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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, nella persona del Giudice, dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 59 del ruolo generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
1219/2023 emessa dal Giudice di Pace di Afragola, proposto da
(C.F.: ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
l'11.03.1937, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Castaldo (C.F.:
[...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, si- C.F._2
to in Cardito al Corso C. Battisti n. 145
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: , in persona del legale rapp.te pro tempo- Controparte_1 P.IVA_1
re, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) C.F._3
ed Andrea Ornati (C.F. , domiciliati in La Spezia (SP) alla C.F._4
Via Paolo Emilio Taviani n. 170
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata in data 28 dicembre 2023 e tempestiva- mente iscritta a ruolo il 4 gennaio 2024, la sig.ra proponeva ap- Parte_1 pello avverso la sentenza n. 1219/2023 resa dal Giudice di Pace di Afragola nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 2718/2020 e pubblica- ta in data 9 giugno 2023, con la quale era stata condannata a pagare in favore del- la società l'importo di euro 1.089,59, oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda.
La sig. aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
613/2019, emesso dal Giudice di Pace di Afragola su ricorso della Controparte_1
con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 1.008,59, oltre interessi e spese, in ragione di un contratto di finanziamento concluso con la , eccepen- CP_2
do: a) l'inefficacia del decreto poiché notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla pronuncia;
b) la prescrizione della pretesa creditoria azionata e c) la carenza di legittimazione attiva della società per mancata notifica della CP_1
cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Contro questa decisione la sig.ra ha fatto valere i seguenti motivi di appel- Pt_1
lo:
1) inapplicabilità dell'art. 50 TUB alla cessionaria del credito;
2) violazione dell'art. 117 TUB per il contratto di cessione;
3) difetto di legittimazione attiva di parte appellata in relazione al credito ingiunto, in quanto la documentazione de- positata non consente di ritenere provata l'inclusione dei crediti azionati nelle operazioni di cessioni in blocco indicate;
4) l'omesso accertamento delle clausole vessatorie, non avendo il Giudice del monitorio motivato “sulle verifiche svolte in ordine alla natura o meno di contratto consumeristico e, se si tratta di contratto consumeri- stico, in ordine a quali clausole fondino il credito e sul perché non siano state reputate ves- satorie”.
2. Con comparsa del 10 aprile 2024 si costituiva nel presente giudizio di appello la la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
2
R.g.a.c.c. 59/2024 dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché la violazione del divieto dei nova ex art. 345
c.p.c. per avere parte appellante formulato eccezioni nuove e diverse rispetto a quelle del primo grado di giudizio, così ampliando il tema di indagine.
Nel merito, concludeva per l'infondatezza del gravame.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado il Giudice fissava il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. del 18/2/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Le parti rassegnavano a verbale le proprie conclusioni ed il Giudice il 7 aprile 2025 rimetteva la causa in decisione.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
La norma come modificata dalla legge 134/2012 dispone che l'appello deve con- tenere a pena di inammissibilità le parti del provvedimento che si intendono ap- pellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la viola- zione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per le causali di cui in motivazione.
In tema di appello civile, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto a seguito dell'intervento legislativo del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugna- zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alia parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di parti- colari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternative di decisione da contrapporre a quella di prima grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversi-
3
R.g.a.c.c. 59/2024 tà rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Il legislatore, dunque, ha preteso che l'appellante argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate), sicché "l'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati". Se queste sono le linee-guida interpretative dei re- quisiti di forma-contenuto dell'atto di appello, è da osservare che nella specie l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012. Ed invero, come già detto, l'appello, per superare il vaglio di ammissibilità previsto dalla norma appena citata, deve indicare le parti del provvedimento che intende impugnare, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudi- ce di secondo grado (suggerendo le 5 modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto), e deve altresì specificare la violazione di legge (in ipotesi) denunziata ed il suo rapporto di causalità con l'esito della lite. D'altra parte, di recente la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
27199/2017) ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel nuovo testo, vanno in- terpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza im- pugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternative di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appel- lo, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4
R.g.a.c.c. 59/2024 In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quan- tum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguar- danti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono tra- scurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di dirit- to, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. n.
10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata da parte appellata quanto all'introduzione di nova nel giudizio di appello da parte della Sig. Pt_1
in violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere solo in questa sede eccepito la mancata inclusione del credito nella cessione, l'inapplicabilità dell'art. 50 TUB alla cessio- naria del credito;
la violazione dell'art. 117 TUB per il contratto di cessione e l'omesso accertamento delle clausole vessatorie da parte del giudice del monitorio.
Deve osservarsi che le suddette eccezioni non risultano essere mai state formulate in primo grado e appaiono pertanto inammissibili in quanto contrastanti con il divieto di domande ed eccezioni nuove di cui all'art. 345, I e II co. c.p.c.
L'appello è dunque quasi interamente inammissibile per violazione dell'art. 345
c.p.c., ad eccezione della parte in cui è stata dedotta la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento concluso dall'odierna appellante con , CP_2
trattandosi di questione astrattamente rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado.
5
R.g.a.c.c. 59/2024 Deve tuttavia osservarsi che il rilievo officioso della nullità di un contratto o di al- cune sue clausole può essere effettuato soltanto quando siano stati ritualmente acquisiti agli atti di causa tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (vedi Cass. n. 3556/2020; n. 20438/2019).
Alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è, poi, onere della parte che eccepisce la vessatorietà di una clausola fornire specifiche al- legazioni e dimostrare, anche mediante il ricorso a strumenti probatori idonei, il carattere abusivo della stessa. La sentenza citata ha, inoltre, ribadito che non è suf- ficiente un richiamo generico alla normativa consumeristica, ma è necessario in- dividuare gli elementi concreti che determinano il preteso squilibrio contrattuale.
Orbene, nel caso di specie nessun argomento viene speso per evidenziare una qua- lificabilità delle clausole contrattuali alla stregua di clausole abusive o, in termini più generali, per evidenziare un significativo squilibrio ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo.
In mancanza di specifiche prove e allegazioni da parte dell'appellante, non si rav- visano gli estremi per dichiarare la nullità di clausole contrattuali.
L'appello è, dunque, infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6
R.g.a.c.c. 59/2024 condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del presente grado alla società appellata, liquidandole in 1923,00 € per compensi, oltre rimborso spese forfetta- rie al 15%, cp ed iva se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmen- te dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Aversa, l'8 maggio 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
7
R.g.a.c.c. 59/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, nella persona del Giudice, dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 59 del ruolo generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
1219/2023 emessa dal Giudice di Pace di Afragola, proposto da
(C.F.: ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
l'11.03.1937, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Castaldo (C.F.:
[...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, si- C.F._2
to in Cardito al Corso C. Battisti n. 145
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: , in persona del legale rapp.te pro tempo- Controparte_1 P.IVA_1
re, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) C.F._3
ed Andrea Ornati (C.F. , domiciliati in La Spezia (SP) alla C.F._4
Via Paolo Emilio Taviani n. 170
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata in data 28 dicembre 2023 e tempestiva- mente iscritta a ruolo il 4 gennaio 2024, la sig.ra proponeva ap- Parte_1 pello avverso la sentenza n. 1219/2023 resa dal Giudice di Pace di Afragola nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 2718/2020 e pubblica- ta in data 9 giugno 2023, con la quale era stata condannata a pagare in favore del- la società l'importo di euro 1.089,59, oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda.
La sig. aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
613/2019, emesso dal Giudice di Pace di Afragola su ricorso della Controparte_1
con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 1.008,59, oltre interessi e spese, in ragione di un contratto di finanziamento concluso con la , eccepen- CP_2
do: a) l'inefficacia del decreto poiché notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla pronuncia;
b) la prescrizione della pretesa creditoria azionata e c) la carenza di legittimazione attiva della società per mancata notifica della CP_1
cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Contro questa decisione la sig.ra ha fatto valere i seguenti motivi di appel- Pt_1
lo:
1) inapplicabilità dell'art. 50 TUB alla cessionaria del credito;
2) violazione dell'art. 117 TUB per il contratto di cessione;
3) difetto di legittimazione attiva di parte appellata in relazione al credito ingiunto, in quanto la documentazione de- positata non consente di ritenere provata l'inclusione dei crediti azionati nelle operazioni di cessioni in blocco indicate;
4) l'omesso accertamento delle clausole vessatorie, non avendo il Giudice del monitorio motivato “sulle verifiche svolte in ordine alla natura o meno di contratto consumeristico e, se si tratta di contratto consumeri- stico, in ordine a quali clausole fondino il credito e sul perché non siano state reputate ves- satorie”.
2. Con comparsa del 10 aprile 2024 si costituiva nel presente giudizio di appello la la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
2
R.g.a.c.c. 59/2024 dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché la violazione del divieto dei nova ex art. 345
c.p.c. per avere parte appellante formulato eccezioni nuove e diverse rispetto a quelle del primo grado di giudizio, così ampliando il tema di indagine.
Nel merito, concludeva per l'infondatezza del gravame.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado il Giudice fissava il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. del 18/2/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Le parti rassegnavano a verbale le proprie conclusioni ed il Giudice il 7 aprile 2025 rimetteva la causa in decisione.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
La norma come modificata dalla legge 134/2012 dispone che l'appello deve con- tenere a pena di inammissibilità le parti del provvedimento che si intendono ap- pellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la viola- zione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per le causali di cui in motivazione.
In tema di appello civile, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto a seguito dell'intervento legislativo del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugna- zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alia parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di parti- colari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternative di decisione da contrapporre a quella di prima grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversi-
3
R.g.a.c.c. 59/2024 tà rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Il legislatore, dunque, ha preteso che l'appellante argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate), sicché "l'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati". Se queste sono le linee-guida interpretative dei re- quisiti di forma-contenuto dell'atto di appello, è da osservare che nella specie l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012. Ed invero, come già detto, l'appello, per superare il vaglio di ammissibilità previsto dalla norma appena citata, deve indicare le parti del provvedimento che intende impugnare, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudi- ce di secondo grado (suggerendo le 5 modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto), e deve altresì specificare la violazione di legge (in ipotesi) denunziata ed il suo rapporto di causalità con l'esito della lite. D'altra parte, di recente la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
27199/2017) ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel nuovo testo, vanno in- terpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza im- pugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternative di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appel- lo, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
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R.g.a.c.c. 59/2024 In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quan- tum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguar- danti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono tra- scurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di dirit- to, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. n.
10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata da parte appellata quanto all'introduzione di nova nel giudizio di appello da parte della Sig. Pt_1
in violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere solo in questa sede eccepito la mancata inclusione del credito nella cessione, l'inapplicabilità dell'art. 50 TUB alla cessio- naria del credito;
la violazione dell'art. 117 TUB per il contratto di cessione e l'omesso accertamento delle clausole vessatorie da parte del giudice del monitorio.
Deve osservarsi che le suddette eccezioni non risultano essere mai state formulate in primo grado e appaiono pertanto inammissibili in quanto contrastanti con il divieto di domande ed eccezioni nuove di cui all'art. 345, I e II co. c.p.c.
L'appello è dunque quasi interamente inammissibile per violazione dell'art. 345
c.p.c., ad eccezione della parte in cui è stata dedotta la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento concluso dall'odierna appellante con , CP_2
trattandosi di questione astrattamente rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado.
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R.g.a.c.c. 59/2024 Deve tuttavia osservarsi che il rilievo officioso della nullità di un contratto o di al- cune sue clausole può essere effettuato soltanto quando siano stati ritualmente acquisiti agli atti di causa tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (vedi Cass. n. 3556/2020; n. 20438/2019).
Alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è, poi, onere della parte che eccepisce la vessatorietà di una clausola fornire specifiche al- legazioni e dimostrare, anche mediante il ricorso a strumenti probatori idonei, il carattere abusivo della stessa. La sentenza citata ha, inoltre, ribadito che non è suf- ficiente un richiamo generico alla normativa consumeristica, ma è necessario in- dividuare gli elementi concreti che determinano il preteso squilibrio contrattuale.
Orbene, nel caso di specie nessun argomento viene speso per evidenziare una qua- lificabilità delle clausole contrattuali alla stregua di clausole abusive o, in termini più generali, per evidenziare un significativo squilibrio ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo.
In mancanza di specifiche prove e allegazioni da parte dell'appellante, non si rav- visano gli estremi per dichiarare la nullità di clausole contrattuali.
L'appello è, dunque, infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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R.g.a.c.c. 59/2024 condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del presente grado alla società appellata, liquidandole in 1923,00 € per compensi, oltre rimborso spese forfetta- rie al 15%, cp ed iva se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmen- te dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Aversa, l'8 maggio 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 59/2024