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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1980/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...], ed ivi residente a[...]
DO IN n°12 C.F. , rapp.to e difeso - giusta procura a C.F._1 margine del ricorso introduttivo (cfr. all.1a) del giudizio iscritto presso il Tribunale di Nola, Sez. Lavoro e Previdenza, rubricato al R.G. n°45/2021 - dall'avv. Emanuele Improta (C.F. , presso cui ha eletto domicilio ex C.F._2 art. 47 c.c. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 081- 18829626 ed all'indirizzo p.e.c. ; Email_1
appellante
E
(c.f. Controparte_1
) con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Presidente/Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , nel presente giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
SS FU (c.f. appartenente al ruolo C.F._3 dell'Avvocatura dell' , giusta procura generale alle liti per atto del dott. CP_1 Notaio in Fiumicino, in data 23/01/2023, Repertorio n. 37590, Persona_1
Raccolta n. 7131, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato ad ogni effetto presso il domicilio digitale dello stesso avvocato, corrispondente al seguente indirizzo di P.E.C.: t Email_2
L'avvocato dichiara altresì, ai sensi dell'art. 125 c.p.c. e ferma restando l'elezione di domicilio ad ogni effetto presso il domicilio digitale sopra indicato, che il proprio numero di fax è il seguente: ) P.IVA_2
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola sez. Lavoro n°100/2024 pubblicata il 18/01/2024, non notificata , resa nel giudizio R.g. 45/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 06.01.2021 e ritualmente notificato, l'originaria parte ricorrente, già titolare di assegno ordinario dal 06/2012 al 03/2013, deduceva che ,a seguito di domanda di aggravamento, dal 04.2013 otteneva il riconoscimento della pensione di inabilità ex lege n. 222/1984 e che era stato sottoposto a tre visite di revisione di cui l'ultima a seguito di domanda presentata in data 03.12.2019, tutte regolarmente accolte;
che, tuttavia, senza ricevere alcuna comunicazione dall' dal dicembre 2020 CP_1 non percepiva più la pensione di inabilità; che, nel silenzio dell'Istituto previdenziale , consultando la propria posizione previdenziale, era pervenuto alla conclusione che l' gli avesse revocato la prestazione in quanto, per il periodo CP_1 dal 18.05.2018 al 22.12.2018, aveva prestato attività lavorativa di tipo subordinato a tempo determinato e dal 11.03.2019 era stato assunto a tempo indeterminato.
Su tali premesse deduceva l'illegittimità del comportamento dell' che, CP_1 invece di revocare la prestazione, avrebbe dovuto convertirla in assegno ordinario di invalidità e avrebbe dovuto rispristinare la pensione di inabilità a decorrere dal gennaio 2021, stante la cessazione del rapporto lavorativo in data 17.12.2020. Tanto esposto chiedeva la condanna di parte resistente al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità dal maggio 2018 a dicembre 2018 nonché da marzo 2019 a dicembre 2020, nonchè la condanna al pagamento della pensione di inabilità a decorrere da gennaio 2021; chiedeva , altresì, accertare il danno emergente subito dal ricorrente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta dall'avvocato quantificata in euro 685,30, spese vinte con attribuzione. Nel costituirsi in giudizio, l' resistente eccepiva l'improponibilità della CP_1 domanda e, nel merito, la sua infondatezza .
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna dell' resistente al pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità CP_1 da maggio a dicembre 2018 e da marzo 2019 a dicembre 2020; nel resto rigettava la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 16.7.2024 deducendo :
1)la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 5 della legge n. 222/1984 per aver il Tribunale ritenuto non spettante il ripristino del diritto alla pensione ordinaria di invalidità dal Gennaio 2021, laddove ,contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice , in presenza dei requisiti costitutivi ( sanitario e contributivo ) lo svolgimento di attività lavorativa non era affatto condizione che determinava la perdita del diritto alla prestazione relativa alla pensione di inabiltà ma soltanto condizione di erogabilità della stessa;
2)la violazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 8; cod. proc. civ., artt. 91, 92, 97, 100, 112, 134 n. 4; disp. att. cod. proc. civ., artt. 75 e 118; Cost., artt. 24, 111 per aver ritenuto non spettante il diritto al risarcimento del danno per il costo sostenuto per l'attività stragiudiziale, contestando altresì una presunta omessa comunicazione da parte del ricorrente all' dell'inizio dell'attività lavorativa. CP_1
Chiedeva , pertanto all'adita Corte :
1-) Accertare il diritto di parte ricorrente al ripristino dell'originaria pensione ordinaria di inabilità n°18443494, riconosciutagli con decorrenza dal 04/2013, a decorrere dal 1° Gennaio 2021.
2-) Per l'effetto, condannare l' a pagare nei confronti del ricorrente, in via CP_1 generica, la predetta pensione a decorrere da Gennaio 2021 in poi.
3-) - Accertare, inoltre, l'esistenza del danno emergente subito dal ricorrente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta dal sottoscritto avvocato per la redazione e l'invio della richiesta stragiudiziale all' e, per l'effetto, condannare CP_1
l'Istituto al pagamento nei confronti dell'istante dell'importo di €685,30 o in subordine della diversa somma che l'Ill.ma Corte dovesse ritenere più equa e giusta. 4-) Condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, riconoscendo altresì per entrambe i gradi di giudizio la maggiorazione del 30% dei compensi prevista dall'art. 4 comma 1 Bis (per l'uso di tecniche di reazione degli atti idonee ad agevolarne la consultazione), con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”..
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che , sulla base di CP_1 plurime argomentazioni resisteva al gravame , chiedendone il rigetto siccome inammissibile ed infondato con vittoria di spese. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav., sent. 23.03.2018 n. 7332). Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate. In via parimenti preliminare si osserva che il capo della sentenza che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna dell' resistente al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità da maggio a dicembre 2018 e da marzo 2019 a dicembre 2020, risulta incontrovertibilmente passato in giudicato .
Nel merito l'appello proposto è infondato e va rigettato.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia gravata. La sentenza di primo grado ha correttamente applicato la norma di riferimento, costituita dall'art. 2, comma 5, della Legge n. 222/1984, che recita:
La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, semprechè ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità. Ed infatti la pensione di inabilità è concessa solo dopo che ogni attività lavorativa è cessata e il lavoratore è stato cancellato da qualsiasi albo professionale o elenco.Più specificamente , i lavoratori dipendenti, oltre a dover interrompere tutte le attività lavorative, devono anche rinunciare all'indennità di disoccupazione (Naspi) e a qualsiasi altro beneficio sostitutivo o integrativo dello stipendio (ad esempio, i lavoratori agricoli a tempo determinato devono essere rimossi dagli appositi elenchi). I lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti e agricoltori, devono assicurarsi di essere cancellati dagli elenchi, mentre i professionisti devono cancellarsi dagli albi professionali. Se la rinuncia o la cancellazione avviene durante il procedimento amministrativo per la concessione della pensione di inabilità, il diritto alla pensione viene riconosciuto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la cancellazione o la rinuncia hanno effetto .Se, dopo aver ottenuto il beneficio, si verifica una delle cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a informare immediatamente l' , che a sua volta revoca la pensione di inabilità e la sostituisce, se CP_1 applicabile, con l'assegno ordinario di invalidità. In questo caso, il pensionato sarà tenuto a restituire le eventuali differenze tra l'importo delle rate della pensione di inabilità ricevute e quelle dell'assegno di invalidità dovute. La revoca della pensione di inabilità ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'incompatibilità si è verificata. E' di tutta evidenza , nella fattispecie che ci occupa , che nei periodi sopra indicati di prestazione di attività lavorativa, il ricorrente abbia versato in una delle cause di incompatibilità previste dal citato art. 2, comma 5, e fosse pertanto obbligato, ai sensi della medesima disposizione, “a dare immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima”. L'incompatibilità tra la pensione di inabilità e la prestazione di attività lavorativa determina pertanto, quale effetto automatico, la revoca della pensione di inabilità. La disposizione di legge in esame non prevede alcuna discrezionalità in capo all'Ente erogatore, il quale non può fare altro che revocare la pensione di inabilità. Il tenore della norma sopra richiamata è chiaro in claris non fit interpretatio : la pensione ordinaria di inabilità viene revocata in caso di attività lavorativa, poiché è incompatibile con essa. L'attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, comporta la cessazione della pensione a partire dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità. La norma appena richiamata, impone –come si è visto –anche un precipuo obbligo di comunicazione a carico dell'assicurato di comunicare all'Istituto l'inizio della propria attività lavorativa, cosa che nella specie non è avvenuta, dovendosi ritenere verosimilmente , che la notizia sia stata acquisita d'ufficio da parte dell' che ha provveduto alla revoca della prestazione. CP_1
Il convincimento qui espresso è peraltro conforme all'orientamento prevalente della S. C. che ,già con la pronuncia a Sez Unite n 7783/1993 , ha affermato “La rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario ed a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto, le quali, tuttavia vanno accertate dal giudice al fine di stabilire la concreta erogabilità o meno del trattamento pensionistico con una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. La rinuncia medesima, poi, si riferisce unicamente ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e non si estende ai compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolte fino al provvedimento di concessione della pensione, i quali compensi, ove persistano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad attività svolte dopo la concessione della pensione, ne determinano, al pari delle altre cause di incompatibilità, la revoca, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 2.”
Nelle stesso senso v. Cass.17/9/2003, n. 13277,; Cass.14/12/2001, n. 15806; Cass. 17/12/2014, n. 26640, ord. N. 20829/2019.
Pertanto non è condivisibile la tesi ribadita dall'appellante nei motivi di gravame secondo cui la situazione di incompatibilità determinerebbe solo una sospensione della prestazione con un ripristino automatico della stessa alla cessazione dell'attività lavorativa ( in presenza dei requisiti contributivi e sanitari). Ritiene, dunque la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza, discende la infondatezza delle censure formulate dalla appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado possono tuttavia essere compensate in ragioni dei contrasti giurisprudenziali in materia come reso palese dalla stessa giurisprudenza evocata dall'appellante. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/ rel
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1980/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...], ed ivi residente a[...]
DO IN n°12 C.F. , rapp.to e difeso - giusta procura a C.F._1 margine del ricorso introduttivo (cfr. all.1a) del giudizio iscritto presso il Tribunale di Nola, Sez. Lavoro e Previdenza, rubricato al R.G. n°45/2021 - dall'avv. Emanuele Improta (C.F. , presso cui ha eletto domicilio ex C.F._2 art. 47 c.c. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 081- 18829626 ed all'indirizzo p.e.c. ; Email_1
appellante
E
(c.f. Controparte_1
) con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Presidente/Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , nel presente giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
SS FU (c.f. appartenente al ruolo C.F._3 dell'Avvocatura dell' , giusta procura generale alle liti per atto del dott. CP_1 Notaio in Fiumicino, in data 23/01/2023, Repertorio n. 37590, Persona_1
Raccolta n. 7131, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato ad ogni effetto presso il domicilio digitale dello stesso avvocato, corrispondente al seguente indirizzo di P.E.C.: t Email_2
L'avvocato dichiara altresì, ai sensi dell'art. 125 c.p.c. e ferma restando l'elezione di domicilio ad ogni effetto presso il domicilio digitale sopra indicato, che il proprio numero di fax è il seguente: ) P.IVA_2
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola sez. Lavoro n°100/2024 pubblicata il 18/01/2024, non notificata , resa nel giudizio R.g. 45/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 06.01.2021 e ritualmente notificato, l'originaria parte ricorrente, già titolare di assegno ordinario dal 06/2012 al 03/2013, deduceva che ,a seguito di domanda di aggravamento, dal 04.2013 otteneva il riconoscimento della pensione di inabilità ex lege n. 222/1984 e che era stato sottoposto a tre visite di revisione di cui l'ultima a seguito di domanda presentata in data 03.12.2019, tutte regolarmente accolte;
che, tuttavia, senza ricevere alcuna comunicazione dall' dal dicembre 2020 CP_1 non percepiva più la pensione di inabilità; che, nel silenzio dell'Istituto previdenziale , consultando la propria posizione previdenziale, era pervenuto alla conclusione che l' gli avesse revocato la prestazione in quanto, per il periodo CP_1 dal 18.05.2018 al 22.12.2018, aveva prestato attività lavorativa di tipo subordinato a tempo determinato e dal 11.03.2019 era stato assunto a tempo indeterminato.
Su tali premesse deduceva l'illegittimità del comportamento dell' che, CP_1 invece di revocare la prestazione, avrebbe dovuto convertirla in assegno ordinario di invalidità e avrebbe dovuto rispristinare la pensione di inabilità a decorrere dal gennaio 2021, stante la cessazione del rapporto lavorativo in data 17.12.2020. Tanto esposto chiedeva la condanna di parte resistente al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità dal maggio 2018 a dicembre 2018 nonché da marzo 2019 a dicembre 2020, nonchè la condanna al pagamento della pensione di inabilità a decorrere da gennaio 2021; chiedeva , altresì, accertare il danno emergente subito dal ricorrente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta dall'avvocato quantificata in euro 685,30, spese vinte con attribuzione. Nel costituirsi in giudizio, l' resistente eccepiva l'improponibilità della CP_1 domanda e, nel merito, la sua infondatezza .
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna dell' resistente al pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità CP_1 da maggio a dicembre 2018 e da marzo 2019 a dicembre 2020; nel resto rigettava la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 16.7.2024 deducendo :
1)la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 5 della legge n. 222/1984 per aver il Tribunale ritenuto non spettante il ripristino del diritto alla pensione ordinaria di invalidità dal Gennaio 2021, laddove ,contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice , in presenza dei requisiti costitutivi ( sanitario e contributivo ) lo svolgimento di attività lavorativa non era affatto condizione che determinava la perdita del diritto alla prestazione relativa alla pensione di inabiltà ma soltanto condizione di erogabilità della stessa;
2)la violazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 8; cod. proc. civ., artt. 91, 92, 97, 100, 112, 134 n. 4; disp. att. cod. proc. civ., artt. 75 e 118; Cost., artt. 24, 111 per aver ritenuto non spettante il diritto al risarcimento del danno per il costo sostenuto per l'attività stragiudiziale, contestando altresì una presunta omessa comunicazione da parte del ricorrente all' dell'inizio dell'attività lavorativa. CP_1
Chiedeva , pertanto all'adita Corte :
1-) Accertare il diritto di parte ricorrente al ripristino dell'originaria pensione ordinaria di inabilità n°18443494, riconosciutagli con decorrenza dal 04/2013, a decorrere dal 1° Gennaio 2021.
2-) Per l'effetto, condannare l' a pagare nei confronti del ricorrente, in via CP_1 generica, la predetta pensione a decorrere da Gennaio 2021 in poi.
3-) - Accertare, inoltre, l'esistenza del danno emergente subito dal ricorrente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta dal sottoscritto avvocato per la redazione e l'invio della richiesta stragiudiziale all' e, per l'effetto, condannare CP_1
l'Istituto al pagamento nei confronti dell'istante dell'importo di €685,30 o in subordine della diversa somma che l'Ill.ma Corte dovesse ritenere più equa e giusta. 4-) Condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, riconoscendo altresì per entrambe i gradi di giudizio la maggiorazione del 30% dei compensi prevista dall'art. 4 comma 1 Bis (per l'uso di tecniche di reazione degli atti idonee ad agevolarne la consultazione), con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”..
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che , sulla base di CP_1 plurime argomentazioni resisteva al gravame , chiedendone il rigetto siccome inammissibile ed infondato con vittoria di spese. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav., sent. 23.03.2018 n. 7332). Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate. In via parimenti preliminare si osserva che il capo della sentenza che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna dell' resistente al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità da maggio a dicembre 2018 e da marzo 2019 a dicembre 2020, risulta incontrovertibilmente passato in giudicato .
Nel merito l'appello proposto è infondato e va rigettato.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia gravata. La sentenza di primo grado ha correttamente applicato la norma di riferimento, costituita dall'art. 2, comma 5, della Legge n. 222/1984, che recita:
La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, semprechè ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità. Ed infatti la pensione di inabilità è concessa solo dopo che ogni attività lavorativa è cessata e il lavoratore è stato cancellato da qualsiasi albo professionale o elenco.Più specificamente , i lavoratori dipendenti, oltre a dover interrompere tutte le attività lavorative, devono anche rinunciare all'indennità di disoccupazione (Naspi) e a qualsiasi altro beneficio sostitutivo o integrativo dello stipendio (ad esempio, i lavoratori agricoli a tempo determinato devono essere rimossi dagli appositi elenchi). I lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti e agricoltori, devono assicurarsi di essere cancellati dagli elenchi, mentre i professionisti devono cancellarsi dagli albi professionali. Se la rinuncia o la cancellazione avviene durante il procedimento amministrativo per la concessione della pensione di inabilità, il diritto alla pensione viene riconosciuto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la cancellazione o la rinuncia hanno effetto .Se, dopo aver ottenuto il beneficio, si verifica una delle cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a informare immediatamente l' , che a sua volta revoca la pensione di inabilità e la sostituisce, se CP_1 applicabile, con l'assegno ordinario di invalidità. In questo caso, il pensionato sarà tenuto a restituire le eventuali differenze tra l'importo delle rate della pensione di inabilità ricevute e quelle dell'assegno di invalidità dovute. La revoca della pensione di inabilità ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'incompatibilità si è verificata. E' di tutta evidenza , nella fattispecie che ci occupa , che nei periodi sopra indicati di prestazione di attività lavorativa, il ricorrente abbia versato in una delle cause di incompatibilità previste dal citato art. 2, comma 5, e fosse pertanto obbligato, ai sensi della medesima disposizione, “a dare immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima”. L'incompatibilità tra la pensione di inabilità e la prestazione di attività lavorativa determina pertanto, quale effetto automatico, la revoca della pensione di inabilità. La disposizione di legge in esame non prevede alcuna discrezionalità in capo all'Ente erogatore, il quale non può fare altro che revocare la pensione di inabilità. Il tenore della norma sopra richiamata è chiaro in claris non fit interpretatio : la pensione ordinaria di inabilità viene revocata in caso di attività lavorativa, poiché è incompatibile con essa. L'attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, comporta la cessazione della pensione a partire dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità. La norma appena richiamata, impone –come si è visto –anche un precipuo obbligo di comunicazione a carico dell'assicurato di comunicare all'Istituto l'inizio della propria attività lavorativa, cosa che nella specie non è avvenuta, dovendosi ritenere verosimilmente , che la notizia sia stata acquisita d'ufficio da parte dell' che ha provveduto alla revoca della prestazione. CP_1
Il convincimento qui espresso è peraltro conforme all'orientamento prevalente della S. C. che ,già con la pronuncia a Sez Unite n 7783/1993 , ha affermato “La rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario ed a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto, le quali, tuttavia vanno accertate dal giudice al fine di stabilire la concreta erogabilità o meno del trattamento pensionistico con una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. La rinuncia medesima, poi, si riferisce unicamente ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e non si estende ai compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolte fino al provvedimento di concessione della pensione, i quali compensi, ove persistano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad attività svolte dopo la concessione della pensione, ne determinano, al pari delle altre cause di incompatibilità, la revoca, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 2.”
Nelle stesso senso v. Cass.17/9/2003, n. 13277,; Cass.14/12/2001, n. 15806; Cass. 17/12/2014, n. 26640, ord. N. 20829/2019.
Pertanto non è condivisibile la tesi ribadita dall'appellante nei motivi di gravame secondo cui la situazione di incompatibilità determinerebbe solo una sospensione della prestazione con un ripristino automatico della stessa alla cessazione dell'attività lavorativa ( in presenza dei requisiti contributivi e sanitari). Ritiene, dunque la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza, discende la infondatezza delle censure formulate dalla appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado possono tuttavia essere compensate in ragioni dei contrasti giurisprudenziali in materia come reso palese dalla stessa giurisprudenza evocata dall'appellante. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/ rel
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.