Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 28.01.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive delle parti e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dall'opposta, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 14.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2171 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024
TRA
(Avv. Giovanni Lupo) Parte_1
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
(Avv. Stefania Chierotti)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da con atto di Parte_1
citazione del 07.02.2024, avverso il decreto ingiuntivo n. 4822/2023 nei suoi confronti emesso dal Tribunale di Palermo in data 23.12.2023 su istanza della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...]
- Dichiara interamente compensate tra le parti in causa le spese del presente giudizio di opposizione.
Giova, in primo luogo, procedere, atteso il carattere pregiudiziale ed assorbente della questione rispetto a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia in esame, alla disamina della già rilevata prognosi di improcedibilità dell'opposizione.
Invero, premesso che nell'opposizione ad ingiunzione le questioni relative all'ammissibilità e alla procedibilità dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito e possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice, declaratoria di improcedibilità va pronunziata in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da con atto di citazione del Parte_1
07.02.2024.
Mette conto, infatti, evidenziare, quale considerazione di carattere generale, che il procedimento monitorio va considerato come un giudizio di cognizione diverso da quello ordinario solo per il carattere eventuale e differito del contraddittorio.
Da ciò consegue che esso non può considerarsi come un giudizio di impugnazione, ma come una successiva fase di verifica e di accertamento di un procedimento iniziato inaudita altera parte, in base a cognizione anticipata e sommaria.
Da tale carattere strutturale del procedimento discende, come necessario corollario, che l'opponente che intenda introdurre il successivo giudizio di cognizione piena, tendente ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio, deve assolvere alle condizioni previste per la regolare proposizione, tra cui la tempestività dell'opposizione, alla quale viene equiparato dalla legge (art. 647, co. 1, c.p.c.) il caso della mancata costituzione da parte dell'opponente, e dalla giurisprudenza l'ipotesi della costituzione fuori termine.
È orientamento parimenti accreditato della giurisprudenza di legittimità che la tardiva costituzione dell'opponente (del tutto equiparabile alla mancata costituzione) vale a determinare l'improcedibilità dell'opposizione stessa, indipendentemente dal fatto che il creditore opposto si sia costituito nel suo termine, con la conseguente assunzione da parte del decreto ingiuntivo della forza del giudicato interno, che deve essere rilevata in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione ed anche d'ufficio dal giudice (ex plurimis Cass. Civ., sez. III, n. 16117/06).
Nel caso di specie, occorre acclarare la tardività della costituzione di parte opponente che, dopo avere notificato l'atto di citazione in opposizione in data 07.02.2024, si è costituita in giudizio il giorno 20.02.2024, e dunque oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, che scadeva il 19.02.2024.
Né avrebbe avuto rilevanza alcuna (si ripete) la costituzione dell'opposta nel termine alla stessa assegnato dall'art. 166 c.p.c., atteso che la disciplina speciale in esame deroga alla norma generale che consente la costituzione fino alla prima udienza nel caso di costituzione tempestiva dell'altra parte.
Alla luce delle pregresse considerazioni, va dichiarata improcedibile per la tardiva costituzione di parte opponente l'opposizione proposta dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo impugnato.
Il carattere assorbente della presente statuizione esime il giudicante da ogni determinazione relativa al merito della vicenda che ci occupa e ad ogni altra questione sollevata dalle parti, posto che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, le questioni relative all'ammissibilità ed alla procedibilità dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito.
Ne discende che, qualora l'opposizione sia inammissibile o improcedibile, resta precluso al giudice il controllo sulla precedente fase processuale e anche la possibilità di rilevare l'insussistenza dei presupposti processuali dell'azione esercitata nella fase monitoria.
Conclusivamente, essendosi la presente statuizione arrestata all'esame di una questione pregiudiziale, senza affrontare il merito, in considerazione della ragione che ha determinato l'esito della lite e della ridottissima attività processuale svolta, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti in causa le spese della presente fase del giudizio.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 28 gennaio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina