CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2024, n. 41520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41520 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) LA GE nato a [...] il [...] 2) LA AN nato a [...] il [...] 3) LA RA nato a [...] il [...] 4) LL IS nata a [...] il [...] avverso il decreto del 22/11/2023 della Corte di Appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZI AR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Pierluigi Spadafora, che ha l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 9 maggio 2022 il Tribunale di Salerno ha disposto la misura di prevenzione della confisca dell'intero capitale sociale della società Infrastrutture Stradali s.c.p.a. 2. I terzi interessati RO EL, CH EL e SA NE hanno, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione. 3. RO EL, CH EL, SA NE e NC EL, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso il decreto, Penale Sent. Sez. 2 Num. 41520 Anno 2024 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 03/10/2024 emesso il 22 novembre 2023, con il quale la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l'appello. 4. Con l'unico motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 20 e 26 del d.l.gs. 159/2011 nonché motivazione inesistente o apparente. I giudici di merito, con motivazione apodittica e presuntiva, avrebbero affermato la riconducibilità della società Infrastrutture Stradali s.c.p.a. al proposto OV EL, senza affrontare le dettagliate censure mosse dalla difesa in merito alla piena legittimità dell'acquisto delle quote sociali da parte di RO EL e CH EL, successivamente cedute in parte qua a NC EL e SA NE, quote regolarmente cedute dai soggetti che avevano costituito la società stessa (SA PE e AL PE). I ricorrenti hanno evidenziato che l'intero impianto motivazionale troverebbe fondamento sulle conclusioni del perito dott. Luigi Paoletti, senza tenere conto dei cinque motivi di appello con cui era stata affermata la liceità dell'attività della società Infrastrutture Stradali s.c.p.a., compagine costituita da SA PE e AL PE mediante il versamento di somme compatibili con i proventi della loro attività lavorativa;
l'assoluta compatibilità tra i redditi percepiti dai germani RO e CH EL e le somme pagate per l'acquisto della società sottoposta a confisca;
la congruità tra il prezzo pagato dai fratelli EL e l'effettivo valore delle quote sociali della Infrastrutture Stradali s.c.p.a.; l'assoluta estraneità del proposto OV EL alla gestione della società confiscata, compagine gestita in prima persona ed in maniera esclusiva da SA PE. 5. Il difensore dei ricorrenti, in data 16 settembre 2024, ha depositato motivi nuovi di ricorso. 5.1. È stato affermato che, anche nel procedimento di prevenzione, il divieto di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale non si applichi ai beni acquistati nel periodo tra il 29 maggio 2014 (data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014, Repaci) e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 161/2017). La difesa ha rimarcato che, nel caso di specie, è stato posto in discussione l'acquisto della società Infrastrutture Stradali operato in data 24 ottobre 2016, e, quindi, proprio nell'arco temporale 29 maggio 2014-19 novembre 2017, avendo i giudici di merito ritenuto sussistente una sproporzione patrimoniale per poche migliaia di euro, a fronte di una capacità reddituale non dichiarata al fisco per importi milionari. Da ciò conseguirebbe la necessità dell'annullamento con rinvio del decreto impugnato affinché la Corte di merito valuti "le allegazioni della parte finalizzate a giustificare ogni accrescimento patrimoniale, anche 2 considerando le fonti reddituali da evasione fiscale" (vedi pag. 4 dei motivi aggiunti). 5.2. In subordine la difesa ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, in relazione al disposto dell'art. 240-bis cod. pen., per violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost., detta norma tratterebbe in maniera differente situazioni analoghe, in violazione del diritto alla libera iniziativa economica e in violazione del diritto di proprietà. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NC EL è inammissibile per difetto di legittimazione in quanto proposto da soggetto non legittimato per non aver partecipato al giudizio di appello. 2. I ricorsi proposti da RO EL, CH EL e SA NE sono inammissibili in quanto avanzati per motivi non consentiti perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Deve essere, in proposito, ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 3 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata). 3. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati;
la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". La Corte di merito, con percorso argonnentativo approfondito e immune da vizi di logicità, ha dettagliatamente affrontato tutte le doglianze dedotte dai ricorrenti;
le valutazioni dei giudici dell'appello, fondate su un'analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è stato confermato il provvedimento impositivo della misura di prevenzione della confisca della società Infrastrutture Stradali. In particolare, i giudici di appello, previa ricostruzione della situazione patrimoniale del nucleo familiare EL, hanno ritenuto provata la notevole sperequazione tra fonti di reddito ed i beni sottoposti a confisca, la riconducibilità al proposto della compagine sottoposta a confisca e la fittizietà delle quote sociali intestate ai fratelli PE ed ai prossimi congiunti del EL all'esito di una articolata e conseguenziaCanalisi dei risultati degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dal perito del Tribunale (vedi pagg. da 31 a 58 del decreto impugnato). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione e perciò insindacabili in questa sede per i motivi sopra esposti. Le differenti valutazioni e la diversa ricostruzione cui è giunta la difesa, si pongono in modo palese al di fuori del perimetro dei motivi ammissibili in questa sede, non avendo ad oggetto violazioni di legge ma una richiesta di rivalutazione della vicenda nel merito, non deducibile nel giudizio legittimità. Deve essere, in proposito, ribadito che al controllo di legittimità in tema di misure di prevenzione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrenti come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ma esclusivamente il vizio di legge e l'assoluta carenza o apparenza di motivazione. 4 4. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza di motivazione -nei termini delineati dalla giurisprudenza di questa Corte esposti al capo 1- in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della disposta confisca con conseguente inammissibilità dei ricorsi. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 5. L'inammissibilità degli originari motivi del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 16 settembre 2024. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cessazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consi er9 estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZI AR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Pierluigi Spadafora, che ha l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 9 maggio 2022 il Tribunale di Salerno ha disposto la misura di prevenzione della confisca dell'intero capitale sociale della società Infrastrutture Stradali s.c.p.a. 2. I terzi interessati RO EL, CH EL e SA NE hanno, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione. 3. RO EL, CH EL, SA NE e NC EL, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso il decreto, Penale Sent. Sez. 2 Num. 41520 Anno 2024 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 03/10/2024 emesso il 22 novembre 2023, con il quale la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l'appello. 4. Con l'unico motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 20 e 26 del d.l.gs. 159/2011 nonché motivazione inesistente o apparente. I giudici di merito, con motivazione apodittica e presuntiva, avrebbero affermato la riconducibilità della società Infrastrutture Stradali s.c.p.a. al proposto OV EL, senza affrontare le dettagliate censure mosse dalla difesa in merito alla piena legittimità dell'acquisto delle quote sociali da parte di RO EL e CH EL, successivamente cedute in parte qua a NC EL e SA NE, quote regolarmente cedute dai soggetti che avevano costituito la società stessa (SA PE e AL PE). I ricorrenti hanno evidenziato che l'intero impianto motivazionale troverebbe fondamento sulle conclusioni del perito dott. Luigi Paoletti, senza tenere conto dei cinque motivi di appello con cui era stata affermata la liceità dell'attività della società Infrastrutture Stradali s.c.p.a., compagine costituita da SA PE e AL PE mediante il versamento di somme compatibili con i proventi della loro attività lavorativa;
l'assoluta compatibilità tra i redditi percepiti dai germani RO e CH EL e le somme pagate per l'acquisto della società sottoposta a confisca;
la congruità tra il prezzo pagato dai fratelli EL e l'effettivo valore delle quote sociali della Infrastrutture Stradali s.c.p.a.; l'assoluta estraneità del proposto OV EL alla gestione della società confiscata, compagine gestita in prima persona ed in maniera esclusiva da SA PE. 5. Il difensore dei ricorrenti, in data 16 settembre 2024, ha depositato motivi nuovi di ricorso. 5.1. È stato affermato che, anche nel procedimento di prevenzione, il divieto di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale non si applichi ai beni acquistati nel periodo tra il 29 maggio 2014 (data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014, Repaci) e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 161/2017). La difesa ha rimarcato che, nel caso di specie, è stato posto in discussione l'acquisto della società Infrastrutture Stradali operato in data 24 ottobre 2016, e, quindi, proprio nell'arco temporale 29 maggio 2014-19 novembre 2017, avendo i giudici di merito ritenuto sussistente una sproporzione patrimoniale per poche migliaia di euro, a fronte di una capacità reddituale non dichiarata al fisco per importi milionari. Da ciò conseguirebbe la necessità dell'annullamento con rinvio del decreto impugnato affinché la Corte di merito valuti "le allegazioni della parte finalizzate a giustificare ogni accrescimento patrimoniale, anche 2 considerando le fonti reddituali da evasione fiscale" (vedi pag. 4 dei motivi aggiunti). 5.2. In subordine la difesa ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, in relazione al disposto dell'art. 240-bis cod. pen., per violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost., detta norma tratterebbe in maniera differente situazioni analoghe, in violazione del diritto alla libera iniziativa economica e in violazione del diritto di proprietà. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NC EL è inammissibile per difetto di legittimazione in quanto proposto da soggetto non legittimato per non aver partecipato al giudizio di appello. 2. I ricorsi proposti da RO EL, CH EL e SA NE sono inammissibili in quanto avanzati per motivi non consentiti perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Deve essere, in proposito, ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 3 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata). 3. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati;
la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". La Corte di merito, con percorso argonnentativo approfondito e immune da vizi di logicità, ha dettagliatamente affrontato tutte le doglianze dedotte dai ricorrenti;
le valutazioni dei giudici dell'appello, fondate su un'analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è stato confermato il provvedimento impositivo della misura di prevenzione della confisca della società Infrastrutture Stradali. In particolare, i giudici di appello, previa ricostruzione della situazione patrimoniale del nucleo familiare EL, hanno ritenuto provata la notevole sperequazione tra fonti di reddito ed i beni sottoposti a confisca, la riconducibilità al proposto della compagine sottoposta a confisca e la fittizietà delle quote sociali intestate ai fratelli PE ed ai prossimi congiunti del EL all'esito di una articolata e conseguenziaCanalisi dei risultati degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dal perito del Tribunale (vedi pagg. da 31 a 58 del decreto impugnato). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione e perciò insindacabili in questa sede per i motivi sopra esposti. Le differenti valutazioni e la diversa ricostruzione cui è giunta la difesa, si pongono in modo palese al di fuori del perimetro dei motivi ammissibili in questa sede, non avendo ad oggetto violazioni di legge ma una richiesta di rivalutazione della vicenda nel merito, non deducibile nel giudizio legittimità. Deve essere, in proposito, ribadito che al controllo di legittimità in tema di misure di prevenzione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrenti come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ma esclusivamente il vizio di legge e l'assoluta carenza o apparenza di motivazione. 4 4. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza di motivazione -nei termini delineati dalla giurisprudenza di questa Corte esposti al capo 1- in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della disposta confisca con conseguente inammissibilità dei ricorsi. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 5. L'inammissibilità degli originari motivi del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 16 settembre 2024. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cessazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consi er9 estensore Il Presidente