Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1808/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente relatore
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1808 R.G. dell'anno 2024 tra:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Duilio Parte_1 C.F._1
Piccione, in virtù di procura alle liti in atti;
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Sammartano, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento necessario di Pubblico Ministero avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riportandosi alle condizioni del ricorso congiunto ex art 473bis 51c.p.c. sottoscritto da entrambe le parti il 7/11/ 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, dep. il 5/12/24, premesso che dalla loro relazione sono nati Per_1
(il 9/6/2019) e (il 5/7/2021), e hanno adito questo Per_2 Parte_1 Controparte_1
1
“1. affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, residente in
Marsala nel Corso A. Gramsci n. 184, scala A, con diritto di visita del padre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, e due volte a settimana, Per_2 Per_1
ed in particolare il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,45 alle ore 18, in cui il padre si impegnerà ad accompagnare, quando previsto, i minori al per svolgere Parte_2
l'attività di Basket: effettua la lezione dalle ore 16 alle ore 16,40, mentre Per_2 Per_1
dalle ore 16,40 alle ore 17,30. Durante tale arco temporale, il padre dovrà restare nell'edificio prima con l'uno e poi con l'altro figlio, curandosi di non lasciarli da soli. A partire dal mese di giugno, quando i bambini non saranno più impegnati con l'attività di basket, e stante l'aumento delle temperature, il padre potrà prelevare i minori sempre il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 19,30 o dalle ore 17,00 alle ore 20,00;
3. A settimane alterne, il padre trascorrerà con i minori la giornata del sabato o della domenica. In particolare, una settimana il padre preleverà i minori il sabato pomeriggio alle ore 16,30 circa e dopo aver cenato con loro, li riaccompagnerà a casa della madre intorno alle ore 22, mentre la settimana successiva, il padre preleverà i minori la domenica mattina alle ore 10,30 circa e dopo aver pranzato con loro li riaccompagnerà dalla madre intorno alle ore 15. Inoltre, durante tali giornate, se previsti laboratori, letture, o altre attività cui i bambini sono abituati a frequentare, il padre si impegna ad accompagnarli presso il Circoletto o il Carpe Diem, o altri centri che saranno indicati dalla madre;
4. Le festività natalizie saranno trascorse dai minori ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore alternando parimenti le festività, in particolare, i minori trascorreranno con la madre la notte del 24 dicembre e con il padre il pranzo del 25 dicembre, così come la notte del 31 dicembre i minori la trascorreranno con il padre ed il giorno del 1 gennaio con la madre, viceversa l'anno successivo, così a seguire. Inoltre, sin d'ora si fa presente che per quest'anno i minori trascorreranno le festività natalizie con la madre in quel di Ferrara, stante il già avvenuto acquisto dei relativi biglietti aerei, tuttavia, sarà sua cura ritornare a
Marsala per Capodanno in modo da permettere al padre di trascorrere con i figli il pranzo del 1° gennaio;
5. Per le festività pasquali i minori trascorreranno la giornata di Pasqua e di Pasquetta con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
2 6. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno col padre 10 giorni nel mese di luglio e 10 giorni nel mese di agosto, ove il padre avrà cura di prelevare i minori e trascorrere con gli stessi parte della mattina fino a pranzo o parte del pomeriggio fino a sera, tenendo conto degli impegni di entrambi i genitori e delle attività svolte dai minori;
7. Stante la tenera età dei minori, disporre che questi possano iniziare a pernottare presso il padre a partire dall'ottavo anno di età di ciascuno di loro;
8. Inoltre, il padre durante il diritto di visita si impegna a non lasciare i bambini ad altri soggetti, e a tenere un comportamento adeguato ad un genitore;
9. l padre, si impegna a far visionare la propria abitazione alla madre, in modo da assicurarsi che i luoghi siano adeguati ad ospitare dei minori;
10. Allorquando i minori debbano effettuare dei viaggi con la madre, il padre recupererà le giornate di visita nelle settimane successive;
11. Analoga organizzazione verrà posta in essere nel caso di malattia dei minori;
12. Il genitore non collocatario acconsente fin da ora al trasferimento dei minori presso la città di Ferrara ove possibilmente dovrà trasferirsi la per esigenze lavorative e Parte_1
personali. In particolare, la , reduce da un delicato intervento, ha la necessità di Pt_1 permanere e risiedere vicino l'ospedale ove effettua dei controlli periodici e, in quel di
Ferrara potrà contare sull'aiuto dei propri familiari;
13. disporre in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un CP_1 Pt_1 assegno mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 a figlio) quale contributo al mantenimento dei figli, da versare entro il cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
14. disporre che le spese straordinarie, così come previsto dal protocollo del Tribunale di
Marsala, previamente concordate tra le parti e documentate, vengano sostenute in pari misura da entrambi i genitori;
15. Disporre che l'assegno unico previsto per i minori venga percepito per intero dalla sig.ra ”. Pt_1
Il Tribunale osserva che le condizioni proposte non risultano pregiudizievoli per i minori né contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, sì che può darsi luogo alla chiesta ratifica, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori, ai sensi dell'art. 473bis.4, terzo comma, c.p.c., anche in considerazione della loro tenera età.
Le spese di lite rimangono a carico di chi le ha anticipate stante la peculiare natura del procedimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
1) dispone l'affidamento condiviso dei minori e ai genitori e Per_1 Per_2 Parte_1
, alle condizioni da essi stabilite nel ricorso congiunto sottoscritto da Controparte_1
entrambe le parti il 7/11/24 e depositato il 5/12/24, tutte richiamate per estratto in parte motiva;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 28/2/25.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
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