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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/10/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 852/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 852/2014 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Antonio GUERRIERO, del Foro di Avellino, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Carmen NATALE;
ATTRICE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Mario DI NITTO, nello studio del quale è elett.te dom.to;
CONVENUTO in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine CP_2 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mario DI NITTO, nello studio del quale è elett.te dom.to;
CONVENUTA avente ad oggetto: retratto successorio
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 CP_1
, coerede rispetto all'eredità relitta dal padre di entrambi, e la
[...] Persona_1 acquirente della quota ereditaria del medesimo CP_2 Controparte_1
L'attrice intendeva avvalersi del diritto di riscatto, ex art. 732, co. 2, c.c., pur in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione.
1 N. 852/2014 R.G.A.C.
2. Resistevano ambo le parti convenute, ciascuna mediante una propria distinta comparsa di costituzione e risposta.
3. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di comporre la lite per via negoziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ove mai se ne dovesse dubitare, l'altro coerede, non doveva Persona_2 essere convenuto anch'egli, in assenza di litisconsorzio necessario (questione risolta da tempo dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 13.1.1983, n. 246: «Il diritto di riscatto ex art. 732 cod. civ. è attribuito singolarmente a ciascun coerede, sicché il rapporto processuale conseguente all'esercizio di tale diritto si instaura esclusivamente tra il riscattante ed il terzo acquirente
e lo accoglimento della domanda importa l'acquisto della quota o parte di quota alienata solo in favore del coerede riscattante, onde non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.»).
2. In pendenza di causa, il Tribunale di Potenza emetteva la sentenza n. 2/2018, tra gli attori e (costui era, anch'egli, coerede di Parte_1 Persona_2 [...]
, il convenuto e la la quale Persona_1 Controparte_1 CP_2 interveniva quale cessionaria della quota di quest'ultimo, alle cui conclusioni si associava.
La sentenza, che non risulta essere stata impugnata, scioglieva parzialmente la comunione ereditaria sorta sui beni relitti da Persona_1
3. Nel corso successivo del presente processo, l'attrice così modificava le proprie conclusioni (cfr. l'apposita nota):
accertare e dichiarare il diritto di prelazione della coerede nei Parte_1 confronti dell'altro coerede sig. ; Controparte_1
accertare e dichiarare persistente lo stato di comunione ereditaria al momento della vendita della quota ereditaria da parte del sig. in favore del terzo Controparte_1 acquirente -in persona del legale rapp.te-; CP_2
accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a riscattare la quota ereditaria -ovvero i terreni ubicati nel Comune di Rionero in Vulture (Pz) Loc. Monticchio Laghi riportati in C.T. al fg. 5, p.lle 12-796-797 e in C.T. al fg. 2, p.lle 571-573-575- dal terzo acquirente CP_2
-in persona del legale rapp.te- per il prezzo di € 39.500,00 (Euro
[...] trentanovemilacinquecento/00);
accertare e dichiarare l'inefficacia parziale dell'atto di compravendita per Notar del 23.1.2014 [Repertorio n. 18.437 - Raccolta n. 12.353 - trascritto il 31.1.2014 Per_3 presso l'Agenzia del Territorio di Potenza Reg. Part. 1226 - Reg. Gen. 1464] intercorso tra il sig. e la società pers. del leg. rapp.te- inerente la Controparte_1 Controparte_3 vendita dei terreni ubicati nel Comune di Rionero in Vulture (Pz) Loc. Monticchio Laghi riportati in C.T. al fg. 5, p.lle 12-796-797 e in C.T. al fg. 2, p.lle 571-573-575;
per l'effetto attribuire all'attrice la quota ereditaria del sig. , Controparte_1 comprendenti i beni immobili riportati in C.T. al fg. 5, p.lle 12-796-797 e in C.T. al fg. 2, p.lle
2 N. 852/2014 R.G.A.C.
571-573-575, il tutto previo pagamento del prezzo di € 39.500,00 (Euro trentanovemilacinquecento/00) in favore del terzo acquirente CP_2
previo pagamento del prezzo di € 39.500,00 ordinare all'agenzia del territorio di
Potenza la relativa trascrizione/annotazione dell'emananda Sentenza al passaggio in giudicato, con esonero di responsabilità del Conservatore;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Ciò veniva così motivato: «Giova precisare che il prezzo indicato per la vendita di tutti
i beni immobili del convenuto ammonta ad € 100.000,00; la quota parte Controparte_1 dello stesso, oggetto di scioglimento come da Sentenza n. 2/2018, è stata determinata in €
60.576,88 e pertanto i restanti beni immobili che non sono stati oggetto di scioglimento ma venduti in favore del terzo -convenuta hanno un valore complessivo di € CP_2
39.500,00.» (memoria depositata il 16 Ottobre 2024 dall'attrice).
Vero è che, nel precisare le riportate finali conclusioni, la parte dichiarava: «ribadisce, sempre in ottica conciliativa, di essere disponibile a riscattare i soli beni immobili attualmente indivisi, ovvero le quote indivise con terzi comproprietari dei terreni ubicati nel comune di
Rionero in Vulture alla loc. Monticchio Laghi e riportati in C.T. di al fg. 5, p.lle 12-796-797 e in C.T. al fg. 2, p.lle 571-573-575 previo pagamento del prezzo di € 39.500,00.»: vero, tuttavia, pure che le conclusioni medesime non risultano rassegnate a condizione che fosse fallita la possibilità di transigere o conciliare, e vero, infine, che l'originario intento di esercitare il riscatto della quota intera, oggetto dell'alienazione, non è stato ribadito neppure in forma condizionata o subordinata.
insomma, nutre, oggi, l'intento di sostituirsi all'acquirente della Parte_1 quota ereditaria solo limitatamente alle frazioni astratte della proprietà di taluni beni, specificamente individuati, e di pagare, correlativamente, soltanto la parte di prezzo che corrisponderebbe a tale più ristretto oggetto.
Deve, allora, osservarsi, innanzitutto, che l'avvenuta decisione della causa sullo scioglimento della comunione ereditaria non rileva circa la possibilità di decidere sul retratto:
«l'eventuale giudicato formatosi sulla domanda divisoria non preclude l'esame dell'istanza del retrattante, il cui accoglimento determina un fenomeno di surrogazione soggettiva legale, con efficacia
"ex tunc", assimilabile "quoad effectum", rispetto agli esiti del giudizio divisionale, ad una sorta di confusione, appartenendo i beni da dividere, in ragione dell'accoglimento della domanda di retratto, ad un unico soggetto» (Cass. civ., Sez. II, sent. 2.9.2016, n. 17520: il principio, ovviamente, si estende all'ipotesi, nella quale, come nella specie, ove accolta la domanda di retratto, la parte retraente non rimarrebbe l'unica proprietaria, persistendo la comunione rispetto ad altro coerede).
Deve, poi, aggiungersi che, del resto conformemente alla ratio dell'istituto della prelazione (esso, col conseguente diritto di riscatto, funge da strumento idoneo ad impedire l'ingresso, nella comunione ereditaria, di terzi estranei alla medesima), «L'esercizio del retratto
3 N. 852/2014 R.G.A.C.
successorio comporta l'integrale sostituzione all'acquirente del coerede che lo abbia esercitato, sicché non è consentito a quest'ultimo il riscatto parziale, non essendogli permesso di modificare il contenuto della compravendita.» (Cass. civ., Sez. II, sent. 19.1.2017, n. 1358).
La , insomma, non può scegliere quale parte dei beni debba rimanere CP_1 investita dalla propria domanda, e non può chiedere di pagare una mera quota del complessivo prezzo originario, così imponendo un proprio soggettivo assetto d'interessi alle parti di quel contratto, che avevano configurato diversamente il contenuto negoziale.
Non potendosi più accogliere la domanda originaria, e non potendosi accogliere
(neppure per la parte relativa al mero accertamento, che appare prodromica al retratto parziale) le nuove conclusioni, questa decisione non può che assumere il carattere della pronunzia di mero rito, ossia di improcedibilità.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione dell'assenza di una vera e piena soccombenza e della peculiare specialità delle ragioni dell'esito della lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 852/2014 R.G.A.C., promossa da
[...] contro e contro la in persona Parte_1 Controparte_1 CP_2 del legale rapp.te p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara improcedibile la domanda;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Potenza, 23 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
4
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 852/2014 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Antonio GUERRIERO, del Foro di Avellino, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Carmen NATALE;
ATTRICE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Mario DI NITTO, nello studio del quale è elett.te dom.to;
CONVENUTO in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine CP_2 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mario DI NITTO, nello studio del quale è elett.te dom.to;
CONVENUTA avente ad oggetto: retratto successorio
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 CP_1
, coerede rispetto all'eredità relitta dal padre di entrambi, e la
[...] Persona_1 acquirente della quota ereditaria del medesimo CP_2 Controparte_1
L'attrice intendeva avvalersi del diritto di riscatto, ex art. 732, co. 2, c.c., pur in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione.
1 N. 852/2014 R.G.A.C.
2. Resistevano ambo le parti convenute, ciascuna mediante una propria distinta comparsa di costituzione e risposta.
3. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di comporre la lite per via negoziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ove mai se ne dovesse dubitare, l'altro coerede, non doveva Persona_2 essere convenuto anch'egli, in assenza di litisconsorzio necessario (questione risolta da tempo dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 13.1.1983, n. 246: «Il diritto di riscatto ex art. 732 cod. civ. è attribuito singolarmente a ciascun coerede, sicché il rapporto processuale conseguente all'esercizio di tale diritto si instaura esclusivamente tra il riscattante ed il terzo acquirente
e lo accoglimento della domanda importa l'acquisto della quota o parte di quota alienata solo in favore del coerede riscattante, onde non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.»).
2. In pendenza di causa, il Tribunale di Potenza emetteva la sentenza n. 2/2018, tra gli attori e (costui era, anch'egli, coerede di Parte_1 Persona_2 [...]
, il convenuto e la la quale Persona_1 Controparte_1 CP_2 interveniva quale cessionaria della quota di quest'ultimo, alle cui conclusioni si associava.
La sentenza, che non risulta essere stata impugnata, scioglieva parzialmente la comunione ereditaria sorta sui beni relitti da Persona_1
3. Nel corso successivo del presente processo, l'attrice così modificava le proprie conclusioni (cfr. l'apposita nota):
accertare e dichiarare il diritto di prelazione della coerede nei Parte_1 confronti dell'altro coerede sig. ; Controparte_1
accertare e dichiarare persistente lo stato di comunione ereditaria al momento della vendita della quota ereditaria da parte del sig. in favore del terzo Controparte_1 acquirente -in persona del legale rapp.te-; CP_2
accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a riscattare la quota ereditaria -ovvero i terreni ubicati nel Comune di Rionero in Vulture (Pz) Loc. Monticchio Laghi riportati in C.T. al fg. 5, p.lle 12-796-797 e in C.T. al fg. 2, p.lle 571-573-575- dal terzo acquirente CP_2
-in persona del legale rapp.te- per il prezzo di € 39.500,00 (Euro
[...] trentanovemilacinquecento/00);
accertare e dichiarare l'inefficacia parziale dell'atto di compravendita per Notar del 23.1.2014 [Repertorio n. 18.437 - Raccolta n. 12.353 - trascritto il 31.1.2014 Per_3 presso l'Agenzia del Territorio di Potenza Reg. Part. 1226 - Reg. Gen. 1464] intercorso tra il sig. e la società pers. del leg. rapp.te- inerente la Controparte_1 Controparte_3 vendita dei terreni ubicati nel Comune di Rionero in Vulture (Pz) Loc. Monticchio Laghi riportati in C.T. al fg. 5, p.lle 12-796-797 e in C.T. al fg. 2, p.lle 571-573-575;
per l'effetto attribuire all'attrice la quota ereditaria del sig. , Controparte_1 comprendenti i beni immobili riportati in C.T. al fg. 5, p.lle 12-796-797 e in C.T. al fg. 2, p.lle
2 N. 852/2014 R.G.A.C.
571-573-575, il tutto previo pagamento del prezzo di € 39.500,00 (Euro trentanovemilacinquecento/00) in favore del terzo acquirente CP_2
previo pagamento del prezzo di € 39.500,00 ordinare all'agenzia del territorio di
Potenza la relativa trascrizione/annotazione dell'emananda Sentenza al passaggio in giudicato, con esonero di responsabilità del Conservatore;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Ciò veniva così motivato: «Giova precisare che il prezzo indicato per la vendita di tutti
i beni immobili del convenuto ammonta ad € 100.000,00; la quota parte Controparte_1 dello stesso, oggetto di scioglimento come da Sentenza n. 2/2018, è stata determinata in €
60.576,88 e pertanto i restanti beni immobili che non sono stati oggetto di scioglimento ma venduti in favore del terzo -convenuta hanno un valore complessivo di € CP_2
39.500,00.» (memoria depositata il 16 Ottobre 2024 dall'attrice).
Vero è che, nel precisare le riportate finali conclusioni, la parte dichiarava: «ribadisce, sempre in ottica conciliativa, di essere disponibile a riscattare i soli beni immobili attualmente indivisi, ovvero le quote indivise con terzi comproprietari dei terreni ubicati nel comune di
Rionero in Vulture alla loc. Monticchio Laghi e riportati in C.T. di al fg. 5, p.lle 12-796-797 e in C.T. al fg. 2, p.lle 571-573-575 previo pagamento del prezzo di € 39.500,00.»: vero, tuttavia, pure che le conclusioni medesime non risultano rassegnate a condizione che fosse fallita la possibilità di transigere o conciliare, e vero, infine, che l'originario intento di esercitare il riscatto della quota intera, oggetto dell'alienazione, non è stato ribadito neppure in forma condizionata o subordinata.
insomma, nutre, oggi, l'intento di sostituirsi all'acquirente della Parte_1 quota ereditaria solo limitatamente alle frazioni astratte della proprietà di taluni beni, specificamente individuati, e di pagare, correlativamente, soltanto la parte di prezzo che corrisponderebbe a tale più ristretto oggetto.
Deve, allora, osservarsi, innanzitutto, che l'avvenuta decisione della causa sullo scioglimento della comunione ereditaria non rileva circa la possibilità di decidere sul retratto:
«l'eventuale giudicato formatosi sulla domanda divisoria non preclude l'esame dell'istanza del retrattante, il cui accoglimento determina un fenomeno di surrogazione soggettiva legale, con efficacia
"ex tunc", assimilabile "quoad effectum", rispetto agli esiti del giudizio divisionale, ad una sorta di confusione, appartenendo i beni da dividere, in ragione dell'accoglimento della domanda di retratto, ad un unico soggetto» (Cass. civ., Sez. II, sent. 2.9.2016, n. 17520: il principio, ovviamente, si estende all'ipotesi, nella quale, come nella specie, ove accolta la domanda di retratto, la parte retraente non rimarrebbe l'unica proprietaria, persistendo la comunione rispetto ad altro coerede).
Deve, poi, aggiungersi che, del resto conformemente alla ratio dell'istituto della prelazione (esso, col conseguente diritto di riscatto, funge da strumento idoneo ad impedire l'ingresso, nella comunione ereditaria, di terzi estranei alla medesima), «L'esercizio del retratto
3 N. 852/2014 R.G.A.C.
successorio comporta l'integrale sostituzione all'acquirente del coerede che lo abbia esercitato, sicché non è consentito a quest'ultimo il riscatto parziale, non essendogli permesso di modificare il contenuto della compravendita.» (Cass. civ., Sez. II, sent. 19.1.2017, n. 1358).
La , insomma, non può scegliere quale parte dei beni debba rimanere CP_1 investita dalla propria domanda, e non può chiedere di pagare una mera quota del complessivo prezzo originario, così imponendo un proprio soggettivo assetto d'interessi alle parti di quel contratto, che avevano configurato diversamente il contenuto negoziale.
Non potendosi più accogliere la domanda originaria, e non potendosi accogliere
(neppure per la parte relativa al mero accertamento, che appare prodromica al retratto parziale) le nuove conclusioni, questa decisione non può che assumere il carattere della pronunzia di mero rito, ossia di improcedibilità.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione dell'assenza di una vera e piena soccombenza e della peculiare specialità delle ragioni dell'esito della lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 852/2014 R.G.A.C., promossa da
[...] contro e contro la in persona Parte_1 Controparte_1 CP_2 del legale rapp.te p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara improcedibile la domanda;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Potenza, 23 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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