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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
EO CARMELO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, RE
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 332/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9302TC02552 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9302TC02552 IRAP 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01LB0683972012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01LB0683972012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01LB0683972012 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 385/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 in data 02/05/2024 ha notificato all'Agenzia delle Entrate di Varese ed all'Agenzia delle Entrate DP1 di Milano ricorso per riassunzione ai sensi dell'articolo 63 del D.L.vo n. 546/92
e ciò sulla base dell'ordinanza n. 751/2024, pubblicata in data 9/1/2024, con la quale la Quinta Sezione della
Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dalla stessa Ricorrente_1, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 3311/29/16 dell'allora Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, nonché della precedente sentenza di primo grado n. 71/04/2014 pronunciata dall'allora
Commissione Tributaria Provinciale di Varese, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in diversa composizione.
Entrambe le dette sentenze di merito si erano pronunciate sull'impugnazione, da parte di Ricorrente_1, dei seguenti atti:
- avviso di accertamento n. T9302TCO2552/2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese in capo alla società (qualificata come di fatto dall'Ufficio) “Società_1”; tale atto è stato impugnato anche dal socio di fatto Nominativo_1 che ha proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado, in modo autonomo rispetto alla signora Ricorrente_1;
- avviso di accertamento n. T9B01LB068397/2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
1 di Milano che, in base al principio di trasparenza enunciato dall'articolo 5 del TUIR, ha imputato pro quota alla signora Ricorrente_1 il maggior reddito di partecipazione accertato in capo alla società di fatto.
L'ordinanza pronunciata dalla Cassazione, in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto dalla parte privata avverso la sentenza di secondo grado (formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4 del Codice di Procedura Civile) ha rilevato la violazione del litisconsorzio necessario, per la mancata partecipazione al giudizio in primo e di secondo grado di Nominativo_2, socio della società irregolare in nome collettivo denominata
“Società_1 snc” raggiunta dall'atto di accertamento dell'Ufficio di Varese. Per l'effetto, dunque, la Suprema Corte ha disposto l'annullamento delle pronunce emesse a contradittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di primo grado, assicurando in tal modo la celebrazione del doppio grado di merito.
La ricorrente, nel costituirsi, ha depositato il ricorso in riassunzione promosso nei confronti degli Uffici di
Varese e di Milano e le notifiche effettuate nei confronti del litisconsorti Nominativo_1, domiciliato in Indirizzo_1 – Indirizzo_2 Ossona (MI); Nominativo_3 , residente in [...]– 20081 Abbiategrasso;
Nominativo_2, domiciliato in Indirizzo_4, ovvero in Inverigo, Indirizzo_5 .
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
1)Nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione - violazione degli articoli 42 del D.P.R. 600/73; 56 del D.P.R. 633/72 e 7 della Legge 27/7/2000 N. 212;
2)Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del divieto della doppia presunzione (preasumptum de preasumpto);
3)Illegittimità dell'ordinanza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la quale era stata disposta l'acquisizione di documentazione necessaria ai fini della compiuta istruzione;
4)Nullità e/o illegittimità dell'avviso impugnato per insussistenza dei collegamenti personali ed economici supposti dall'Ufficio.
Sulla base di tali motivi la ricorrente chiede che la Corte: 1) dichiari nulli e/o illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati e di conseguenza li annulli;
2) condanni gli Uffici di Varese e di Milano alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, con distrazione a favore dei difensori, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 del Codice di Procedura Civile;
3) dichiari privo di efficacia il pignoramento in corso di esecuzione e condanni l'Agenzia Entrate di Milano al rimborso di tutte le somme versate in esecuzione del pignoramento e del decreto di esecuzione.
Si costituiscono gli Uffici di Varese e di Milano eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso relativamente motivo n.3 “Illegittimità dell'ordinanza della CTR della Lombardia di acquisizione di documentazione necessaria ai fini della compiuta istruzione” in quanto l'eccezione è volta a contestare quanto accaduto nel giudizio di secondo grado ma tale giudizio non assume alcun valore ai fini della decisione che va adottata in sede di rinvio. Ciò stante il carattere restitutorio della presente fase procedimentale, in cui il giudice chiamato a decidere sarà vincolato esclusivamente alla verifica del rispetto dell'obbligo di integrare il contraddittorio disposto dalla Cassazione. Sia il giudizio di primo grado che quello di secondo grado sono stati travolti dalla pronuncia della Cassazione con cui è stato stabilito che il processo deve essere celebrato nuovamente a contraddittorio integro.
Relativamente ai restanti motivi di ricorso ne contestano la fondatezza e pertanto chiedono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Non si sono costituiti Nominativo_1, né Nominativo_3, né Nominativo_2.
In data 20.11.2024 la Corte ha esaminato la richiesta di parte ricorrente tendente ad ottenere la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati e con Ordinanza n. 313 in pari data ha disposto la sospensione richiesta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva, sulla base della documentazione in atti, che le notifiche avviate a cura della ricorrente nei confronti dei litisconsorti Nominativo_3 e Nominativo_2 sono state eseguite presso la Segreteria della questa Corte di Giustizia Tributaria a mani di un Funzionario della Segreteria stessa. Tale notifica è da ritenersi inesistente in quanto effettuata con modalità improprie ed irregolari e comunque illegittime perché non previste da alcuna disposizione al riguardo.
Ciò comporta che la riassunzione del procedimento non può ritenersi legittimamente avviata e che pertanto il giudizio stesso va dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 63 del D.L.vo 546/92 che così recita: “1. Quando la Corte di Cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.”
Per quanto concerne le spese di causa restano a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'articolo 45 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese il 16 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Rag. Enzo Boschetto Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
EO CARMELO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, RE
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 332/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9302TC02552 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9302TC02552 IRAP 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01LB0683972012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01LB0683972012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01LB0683972012 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 385/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 in data 02/05/2024 ha notificato all'Agenzia delle Entrate di Varese ed all'Agenzia delle Entrate DP1 di Milano ricorso per riassunzione ai sensi dell'articolo 63 del D.L.vo n. 546/92
e ciò sulla base dell'ordinanza n. 751/2024, pubblicata in data 9/1/2024, con la quale la Quinta Sezione della
Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dalla stessa Ricorrente_1, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 3311/29/16 dell'allora Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, nonché della precedente sentenza di primo grado n. 71/04/2014 pronunciata dall'allora
Commissione Tributaria Provinciale di Varese, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in diversa composizione.
Entrambe le dette sentenze di merito si erano pronunciate sull'impugnazione, da parte di Ricorrente_1, dei seguenti atti:
- avviso di accertamento n. T9302TCO2552/2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese in capo alla società (qualificata come di fatto dall'Ufficio) “Società_1”; tale atto è stato impugnato anche dal socio di fatto Nominativo_1 che ha proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado, in modo autonomo rispetto alla signora Ricorrente_1;
- avviso di accertamento n. T9B01LB068397/2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
1 di Milano che, in base al principio di trasparenza enunciato dall'articolo 5 del TUIR, ha imputato pro quota alla signora Ricorrente_1 il maggior reddito di partecipazione accertato in capo alla società di fatto.
L'ordinanza pronunciata dalla Cassazione, in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto dalla parte privata avverso la sentenza di secondo grado (formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4 del Codice di Procedura Civile) ha rilevato la violazione del litisconsorzio necessario, per la mancata partecipazione al giudizio in primo e di secondo grado di Nominativo_2, socio della società irregolare in nome collettivo denominata
“Società_1 snc” raggiunta dall'atto di accertamento dell'Ufficio di Varese. Per l'effetto, dunque, la Suprema Corte ha disposto l'annullamento delle pronunce emesse a contradittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di primo grado, assicurando in tal modo la celebrazione del doppio grado di merito.
La ricorrente, nel costituirsi, ha depositato il ricorso in riassunzione promosso nei confronti degli Uffici di
Varese e di Milano e le notifiche effettuate nei confronti del litisconsorti Nominativo_1, domiciliato in Indirizzo_1 – Indirizzo_2 Ossona (MI); Nominativo_3 , residente in [...]– 20081 Abbiategrasso;
Nominativo_2, domiciliato in Indirizzo_4, ovvero in Inverigo, Indirizzo_5 .
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
1)Nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione - violazione degli articoli 42 del D.P.R. 600/73; 56 del D.P.R. 633/72 e 7 della Legge 27/7/2000 N. 212;
2)Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del divieto della doppia presunzione (preasumptum de preasumpto);
3)Illegittimità dell'ordinanza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la quale era stata disposta l'acquisizione di documentazione necessaria ai fini della compiuta istruzione;
4)Nullità e/o illegittimità dell'avviso impugnato per insussistenza dei collegamenti personali ed economici supposti dall'Ufficio.
Sulla base di tali motivi la ricorrente chiede che la Corte: 1) dichiari nulli e/o illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati e di conseguenza li annulli;
2) condanni gli Uffici di Varese e di Milano alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, con distrazione a favore dei difensori, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 del Codice di Procedura Civile;
3) dichiari privo di efficacia il pignoramento in corso di esecuzione e condanni l'Agenzia Entrate di Milano al rimborso di tutte le somme versate in esecuzione del pignoramento e del decreto di esecuzione.
Si costituiscono gli Uffici di Varese e di Milano eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso relativamente motivo n.3 “Illegittimità dell'ordinanza della CTR della Lombardia di acquisizione di documentazione necessaria ai fini della compiuta istruzione” in quanto l'eccezione è volta a contestare quanto accaduto nel giudizio di secondo grado ma tale giudizio non assume alcun valore ai fini della decisione che va adottata in sede di rinvio. Ciò stante il carattere restitutorio della presente fase procedimentale, in cui il giudice chiamato a decidere sarà vincolato esclusivamente alla verifica del rispetto dell'obbligo di integrare il contraddittorio disposto dalla Cassazione. Sia il giudizio di primo grado che quello di secondo grado sono stati travolti dalla pronuncia della Cassazione con cui è stato stabilito che il processo deve essere celebrato nuovamente a contraddittorio integro.
Relativamente ai restanti motivi di ricorso ne contestano la fondatezza e pertanto chiedono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Non si sono costituiti Nominativo_1, né Nominativo_3, né Nominativo_2.
In data 20.11.2024 la Corte ha esaminato la richiesta di parte ricorrente tendente ad ottenere la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati e con Ordinanza n. 313 in pari data ha disposto la sospensione richiesta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva, sulla base della documentazione in atti, che le notifiche avviate a cura della ricorrente nei confronti dei litisconsorti Nominativo_3 e Nominativo_2 sono state eseguite presso la Segreteria della questa Corte di Giustizia Tributaria a mani di un Funzionario della Segreteria stessa. Tale notifica è da ritenersi inesistente in quanto effettuata con modalità improprie ed irregolari e comunque illegittime perché non previste da alcuna disposizione al riguardo.
Ciò comporta che la riassunzione del procedimento non può ritenersi legittimamente avviata e che pertanto il giudizio stesso va dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 63 del D.L.vo 546/92 che così recita: “1. Quando la Corte di Cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.”
Per quanto concerne le spese di causa restano a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'articolo 45 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese il 16 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Rag. Enzo Boschetto Dott. Carmelo Leotta