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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza depositata telematicamente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3905 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto: compenso avvocati, vertente TRA (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso da sé medesimo e dall'Avv. Luca Tomaso Campanella, presso il cui studio sito in Milano, viale Lazio n.26, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giuseppina Tofalo, presso il cui studio in San Miniato, alla via della Costituente n.15 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO CONCLUSIONI All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2023, l'Avv. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa, Controparte_1 chiedendo la liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento di separazione personale tra il resistente e la coniuge, Sig.ra iscritto al R.G. n. 3902/2022 e Parte_2 conclusosi con sentenza non definitiva n. 1086/2023. Il ricorrente esponeva di aver prestato attività giudiziale e stragiudiziale a favore del Sig. depositando memoria di costituzione, partecipando CP_1 alle udienze e curando la difesa sino alla pronuncia della sent enza parziale. A fronte di tale attività, chiedeva la condanna del resistente al pagamento della somma di € 22.430,00, oltre accessori di legge, detratto il fondo spese di €
2.500,00 già corrisposto, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia. 1.1 Il resistente, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 20 settembre 2024, contestava integralmente la pretesa attorea, deducendo in primo luogo la contraddittorietà della documentazione prodotta: il progetto di notula inviato via mail il 9 settembre 2023 indicava un importo di € 12.411,95, mentre quello depositato in atti ammontava ad € 22.430,00, senza specificazione degli accessori. Evidenziava inoltre che l'Avv. non aveva svolto alcuna Parte_1 attività nella fase stragiudiziale, essendo stato incaricato solo il giorno precedente l'udienza presidenziale del 07.02.2023, e che l'attività difensiva si era limitata alla fase introduttiva e alla pronuncia della sentenza parziale, mentre la fase istruttoria e di trattazione era tuttora in corso con il nuovo difensore. Il resistente dichiarava di aver corrisposto all'Avv. la somma Parte_1 complessiva di € 3.600,00 (bonifici del 9 febbraio e 9 marzo 2023) e sosteneva che tale importo fosse congruo rispetto alle attività effettivamente espletate, chiedendo in via principale di dichiarare nulla ulteriore somma dovuta, e in via subordinata di determinare l'eventuale residuo compenso in misura equa, disattendendo i progetti di notula allegati al ricorso. 2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. L'Avv. ha dimostrato, a mezzo della documentazione Parte_1 processuale prodotta, di aver prestato la propria attività professionale in favore dell'odierno resistente, e che pertanto sussiste il suo diritto ai compensi professionali per l'opera prestata. Per la quantificazione dei compensi devono trovare applicazione i parametri di cui al decreto 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i.; ed in particolare, trattandosi di giudizio separazione, deve tenersi conto del valore indeterminabile della controversia (da € 26.000,00 ad € 52.000,00), dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta. Non risultano infatti depositate memorie ex art.183 comma 6, c.p.c. Nel dettaglio il quantum dovuto deve essere individuato in euro 5810 così ottenuti: euro 1701 per la fase di studio;
euro 1204 per la fase introduttiva, euro 2905 per fase decisionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15% del compenso totale della prestazione e a d IVA e CPA come per legge. Da tale importo deve essere detratto quanto già corrisposto dal cliente (pari ad
€ 2.600,00, come da fatture in atti), con conseguente residuo dovuto di € 3.210,00, oltre accessori. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente sulla base dello scaglione di riferimento secondo i parametri medi di cui al D.M. n.147/2022, con riduzione del 50% per l'estrema semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma complessiva di € 3210,00 oltre spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 850,50 per Parte_1 compensi, € 264 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pisa, 4 dicembre 2025 IL GIUDICE Teresa Guerrieri