Decreto cautelare 22 agosto 2025
Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/12/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02767/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2025, proposto da GN RM ME, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Carlo Antonio Vagginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale), il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per Gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e il Pnrr, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di LA EL e RA ME, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 9 giugno 2025, n. 27456, pubblicato in pari data sul sito web www.usr.sicilia.it, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per la classe di concorso scuola primaria posto comune EEEE per la Regione Sicilia -bandito con D.D.G. del Ministero dell'istruzione e del merito del 6 dicembre 2023, n. 2576 recante "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206", nella parte in cui l’odierna ricorrente non risulta inclusa in detta graduatoria di merito tra gli aventi diritto alla riserva prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, per come sostituito dall’art. 1, comma 9–bis, del d. l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- per quanto di ragione, del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 17 luglio 2025, n. 34272, pubblicato in pari data sul sito web www.usr.sicilia.it, con cui la graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per la classe di concorso scuola primaria posto comune EEEE per la Regione Sicilia – bandito con D.D.G. del Ministero dell’istruzione e del merito del 6 dicembre 2023, n. 2576 approvata con il decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 9 giugno 2025, n. 27456 è stata rettificata, integrata con il 30% degli idonei ex art. 2, comma 1, del d.l. n. 45/2025 e sostituita dalla “nuova” graduatoria approvata con il decreto direttoriale dello stesso Ufficio Scolastico del 17 luglio 2025, n. 34272, di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui l’odierna ricorrente non risulta inclusa in quest’ultima graduatoria di merito tra gli aventi diritto alla riserva prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, per come sostituito dall’art. 1, comma 9–bis, del d. l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che abbia prodotto l’effetto di ledere la sfera giuridica della ricorrente sotto il profilo evidenziato dall’impugnazione;
e la conseguente condanna
ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’inclusione dell’odierna ricorrente tra riservisti ex art. 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, per come sostituito dall’art. 1, comma 9–bis, del d. l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2023, n. 74 (e, quindi, tra i vincitori) del concorso de quo, e con l’attribuzione del giusto punteggio (per i titoli di servizio posseduti) secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 206/2023, e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, rappresentate dalla difesa erariale;
Visto il decreto cautelare n. 445 del 22.8.2025 che ha respinto la richiesta, interinalmente presentata da parte ricorrente, di misure cautelari monocratiche;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2033 dell’11.9.2025 con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, autorizzando alla notifica per pubblici proclami, i cui adempimenti sono stati depositati in data 8.10.2025 e 16.10.2025 da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa EL AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente – docente che ha partecipato al bando di concorso indetto ex d.m. 206/2023 e d.d. 2576/2023 per l’inserimento nelle graduatorie di merito per l’insegnamento nella scuola primaria posto comune EEEE per la Regione Siciliana - è insorta avverso gli atti, meglio indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione scolastica non l’ha inserita utilmente nella graduatoria, atteso il mancato riconoscimento del titolo di riserva (pari al 15 per cento dei posti messi a concorso) per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile ai sensi dell’art. 18, co. 4, D. Lgs. 40/2017 (servizio civile universale) e il mancato riconoscimento dello stesso servizio come titolo valido per l’attribuzione di punteggio ulteriore.
In particolare, la ricorrente aveva partecipato al bando del 23/05/2017, pubblicato in data 24 maggio 2017, per la selezione di volontari per lo svolgimento del servizio civile nazionale e, essendo stata selezionata, ha espletato il servizio dall’11.10.2017 al 10.10.2018 in seno al progetto “La gioia di un sorriso”, organizzato dalla “ONLUS La casa del sorriso”, concludendolo senza demerito.
Nella domanda di partecipazione al concorso per la formazione delle graduatorie scolastiche la ricorrente ha indicato quale “ titolo di riserva ” il servizio civile espletato, allegandone l’autocertificazione.
Con la pubblicazione delle graduatorie impugnate (la prima prot. n. 27456 del 9 giugno 2025, poi rettificata dalla successiva, prot. n. 34272 del 17 luglio 2025), la ricorrente ha verificato il mancato riconoscimento della riserva prevista dall’art. 3, comma 3, del bando, il quale richiama l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. La ricorrente ha, pertanto, contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati sollevando i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, del d. lgs. 6 marzo 2017, n. 40, per come sostituito dall' art. 1, comma 9–bis, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; violazione degli artt. 2, 3 e 52 della costituzione; erronea applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.d.g. del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 6 dicembre 2023, n. 2576 (lex specialis del concorso de quo); violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e violazione del principio della “par condicio” allorquando l'amministrazione ha escluso il servizio civile nazionale dai titoli di riserva non equiparandolo al servizio civile universale ”.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2050 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66; violazione degli artt. 52 e 97 della costituzione; violazione degli artt. 1,3, e 6 della l. 7 agosto 1990 n.241; violazione dell’art. 11 del decreto del ministro dell’istruzione e del merito del 26 ottobre 2023, n. 206 (lex specialis del concorso de quo); eccesso di potere per difetto di istruttoria; manifesta illogicità, carenza di motivazione, disparità di trattamento; errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti e irragionevolezza nella parte in cui l’amministrazione resistente non ha attribuito alcun punteggio all’anno di servizio civile nazionale svolto dall’11.10.2017 al 10.11.2018 ”.
2.3. In sostanza, parte ricorrente contesta la legittimità dell’interpretazione per la quale la p.a. ha escluso l’applicabilità della disciplina legale sulla riserva in relazione al servizio civile nazionale che è stato svolto in forza di un bando del 23/05/2017, successivo all’entrata in vigore del servizio civile universale con il D.lgs. n. 40 del 6.3.2017. Deduce che nella ratio legis dell’istituto e nella sua disciplina normativa, il nuovo servizio civile cd. universale non differisce sostanzialmente da quello nominato come “nazionale” svolto dalla ricorrente.
Inoltre, la ricorrente afferma che per il servizio civile nazionale svolto avrebbe dovuto esserle riconosciuto anche il punteggio ulteriore come “titolo di servizio” (equiparato a quello prestato presso la p.a.), secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 206/2023.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per mezzo della difesa erariale la quale, nella memoria del 4.11.2025, ha richiesto l’estromissione dal giudizio delle pp.aa. intimate diverse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre a richiedere nel merito il rigetto del ricorso.
4. I controinteressati intimati non si sono costituiti in giudizio.
5. All’udienza camerale del 21 novembre 2025, constatata l’avvenuta integrazione del contraddittorio disposta con l’ordinanza collegiale n. 2033/2025, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Pregiudizialmente, il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale riferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per Gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e il Pnrr. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è, infatti, l’unica pubblica amministrazione titolare della procedura concorsuale in contestazione e responsabile degli interventi previsti nel PNRR riferiti alla propria sfera di competenza (cfr. da ultimo T.a.r. Lazio, n. 12013/2025 “ In via preliminare occorre altresì dare atto che si è in presenza di un ricorso soggetto al c.d. “rito PNRR”, notificato alle parti pubbliche parti necessarie ai sensi dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022. Va valutata in senso favorevole la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, alla luce della circostanza – documentata dalla suddetta amministrazione – per cui l’amministrazione centrale titolare della misura è unicamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito. ”). Pertanto le Amministrazioni intimate quali resistenti da parte ricorrente diverse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito devono essere estromesse dal giudizio.
2. Venendo al merito del ricorso, questo deve essere dichiarato fondato ed accolto nei limiti del riconoscimento alla ricorrente del servizio civile nazionale svolto quale titolo di riserva ai fini del posizionamento in graduatoria.
Il Collegio, infatti, si riporta integralmente al proprio recente precedente, T.a.r. Palermo, sez. II, sentenza n. 2192 dell’8.10.2025, nel quale è stato trattato un caso del tutto analogo nel quale si intendeva far valere quale titolo di riserva il servizio civile nazionale prestato ai sensi del bando del 23/05/2017, pubblicato in data 24 maggio 2017, il medesimo al quale ha partecipato l’odierna ricorrente. In particolare, è opportuno riportarsi integralmente al testo del precedente citato.
“ 3. Venendo al merito della causa, questa merita accoglimento in quanto, ad avviso del Collegio, è opportuno richiamarsi al precedente reso dal T.A.R. Catania, sez. II, sentenza n. 924 del 17.3.2025. Infatti, il caso di specie trattato dalla sentenza è del tutto sovrapponibile a quello che ci occupa. Anche in quella fattispecie, infatti, parte ricorrente ha avanzato la pretesa di far valere quale titolo di riserva ai sensi dell’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il servizio civile prestato sulla base del bando del 23/05/2017, adottato successivamente all’entrata in vigore della legge istitutiva del servizio civile universale.
Si riportano, condividendole, le argomentazioni spese in premessa nella citata pronuncia.
“Piuttosto che seguire analiticamente i singoli motivi di ricorso nell’ordine prefigurato dal ricorrente, il Collegio ritiene più utile puntare nell’immediato alla questione concernente il modo in cui, nel caso di specie, sarebbe stata fatta applicazione del D.Lgs 6.3.2017 n. 40; dato che dopo aver sciolto quel nodo, molte delle censure possono essere scrutinate come meri corollari discendenti dalla soluzione che si è individuata con riguardo ad essa.
Ma per far ciò, occorre preliminarmente comprendere in che modo l’istituto giuridico del servizio civile sia entrato a far parte dell’Ordinamento italiano.
Esso - disciplinato prima dalla legge 15 dicembre 1972, n.772 e poi dalla legge 8 luglio 1998, n.230 - è sorto come servizio di leva obbligatorio sostitutivo di quello militare ed ha consentito l’assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di azioni di impegno sociale non armato, riconducibili al concetto di difesa della Patria. In tale periodo agli obiettori di coscienza che svolgevano il servizio di leva venivano riconosciuti gli stessi diritti dei militari di leva, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, nonché la medesima paga (art. 6 della legge n. 230 del 1998, attualmente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010). Per quanto di interesse, il comma 3 del citato art. 6 prevedeva che il periodo di servizio di leva, in qualsiasi forma prestato, fosse valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuivano per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
A seguito della riforma della leva militare obbligatoria, operata dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e in previsione della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale e del conseguente venir meno dell’obiezione di coscienza, il legislatore ha istituito, con la legge 6 marzo 2001, n.64, il servizio civile nazionale mediante il quale è stato possibile concorrere volontariamente alla difesa della Patria nella forma civile non armata, al pari del servizio militare. Tale istituto ha coesistito con l’obiezione di coscienza fino alla sospensione della leva obbligatoria, disposta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 a decorrere dal 1° gennaio 2005. Successivamente il servizio civile nazionale è stato disciplinato esclusivamente su base volontaria ed ha assunto le caratteristiche di un istituto nuovo, non più “sostitutivo” del servizio militare ma “alternativo” allo stesso, volto tuttavia a garantire la prosecuzione della difesa della Patria attraverso lo svolgimento delle stesse attività previste in precedenza per gli obiettori di coscienza.
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, emanato in attuazione della citata legge n.64/2001, conteneva ancora disposizioni che equiparavano la posizione dei volontari e quella dei militari in ferma volontaria, quale, ad esempio, la previsione relativa al trattamento economico dei volontari cui competeva un assegno non superiore a quello previsto per il personale militare volontario in ferma annuale (art. 9, comma 2 del citato decreto legislativo), nonché quella relativa ai titolari dell’attestato di servizio civile che venivano equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale (art. 9 comma 8 del medesimo decreto legislativo). Per quanto concerne la valutazione nei pubblici concorsi del periodo di servizio civile nazionale effettivamente prestato, l’articolo 13, comma 2 del citato decreto disponeva che detto periodo venisse valutato con le modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. Tale decreto non è più in vigore, in quanto è stato abrogato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che, in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha riformato il sistema del servizio civile nazionale.
Il nuovo sistema delineato dal citato decreto legislativo n. 40/2017, che ha istituito il servizio civile universale, non contiene disposizioni che equiparino il servizio civile volontario al servizio militare, proprio in considerazione del fatto che l’istituto, nel corso degli anni, si è evoluto e ha acquisito sempre più autonomia, pur mantenendo una posizione parallela al servizio militare in virtù della comune finalità di difesa della Patria, intesa nell’accezione più ampia che comprende anche attività di impegno sociale non armato, come più volte affermato dalla Corte costituzionale in numerose sentenze (cfr. sentenze n. 164 del 6 maggio 1985; n. 228 del 16 luglio 2004; n. 431 del 28 novembre 2005; n. 309 del 10 dicembre 2013; n.171 del 4 luglio 2018). È evidente, dunque, che il servizio civile universale così come disciplinato dal decreto legislativo n. 40/2017, si configura come istituto del tutto autonomo rispetto al servizio militare professionale e al servizio civile obbligatorio sostitutivo di quello militare, e pertanto ai volontari del servizio civile universale non possono essere riconosciuti i benefici attribuiti ai volontari delle Forze armate e agli obiettori di coscienza. A conferma di quanto sopra evidenziato con riferimento all’evoluzione dell’istituto, la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, ha previsto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, la riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici, sostituendo il comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 40/2017, che prevedeva che il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato fosse valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche, ossia quale titolo di preferenza, accanto a quelli indicati nell’art. 5 del d.p.r. n. 487 del 1994”.
Ancora dalla sentenza citata: “Per le ragioni già esplicitate al punto II) della presente decisione, deve ritenersi fondato anche il secondo motivo di ricorso, al cui interno la ricorrente ribadisce che “per quanto ancora la denominazione, sia del Dipartimento che del contratto di servizio, recava ancora il nome di Servizio Civile Nazionale, in quanto era stata da poco introdotta la riforma – per quanto anche in relazione quanto stabilito dalle disposizioni transitorie di cui al citato art. 26 del D.Lgs. n. 40/2017 -, sia il bando che la procedura di selezione, che il contratto di servizio (peraltro, con decorrenza dall’11.10.2017), sono stati posti in essere sotto la vigenza della nuova disciplina istitutiva del Servizio Civile Universale, entrata in vigore a far data dal 3.4.2017, di pubblicazione della citata disciplina sulla GURI n. 78 del 3.4.2017, sostitutiva del D.Lgs. n. 77 del 5.4.2002, n. 77 che disciplinava il Servizio Civile Nazionale. Per cui, il servizio civile svolto dalla ricorrente era ed è da considerarsi a tutti gli effetti di legge Servizio Civile Universale”.
Analogamente poi è da dirsi per le censure di cui al quarto motivo di ricorso, che si muovono le solco di quelle già sviluppate all’interno del secondo, soltanto limitandosi a precisare ulteriormente come “il fatto che, per ultimo, con il D.Lgs 6.3.2017 n. 40, sostitutivo del D.Lgs n. 77 del 5.4.2002, è stato istituito il servizio civile universale in luogo del servizio civile nazionale, non cambia nulla, differenziandosi, dal precedente abrogato, soltanto per il suo “nomen”. Per cui, in ogni caso, anche il possesso del requisito della prestazione del servizio civile nazionale senza demerito avrebbe dovuto essere ritenuto equivalente, anche ai fini dei requisiti di accesso al lavoro e quindi del requisito della riserva, al servizio civile universale, e quindi essere anch’esso destinatario del beneficio premiale della riserva del posto”.”.
Le superiori argomentazioni in ordine al fatto che il servizio civile svolto dalla ricorrente fosse solo nominalmente ancora detto servizio civile nazionale ma, in sostanza, debba essere a pieno titolo considerato alla stregua del nuovo istituto universale già entrato in vigore, sono confortate dal dato positivo dettato dalla normativa transitoria della nuova legge. L’art. 26, comma 1, del d.lgs. 40/2017, infatti, stabilisce che “fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.”, confermando che, a prescindere dal nomen, dall’entrata in vigore della legge il vecchio istituto del servizio civile nazionale sarebbe rientrato nell’alveo del nuovo istituto del servizio civile universale .”.
3. L’accoglimento della domanda di adempimento avanzata da parte ricorrente deve essere circoscritta, per le superiori ragioni, al riconoscimento alla ricorrente del titolo di riserva richiesto nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
Non può, invece, essere accolta la domanda di attribuzione in forza del servizio civile nazionale prestato di un punteggio ulteriore come titolo di servizio equiparato al servizio prestato presso la p.a.
Invero, nella domanda di partecipazione alla procedura la ricorrente ha indicato il servizio civile esclusivamente nella sezione relativa ai titoli di riserva, nulla indicando in tal senso nella sezione dedicata ai titoli di servizio. Come titolo di servizio, infatti, è stato inserito esclusivamente il periodo di insegnamento presso la scuola primaria F.lli Bandiera di Parma dal 24.10.2018 al 10.6.2019. Di tutta evidenza, si deve far riferimento al principio di autoresponsabilità della ricorrente e alla normale diligenza richiesta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, in forza del quale ciascun concorrente deve sopportare gli eventuali errori commessi nella presentazione della domanda. Nessun punteggio ulteriore spetta quindi per il predetto titolo.
4. Per i motivi sopra riportati, il ricorso va accolto con le precisazioni esposte in motivazione e nei limiti dell’attribuzione alla ricorrente del titolo di riserva di cui all’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 per il servizio civile concluso senza demerito e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati nel senso indicato, ma senza l’attribuzione di un maggior punteggio.
5. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della novità della questione trattata. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta per i controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per Gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e il Pnrr, lo accoglie nei limiti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla sulle spese per i controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DE RI, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
EL AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AT | DE RI |
IL SEGRETARIO