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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/11/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA composto dai sigg.ri Magistrati dr. SC OL ZO Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dr. Alex ZA Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata Mazara del Vallo il 20/12/1973, C.F., Parte_1
, in proprio e nella qualità di amministratore della C.F._1
corrente Controparte_1 in Mazara del Vallo in via Bessarione n. 66, P. IVA , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Baldassare Lauria e dall'avv. Rosalinda
Mangiapane, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_2
e , nato a [...] il C.F._2 CP_3
29/03/1965, C.F. rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
US Cavallaro, giusta procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: esclusione del socio ex art. 2286 c.c.; risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti e svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1 nella qualità di amministratore della Controparte_1
, chiedeva: “Preliminarmente: - Accertare e Dichiarare Controparte_1
le gravi inadempienze compiute dalla signora nell'esercizio della CP_2 funzione di Amministratore e Socia Accomandataria della
[...]
e per l'effetto disporre l'esclusione della Controparte_4 stessa ai sensi dell'art. 2286 c.c. Nel merito: - Accertare e Dichiarare che i signori
e hanno posto in essere una condotta fraudolenta a CP_3 CP_2 danno della e Controparte_4 Controparte_1 della;
- Accertare e Dichiarare che dalla condotta posta in Controparte_5 essere dai signori e ne sono conseguiti danni CP_3 CP_2 patrimoniali ed economici sia per la Società Controparte_1
e della , quantificabili in €.
[...] Controparte_5
302.394,00, quale importo fraudolentemente chiesto con Decreto Ingiuntivo, e per
l'effetto condannare gli stessi al risarcimento del danno da determinarsi in complessivi €. 302.394,00, ovvero quale danno emergente e lucro cessante, o in quella somma maggiore o minore che si terrà di giustizia;
- Accertare e Dichiarare che nella condotta assunta dal Dott. sono ravvisabili gli estremi delle CP_3 violazioni Codicistiche e Deontologiche come sopra enucleate e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno nella misura che si terrà di giustizia;
- Accertare e Dichiarare che nella condotta assunta dalla signora sono CP_2 ravvisabili gli estremi delle violazioni Codicistiche e Statutarie come sopra enucleate e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno nella misura che si terrà di giustizia;
- Con condanna alle spese e compensi del processo, oltre oneri come per legge. In Estremo Subordine, qualora l'Autorità Giudicante non dovesse ravvisare estremi di responsabilità e dolo nelle condotte assunte dai signori
e - Accertare e Dichiarare la condotta negligente e colposa degli CP_2 CP_3 odierni convenuti per tutti i danni arrecati alla Società ed ai Soci e per l'effetto condannare gli stessi al risarcimento del danno come sopra determinato, o in quella misura maggiore o minore che si terrà di giustizia”.
Si costituivano in giudizio i convenuti e , i quali CP_2 CP_3 chiedevano: “
1. In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la competenza esclusiva, per materia e territorio del Tribunale Civile di Palermo,
2 sezione specializzata in materia di impresa, per la trattazione del presente giudizio, onerando parte attrice a riproporre il presente giudizio innanzi al suddetto tribunale;
2. rilevare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni azione e diritto, per intervenuto decorso dei termini di legge;
per l'effetto, dichiarare
l'inammissibilità dell'azione;
3. Nel merito rigettare tutte le contestazioni e le richieste formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto e carente di prova;
4. Condannare parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa in favore dell'odierna convenuta;
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.”.
Il processo, già all'esito della prima udienza, veniva dichiarato interrotto per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei confronti della società attrice e della socia illimitatamente responsabile e veniva riassunto per iniziativa della Curatela fallimentare.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali, con l'escussione del teste
, e C.T.U. tecnico contabile affidata al dott. Testimone_1 Per_1
[...]
Terminata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione. Il
Tribunale, preso atto che nelle more era divenuta definitiva la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva revocato la sentenza di fallimento della società attrice e della socia illimitatamente responsabile, dichiarava nuovamente l'interruzione del processo, che veniva riassunto per iniziatica degli originari attori.
Mutato il relatore, all'udienza del 21 ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Competenza.
Quanto eccezione di incompetenza di questo Tribunale per appartenere la stessa al Tribunale delle imprese, si reitera la declaratoria di infondatezza già espressa con ordinanza del 05/04/2023, per le motivazioni ivi contenuto, da intendersi qui richiamate.
3) . CP_6
3 3.1) Brevi cenni in fatto sull'odierna vicenda e diacronia dell'assetto societario della Controparte_1
Giova, a fini di chiarezza espositiva, richiamare sommariamente alcune vicende sottese alla presente controversia.
La causa odierna trova la sua scaturigine da un decreto ingiuntivo per compensi professionali che aveva ottenuto da questo CP_3
Tribunale nel mese di febbraio 2020 nei confronti della società attrice sulla base di una ricognizione di debito sottoscritta nel 2014 da , sua CP_2
moglie, nonché, all'epoca, amministratore e socio accomandatario della società.
L'assetto societario della ha subito varie Controparte_1 evoluzioni nel tempo, di cui è opportuno dare conto per meglio comprendere il conteso in cui la controversia è maturata e le eventuali refluenze che questo può proiettare nello scrutinio delle domande ed eccezioni poste dalle parti.
Sul punto, è pacifico tra le parti che:
- la società viene costituita il 23/09/1986 con la denominazione
[...] ad opera di padre di , CP_7 Parte_2 CP_2 Pt_3
e , per il trasporto cargo di merce, in particolare
[...] Testimone_1 prodotti ittici;
alla costituzione la società veniva affidata al 50% ciascuno ai due figli e – quest'ultimo già prestava lavoro in banca- in CP_2 Pt_3
quanto il figlio era minorenne;
Tes_1
- il 07/11/1988, al raggiungimento della maggiore età del figlio , i Tes_1
figli e cedevano parte della propria quota al fratello , CP_2 Pt_3 Tes_1
in modo tale che la società fosse costituita in pari quota dai tre figli;
l'amministrazione rimaneva attribuita alla sola figlia CP_2
- dopo qualche anno veniva deciso di aggiungere all'attività di trasporti cargo quella di agenzia di viaggi;
- nel 1994, il socio – per ragioni di incompatibilità con il suo Parte_3
lavoro in banca – decideva di cedere formalmente le proprie quote ai germani e;
CP_2 Tes_1
4 - nel 1996 (allora fidanzata di , odierna Controparte_1 Parte_3
accomandataria, veniva assunta quale dipendente della CP_2 CP_7
percependo regolare stipendio;
tale rapporto di lavoro dipendente
[...]
veniva mantenuto fino al 2003, considerato che nel febbraio 2004 l'odierna accomandataria acquisiva il 50% di quote della Controparte_1 [...]
(secondo i convenuti per conto ed in sostituzione del marito CP_7
; Pt_3
- intanto, all'attività di cargo e di agenzia viaggi veniva affiancata quella del trasporto delle persone con NCC, per transfert per e da aeroporto;
- nel biennio 2002/2003 i soci decidevano di di scindere la società, attribuendo la parte cargo a , che cedeva le proprie quote Testimone_1 sociali in favore degli altri soci e/o delle persone dagli stessi designate, ed inizia un'attività in proprio;
pertanto, rimanevano soci della società CP_2
e ;
[...] Controparte_1
- nel 2014 l'amministrazione della società passava a;
Controparte_1
- in data 19/02/2014, prima dell'avvicendamento alla carica di amministratore tra e , veniva sottoscritto CP_2 Controparte_1
dalla prima un atto di ricognizione del debito in favore del professionista e marito per i compensi maturati dall'inizio dell'incarico nel CP_3
1992 e fino al 19/02/2014, nonché i parametri di pagamento dell'attività professionale futura;
- nel mese di febbraio 2020 otteneva dal Tribunale di Marsala CP_3
un decreto che ingiungeva alla il pagamento della Controparte_1
somma di euro 302.394,22 oltre interessi e spese legali. Il giudizio di opposizione so concludeva con un rigetto, a cui seguivano una seria di iniziative esecutive da parte del creditore procedente ed anche una istanza di fallimento.
Ciò brevemente posto in relazione al contesto societario, è ora possibile procedere con lo scrutinio delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
3.2) Eccezione di prescrizione.
I convenuti hanno entrambi sollevato eccezione di prescrizione delle
5 domande risarcitorie avversare. L'eccezione – che, come noto, è tale in senso stretto e deve essere sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata – è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile.
Ed infatti, in citazione era stata fissata quale data di udienza il 15/05/2022 ma i convenuti si sono costituiti entrambi in data 28/04/2022, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza cui all'art. 166 c.p.c. ratione temporis applicabile. E' appena il caso di evidenziare che nessuna refluenza ha il rinvio d'ufficio al giorno 19/05/2022 (data in cui la prima udienza si è effettivamente tenuta), atteso che “Il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168- bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5,
c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore” (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 2299 del 30/01/2017 - Rv. 642490 – 01; cfr., altresì, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 4411 del 19/02/2025 - Rv. 673769 - 01)
3.3) Sulla domanda di risarcimento del danno.
Con riguardo alle domande risarcitorie formulate da parte attrice il Collegio osserva quanto segue:
- è provato che il convenuto abbia svolto la propria attività CP_3 professionale in favore della società attrice dal 1992 al 2019 (cfr. doc. 10 di parte convenuta);
- non risulta che abbia ricevuto compensi per l'opera prestata;
CP_3
- è provato e pacifico che nel 2014, la società attrice, per mano dell'allora amministratore , ha riconosciuto il proprio debito nei confronti CP_2 di per l'opera sino ad allora prestata ed abbia determinato i CP_3
parametri per il compenso per l'opera che avrebbe prestato successivamente e fino al 2019 (cfr. ricognizione di debito in atti);
6 - dal 2014 in poi l'incarico di amministratore della società è stato rivestito da;
Controparte_1
- a fronte della ricognizione di debito, la società attrice non è riuscita a provare l'insussistenza – né nell'an, né nel quantum- del credito fatto valere dal convenuto , come già rilevato da questo Tribunale in sede CP_3 di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. sentenza del Tribunale di Marsala del 10/06/2021 resa a definizione del procedimento n. 725/2020 R.G.).
Sulla scorta di tutte le evidenze sopra indicate, non può affermarsi che la ricognizione di debito in base alla quale si sono innestate le azioni di cognizioni ed esecutive intraprese da per recuperare il credito CP_3 abbiano prodotto un danno “ingiusto” alla società: invero, non sono stati provati profili di illiceità né in relazione alla ricognizione di debito, né, di conseguenza, in relazione alle azioni proposto per la tutela del credito.
Rimane da esaminare l'altro profilo di danno lamentato dagli attori, ossia quella che sarebbe maturato in capo alla società per il mancato inserimento in bilancio delle voci relative al compenso del professionista . CP_3
Dalla C.T.U. a firma dal dott. redatta con corretto metodo, priva Persona_2
di vizi logici e congrua rispetto ai quesiti proposti, è risultato che “la mancata rilevazione contabile nei periodi dal 1992 al 2013 dei compensi riconosciuti con
l'atto datato 19.02.2014, ha prodotto un aggravio di IRAP per complessive €
7.969,55” (cfr. conclusioni C.T.U).
Ora, la cifra individuata dal C.T.U. non può essere oggetto di risarcimento, poiché il mancato risparmio riconducibile alla mancata inserzione in bilancio delle voci di compenso al professionista è dipeso dalla condotta – quanto meno – colposa della società medesima.
Giova rammentare che “La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza
d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado
7 di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 4770 del 15/02/2023 - Rv. 666764 - 01).
Nel caso in esame, parte convenuta ha evidenziato già in sede di comparsa di costituzione i fatti da cui desumere la condotta ascrivibile al danneggiato nella causa del danno, fatti che poi hanno trovato conferma in sede istruttoria.
Secondo la tesi prospettata da parte convenuta, infatti, i soci erano d'accordo nel non iscrivere a bilancio i costi relativi ai compensi dovuti ad
, adempimento che veniva rimandato di anno in anno. CP_3
Detta allegazione ha trovato conferma nella testimonianza resa da Tes_1
, socio fino al 2003 sulla cui attendibilità non sono emerse
[...]
controindicazioni di sorta, il quale, sentito all'udienza del 21 marzo 2024, così ha dichiarato:
A.D.R.: “ è mio cognato;
era pure il commercialista della società CP_3
CP_1
E' stato consulente dal 1994 al 2003. Io sono stato socio fino al 2003 della società.
Si è sempre parlato del compenso dell' ma si rinviava di anno in anno;
si CP_3 diceva un altro anno poi se ne parla.
Ne parlavo io con mia sorella e mio fratello Non CP_2 Parte_3 pagavamo il compenso all' perché eravamo in famiglia e si cercava sempre di CP_3 posticipare.
Non avevamo neanche parlato dell'ammontare del compenso dell' . CP_3
Risulta dunque provato che fino al 2003 vi fosse consenso comune tra tutti i fratelli compreso marito di nel CP_2 Parte_3 Controparte_1 rinvio di anno in anno del compenso dell' . CP_3
Attesa la natura familiare della società, tenuto conto che già dal 1996
, moglie di prestava la propria attività in Controparte_1 Parte_3
seno alla società medesima e che anche dopo la sua assunzione della carica di amministratore il compenso dell' continuava a non essere iscritto CP_3
8 in bilancio, se ne può presuntivamente desumere che anche dopo il 2003 la volontà dei soci fosse proprio quella di non iscrivere in bilancio il compenso dovuto al professionista . In altri termini, il mancato risparmio di CP_3
imposta derivato dall'omissione di cui si tratta è stato frutto di una precisa scelta societaria, condivisa anche dalla attrice ed attuale amministratrice della società, come deve desumersi dal fatto che l'omissione si è protratta anche dopo che questa ha assunto l'amministrazione della società.
Di conseguenza, poiché l'omissione de qua è da ricondurre ad una precisa scelta della compagine sociale, ritiene il Collegio che il fatto del danneggiato escluda ex art. 1227 c.c. la responsabilità del professionista nell'aver cagionato il lamentato mancato risparmio di imposta.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento del danno, come variamente articolata da parte attrice, deve essere rigettata.
3.4) Sulla domanda di esclusione del socio . CP_2
Le ragioni espresse al punto precedente valgono anche a determinare il rigetto della domanda di esclusione del socio CP_2
dall'accomandita.
Ed invero:
- la ricognizione di debito firmata nel 2014 risulta legittima, in quanti relativa a prestazioni realmente effettuate da , non smentite – CP_3
si ribadisce – né nell'an né nel quantum;
- la mancata iscrizione in bilancio dei compensi dell' era frutto di una CP_3 precisa scelta di tutta la compagine societaria, compresa l'attrice CP_1
, come si evince dalla persistenza della omissione anche negli anni
[...]
successivi alla assunzione della carica di amministratore della società.
Non risultano pertanto da parte del socio inadempienze CP_2
“gravi”, tali da fondare la sua esclusione dalla società.
Anche questa domanda è dunque infondata e va rigettata.
4) Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attricee,
9 liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/14 per le cause di valore compreso fra euro 260.000,00 ed euro
520,000,00.
5) Spese di C.T.U.
Per le ragioni di cui al precedente punto, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna , in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratore della Controparte_1
al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...] CP_2
ed , che si liquidano in euro 22.457,00, oltre IVA, CPA e CP_3 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Marsala, il 20 novembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Alex ZA SC OL ZO
10