 112 c.p.c. è espressione.
Nella specie, quindi, il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciarsi, in virtù del suddetto principio, sulla domanda di condanna degli interessi, invero, secondo questo Tribunale, condannando le parti appellate al pagamento degli interessi, oltre rivalutazione monetaria.
Ciò in quanto, in tema di sinistri stradali, il risarcimento del danno è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, purché sussista una specifica domanda di parte, e ciò in quanto tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.
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Pertanto, il danno – nel caso di specie, da quantificarsi in € 2.800,00 con valori alla data della relazione tecnica (31.03.2021) – deve essere rivalutato anno per anno fino al deposito della presente sentenza e sulla somma rivalutata vanno riconosciuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
§§§§§
Con il terzo motivo di appello, deduceva la violazione degli artt. 112 e Parte_1
132 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per non essersi il giudice di pace pronunciato sulla domanda di condanna al pagamento delle spese sostenute in sede stragiudiziale.
Premesso quanto già sopra rilevato in ordine al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché richiamato (anche qui) l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia, deve rilevarsi che, in effetti, nel caso di specie, il giudice di prime cure, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, così violando il disposto normativo di cui all'art. 112 c.p.c.
Ciò posto, deve ricordarsi che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, costituenti a determinate condizioni danno emergente, devono essere, ai fini del rimborso, sufficientemente provate in giudizio, non potendo essere compensate con le spese processuali, avendo quest'ultime natura diversa.
La giurisprudenza della Suprema Corte è, difatti, pacifica nel ritenere che «in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il
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compenso per l'assistenza legale» (Cassazione civile 15 aprile 2025 n. 9849), così richiamando quanto già affermato in precedenza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il diritto ad un compenso per le prestazioni stragiudiziali può essere riconosciuto esclusivamente quando tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali (cfr. Cassazione civile S.U. 24 luglio 2009 n. 17357).
Ancora, costituisce principio interpretativo pacifico quello secondo cui 'in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore' (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2019 n.4306).
Inoltre, 'nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito' (Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2018 n.2644).
Ciò premesso, posta la astratta risarcibilità di quanto sostenuto a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale, deve esaminarsi se, nel caso specifico, le stesse siano concretamente risarcibili sulla base dei principi sopra esposti.
Ebbene, sulla base dei principi affermatisi con la evoluzione interpretativa sul punto e sopra richiamati, non può dirsi che sia stato neanche allegato che 'il sinistro presentava particolari problemi giuridici' o che la parte 'non aveva ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore' mentre, evidentemente, trattasi di questioni connesse e complementari con quelle oggetto del presente giudizio.
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Deve pertanto ritenersi la insussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di condanna al pagamento delle spese sostenute per difesa stragiudiziale.
§§§§§
Il quarto motivo di gravame, infine, si fonda sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2233, comma 2, c.c. e con le norme del D.M. n. 55 del
2014.
La difesa di parte appellante, in particolare, contestava la sentenza impugnata per avere il giudice di pace liquidato omesso di motivare sui criteri utilizzati per operare la liquidazione e, ancora, per avere liquidato i compensi «in misura insufficiente e, addirittura, al di sotto dei valori minimi individuati da D.M. n. 55/2014» i compensi di lite;
veniva censurata anche la quantificazione delle spese vive.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure, nello specifico, liquidava € 700,00 a titolo di compensi professionali, di cui € 100,00 per spese vive, oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali.
La quantificazione dei compensi professionali operata dal giudice di pace è da ritenersi errata, non corrispondendo l'importo di € 600,00 nemmeno ai valori minimi individuati dal D.M. n.
55/2014.
Occorre, infatti, ricordare che, ai fini della liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, devono trovare applicazione le tabelle aggiornate al decreto ministeriale sopra richiamato, in quanto, nel caso di specie, l'attività difensiva relativa al giudizio di primo grado si è conclusa in data anteriore all'entrata in vigore della riforma D.M. n. 147 del 13 agosto
2022.
In punto di diritto, è noto che il giudice, nell'applicare il decreto ministeriale e, dunque, nel determinare i compensi professionali secondo i parametri in esso individuati, non può ridurre, seppure motivando, la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari.
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In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo la quale «l'art. 4 del D.M. n.
55/2014, nella sua originaria formulazione, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per le distinte quattro fasi processuali, già individuate dal precedente D.M. n.
142 del 2012, aveva nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, perché l'inciso "di regola" era stato affiancato all'indicazione dell'entità dell'aumento o della diminuzione le indicazioni, in conseguenza, erano state interpretate come non vincolanti per il giudice che poteva, quindi, anche discostarsene nella misura che ritenesse adeguata al caso specifico, purché ne desse conto in motivazione. Il D.M.
n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, tuttavia, integrando i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale
(rispettivamente con gli artt. 4 e 19), ha precisato che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (e per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, ma ha esplicitamente soppresso il suddetto inciso "di regola". La modifica testuale è stata in conseguenza interpretata da questa Corte quale eliminazione del potere del Giudice di ridurre la liquidazione, sia pure motivando, anche al di sotto dei minimi tariffari» (Cassazione civile, sez. II, 27 maggio 2025, n. 14146).
Posta, quindi, la regola generale della inderogabilità dei minimi tariffari, nel caso di specie la controversia, avendo ad oggetto l'appello avverso la sentenza di condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale;
il valore della controversia, conformemente alla stessa posizione della parte appellante, va individuato nella fascia compresa tra € 1.101,00
€ 5.200,00, tenuto conto della condanna in concreto (art.5: '[…] nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata […]'.
L'attività difensiva svolta, considerando la non complessità della fattispecie in esame e le argomentazioni svolte negli scritti difensivi nonché l'esito del giudizio (con riconoscimento di pagina 14 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
somme inferiori, in misura rilevante, alla originaria domanda), si ritiene possa essere liquidata in misura intermedia fra i minimi ed i medi tariffari, e quindi in euro 938,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
Ne consegue che – risultando l'importo di € 938,00, sì come individuato in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, superiore rispetto a quello liquidato dal giudice di prime cure (€
600,00) – le odierne parti appellate non possono che essere condannate, per il giudizio di primo grado, al pagamento di tale somma, in coerenza e conformità alle previsioni normative vigenti.
Anche con riguardo alle spese vive, parte appellante aveva documentato esborsi per complessivi euro 286,50 (Contributo Unificato € 237,00; Bollo € 27,00; Notifica atto di citazione € 7,95; Rinotifica atto di citazione € 8,05; Citazione teste € 6,50) e, pertanto, anche la liquidazione di euro 100,00 risulta non corretta.
Avendo la difesa di parte appellante già ottenuto, a titolo di compensi professionali e spese vive
€ 700,00, tale somma dovrà essere decurtata dal compenso totale dovuto, come sopra quantificato, e pertanto l'importo residuo dovuto a titolo di compensi è pari ad € 338,00 oltre
IVA, CP e rimborso forfetario e l'importo residuo per spese vive è di euro 186,50.
Il pagamento andrà operato in favore dell'avv. Carmelo ASERO, difensore antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta.
§§§§§
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la domanda di riforma della impugnata sentenza, formulata da merita di essere parzialmente accolta. Parte_1
§§§§§
In dipendenza dell'accoglimento parziale dell'appello proposto da si Parte_1 ritene sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 1, per compensare le spese di lite del presente giudizio fra le parti costituite;
le spese vanno dichiarate irripetibili nei confronti di rimasto contumace. Controparte_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4935/2022 R.G. così statuisce:
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello proposto da e, in parziale Parte_1
riforma della sentenza del giudice di Pace di Mascalucia numero 201/2021,
- CO (in qualità di impresa designata Controparte_1 dal F.G.V.S.) e in solido, al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 600,00, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria come specificato in parte motiva;
- CO (in qualità di impresa designata Controparte_1 dal F.G.V.S.) e in solido, al pagamento, in favore di Controparte_2
al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria come Parte_1 specificato in parte motiva anche sulla somma di euro 2.200,00;
- CO e in Controparte_1 Controparte_2 solido, al pagamento delle ulteriori spese legali per € 338,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario a titolo di compensi professionali e di euro 186,50 a titolo di spese vive, con distrazione in favore dell'avv. ASERO Carmelo, difensore antistatario di Parte_1
;
[...]
- RIGETTA per il resto;
COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio fra le parti costituite;
irripetibili nei confronti di rimasto contumace Controparte_2
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Renata
LOMBARDO, funzionario U.P.P. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 28 agosto 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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