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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4307/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4307/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ANTONETTI CARLO e dell'avv. CAGNOLI CLAUDIO ( VIA ETTORE C.F._2 MOSCHINO 12/E L'AQUILA; , elettivamente domiciliato in VIA STAZIO 30 64100 TERAMOpresso il difensore avv. ANTONETTI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI ODOARDO Controparte_1 P.IVA_1 AMEDEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANCINI SBRACCIA 1 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI ODOARDO AMEDEO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Controparte_1 ingiuntivo contro per lavori eseguiti in seguito al sisma 6 aprile 2009, per Parte_1 miglioramento ed a carico della proprietà onsu richiesta della proprietà, per un importo totale di €
34.299,9. Si oppone affermando che la società ha agito a mezzo di un Parte_1 sedicente procuratore ad negotia, che non ha chiarito la sua qualifica ed il suo collegamento con la società; competente è il tribunale de L'Aquila luogo ove risiede la presunta debitrice;
contesta il computo metrico, le fatture non sono mai state ricevute e non sono dovute,quanto dovuto alla ditta, comprensivo della parte a carico dello stato, è in giacenza presso gli uffici comunali e sarà bonificata alla ditta dietro la presentazione della giusta fattura per euro 7564,47.La società, rappresentata dal procuratore difende la legittimità del decreto ed afferma che la Parte_2 contabilità in comune rappresenta appena un quarto di quanto dovuto alla società.condotta istruttoria con prove orali, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.La ratifica dell'operato del falsus procurator può essere compiuta anche dal difensore in sede processuale, purché la procura alle liti a questo conferita includa il potere di disporre del diritto in contesa, potere non desumibile dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende "ogni più ampia facoltà di legge". (
Cassazione 12843/24). Per cui l'operato del signor è stata ratificata nel giudizio di Parte_2 opposizione;
e comunque nella comparsa conclusionale si è rinunciato tanto alla eccezione del procuratore quanto alla eccezione di incompetenza per territorio. La formula procuratore ad negotia implica anche il potere di disporre del diritto controverso. Venendo al merito, è stata data prova per testi dello svolgimento dei lavori, e dell'invio del computo metrico, con contestazione del computo metrico dell'opponente, che parte opponente non ha voluto mai verificare, malgrado l'esplicito invito;
e in ordine al quale, pur essendo stati comprovati i lavori, non ha mai preso posizione specifica, sulle singole voci, tale da dover verificare l'esecuzione dei lavori, peraltro mai contestata, con accertamenti peritali;
attestandosi solo su una generica e totale negatoria, superata dalla prova per testi effettuata;
ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutorio e l'opposizione respinta. I lavori come contabilizzati effettivamente si riferiscono esclusivamente al capannone;
nella contabilità, base della fatturazione, non vi è alcun lavoro relativo alla abitazione della opponente e tutti sono riferiti al capannone;
e confermati per testi;
non rappresenta modificazione della domanda, in quanto base è pur sempre il computo metrico, ove non vi è cenno a lavori effettuati in un'abitazione e tutti i lavori contabilizzati si riferiscono al capannone. Quindi la opposizione va respinta, come detto, con spese.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutorio e condanna l'opponente alle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 Controparte_1 euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%.
Teramo 27 Febbraio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4307/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ANTONETTI CARLO e dell'avv. CAGNOLI CLAUDIO ( VIA ETTORE C.F._2 MOSCHINO 12/E L'AQUILA; , elettivamente domiciliato in VIA STAZIO 30 64100 TERAMOpresso il difensore avv. ANTONETTI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI ODOARDO Controparte_1 P.IVA_1 AMEDEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANCINI SBRACCIA 1 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI ODOARDO AMEDEO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Controparte_1 ingiuntivo contro per lavori eseguiti in seguito al sisma 6 aprile 2009, per Parte_1 miglioramento ed a carico della proprietà onsu richiesta della proprietà, per un importo totale di €
34.299,9. Si oppone affermando che la società ha agito a mezzo di un Parte_1 sedicente procuratore ad negotia, che non ha chiarito la sua qualifica ed il suo collegamento con la società; competente è il tribunale de L'Aquila luogo ove risiede la presunta debitrice;
contesta il computo metrico, le fatture non sono mai state ricevute e non sono dovute,quanto dovuto alla ditta, comprensivo della parte a carico dello stato, è in giacenza presso gli uffici comunali e sarà bonificata alla ditta dietro la presentazione della giusta fattura per euro 7564,47.La società, rappresentata dal procuratore difende la legittimità del decreto ed afferma che la Parte_2 contabilità in comune rappresenta appena un quarto di quanto dovuto alla società.condotta istruttoria con prove orali, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.La ratifica dell'operato del falsus procurator può essere compiuta anche dal difensore in sede processuale, purché la procura alle liti a questo conferita includa il potere di disporre del diritto in contesa, potere non desumibile dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende "ogni più ampia facoltà di legge". (
Cassazione 12843/24). Per cui l'operato del signor è stata ratificata nel giudizio di Parte_2 opposizione;
e comunque nella comparsa conclusionale si è rinunciato tanto alla eccezione del procuratore quanto alla eccezione di incompetenza per territorio. La formula procuratore ad negotia implica anche il potere di disporre del diritto controverso. Venendo al merito, è stata data prova per testi dello svolgimento dei lavori, e dell'invio del computo metrico, con contestazione del computo metrico dell'opponente, che parte opponente non ha voluto mai verificare, malgrado l'esplicito invito;
e in ordine al quale, pur essendo stati comprovati i lavori, non ha mai preso posizione specifica, sulle singole voci, tale da dover verificare l'esecuzione dei lavori, peraltro mai contestata, con accertamenti peritali;
attestandosi solo su una generica e totale negatoria, superata dalla prova per testi effettuata;
ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutorio e l'opposizione respinta. I lavori come contabilizzati effettivamente si riferiscono esclusivamente al capannone;
nella contabilità, base della fatturazione, non vi è alcun lavoro relativo alla abitazione della opponente e tutti sono riferiti al capannone;
e confermati per testi;
non rappresenta modificazione della domanda, in quanto base è pur sempre il computo metrico, ove non vi è cenno a lavori effettuati in un'abitazione e tutti i lavori contabilizzati si riferiscono al capannone. Quindi la opposizione va respinta, come detto, con spese.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutorio e condanna l'opponente alle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 Controparte_1 euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%.
Teramo 27 Febbraio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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