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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/09/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
4649/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4649/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Michela Marangon ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio.
1) la dimora coniugale ubicata nel Comune di RE (RO) in Via Dei Gerani n. 30 con i mobili e l'arredo rimarrà al marito, legittimo proprietario, che la abiterà con i figli;
la moglie si è già trasferita presso altro immobile;
2) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma collocati prevalentemente presso il padre e saranno liberi di frequentare la madre, come già fanno, quando e come vorranno compatibilmente con gli impegni scolastici e del tempo libero. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse di comune accordo con entrambi i genitori. In ogni caso potranno trascorrere alternativamente di anno in anno una settimana con un genitore e una settimana con l'altro. Le vacanze estive verranno concordate entro il mese di maggio di ogni anno;
1 3) Il signor provvederà al mantenimento dei figli e si farà carico di Parte_2 tutte le spese straordinarie e ordinarie a loro necessarie;
ogni decisione per il benessere dei figli verrà concordata di comune accordo tra i genitori;
5) Ognuno dei coniugi mantiene il possesso dell'autovettura di cui è proprietario.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 4-12-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 4-7-2009 a RE (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RE (RO) al n. 5, Parte I, Ufficio 1, anno 2009, e dalla cui unione sono nati i figli , e Per_1 Per_2 Per_3
, rispettivamente il 24-9-2003, il 18-2-2008 e il 9-3-2011.
[...]
Con la sentenza n. 41/2025, depositata il 30-1-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 30-1-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 9-9-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale consensuale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 41/2025, depositata il 30-1-2025 e passata in giudicato il 30-7-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli , e . Per_1 Per_2 Persona_3
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4649/2024 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a RE (RO) in data 4-7-2009 (trascritto nel registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di RE (RO) al n. 5, Parte I, Ufficio 1, anno 2009);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 9 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4649/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Michela Marangon ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio.
1) la dimora coniugale ubicata nel Comune di RE (RO) in Via Dei Gerani n. 30 con i mobili e l'arredo rimarrà al marito, legittimo proprietario, che la abiterà con i figli;
la moglie si è già trasferita presso altro immobile;
2) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma collocati prevalentemente presso il padre e saranno liberi di frequentare la madre, come già fanno, quando e come vorranno compatibilmente con gli impegni scolastici e del tempo libero. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse di comune accordo con entrambi i genitori. In ogni caso potranno trascorrere alternativamente di anno in anno una settimana con un genitore e una settimana con l'altro. Le vacanze estive verranno concordate entro il mese di maggio di ogni anno;
1 3) Il signor provvederà al mantenimento dei figli e si farà carico di Parte_2 tutte le spese straordinarie e ordinarie a loro necessarie;
ogni decisione per il benessere dei figli verrà concordata di comune accordo tra i genitori;
5) Ognuno dei coniugi mantiene il possesso dell'autovettura di cui è proprietario.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 4-12-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 4-7-2009 a RE (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RE (RO) al n. 5, Parte I, Ufficio 1, anno 2009, e dalla cui unione sono nati i figli , e Per_1 Per_2 Per_3
, rispettivamente il 24-9-2003, il 18-2-2008 e il 9-3-2011.
[...]
Con la sentenza n. 41/2025, depositata il 30-1-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 30-1-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 9-9-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale consensuale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 41/2025, depositata il 30-1-2025 e passata in giudicato il 30-7-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli , e . Per_1 Per_2 Persona_3
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4649/2024 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a RE (RO) in data 4-7-2009 (trascritto nel registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di RE (RO) al n. 5, Parte I, Ufficio 1, anno 2009);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 9 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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