Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
2) Dott. Michele CAMPANALE
- Consigliere-
- Consigliere relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 361 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021, avverso la sentenza n. 667/2021(RG 3884/2019) pronunciata dal giudice civile di Taranto in materia di compenso incentivante, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. N. AIRO'
- Appellante - contro
'in persona del Sindaco pro temporeControparte_1 rappr. e difeso dall' avv. G. LIUZZI
-Appellata-
OGGETTO: "Compenso incentivante"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 24/9/2021 Parte 1 , ingegnere presso il CP 1
[...] con la qualifica di dirigente settore ambiente, ha impugnato la sentenza pubblicata in data
18/3/2021, con cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda relativa alla corresponsione del compenso incentivante di cui alla legge 109/94 come modificata dalla legge 350/2003, art 18, per avere concorso alla predisposizione del progetto di risanamento del quartiere Tamburi. Ha insistito per l'accoglimento dell'appello, avendo espletato l'incarico ed essendo stato approvato il progetto.
L'appellato costituendosi ha domandato il rigetto dell'appello.
L'appello è inammissibile perché tardivo.
Nel caso di specie, trattandosi di sentenza pubblicata in data 18/3/2021, come ammesso anche dall'appellante ma soprattutto come rinveniente dalla copia della sentenza impugnata, risulta tardivo l'appello proposto in data 24/9/2021, essendo scaduto il termine semestrale il 20/9/2021 e, non applicandosi in materia di lavoro, la sospensione del termine feriale.
Pertanto l'appello è inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio previsto dalla legge per impugnare la sentenza.
Spese compensate dal momento che la pronuncia è stata solo in rito. Stante la proposizione dell'appello dopo il 31/1/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate. Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 12/3/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro