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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/10/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 908/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 908/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMOVINI Parte_1 C.F._1
EUGENIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMAIONI CP_1 C.F._2 DO UC e dell'avv. CARDOLA RAFFAELLA
CONVENUTO oggetto: risarcimento del danno da incidente stradale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Si chiede:
-il rigetto delle conclusioni difensive della resistente;
-l'accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva della;
CP_1
-il riconoscimento del risarcimento integrale del danno biologico, morale e relazionalesubito dalla ricorrente;
-il riconoscimento delle spese mediche comprese quelle della C.T.U.;
-la condanna della resistente alle spese di lite e della fase della negoziazione assistitacome da note spese che si allegano.”.
Per il convenuto: “accertare e dichiarare come i fatti per cui è causa siano imputabili in misura non esclusiva alla sig.ra e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'abnormità della pretesa CP_1 attorea, limitando questa nel quantum ai danni effettivamente provati ed allegati nonché decurtando il corrispettivo valore pari all'apporto concorsale della ricorrente anche giusto Parte_1 disposto ex art. 1227 c.c., il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze di lite, anche alla luce della condotta della resistente.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.6.2023 ex art. 281 decies c.p.c. e successivamente notificato, conveniva in giudizio allegando che: in data 17.10.2022 ella, Parte_1 CP_1 pagina 1 di 5 provenendo da via D. Alighieri ad Ascoli Piceno, nell'atto di attraversare a piedi la via Corso V.
Emanuele, all'altezza del civico n. 5, a circa metà della sede stradale dedicata ai velocipedi, veniva urtata al fianco dalla sig.ra in sella alla sua bicicletta, che sopraggiungeva dalla sua sinistra;
CP_1 nella conseguente caduta aveva riportato “frattura del III prossimale omero dx, frattura composta della parte supero-anteriore dell'acetabolo dx e contusioni multiple”. Sul presupposto della responsabilità della convenuta ex art. 2054 c.c. e 190 CdS ne chiedeva, dunque, la condanna al risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo, opportunamente personalizzato, del danno morale da reato e del danno patrimoniale (rimborso spese mediche e compensi del legale per l'assistenza stragiudiziale nella negoziazione assistita), previa detrazione della somma di € 5.500,00 già versatale in acconto. Si costituiva la convenuta non negando la propria responsabilità nell'accaduto ma eccependo il concorso di colpa della danneggiata, che aveva iniziato l'attraversamento (l'impatto era infatti avvenuto all'inizio di esso) senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé
o per altri, ed indicando che lei aveva immediatamente frenato arrestando la bicicletta. Contestava i danni richiesti poiché non provati e chiedeva decurtarsi l'importo eventualmente dovuto anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con ordinanza del 27.11.2023 – da intendersi qui trascritta – venivano rigettate le prove orali e disposta c.t.u. medico-legale.
Svolta la c.t.u., veniva fissata l'udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta.
Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note scritte. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
In diritto, ai sensi dell'art. 2054, comma I, c.c., sussiste una presunzione relativa di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni a persone o cose causalmente legati alla circolazione del veicolo stesso. Quanto ai confini della prova liberatoria, il cui onere ricade sul conducente/danneggiante, secondo la più recente giurisprudenza sul punto, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 9856 del 28/03/2022; in senso conforme, Cassazione, sez. 3, sentenza n. 8663 del 04/04/2017).
Nel caso di specie dall'espletata istruttoria sono emersi elementi non sufficienti a permettere di ritenere superata la presunzione di responsabilità in capo al conducente della bicicletta o tali da far ritenere un concorso colposo del pedone. Infatti, pacifico in causa è che la sia stata urtata dalla bicicletta Parte_1
e che l'urto sia avvenuto sulla pista ciclabile (la quale, su c.so V. Emanuele, corre attaccata al marciapiede sud, da cui la aveva iniziato l'attraversamento). E' stata, poi, la stessa a Parte_1 CP_1 dichiarare ai vigili intervenuti nell'immediatezza dell'incidente (cfr. rapporto all. 7 al ricorso) di aver notato la che dal marciapiede di via D. Alighieri si stava dirigendo verso l'attraversamento Parte_1 pedonale che da sud conduce al marciapiede lato nord: la conducente della bicicletta, quindi, aveva avvistato il pedone quando questo era ancora sul marciapiede e, ciononostante, non è riuscita ad arrestare in tempo la marcia. Né ella ha fornito prova di aver adottato tutte le cautele esigibili in pagina 2 di 5 relazione al caso concreto. Neppure è emerso in causa alcun elemento tale da far ritenere la condotta del pedone totalmente anormale e ragionevolmente non prevedibile.
La responsabilità del sinistro deve, dunque, addebitarsi in via esclusiva alla CP_1
In ordine ai danni-conseguenza, è documentato in atti l'accesso al pronto soccorso della Parte_1 subito dopo il fatto, e la c.t.u. medico-legale svolta in giudizio ha verificato che a seguito del sinistro l'attrice ha riportato “FRATTURA III PROSSIMALE OMERO DX. FRATTURA COMPOSTA DELLA PARTE SUPERO ANTERIORE ”. Dopo i Controparte_2 trattamenti del caso all'attrice sono residuati “Lievi esiti algodisfunzionali spalla dx in destrimane in pregressa frattura del III prossimale omero dx trattato in modo conservativo. Minime turbe algodisfunzionali della coxo femorale dx in esiti di frattura composta supero anteriore acetabolo dx trattato in modo incruento”. Detti postumi sono stati valutati dal c.t.u. quale danno biologico permanente nella misura di 8 punti percentuali. La valutazione appare corretta, non risultando dirimenti le osservazioni del c.t. di parte attrice, poiché, come indicato dal c.t.u. nella relativa risposta, la rotazione dell'anca destra risulta essere limitata solo ai gradi estremi e per la sola manovra di extra rotazione, e non vi sono né dolori al movimento né disturbi alla deambulazione, e per il braccio destro sono limitate l'elevazione e l'abduzione solo ai gradi estremi. Il c.t.u. ha, poi, quantificato l'inabilità temporanea come segue: I.T.T. per 30 giorni, i.t.p. al 75% per 15 giorni, I.T.P. al 50% per 15 giorni, e al 25% per ulteriori 15 giorni.
Per la quantificazione dei danni riconosciuti – trattandosi di lesioni micropermanenti – devono applicarsi le tabelle indicate dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private. Le tabelle applicate sono quelle vigenti al momento della presente decisione (cfr. Cass. n. 7272/2012; in punto di mera quantificazione del danno, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito: Cass. ordinanza n. 19229 /2022). Dunque, alla luce delle tabelle emanate ai sensi dell'art. 139, D. Lgs. 209/2005 (così come aggiornate con D.M. 18/07/2025), e considerata l'età (70 anni) dell'attore al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012, secondo cui «nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità ritenuti riconducibili all'evento lesivo, il danno biologico permanente va quantificato in una somma pari a €
11.329,58.
Non si ritiene di dover applicare alla indicata somma l'aumento – pur permesso dall'art. 139, c. 3 – a titolo di danno morale, poiché tale voce di danno non è stata non solo provata ma neppure allegata nella sua specifica consistenza e non può, a maggior ragione trattandosi di lesioni micro permanenti, essere ritenuta in re ipsa (la norma richiede che la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, elementi tutti che in causa non risultano non solo provati ma neppure specificamente allegati dall'attore). In materia di danno morale da lesioni micropermanenti, deve tenersi conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato, oltre che dell'allegazione, anche della specifica prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad pagina 3 di 5 apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cassazione sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Quanto al danno tradizionalmente definito esistenziale, la formulazione dell'art. 139, comma 2, D. Lgs.
209/2005 è chiara nel prevedere che le conseguenze di natura dinamico-relazionale e le incidenze negative sulle attività quotidiane debbano ritenersi comprese nella liquidazione del danno biologico, tanto che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel
“vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute (Cassazione sentenza n. 901 del 17/01/2018).
La domanda di risarcimento del danno, in aggiunta al danno biologico, relativa alle conseguenze subite in termini di qualità di vita o danno sociale, dunque, non può trovare accoglimento in quanto tali voci di danno devono ritenersi comprese nella liquidazione del danno biologico.
Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle, sarà dovuta una somma complessiva di € 2.949,46 (di cui € 1.685,40 per I.T.T. per 30 giorni, € 632,03 per I.T.P. al 75% per 15 giorni, € 421,35 per I.T.P. al 50% per 15 giorni, ed € 210,68 per I.T.P. al 25% per 15 giorni). Alle somme indicate andrà detratto l'importo di € 5.500,00 già pagato in acconto.
Sulla somma residua di € 8.779,04, complessivamente dovuta per danno non patrimoniale, andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT
(Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995).
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
Quanto al danno di natura patrimoniale, l'attore domanda il rimborso delle spese mediche documentate. Esse sono state riconosciute congrue dal c.t.u. e sono documentate per € 404,00. Ugualmente documentato è l'esborso di € 450,00 quale spesa per il c.t.p. Su tali somme spetteranno gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo.
L'attore domanda, infine, il rimborso delle spese legali stragiudiziali consistenti nel compenso del legale nella procedura di negoziazione assistita. Ebbene, vista la documentazione relativa all'attività di negoziazione assistita svolta e applicati i parametri del d.m. 55/2014 e ss.mm. (visto che non vi è prova pagina 4 di 5 di un già avvenuto esborso, la liquidazione dev'essere fatta da questo giudice unitamente alle spese di giudizio), ritenuto applicabile lo scaglione di valore relativo al quantum riconosciuto all'attrice piuttosto che a quello domandato, si ritiene congrua la somma di € 1.323,00.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex art. 5 d.m. 44/2014, in base alla somma attribuita alla parte vittoriosa piuttosto che a quella domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: condanna al pagamento, in favore di delle seguenti somme: € CP_1 Parte_1
8.779,04 per risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 854,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, che CP_1 Parte_1 si liquidano: per la negoziazione assistita in € 1.323,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; per il presente giudizio in € 3.376,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 545,00 per spese;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 908/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMOVINI Parte_1 C.F._1
EUGENIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMAIONI CP_1 C.F._2 DO UC e dell'avv. CARDOLA RAFFAELLA
CONVENUTO oggetto: risarcimento del danno da incidente stradale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Si chiede:
-il rigetto delle conclusioni difensive della resistente;
-l'accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva della;
CP_1
-il riconoscimento del risarcimento integrale del danno biologico, morale e relazionalesubito dalla ricorrente;
-il riconoscimento delle spese mediche comprese quelle della C.T.U.;
-la condanna della resistente alle spese di lite e della fase della negoziazione assistitacome da note spese che si allegano.”.
Per il convenuto: “accertare e dichiarare come i fatti per cui è causa siano imputabili in misura non esclusiva alla sig.ra e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'abnormità della pretesa CP_1 attorea, limitando questa nel quantum ai danni effettivamente provati ed allegati nonché decurtando il corrispettivo valore pari all'apporto concorsale della ricorrente anche giusto Parte_1 disposto ex art. 1227 c.c., il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze di lite, anche alla luce della condotta della resistente.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.6.2023 ex art. 281 decies c.p.c. e successivamente notificato, conveniva in giudizio allegando che: in data 17.10.2022 ella, Parte_1 CP_1 pagina 1 di 5 provenendo da via D. Alighieri ad Ascoli Piceno, nell'atto di attraversare a piedi la via Corso V.
Emanuele, all'altezza del civico n. 5, a circa metà della sede stradale dedicata ai velocipedi, veniva urtata al fianco dalla sig.ra in sella alla sua bicicletta, che sopraggiungeva dalla sua sinistra;
CP_1 nella conseguente caduta aveva riportato “frattura del III prossimale omero dx, frattura composta della parte supero-anteriore dell'acetabolo dx e contusioni multiple”. Sul presupposto della responsabilità della convenuta ex art. 2054 c.c. e 190 CdS ne chiedeva, dunque, la condanna al risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo, opportunamente personalizzato, del danno morale da reato e del danno patrimoniale (rimborso spese mediche e compensi del legale per l'assistenza stragiudiziale nella negoziazione assistita), previa detrazione della somma di € 5.500,00 già versatale in acconto. Si costituiva la convenuta non negando la propria responsabilità nell'accaduto ma eccependo il concorso di colpa della danneggiata, che aveva iniziato l'attraversamento (l'impatto era infatti avvenuto all'inizio di esso) senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé
o per altri, ed indicando che lei aveva immediatamente frenato arrestando la bicicletta. Contestava i danni richiesti poiché non provati e chiedeva decurtarsi l'importo eventualmente dovuto anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con ordinanza del 27.11.2023 – da intendersi qui trascritta – venivano rigettate le prove orali e disposta c.t.u. medico-legale.
Svolta la c.t.u., veniva fissata l'udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta.
Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note scritte. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
In diritto, ai sensi dell'art. 2054, comma I, c.c., sussiste una presunzione relativa di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni a persone o cose causalmente legati alla circolazione del veicolo stesso. Quanto ai confini della prova liberatoria, il cui onere ricade sul conducente/danneggiante, secondo la più recente giurisprudenza sul punto, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 9856 del 28/03/2022; in senso conforme, Cassazione, sez. 3, sentenza n. 8663 del 04/04/2017).
Nel caso di specie dall'espletata istruttoria sono emersi elementi non sufficienti a permettere di ritenere superata la presunzione di responsabilità in capo al conducente della bicicletta o tali da far ritenere un concorso colposo del pedone. Infatti, pacifico in causa è che la sia stata urtata dalla bicicletta Parte_1
e che l'urto sia avvenuto sulla pista ciclabile (la quale, su c.so V. Emanuele, corre attaccata al marciapiede sud, da cui la aveva iniziato l'attraversamento). E' stata, poi, la stessa a Parte_1 CP_1 dichiarare ai vigili intervenuti nell'immediatezza dell'incidente (cfr. rapporto all. 7 al ricorso) di aver notato la che dal marciapiede di via D. Alighieri si stava dirigendo verso l'attraversamento Parte_1 pedonale che da sud conduce al marciapiede lato nord: la conducente della bicicletta, quindi, aveva avvistato il pedone quando questo era ancora sul marciapiede e, ciononostante, non è riuscita ad arrestare in tempo la marcia. Né ella ha fornito prova di aver adottato tutte le cautele esigibili in pagina 2 di 5 relazione al caso concreto. Neppure è emerso in causa alcun elemento tale da far ritenere la condotta del pedone totalmente anormale e ragionevolmente non prevedibile.
La responsabilità del sinistro deve, dunque, addebitarsi in via esclusiva alla CP_1
In ordine ai danni-conseguenza, è documentato in atti l'accesso al pronto soccorso della Parte_1 subito dopo il fatto, e la c.t.u. medico-legale svolta in giudizio ha verificato che a seguito del sinistro l'attrice ha riportato “FRATTURA III PROSSIMALE OMERO DX. FRATTURA COMPOSTA DELLA PARTE SUPERO ANTERIORE ”. Dopo i Controparte_2 trattamenti del caso all'attrice sono residuati “Lievi esiti algodisfunzionali spalla dx in destrimane in pregressa frattura del III prossimale omero dx trattato in modo conservativo. Minime turbe algodisfunzionali della coxo femorale dx in esiti di frattura composta supero anteriore acetabolo dx trattato in modo incruento”. Detti postumi sono stati valutati dal c.t.u. quale danno biologico permanente nella misura di 8 punti percentuali. La valutazione appare corretta, non risultando dirimenti le osservazioni del c.t. di parte attrice, poiché, come indicato dal c.t.u. nella relativa risposta, la rotazione dell'anca destra risulta essere limitata solo ai gradi estremi e per la sola manovra di extra rotazione, e non vi sono né dolori al movimento né disturbi alla deambulazione, e per il braccio destro sono limitate l'elevazione e l'abduzione solo ai gradi estremi. Il c.t.u. ha, poi, quantificato l'inabilità temporanea come segue: I.T.T. per 30 giorni, i.t.p. al 75% per 15 giorni, I.T.P. al 50% per 15 giorni, e al 25% per ulteriori 15 giorni.
Per la quantificazione dei danni riconosciuti – trattandosi di lesioni micropermanenti – devono applicarsi le tabelle indicate dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private. Le tabelle applicate sono quelle vigenti al momento della presente decisione (cfr. Cass. n. 7272/2012; in punto di mera quantificazione del danno, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito: Cass. ordinanza n. 19229 /2022). Dunque, alla luce delle tabelle emanate ai sensi dell'art. 139, D. Lgs. 209/2005 (così come aggiornate con D.M. 18/07/2025), e considerata l'età (70 anni) dell'attore al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012, secondo cui «nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità ritenuti riconducibili all'evento lesivo, il danno biologico permanente va quantificato in una somma pari a €
11.329,58.
Non si ritiene di dover applicare alla indicata somma l'aumento – pur permesso dall'art. 139, c. 3 – a titolo di danno morale, poiché tale voce di danno non è stata non solo provata ma neppure allegata nella sua specifica consistenza e non può, a maggior ragione trattandosi di lesioni micro permanenti, essere ritenuta in re ipsa (la norma richiede che la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, elementi tutti che in causa non risultano non solo provati ma neppure specificamente allegati dall'attore). In materia di danno morale da lesioni micropermanenti, deve tenersi conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato, oltre che dell'allegazione, anche della specifica prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad pagina 3 di 5 apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cassazione sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Quanto al danno tradizionalmente definito esistenziale, la formulazione dell'art. 139, comma 2, D. Lgs.
209/2005 è chiara nel prevedere che le conseguenze di natura dinamico-relazionale e le incidenze negative sulle attività quotidiane debbano ritenersi comprese nella liquidazione del danno biologico, tanto che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel
“vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute (Cassazione sentenza n. 901 del 17/01/2018).
La domanda di risarcimento del danno, in aggiunta al danno biologico, relativa alle conseguenze subite in termini di qualità di vita o danno sociale, dunque, non può trovare accoglimento in quanto tali voci di danno devono ritenersi comprese nella liquidazione del danno biologico.
Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle, sarà dovuta una somma complessiva di € 2.949,46 (di cui € 1.685,40 per I.T.T. per 30 giorni, € 632,03 per I.T.P. al 75% per 15 giorni, € 421,35 per I.T.P. al 50% per 15 giorni, ed € 210,68 per I.T.P. al 25% per 15 giorni). Alle somme indicate andrà detratto l'importo di € 5.500,00 già pagato in acconto.
Sulla somma residua di € 8.779,04, complessivamente dovuta per danno non patrimoniale, andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT
(Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995).
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
Quanto al danno di natura patrimoniale, l'attore domanda il rimborso delle spese mediche documentate. Esse sono state riconosciute congrue dal c.t.u. e sono documentate per € 404,00. Ugualmente documentato è l'esborso di € 450,00 quale spesa per il c.t.p. Su tali somme spetteranno gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo.
L'attore domanda, infine, il rimborso delle spese legali stragiudiziali consistenti nel compenso del legale nella procedura di negoziazione assistita. Ebbene, vista la documentazione relativa all'attività di negoziazione assistita svolta e applicati i parametri del d.m. 55/2014 e ss.mm. (visto che non vi è prova pagina 4 di 5 di un già avvenuto esborso, la liquidazione dev'essere fatta da questo giudice unitamente alle spese di giudizio), ritenuto applicabile lo scaglione di valore relativo al quantum riconosciuto all'attrice piuttosto che a quello domandato, si ritiene congrua la somma di € 1.323,00.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex art. 5 d.m. 44/2014, in base alla somma attribuita alla parte vittoriosa piuttosto che a quella domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: condanna al pagamento, in favore di delle seguenti somme: € CP_1 Parte_1
8.779,04 per risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 854,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, che CP_1 Parte_1 si liquidano: per la negoziazione assistita in € 1.323,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; per il presente giudizio in € 3.376,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 545,00 per spese;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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