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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/11/2025, n. 9370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9370 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09370/2025REG.PROV.COLL.
N. 03215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2025, proposto da Barbatoja 1961 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato ER Afeltra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campo Nell'Elba, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VII n. 3160/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campo Nell'Elba;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. GI LI e udito l’avvocato ER Afeltra;
Viste le conclusioni del Comune appellato, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente agisce per la revocazione della sentenza di questa Sezione, n.3160 dell’11 aprile del 2025 che ha rigettato il ricorso in appello avverso la sentenza del TAR per la Toscana Sezione III n.975 del 25 luglio del 2024.
A supporto del gravame, la parte espone le seguenti circostanze:
- con i provvedimenti nn.8 e 9 del 12 settembre del 2012, il Comune di Campo nell’Elba, ai sensi dell’art.46 del codice della navigazione autorizzava il suo subingresso nelle concessioni demaniali n.30 del 17 dicembre del 2009 e n.31 del 18 dicembre 2009, in virtù delle quali la società Arabis Immobiliare era stata autorizzata ad occupare, per il periodo compreso tra l’1 gennaio del 2009 e il 31 dicembre del 2014 “una superficie in Loc. Fetovaia di mq. 400, di cui mq 115 di superficie coperta e mq 285 di superficie scoperta, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare con fronte mare di mt. 40, con asserviti bar, pista da ballo, cabine e servizi”, e “un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 684,00 nella spiaggia in Loc. Fetovaia, allo scopo di ampliare in profondità l'arenile già in concessione”;
- lo stabilimento balneare era in quel sito dagli anni ’60, e vi è anche un parcheggio, su area di proprietà privata, autorizzato fin dal 1987, di mq. 3402,00, ubicato nella parte retrostante, asservito alla struttura;
- con provvedimenti nn.30 e 31 del 31 dicembre del 2014 il Comune prorogava fino al 31 dicembre del 2020 le suddette concessioni;
- nel 2019 la parte presentava una C.I.L. per la realizzazione di opere e manufatti insistenti in parte sul suolo demaniale oggetto di concessione, e in parte nei parcheggi sul suolo di proprietà dall’anno 2004, consistenti in pergolati smontabili, privi di pareti e copertura, ombreggiati da piante rampicanti e per la realizzazione, nell’area bar in concessione, di pedane di legno amovibili come piano di calpestio dell’area bar; di 12 cabine spogliatoio a servizio dello stabilimento balneare e di un chiosco prefabbricato per bar ;
- il Comune ha ritenuto che detti interventi dovessero essere assentiti con permesso di costruire, e ne ha ingiunto la demolizione con le ordinanze n.70 e 71 del 29 ottobre del 2020, entrambe impugnate dinanzi al TAR Toscana;
- con sentenza n.1039 del 13 luglio del 2021, il TAR ha accolto il ricorso per le cabine e il chiosco bar, accertandone la natura stagionale, ai sensi dell’art.136 L. R. Toscana n.65/2014, affermando invece la legittimità dell’ordine di demolizione dei pergolati e delle pedane, ritenuti privi dei caratteri di temporaneità ed amovibilità che consentivano l’installazione mediante C.I.L., ai sensi dell’art.137 della citata L.R. 65;
- il Consiglio di Stato confermava la suddetta decisione, con la sentenza n.3089 del 4 aprile del 2024, avverso la quale era proposto ricorso per revocazione, rigettato con sentenza n.3163 del 2025;
- nel frattempo, stante l’approssimarsi della scadenza naturale delle concessioni, il 23 dicembre del 2020 la Società chiedeva la proroga per ulteriori quindici anni, in applicazione dell’art.1 comma 682 della l. n.145 del 2018;
- nella stessa data, tuttavia, il Comune emetteva due provvedimenti, con il primo in attuazione della sentenza TAR Toscana n.1039/2021: a) rettificava l’ordinanza n.71 del 29 ottobre del 2021 ed ordinava la “ demolizione e la messa in pristino delle seguenti opere: realizzazione di pedane in legno a servizio dello stabilimento balneare; realizzazione di pergola in legno, con funzione di ombreggiante dell’area sottostante, attraverso piantumazione di essenze rampicanti”; b) confermava l’ordinanza n.70 del 2021 disponendo “la demolizione e la messa in pristino…delle opere realizzate consistenti in: realizzazione di pergolati in legno con essenze rampicanti anche con la funzione di ombreggiamento delle macchine”;
- con l’ordinanza n.10215 disponeva il diniego definitivo della estensione dell’efficacia delle concessioni al 31 dicembre del 2020, precisando che la validità delle concessioni Demaniali Marittime n. 30 del 17/12/2009 rep 1949 e 31 del 18/12/2009 rep 1950…era cessata il 31 dicembre del 2020 e ordinando alla ricorrente di sgomberare l’area occupata, con l’avvertenza che, in caso di mancato sgombero, avrebbe provveduto d’ufficio;
- con ricorso 964 del 2021 la parte impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR Toscana, che rigettava il ricorso con la sentenza n.975 del 2024 che era impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, con ricorso n.6357 del 2024, dinanzi al quale la parte riproponeva le doglianze sollevate in primo grado per violazione degli artt.7, 10 e 21 della L. n.241 del 1990; erroneo utilizzo della rettifica, da parte del Comune, e brevità del termine concesso per ottemperare alla demolizione; oltre che i vizi per illegittimità per derivazione e violazione dell’art.47 del R. D. n.327 del 1942;
- specificava che la questione centrale della controversia era individuabile nella contestata illiceità delle opere, pergolato e pedana realizzate sull’area;
- nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta una verificazione all’esito della quale il verificatore concludeva escludendo la rilevanza edilizia di detti interventi;
- ciò nonostante con la sentenza revocanda, confermando la posizione assunta dal TAR, il Consiglio di Stato riteneva sussistente gli abusi edilizi che il Comune aveva contestato alla parte appellante nonché la necessità, per la realizzazione delle suddette opere, del permesso di costruire e non della CIL;
- tanto premesso, avuto riguardo a quest’ultima parte della decisione, la ricorrente deduce che il giudice d’appello sarebbe incorso in errore materiale, nella parte in cui non avrebbe rilevato, per l’appunto, che il verificatore nominato nel primo grado, ed individuato in un funzionario del Genio Civile di Grosseto, aveva ritenuto che le opere in questione fossero prive di rilevanza edilizia e che, pertanto, per esse andava esclusa la necessità del permesso di costruire;
- su tali considerazioni si fonda l’odierno ricorso per revocazione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Campo nell’Elba contestando l’avverso dedotto e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
DIRITTO
3. Come anticipato nella ricostruzione in fatto, la parte ricorrente contesta al giudice d’appello di essere incorso in un errore di percezione consistente nel non avere rilevato, e/o nell’aver frainteso quanto sostenuto dal verificatore, nominato nel giudizio di primo grado, che aveva espressamente escluso che le opere realizzate dal concessionario sull’area demaniale a lui assegnate, presentassero “rilevanza edilizia”, e dunque necessitassero del permesso di costruire.
Questo, nella sua prospettazione, farebbe cadere l’intero impalco argomentativo su cui si fonda la sentenza revocanda, imponendone l’annullamento, in sede rescissoria.
3.1. La prospettazione è infondata.
3.1.1. Il verificatore – individuato dal TAR Toscana in un funzionario del Genio Civile di Grosseto (dr. Corsi) – in un’addenda alla sua relazione del 21 aprile del 2021- ha escluso la rilevanza edilizia delle opere. Come detto, la parte sostiene che la sentenza revocanda avrebbe pretermesso, non avvedendosi di essa, questa valutazione. Ciò l’avrebbe indotta ad affermare, al contrario di quanto risultava in realtà, che dette opere incidessero in modo significativo sul terreno, e, di conseguenza, che era necessario per la loro edificazione il permesso di costruire.
3.1.2. La prospettazione di parte ricorrente è, sotto un duplice verso, inesatta.
3.1.2.1 Innanzitutto, in relazione alle osservazioni rassegnate nelle sue conclusioni ( rectius: nell’addenda) dal verificatore dr. Corsi, non risulta alcun errore di percezione nel quale sarebbe incorso il giudice d’appello; al contrario quest’ultimo, dopo aver sottolineato che erano in parte “ ultra petita” e in parte tardive”, ha ritenuto che le valutazioni espresse dal verificatore nominato dal TAR fossero irrilevanti, dal momento che la qualificazione giuridica delle fattispecie è rimessa al giudice.
Quindi, dopo aver preso atto delle considerazioni del giudice di primo grado - che aveva escluso che le opere fossero prive di rilevanza edilizia, e conseguentemente affermato che non avrebbero potuto realizzarsi entro la fascia di rispetto del Fosso di Canaletto- il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza appellata fosse esaustivamente motivata sia in relazione all’obiettiva incidenza di quei manufatti sul contesto territoriale che al loro contrasto con la normativa di riferimento, stante l’insistenza sull’area di un vincolo di inedificabilità assoluta, così giungendo alla conclusione che gli stessi andassero demoliti.
E’ evidente dunque che, nelle suddette considerazioni del Consiglio di Stato non vi è stata alcuna anomalia percettiva, in astratto suscettibile di alterare il giudizio d’appello; piuttosto quel giudice ha esperito una qualificazione in diritto delle opere contestate, che spettava esclusivamente a lui medesimo, e alla quale è giunto dopo aver analizzato gli elementi acquisiti in istruttoria, sia dal primo giudice che in secondo grado.
3.1.2.2. Tanto meno può dirsi che abbia omesso di leggere la verificazione. Al contrario, ha preso atto di quelle conclusioni, ma se ne è motivatamente discostato. Infatti è palese che la sentenza revocanda fosse a conoscenza della verificazione e che l’avesse perfettamente compresa, ma è altrettanto indubitabile che ne ha volutamente disatteso, ed in modo argomentato, la prospettazione, peraltro ritenendola irrituale ed impropria.
3.1.2.3. A tutto concedere, pertanto – ma così non è alla luce delle plurime pronunce passate in cosa giudicata che hanno interessato l’odierna controversia e degli stessi elementi presenti in atto– si tratterebbe di un errore valutativo che non può più essere rimesso in discussione, essendo oramai coperto da una sentenza di accertamento definitiva.
3.1.3. Altresì erroneo è quanto prospettato dal ricorrente, nella parte in cui segnala che l’errore commesso dalla sentenza revocanda consisterebbe nell’aver ritenuto necessario il permesso di costruire, per la realizzazione dei manufatti in questione.
Al contrario, il giudizio in questione ha riguardato, non quale fosse il titolo necessario per la loro posa in opera, ma la consistenza degli interventi, onde verificare se presentassero la rilevanza edilizia che – ai sensi dell’art.136 della legge Regionale Toscana n.65 del 2014, imponevano un vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di rispetto di metri dieci dal Fosso di Canaletto, vincolo, sia detto per incidens , la cui esistenza venne riconosciuta dallo stesso verificatore nella sua relazione principale, che affermò la necessità di rispettare la suddetta distanza di sicurezza.
Anche su questo punto, sia il primo che il secondo giudice, riconoscendo che ricorresse il relativo presupposto, hanno ritenuto che i suddetti interventi contrastassero con la suddetta normativa; anche in questo caso, dunque, ed in tesi, giammai sarebbero incorsi in errore di percezione, ma solo in un errore valutativo, parimenti oramai coperto, come il precedente, dal passaggio in giudicato della sentenza.
4. Queste considerazioni inducono a ritenere inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER CH, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
GI LI, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LI | ER CH |
IL SEGRETARIO