Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento introdotto con ricorso depositato in data 22.07.2024 ai sensi degli artt. 473 bis e s.s. c.p.c.; L.164/82 da
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente Parte_1
alla via Mediterraneo, n. 28, C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Stefania Castaldi
RICORRENTE
Nei confronti del PM presso il Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE-ATTRICE:
“CHIEDE che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia: 1 . Designare il Giudice
Istruttore e fissare con decreto l'udienza di comparizione personale della parte, nonchè per la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
2.
Autorizzare , nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
a norma dell'art. 3 Legge n. 164 del 14 aprile 1982 ad eseguire C.F._1
il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili presso una Azienda Ospedaliera Nazionale;
3.
a maschile, attribuendo all'istante il nome di " " e ordinando all'Ufficiale di Per_1
stato civile del comune di Ascoli Piceno di apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECIZIONE
Con ricorso depositato in data 22.07.2024, , sulla Parte_1
premessa che:
- sin da piccola aveva sempre affermato l'esistenza al proprio interno di tratti temperamentali tipici del genere sessuale maschile, ovverosia ad una condizione di profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso femminile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale maschile;
- nel ravvisare un desiderio invincibile di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso, voleva sottoporsi ad un intervento di sostituzione degli organi genitali femminili con quelli maschili ovvero nello specifico in un intervento di mastectomia, isterectomia e di falloplastica, che operi la trasformazione anatomica del proprio corpo;
- i suddetti interventi comportano una irreversibilità della scelta, ovvero nella consolidata acquisizione del carattere maschile da un lato e dell'adeguamento fisico con trattamento chirurgico dall'altro, avendo già assunto, peraltro, da tempo, terapia ormonale di testosterone;
la suddetta rivendicazione è sostenuta da una esigenza quale quella della liberazione da una situazione opprimente che sfocia in un continuo stato di imbarazzo e di disagio sia nella comunità che nelle relazioni sociali;
- il descritto disagio lo si ravvisa dalla circostanza che la ricorrente, ogni qual volta si presenta in società, è costretta a doversi annunziare con un nome femminile Parte_1
certamente non rapportato alla sua figura, quale è quella di un uomo, sia per i
[...]
tratti somatici assunti, per l'abbigliamento tipicamente maschile indossato sin dall'età adolescenziale, che sfocia molto spesso in episodi che generano occasioni di ambiguità
e di curiosità da parte delle altre persone;
- la ricorrente ha il desiderio di modificazione successivo all'intervento di riattribuzione dei propri caratteri sessuali e dei dati anagrafici nella scelta del proprio nome in quello maschile di , tenuto conto che l'istante ha già raggiunto nel suo percorso un Per_1
equilibrio psico - fisico dovuto sia alle cure mediche che psicoterapeutiche, tenuto conto che vive, ed è socialmente riconosciuto, come uomo e con il nome di Per_1
già nel contesto sociale da moltissimo tempo;
- il ricorrente ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso provvedeva ad intraprendere un percorso di assestamento psicologico presso il Mit Movimento
Identità Trans di Bologna, come da relazione psicologica, acquisita agli atti, a firma della Dott.ssa nonché relazione endocrinologica rilasciata dalla Persona_2
Prof.ssa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna;
Persona_3
- alla fine dei menzionati percorsi terapeutici, dalle dettagliate relazioni emerge l'esito positivo circa l'intervento di riattribuzione Chirurgica del Sesso (RCS), tenuto conto che nel corpo della ricorrente veniva evidenziato quanto segue: ”Diagnosi: disturbo dell'identità sessuale”, e del riconoscimento al suo diritto dell'autodeterminazione.
In data 13.09.2024 il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati, a cura del ricorrente, al PM presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
In data 09.09.2024 il PM, dott. apponeva il “visto”. Per_4
All'udienza del 14.01.2025, innanzi al Giudice relatore, la parte ricorrente ribadiva la sua volontà di rettificare l'attribuzione di sesso da femminile a maschile e di ottenere la rettifica delle risultanze dei registri di stato civile.
Si procedeva, quindi, alla discussione orale della causa;
la difesa della ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, rinunciando ai termini per il deposito delle memorie;
la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e che vada accolta.
Dalla relazione psicologica a firma della dott.ssa presso il MIT, Persona_2
Attività Consultoriale convenzionata con AS , allegata al ricorso, Controparte_1
risulta infatti che parte attrice “a seguito della diagnosi di Disforia di genere negli adolescenti e negli adulti, secondo la classificazione del DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei Disordini Mentali), a partire da maggio 2021 assume terapia ormonale mascolinizzante. La terapia ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica, riferisce di avere vissuto bene i cambiamenti dei caratteri sessuali secondari apportati dalla terapia”. Aggiunge la dott.ssa Per_2
che con riferimento a tale terapia non è stato “registrato alcun pentimento, neanche parziale” da parte della ricorrente.
Nella relazione della Prof. , acquisita agli atti, si legge inoltre Persona_3
che: “dopo due anni di osservazione dello sviluppo – trasformazione fisica conseguente alla assunzione di testosterone, ritengo che sia pronto se lo desidera Controparte_2
di sottoporsi all'intervento di mascolinizzazione del torace, isterectomia annessiectomia ed eventuale intervento ricostruttivo dei genitali maschili. In considerazione del profondo disagio causato dal torace femminile e dalla presenza di organi genitali femminili, ritengo che l'intervento possa avere effetti positivi sull'equilibrio psico fisico dell'utente”.
Come si è già accennato, all'udienza del 14.01.2025, Pt_1 Parte_1
esaminata dal Giudice relatore, ha confermato quanto già riferito alla dott.ssa Per_2
e alla Prof. nelle relazioni in atti, avendo infatti dichiarato che: “mi sono Per_3
accorto intorno ai 5 anni di preferire i giocattoli per bambini, ad esempio preferivo i giochi da pirata piuttosto che da principessa, mi piaceva vestire da maschio. Ho un fratello gemello di sesso maschile, ma ciò non ha condizionato i miei comportamenti.
Soffrivo perché da bambino, quando dovevamo andare ad esempio al ristorante, i miei genitori mi vestivano con abiti femminili. Verso l'adolescenza andavo sempre nelle sezioni maschili di abbigliamento, mi mettevo sempre abiti maschili. Il disagio era in tutto non solo nei vestiti, ma anche nel vedere il mio seno o i miei organi genitali femminili. Appena vedevo il mio corpo allo specchio, soffrivo perché vedevo un'altra persona, non mi riconoscevo in quel corpo femminile. Crescendo ho appreso che il mio problema si chiama disforia di genere e mi sono subito riconosciuto nei suoi sintomi.
L'ho detto ai miei genitori che hanno subito accettato la cosa. Sono andato a Bologna, dato che mio padre abita lì, e ho iniziato tutto l'iter presso il MIT. La terapia ormonale
è iniziata a 16 anni col consenso dei miei genitori;
voglio sottopormi all'intervento chirurgico”.
In quella sede la ricorrente effettivamente presentava caratteri sessuali secondari maschili (voce, barba, baffi ecc.).
Il Tribunale, in esito alle richiamate risultanze istruttorie e tenuto conto della terapia ormonale in corso da quasi quattro anni e del percorso psicoterapico intrapreso da
, non può che riconoscere come l'esigenza manifestata dalla Parte_1
ricorrente corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
D'altra parte, dalle relazioni in atti, emerge chiaramente come la ricorrente: “Da più di
3 anni dunque vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuto come tale e mostra, in questo ruolo, un buon adattamento psicologico e sociale. L'emersione dei caratteri sessuali secondari maschili ha contribuito a rafforzare il benessere e la sicurezza della persona, in tutti gli ambiti esistenziali che la coinvolgono. Attualmente riferisce che tutte le persone che lo incontrano gli si rivolgono al maschile”. Pertanto,
“l'adeguamento anagrafico rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias Parte_1
e del suo diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi Per_1
disagi cui è potenzialmente esposto quotidianamente”. Invero, la richiesta di rettificazione dei dati anagrafici “appare legittima, motivata e supportata dalla consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto” (si veda relazione dott.ssa del 23.01.2024). Per_2
Va inoltre considerato quanto certificato dalla Prof. nella relazione in atti, Per_3
secondo cui: “il trattamento con testosterone assunto regolarmente in questi due anni da testimonia la sua persistente volontà di vivere in conformità al ruolo di Per_1
genere maschile, producendo modificazioni significative del fenotipo. Per tale motivo, ritengo che sia necessario adeguare già da subito il genere anagrafico al genere psicologico cui l'utente sente di appartenere e in accordo con il quale vive da alcuni anni, essendo riconosciuto sia dalla famiglia sia nell'ambiente scolastico. In questo modo adeguerà ulteriormente la sua vita sociale e scolastica al genere Per_1
maschile potendo ricostruire così il suo equilibrio psicoemotivo”
In conclusione, deve essere disposta la richiesta rettificazione degli atti dello stato civile, che attualmente non è più condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, che non costituisce più presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Invero, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15138/15 ha stabilito che «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere le rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale».
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale n. 221/15: «Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». All'attribuzione alla ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che «l'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982 – consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 L. cit. ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 11), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità.
Il sopra citato art. 35 recita: "il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe". Non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato» (Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, n.3877).
Con riferimento al trattamento chirurgico al quale la ricorrente ha manifestato la volontà di volersi sottoporre, si consideri che, a seguito della sentenza n. 143 del
23.07.2024 della Corte costituzionale, non è più necessaria l'autorizzazione del
Tribunale laddove il Giudice ritenga sufficiente ai fini della rettificazione del sesso, come nel caso di specie, la sottoposizione a un trattamento ormonale e a un percorso di sostegno psicologico comportamentale.
Invero, secondo la Consulta «Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lg. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 l. 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Poiché il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In ogni caso, vista la richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo e ribadita all'udienza del 14.01.2025, il Tribunale autorizza
[...]
ad eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i Parte_1
propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili presso una Azienda
Ospedaliera Nazionale. D'altra parte, la ricorrente è stata ritenuta pronta per “sottoporsi all'intervento di mascolinizzazione del torace, isterectomia annessiectomia ed eventuale intervento ricostruttivo dei genitali maschili. In considerazione del profondo disagio causato dal torace femminile e dalla presenza di organi genitali femminili, ritengo che l'intervento possa avere effetti positivi sull'equilibrio psico fisico dell'utente” (si veda relazione
Prof. in atti). Parte attrice ha inoltre ribadito tale volontà davanti al Giudice Per_3
relatore ed appare perfettamente consapevole dell'irreversibilità e delle conseguenze del trattamento chirurgico.
Spese compensate in ragione della natura necessaria del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1) autorizza nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
, a norma dell'art. 3 Legge n. 164 del 14 aprile 1982, ad C.F._1
eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili presso una Azienda Ospedaliera Nazionale;
2) rettifica l'attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di
[...]
, nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
, attribuendo il sesso ed il prenome di C.F._1 Per_5
" ; Per_1
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita nel relativo registro (Atto n. 24 parte 1 Serie A – anno
2005- Comune di ASCOLI PICENO (AP) – Ufficio 1), nonché di tutti gli atti dello stato civile che si riferiscono al ricorrente, con l'indicazione del nuovo sesso, da quello attualmente femminile a quello maschile, e del nuovo nome, in luogo di Per_1
; Parte_1
4) spese integralmente compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio del 27/01/2025. IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Cirillo