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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/07/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7634 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. IZZO ANTONIO Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'ANGELO Controparte_1
GIANFRANCO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio con parte resistente in Pignataro Maggiore (CE) il 18/10/1990; - che dallo stesso sono Per_ nate due figlie (23/07/1992) e (24/03/1995); - che, essendo divenuta la prosecuzione Per_2 della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, ha chiesto pronunciarsi la 2
separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente oltre all'adozione dei provvedimenti accessori.
Si è costituita parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, ha concluso per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi, ha formulato domanda riconvenzionale di addebito della separazione al ricorrente, con l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 15/07/2025, le parti personalmente presenti hanno confermato l'accordo raggiunto e reso la dichiarazione di conformità di cui all'art. 29, comma 1-bis della l. n. 52 del
1985. Il giudice, dato atto che ha consegnato nelle mani di due Parte_1 CP_1 CP_1 assegni, uno di € 30.000,00 e uno di €10.000,00, così come previamente indicato nell'accordo e, dato atto altresì della presenza del cancelliere, dott. il quale ha attestato che le parti Testimone_1 hanno depositato le certificazioni richieste e hanno reso la dichiarazione di legge, ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno rinunciando reciprocamente alla richiesta di addebito;
2. La sig.ra cede al sig. la propria quota del 50% della Controparte_1 Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Pignataro Maggiore, via Principe di Piemonte n.69, costituito da: a) locale commerciale al piano terra, della consistenza catastale di mq 18, confinante con detta via, con unità sub. 3, con sub 1, salvo se altri, in Catasto Fabbricati al
Foglio 6, p.lla 1639, sub.2, cat.c/1 cl.5, mq 18 piano T R.C. 383,93; b) unità immobiliare ad uso abitativo sviluppantesi su due livelli (piano T-1) della consistenza catastale di vani 5,5 confinate con sub 1, con detta via, con unità sub 2, salvo se altri, riportata al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 6, p.lla 1639-subalterno 3, cat. A/4 vani 5,5 piano T-1
R.C. 298,25; c) bene comune non censibile riportato in catasto Fabbricati al Foglio 6-p.la 3
1639, sub.
1-bene comune non censibile. A fronte della cessione della quota sopra indicata, il sig. versa alla sig.ra la somma complessiva di euro Parte_1 Controparte_1
40.000,00 (quarantamila/00), con i seguenti titoli: assegno circolare di euro 30.000,00
(trentamila/00) n.3306762375-07 del 14/07/2025 di Intesa San Paolo S.p.a. e Vaglia circolare n.0374598840-05 del 14/07/2025 di euro 10.000,00 (diecimila) di Poste Italiane
S.p.a., di cui viene rilasciata quietanza con la sottoscrizione del presente atto;
3. Con la formalizzazione della cessione di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolato tutti i reciproci rapporti economici nascenti dal matrimonio, e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per cui rinunziano alle domande formulate nel giudizio R.g.n.
7634/2024 e ad ogni altra azione connessa al rapporto matrimoniale.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Controparte_1 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pignataro Maggiore (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 29, parte II, serie A, anno 1990);
3) dà atto che i coniugi procedono altresì al trasferimento immobiliare di cui al punto n. 2 dell'accordo, con ordine al conservatore di procedere alle relative trascrizioni;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18/07/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7634 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. IZZO ANTONIO Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'ANGELO Controparte_1
GIANFRANCO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio con parte resistente in Pignataro Maggiore (CE) il 18/10/1990; - che dallo stesso sono Per_ nate due figlie (23/07/1992) e (24/03/1995); - che, essendo divenuta la prosecuzione Per_2 della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, ha chiesto pronunciarsi la 2
separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente oltre all'adozione dei provvedimenti accessori.
Si è costituita parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, ha concluso per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi, ha formulato domanda riconvenzionale di addebito della separazione al ricorrente, con l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 15/07/2025, le parti personalmente presenti hanno confermato l'accordo raggiunto e reso la dichiarazione di conformità di cui all'art. 29, comma 1-bis della l. n. 52 del
1985. Il giudice, dato atto che ha consegnato nelle mani di due Parte_1 CP_1 CP_1 assegni, uno di € 30.000,00 e uno di €10.000,00, così come previamente indicato nell'accordo e, dato atto altresì della presenza del cancelliere, dott. il quale ha attestato che le parti Testimone_1 hanno depositato le certificazioni richieste e hanno reso la dichiarazione di legge, ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno rinunciando reciprocamente alla richiesta di addebito;
2. La sig.ra cede al sig. la propria quota del 50% della Controparte_1 Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Pignataro Maggiore, via Principe di Piemonte n.69, costituito da: a) locale commerciale al piano terra, della consistenza catastale di mq 18, confinante con detta via, con unità sub. 3, con sub 1, salvo se altri, in Catasto Fabbricati al
Foglio 6, p.lla 1639, sub.2, cat.c/1 cl.5, mq 18 piano T R.C. 383,93; b) unità immobiliare ad uso abitativo sviluppantesi su due livelli (piano T-1) della consistenza catastale di vani 5,5 confinate con sub 1, con detta via, con unità sub 2, salvo se altri, riportata al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 6, p.lla 1639-subalterno 3, cat. A/4 vani 5,5 piano T-1
R.C. 298,25; c) bene comune non censibile riportato in catasto Fabbricati al Foglio 6-p.la 3
1639, sub.
1-bene comune non censibile. A fronte della cessione della quota sopra indicata, il sig. versa alla sig.ra la somma complessiva di euro Parte_1 Controparte_1
40.000,00 (quarantamila/00), con i seguenti titoli: assegno circolare di euro 30.000,00
(trentamila/00) n.3306762375-07 del 14/07/2025 di Intesa San Paolo S.p.a. e Vaglia circolare n.0374598840-05 del 14/07/2025 di euro 10.000,00 (diecimila) di Poste Italiane
S.p.a., di cui viene rilasciata quietanza con la sottoscrizione del presente atto;
3. Con la formalizzazione della cessione di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolato tutti i reciproci rapporti economici nascenti dal matrimonio, e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per cui rinunziano alle domande formulate nel giudizio R.g.n.
7634/2024 e ad ogni altra azione connessa al rapporto matrimoniale.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Controparte_1 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pignataro Maggiore (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 29, parte II, serie A, anno 1990);
3) dà atto che i coniugi procedono altresì al trasferimento immobiliare di cui al punto n. 2 dell'accordo, con ordine al conservatore di procedere alle relative trascrizioni;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18/07/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese