Ordinanza cautelare 17 settembre 2021
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03479/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3479 del 2021, proposto da
AN AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Sparano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agerola;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza del Comune di Agerola - Settore Urbanistica e SUAP n. 3 del 19 maggio 2021;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, titolare di concessione temporanea per la occupazione di 12 mq di suolo pubblico, con possibilità di installazione di un chiosco in legno e vetro, ottenuta con deliberazione di G.C. n. 190 del 10 dicembre 2007 “ per la vendita di piante, fiori e prodotti cimiteriali ”, avente durata di due anni, è insorta avverso il provvedimento con cui l’amministrazione locale, a seguito di una più generale attività di verifica sul territorio, ha considerato scaduta detta concessione, non risultando agli atti alcun atto di proroga.
1.1 Avverso tale ordinanza, con cui venivano anche intimati la rimozione delle opere e il rilascio del suolo pubblico abusivamente occupato, la ricorrente ha spiegato, in tre motivi, censure di violazione e falsa applicazione di legge (regole del giusto procedimento di cui alla L. 241/90); insufficiente e contraddittoria valutazione da parte del responsabile dell’ente in ordine alla sussistenza della proroga; eccesso di potere per violazione dell’obbligo di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento; incompetenza funzionale del responsabile di settore all’adozione ed emanazione del provvedimento impugnato; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; violazione dell’affidamento.
Lamenta la ricorrente che il Comune di Agerola - pur dopo aver annualmente incassato il canone concessorio, senza mai eccepire in alcun modo l’asserita caducazione della concessione e soprattutto dopo ben 13 anni – ha contraddittoriamente negato solo con l’atto impugnato, per la prima volta, la sussistenza di un titolo autorizzativo per il mantenimento del chiosco, ordinandone la rimozione, senza addurre alcuna plausibile motivazione, pur in mancanza di alcun interesse pubblico la cui tutela o la cui affermazione potrebbe essere in qualche misura danneggiata dalla presenza della struttura della ricorrente e senza considerare l’affidamento incolpevole ingenerato in ordine alla proroga della concessione in ragione del comportamento tenuto dal comune.
Deduce, inoltre l’incompetenza del Dirigente del settore Urbanistica ad adottare l’atto, per essere competente la Giunta comunale, atteso che, essendo stata la Giunta Comunale a concedere il suolo in favore della ricorrente, solo la Giunta avrebbe potuto adottare un provvedimento di contenuto contrario e determinare la cessazione della concessione ovvero prendere atto della carenza dei requisiti per la prosecuzione del rapporto.
Inoltre, con l’ultima memoria la ricorrente invoca l’intervenuta proroga ex lege della concessione in parola, disposta dapprima dall’art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 (entrato in vigore prima della scadenza della concessione in esame), che ne ha disposto la proroga per sette anni (fino al 2017) e poi dall’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del d. l. n. 34/2020, così come convertito con integrazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
Precisa, in particolare, che l’efficacia della concessione, rilasciata nel 2007, decorrerebbe solo dal novembre 2008, atteso che:
- detta concessione sarebbe stata subordinata alla verifica da parte “dell’ufficio tecnico, settore urbanistica, per l’esatta ubicazione in loco dell’area da destinare ad installazione della struttura prefabbricata in parola, nonché delle attività di controllo sulla tipologia del manufatto da installare”; - l’installazione del manufatto sarebbe divenuta operativa nel mese di novembre 2008 allorquando, in dipendenza della domanda di “esercizio di commercio al dettaglio di vicinato”, protocollata al n. 7208 del 2.7.2008, è stato richiesto e rilasciato il parere dell’UOPC ASL NA 5, distretto 90.
1.2. Il Comune di Agerola non si è costituito in giudizio.
1.3. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1602 del 2021, in quanto “ il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, con particolare riferimento al fatto che né la tolleranza da parte del Comune della persistente occupazione del suolo pubblico, né l’aver continuato a introitare il canone possono aver tacitamente determinato la proroga del rapporto concessorio, che richiede in ogni caso il rispetto delle forme stabilite dalla legge (cfr. T.A.R. Lazio, sezione II, sentenza n. 1907/2019) ”.
2. All’udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione
3. Il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione.
3.1 In disparte l’inammissibilità della censura introdotta con l’ultima memoria non notificata, depositata in vista del merito, allorquando, peraltro, erano oramai spirati i termini per la proposizione di nuovi motivi, il Collegio intende comunque rilevarne l’infondatezza nel merito, stante l’inconferenza del richiamo al precedente della Sezione ( cfr . sent. n. 6977/2022).
Tale decisione, difatti, è relativa ad un caso riguardante analoga concessione, la quale tuttavia era stata rilasciata dal Comune di Agerola, per la durata di due anni, nel 2008, con scadenza nel 2010. In tal caso, era intervenuta una prima proroga antecedentemente alla scadenza prevista della concessione in esame, per cui «la catena delle proroghe ex lege copr(iva) effettivamente l’intero arco di tempo, dalla scadenza naturale della concessione fino all’ultima proroga (di dodici anni) disposta dall’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del d. l. n. 34/2020, così come convertito con integrazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.»
In quel caso, infatti, rilevava l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 5 luglio 2012 n. 83, siccome richiamata dall’art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 (entrato in vigore prima della scadenza della concessione in esame), che ne aveva disposto la proroga per sette anni (fino al 2017).
3.2 Dunque, diversamente da quanto rilevato nella richiamata decisione, nel caso all’esame la concessione in oggetto è stata rilasciata nel 2007, per la durata di due anni, per cui, alla scadenza della stessa nel dicembre 2009, in assenza di formale proroga, non era comunque applicabile la “catena di proroghe” invocata dalla parte ricorrente.
3.3 Ciò posto, i motivi di ricorso, sono infondati.
3.4 È infondato il rilievo di cui al secondo motivo, da esaminarsi per primo per ragioni di ordine logico, con cui è dedotta l’incompetenza del dirigente del settore Urbanistica all'adozione del provvedimento impugnato, per essere, in tesi, competente la Giunta.
Invero, per effetto della riforma delle autonomie locali, già a partire dalla L. 8 giugno 1990 n. 142, la nuova organizzazione complessiva dell'ente locale pone una summa divisio tra gli organi di governo, preposti agli atti di indirizzo e di controllo, e i dirigenti, preposti agli atti di gestione ordinaria di tutte le altre funzioni amministrative. Rientrando, dunque, il rinnovo dei titoli autorizzatori e concessori tra gli atti di natura gestionale, gli stessi ricadono pacificamente nella spettanza propria del dirigente o del responsabile del servizio o ufficio comunale competente.
Inconferente è dunque il richiamo alla regola del contrarius actus che presuppone la permanente competenza dell’organo che ha adottato il primo atto all’adozione dell’atto contrario, in quanto detta competenza, per quanto detto, nella specie mancava.
3.5 Le restanti censure, di cui al primo e terzo motivo, sono analizzabili congiuntamente per la stretta affinità. Anche tali censure non colgono nel segno.
Sul punto il Collegio intende ribadire, anche nella fase di merito, i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza intervenuta a più riprese sul tema delle proroghe tacite (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2013, n. 4776), per cui:
- anche allorquando una concessione di suolo pubblico sia scaduta, la tollerata occupazione del bene non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all'occupante (anche ex concessionario);
- a tal fine è anche irrilevante il pagamento delle somme corrispondenti all'originario canone (anche maggiorato), in quanto tali somme valgono solo a compensare l'occupazione sine titulo (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6277);
- non è comunque ammissibile il rinnovo di una concessione per facta concludentia per l'impossibilità di desumere per implicito la volontà dell'amministrazione di vincolarsi (Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2005, n. 6489).
4. Dalle superiori considerazioni, stante l’assenza di un titolo idoneo a legittimare la perdurante occupazione di suolo pubblico, discende la reiezione del ricorso.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO