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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo iscritto al n. 2656/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in deci- sione all'esito dell'udienza collegiale del 25 marzo 2025 ed avente ad oggetto l'appello avverso la sen- tenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice A.S. Ra- buano, in data 3/6 novembre 2017 e contraddistinta dal n. 2628/2017, proposto
DA
(codice fiscale nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciccarelli (codice fiscale
) - appellante - C.F._2
CONTRO la 16 (codice fiscale ), con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata dalla (codice fiscale Parte_2
), con sede legale in Bologna, alla Via Cairoli n. 9, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore - appellata dichiarata contumace -
e nel quale sono volontariamente intervenute: la (codice fiscale , con sede in Bologna, alla Via Cairoli Controparte_2 P.IVA_3
n. 8/f, e la (codice fiscale , con sede legale in Milano, alla Via San Controparte_3 P.IVA_4
Prospero n. 4, entrambe rappresentate dalla (codice fiscale Controparte_4
), con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla Via dell'Unione Europea nn. 6/a e 6/b, P.IVA_5
costituitasi per mezzo del dr. (codice fiscale , nato a [...] il CP_5 C.F._3
22 novembre 1977, dichiaratosi suo direttore generale, e tecnicamente rappresentata e difesa, nella
N. 2656/2018 r.g.aa.cc. c. 16 2 Pag. 1 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
veste di rappresentante della , dall'avv. Stefania Lacitignola (codice fi- Controparte_2
scale ), e, nella veste di rappresentante della dall'avv. Leo- C.F._4 Controparte_3
nardo Blandino (codice fiscale . C.F._5
PREMESSE DELLA DECISIONE
I. Con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2628/2017, pubblicata il 6 novembre
2017, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale col n. 260/15 proposta, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da contro la 16 on Parte_1 Controparte_1
una citazione a quest'ultima notificata il 4 aprile 2016 veniva dichiarata inammissibile e l'oppo- nente veniva condannato a rifondere le spese processuali alla controparte, in rappresentanza della quale s'era costituita in giudizio la Controparte_6
. Per ottenere la riforma di detta sentenza e l'accoglimento della propria opposizione, il ppellava allora a questa Corte con una citazione notificata all'avv. Lacitignola, CP_7
procuratrice ad litem nel processo di primo grado della uale Parte_2
rappresentante della 16 il 7 maggio 2018 (tempestivamente, dacché il 6 Controparte_1
maggio 2018 cadeva di domenica); ed il 17 maggio 2018 si costituiva tempestivamente in giu- dizio.
III. Intervenendo volontariamente il 5 novembre 2018, col patrocinio della stessa avv.
Lacitignola, nel processo d'appello ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c. in rappresentanza della quale cessionaria del credito per il quale la 16 Controparte_2 CP_1
aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, la contestava
[...] Controparte_4
l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione del e, tra l'altro, dichiarava e docu- Pt_1
mentava che il 5 febbraio 2018 la 16 Uno Finance S.R.L., nel frattempo postasi in liquidazione, era stata cancellata dal registro delle imprese in conseguenza della chiusura della sua liquida- zione.
IV. Ciò nonostante, in occasione dell'udienza collegiale del 19 marzo 2019, la 16
[...]
veniva dichiarata contumace. CP_1
V. Lo stesso 19 marzo 2019 la sempre col patrocinio Controparte_4
dell'avv. Lacitignola, interveniva volontariamente nel processo d'appello ai sensi dell'art. 111,
N. 2656/2018 r.g.aa.cc. c. 16 2 Pag. 2 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
co. 3, c.p.c. anche in rappresentanza della quale subacquirente del sud- Controparte_3
detto credito, riportandosi alle difese spiegate in nome e chiedendo l'estromissione dal pro- cesso della . Controparte_2
VI. Dopo vari rinvii del processo per ragioni d'ufficio, il 31 maggio 2023 l'avv. Lacitignola dichiarava di rinunciare all'incarico conferitole dalla quale procuratore ad Controparte_3
litem e difensore della quale, lo stesso giorno, si costituiva l'avv. Leonardo Blandino.
VII. Infine, dopo ulteriori rinvii d'ufficio, il processo perveniva all'udienza del 25 marzo
2025, all'esito della quale veniva introitato in decisione, mentre alle parti costituite venivano assegnati i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., nel testo anteriore alla sua abrogazione da parte del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ma nella specie ancora applicabile ratione temporis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo quanto più volte affermato dalla Corte di Cassazione, dopo la riforma del diritto societario entrata in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione di una società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudi- zio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.
c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in appli- cazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresen- tare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quie- scenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci suc- cessori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300, co. 4, c.p.c. (v., ad es., Cass.
2439/2024 e 23141/2014).
2. Analogo discorso deve ritenersi che valga, mutatis mutandis, allorché, come nella specie, una società costituitasi nel processo di primo grado mediante un rappresentante cd.
N. 2656/2018 r.g.aa.cc. c. 16 2 Pag. 3 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
volontario sia cancellata dal registro delle imprese prima della notificazione dell'atto d'appello.
3. Pertanto, nella specie, l'appello del deve ritenersi validamente proposto ai Pt_1
sensi dell'art. 111, co. 2, c.p.c. contro la quale rappresen- Parte_2
tante della 16 all'avv. Lacitignola dopo la cancellazione Controparte_1 Parte_3
dal registro delle imprese della seconda di tali società, la quale però poi non doveva né poteva essere dichiarata contumace.
Infatti, poiché la stessa avv. Lacitignola, nel costituirsi il 5 novembre 2018 innanzi a que- sta Corte quale procuratrice ad litem della rappresentante della Controparte_4
, ha dichiarato e documentato che la 16 Uno Finance S.R.L. era Controparte_2
stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 5 febbraio 2018 per effetto della chiusura della sua liquidazione volontaria, il processo d'appello s'è interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c. immediatamente, cioè senza bisogno di una dichiarazione giudiziale, e, non essendovisi costi- tuita per proseguirlo la unica socia (in senso Controparte_8
verticale) della società cancellata dal registro delle imprese e non essendo stato nei suoi con- fronti riassunto entro i successivi tre mesi, s'è estinto ai sensi dell'art. 305 c.p.c. e tale va per- tanto, previa la revoca della dichiarazione della contumacia della società appellata, dichiarato d'ufficio ai sensi dell'art. 307, co. 4, c.p.c., senza che occorra regolare le relative spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
La Corte revoca la dichiarazione della contumacia della 16 e, definitivamente pro- Controparte_1
nunciando, dichiara estinto il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
2628/2017, pubblicata il 6 novembre 2017.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2656/2018 r.g.aa.cc. c. 16 2 Pag. 4 di 4 Parte_1 Controparte_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo iscritto al n. 2656/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in deci- sione all'esito dell'udienza collegiale del 25 marzo 2025 ed avente ad oggetto l'appello avverso la sen- tenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice A.S. Ra- buano, in data 3/6 novembre 2017 e contraddistinta dal n. 2628/2017, proposto
DA
(codice fiscale nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciccarelli (codice fiscale
) - appellante - C.F._2
CONTRO la 16 (codice fiscale ), con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata dalla (codice fiscale Parte_2
), con sede legale in Bologna, alla Via Cairoli n. 9, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore - appellata dichiarata contumace -
e nel quale sono volontariamente intervenute: la (codice fiscale , con sede in Bologna, alla Via Cairoli Controparte_2 P.IVA_3
n. 8/f, e la (codice fiscale , con sede legale in Milano, alla Via San Controparte_3 P.IVA_4
Prospero n. 4, entrambe rappresentate dalla (codice fiscale Controparte_4
), con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla Via dell'Unione Europea nn. 6/a e 6/b, P.IVA_5
costituitasi per mezzo del dr. (codice fiscale , nato a [...] il CP_5 C.F._3
22 novembre 1977, dichiaratosi suo direttore generale, e tecnicamente rappresentata e difesa, nella
N. 2656/2018 r.g.aa.cc. c. 16 2 Pag. 1 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
veste di rappresentante della , dall'avv. Stefania Lacitignola (codice fi- Controparte_2
scale ), e, nella veste di rappresentante della dall'avv. Leo- C.F._4 Controparte_3
nardo Blandino (codice fiscale . C.F._5
PREMESSE DELLA DECISIONE
I. Con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2628/2017, pubblicata il 6 novembre
2017, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale col n. 260/15 proposta, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da contro la 16 on Parte_1 Controparte_1
una citazione a quest'ultima notificata il 4 aprile 2016 veniva dichiarata inammissibile e l'oppo- nente veniva condannato a rifondere le spese processuali alla controparte, in rappresentanza della quale s'era costituita in giudizio la Controparte_6
. Per ottenere la riforma di detta sentenza e l'accoglimento della propria opposizione, il ppellava allora a questa Corte con una citazione notificata all'avv. Lacitignola, CP_7
procuratrice ad litem nel processo di primo grado della uale Parte_2
rappresentante della 16 il 7 maggio 2018 (tempestivamente, dacché il 6 Controparte_1
maggio 2018 cadeva di domenica); ed il 17 maggio 2018 si costituiva tempestivamente in giu- dizio.
III. Intervenendo volontariamente il 5 novembre 2018, col patrocinio della stessa avv.
Lacitignola, nel processo d'appello ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c. in rappresentanza della quale cessionaria del credito per il quale la 16 Controparte_2 CP_1
aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, la contestava
[...] Controparte_4
l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione del e, tra l'altro, dichiarava e docu- Pt_1
mentava che il 5 febbraio 2018 la 16 Uno Finance S.R.L., nel frattempo postasi in liquidazione, era stata cancellata dal registro delle imprese in conseguenza della chiusura della sua liquida- zione.
IV. Ciò nonostante, in occasione dell'udienza collegiale del 19 marzo 2019, la 16
[...]
veniva dichiarata contumace. CP_1
V. Lo stesso 19 marzo 2019 la sempre col patrocinio Controparte_4
dell'avv. Lacitignola, interveniva volontariamente nel processo d'appello ai sensi dell'art. 111,
N. 2656/2018 r.g.aa.cc. c. 16 2 Pag. 2 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
co. 3, c.p.c. anche in rappresentanza della quale subacquirente del sud- Controparte_3
detto credito, riportandosi alle difese spiegate in nome e chiedendo l'estromissione dal pro- cesso della . Controparte_2
VI. Dopo vari rinvii del processo per ragioni d'ufficio, il 31 maggio 2023 l'avv. Lacitignola dichiarava di rinunciare all'incarico conferitole dalla quale procuratore ad Controparte_3
litem e difensore della quale, lo stesso giorno, si costituiva l'avv. Leonardo Blandino.
VII. Infine, dopo ulteriori rinvii d'ufficio, il processo perveniva all'udienza del 25 marzo
2025, all'esito della quale veniva introitato in decisione, mentre alle parti costituite venivano assegnati i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., nel testo anteriore alla sua abrogazione da parte del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ma nella specie ancora applicabile ratione temporis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo quanto più volte affermato dalla Corte di Cassazione, dopo la riforma del diritto societario entrata in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione di una società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudi- zio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.
c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in appli- cazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresen- tare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quie- scenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci suc- cessori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300, co. 4, c.p.c. (v., ad es., Cass.
2439/2024 e 23141/2014).
2. Analogo discorso deve ritenersi che valga, mutatis mutandis, allorché, come nella specie, una società costituitasi nel processo di primo grado mediante un rappresentante cd.
N. 2656/2018 r.g.aa.cc. c. 16 2 Pag. 3 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
volontario sia cancellata dal registro delle imprese prima della notificazione dell'atto d'appello.
3. Pertanto, nella specie, l'appello del deve ritenersi validamente proposto ai Pt_1
sensi dell'art. 111, co. 2, c.p.c. contro la quale rappresen- Parte_2
tante della 16 all'avv. Lacitignola dopo la cancellazione Controparte_1 Parte_3
dal registro delle imprese della seconda di tali società, la quale però poi non doveva né poteva essere dichiarata contumace.
Infatti, poiché la stessa avv. Lacitignola, nel costituirsi il 5 novembre 2018 innanzi a que- sta Corte quale procuratrice ad litem della rappresentante della Controparte_4
, ha dichiarato e documentato che la 16 Uno Finance S.R.L. era Controparte_2
stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 5 febbraio 2018 per effetto della chiusura della sua liquidazione volontaria, il processo d'appello s'è interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c. immediatamente, cioè senza bisogno di una dichiarazione giudiziale, e, non essendovisi costi- tuita per proseguirlo la unica socia (in senso Controparte_8
verticale) della società cancellata dal registro delle imprese e non essendo stato nei suoi con- fronti riassunto entro i successivi tre mesi, s'è estinto ai sensi dell'art. 305 c.p.c. e tale va per- tanto, previa la revoca della dichiarazione della contumacia della società appellata, dichiarato d'ufficio ai sensi dell'art. 307, co. 4, c.p.c., senza che occorra regolare le relative spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
La Corte revoca la dichiarazione della contumacia della 16 e, definitivamente pro- Controparte_1
nunciando, dichiara estinto il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
2628/2017, pubblicata il 6 novembre 2017.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2656/2018 r.g.aa.cc. c. 16 2 Pag. 4 di 4 Parte_1 Controparte_1