Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono-
cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 1160/2014 R.G. posto in decisione all'udienza del giorno 10 ottobre 2024
tra
1. , nato in [...] il [...], c.f. DMC- Controparte_1
e C.F._1
2. nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angela C.F._2
Maria Rizzo giusta procura in atti;
attori e
1. , in persona del Dirigente Generale Controparte_2
pro tempore, c.f. rappresentato ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
dello Stato di Messina, presso il cui Ufficio Distrettuale di Messina è
domiciliato;
2. , in persona del Sindaco pro tempore, con- Controparte_3
tumace,
convenuti avente ad oggetto: usucapione
1
e rappresentavano di aver posseduto uti Controparte_1 Parte_1
dominus un fondo sito in c.da Guidara, Nunziatella, censita al catasto di Mes-
sina al fg. 161, particella n. 868 con una superficie di circa 1.390 mq. Dedu-
cevano che dal 1986 avevano provveduto a recintare il fondo, a chiuderlo con pilastri e catene e a farvi arrivare l'acqua attraverso la proprietà di un confi-
nante. Nel corso degli anni, rappresentavano ancora, lo avevano utilizzato come ricovero barche per familiari ed amici e, in seguito alle mareggiate che si verificavano negli inverni, avevano anche riparato i danni alla strada. De-
ducevano di aver acquistato – il la particella n. 918, mentre la CP_1
la particella n. 916 entrambe del medesimo foglio – i terreni confinan- Pt_1
ti con la particella n. 868. Lamentavano che, mentre con riferimento alle par- ticelle nn. 916 e 918, in seguito all'espropriazione di cui alla procedura n.
3/2010 ad istanza del era stata riconosciuta loro Controparte_3
un'indennità, con riguardo alla particella 868, inclusa nella procedura espro- priativa dell'11 giugno 2012, l'espropriazione veniva notificata tramite affis- sione nell'Albo Pretorio per accertata irreperibilità dell'intestatario
[...]
, deceduto nel 1962. A seguito dell'autorizzazione – data a verbale Per_1
dagli istanti - la particella per cui è causa era già stata occupata per la realiz-
zazione dei lavori e, quindi, loro ne avevano perduto oltre al possesso, la pos-
sibilità di coltivarlo e di utilizzarlo. Fatte le dovute ricerche, rappresentavano che la particella, secondo la visura ipocatastale versata in atti, fosse stata, nel-
le more per effetto del decreto di esproprio, trasferita all' Controparte_4
[...
, ragion per cui lo citavano in giudizio;
chiedevano, pertanto, che fosse di-
chiarato -dal 1986 sino al momento dell'esproprio- intervenuto l'acquisto per
2 usucapione della particella n. 868, fg. 161, sita in Mili Marina (Messina), c.da
Nunziatella o citavano in giudizio anche il Comune di Messi- Persona_2
na cosicché l'ente delegato al pagamento potesse prendere atto dell'intervenuto acquisto a titolo di usucapione, senza formulare nei loro con-
fronti alcuna domanda.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva la pro- Controparte_5
pria carenza di legittimazione passiva in quanto, se fosse stata chiamata in causa in qualità di erede, l'incertezza in ordine agli eredi del defunto Per_1
non è sufficiente a ritenere che non ve ne fossero di altri oltre allo Stato, e se,
invece, fosse stata chiamata in quanto attuale proprietaria, la pronuncia del decreto ablativo segna il trasferimento della proprietà a titolo originario dall'espropriato all'espropriante e una volta verificatasi l'ablazione il bene entra a far parte del patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Deduce-
va, infine, che, se lo scopo fosse quello di ottenere l'indennità di esproprio,
parte attrice avrebbe dovuto rivolgere le sue richieste contro il CP_3
quale soggetto che ha posto in essere la procedura espropriativa e, in
[...]
quanto tale, legittimato alle obbligazioni indennitarie. Chiedeva quindi il ri-
getto delle domande di parte attrice.
All'udienza del 25 settembre 2017 venivano escussi per parte attrice i testi e . Precisate le conclusioni, all'udienza Testimone_1 Testimone_2
del 10 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Comune di Messi-
na che, seppur ritualmente citato, non si è costituito.
La domanda di parte attrice deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Com'è noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà
3 dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possono acquistarsi in virtù del possesso continuato per venti anni. Fonda- mento dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un di-
ritto, esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispettandone la sua desti-
nazione economica.
Orbene, nel caso di specie, l'uso, il possesso uti dominus e la coltivazione dei terreni insistenti sul terreno censito alla part. 868 del foglio 161 del Comune
di Messina, come risulta dall'escussione dei testi, sino alla data del provve-
dimento di esproprio, sono stati univocamente riferibili agli odierni attori.
Ciò può essere desunto dalle concordi risultanze testimoniali, infatti, il teste
, proprietario del fondo confinante con le particelle oggetto di causa, Tes_1
interrogato sulla proprietà del terreno confermava che dal 1986 gli attori ave-
vano posseduto il terreno e che lui, già prima di essere confinante, frequenta-
va la zona perché appassionato di caccia e di pesca. Allo stesso modo, con-
fermava che “dietro l'autorizzazione dell'ing. precedente proprieta- Per_3
rio da me acquistato hanno fatto passare la conduttura dell'acqua per irri-
gare il terreno”. Il teste invero, confermava sia la sussistenza della Tes_2
recinzione, realizzata dagli attori che il fatto che in seguito alle mareggiate questi si occupassero di riparare i danni occorsi.
Nella dichiarazione rilasciata dall' egli colloca intorno agli anni ot- Tes_1
tanta l'inizio del possesso in capo agli attori e di ciò ha contezza in quanto
“anche nei periodi in cui frequentavo giornalmente i luoghi in quanto vi te-
nevo i cani da caccia, non ho mai visto altri ad eccezione delle persone indi-
cate che a volte incaricavo di accudire i miei cani” (all. 9, atto di citazione).
4 Pertanto, ritenuto che tra il 1986 e la procedura di esproprio che ha interessa-
to la particella in questione sono trascorsi oltre vent'anni, deve essere dichia- rato che gli odierni attori avevano, al tempo dell'esproprio, già usucapito la particella n. 868 e, pertanto, deve essere loro riconosciuta l'indennità di esproprio prevista per il terreno in questione.
Nulla può essere disposto in ordine al trasferimento della proprietà in quanto,
come correttamente dedotto da parte convenuta, l'acquisto in capo all'Agenzia del Demanio si considera a titolo originario sin dalla data dell'ablazione. E, in ogni caso, “il terzo che pretenda il diritto di proprietà
(che, nella specie, si assumeva acquistato per intervenuta usucapione) su tutto o parte del bene già trasferito all'espropriante, ma deve far valere il proprio diritto, nei confronti dell'espropriato, sull'indennità di espropriazione” (Cass.
civ., sez. I, n. 1730/1999). Invero, nel caso in esame, gli odierni attori hanno agito in giudizio per vedersi riconosciuta non già l'attuale proprietà del terre- no (di cui non contestano l'appartenenza in capo all'Agenzia del Demanio),
quanto che, alla data del procedimento di esproprio, la proprietà fosse già,
stante la sussistenza dei presupposti fondanti l'istituto dell'usucapione, in ca-
po a loro.
Poiché si ha certezza, raggiunta grazie alle testimonianze, che all'incirca a metà degli anni ottanta gli odierni attori possedessero pacificamente e uti
dominus il terreno e che, alla data di espropriazione, cioè l'11 giugno 2012
(tanto che sono stati gli attori a fornire l'autorizzazione perché l'Agenzia del
Demanio iniziasse i lavori e sempre loro si sono occupati di sgomberare la particella), ex art. 1142 c.c. si presume che essi abbiano posseduto anche ne-
gli anni intermedi.
5 Per giurisprudenza granitica la prova degli elementi costitutivi della fattispe-
cie acquisitiva compete a chi chiede il riconoscimento dell'usucapione. Nel
caso in esame, si ritiene che sia stata fornita prova del possesso continuato e non interrotto, oltre che dell'animus possidendi (Cass. civ. n. 30711/2024) da parte degli attori per oltre un ventennio. Inoltre, l'efficacia ex tunc della sen-
tenza che dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione consente di dichiara-
re che negli anni dal 1986 al 2012 la proprietà della particella per cui è causa fosse in capo a e Controparte_1 Parte_1
[... Tuttavia, rilevato che l'ente competente per il pagamento è il CP_3
in qualità di ente che ha posto in essere la procedura espropriativa e CP_3
che, però, gli attori esplicitamente rinunciano a qualsiasi domanda nei con-
fronti di detto nulla col presente provvedimento deve essere dispo- CP_3
sto in ordine al pagamento dell'indennità di esproprio.
Al fine di garantire la continuità tra le trascrizioni deve essere ordinata la tra-
smissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Messina cosicché la stessa possa essere regolarmente trascritta, come previsto per legge.
Deve, tra l'altro, essere disatteso l'invocato difetto di legittimazione passiva dedotto da parte convenuta in quanto una sentenza resa senza il contradditto-
rio con il proprietario attuale del bene – anche se nei suoi confronti non vi è
alcuna effettiva pretesa - non potrebbe avere alcun effetto (Cass. civ. n.
5335/2000).
Atteso l'esito della controversia, in cui non è ravvisabile una soccombenza in capo a nessuna delle parti in causa, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
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PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 1160/2014
R.G., così decide:
1. Dichiara che e al momento Controparte_1 Parte_1
dell'espropriazione, erano divenuti proprietari per intervenuta usuca-
pione della particella censita in catasto al fg. 161, part. 868, sita in
Messina, Mili Marina, c.da Nunziatella o Conte Guidara;
2. Respinge ogni altra domanda;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascri-
zione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità al fi-
ne di garantire la continuità tra le trascrizioni;
4. Compensa le spese di lite.
Messina, 04/02/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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