TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6660 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 6660/2023 avente ad oggetto domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da:
, C.F. nata il [...] in [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente e
C.F. nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente, entrambe rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni De
MI Padula, C.F. e dall'Avv. Gianluca De MI Padula, giusta C.F._3 procura alle liti in atti rilasciata per atto pubblico debitamente tradotta e legalizzata,
Ricorrenti
nei confronti del
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova,
Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;
Resistente
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
1 CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti Ricorrenti e per l'effetto ordinare al e/o Controparte_1 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile, presentata nelle forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione e, dunque, il contributo per la domanda è dovuto per l'intero importo di € 518,00. I Ricorrenti, considerata la natura prettamente documentale della presente controversia, chiedono che l'udienza di comparizione delle parti e le ulteriori successive udienze si tengano nelle modalità della trattazione scritta e/o mediante collegamenti audiovisivi ex articoli 127, 127-bis e 127-ter c.p.c. .”
Per il : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - In via principale: disporre l'acquisizione dell'estratto di leva
e dell'estratto contributivo dell'avo e dei di scendenti.; - In subordine: valutare la fondatezza della domanda alla luce delle considerazioni sopra esposte, dispo nendo, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite”
Per la Procura della Repubblica:
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Esposizione delle domande e deduzioni difensive dei ricorrenti.
1.1 Le ricorrenti indicate in epigrafe con ricorso ritualmente notificato nel termine di legge convenivano davanti a questo Tribunale il affinché venisse riconosciuta Controparte_1 la loro cittadinanza italiana con ogni conseguente provvedimento.
1.2 A sostegno della domanda esponevano che:
2 1.2.1) avevano acquisito la cittadinanza italiana in quanto discendenti da un cittadino italiano,
il quale, trasferitosi in Brasile, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_1
e non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano;
1.2.2) il predetto avo immigrato nasceva l'11/02/1880 nel Comune di Villafranca Persona_1 in Lunigiana (MS) da e e immigrato in Brasile sposa Parte_3 Persona_2 nel 1903 (doc. 1); Persona_3
1.2.3) da e nel 1918 nasceva che nel 1945 sposava Persona_1 Persona_3 Persona_4
e successivamente decedeva (doc. 3); Persona_5
1.2.4) da e nel 1951 nasceva Persona_4 Persona_5 Persona_5 Persona_6
, che nel 1986 sposava (doc. 4);
[...] Persona_7
1.2.5) da e nascevano: Persona_6 Persona_7
a) il 16/10/1989 ; Parte_1
b) il 20/04/1992 (doc. 5); Parte_2
1.3) Ciò premesso in fatto, premesso che la riconoscibilità in via amministrativa della cittadinanza non dispiegava alcuna efficacia pregiudiziale sulla presente domanda giudiziale, deducevano che, in forza della discendenza delle due ricorrenti dal sig. in virtù Persona_1 delle previsioni della legge n. 91 del 05/02/1992, le due ricorrenti avrebbero acquisito la cittadinanza iure sanguinis.
1.4) Aggiungevano che, per quanto non vi sia un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento dinanzi all'autorità consolare volto all'ottenimento della cittadinanza italiana e la richiesta di tale riconoscimento in via giudiziaria, tuttavia non potevano le due ricorrenti ritenersi prive di interesse ad agire avendo esse tentato invano di contattare il Consolato Generale d'Italia in
Brasile ai fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano.
2. Esposizione delle difese del . Controparte_1
2.1 Nella propria comparsa di costituzione e risposta l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dopo aver premesso di non contestare pregiudizialmente in modo assoluto la domanda svolta dalle due parti ricorrenti, chiedeva che questo Tribunale acquisisse l'estratto di leva e l'estratto contributivo dell'avo e dei discendenti onde poter accertare l'eventuale sussistenza di cause di perdita della cittadinanza italiana e che all'esito valutasse la fondatezza della domanda svolta chiedendo, ad ogni modo, la compensazione delle spese di lite.
3. Competenza.
3 3.1 Come noto l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la competenza territoriale “diffusa” rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di
Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ). Controparte_1
3.2 In particolare il citato comma 36 dispone che: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
3.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da
27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
3.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
3.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
3.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
3.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita (cfr. prod.doc. 1 parte ricorrente), nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) – comune rientrante nel distretto della Corte d'Appello di Genova - e da ciò discende, in virtù delle norme di legge richiamate, la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
4. Sull'interesse ad agire
4.1 Si ritiene – in conformità ai più recenti arresti della Corte d'Appello di Genova sul punto - che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo
4 ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
4.2 Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
28873/2008 che, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
4.3 Si osserva, altresì, che rispetto al riconoscimento della cittadinanza, sottendendo la cittadinanza un diritto soggettivo imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano (cfr. Sez.
U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), può configurarsi una carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., tale da rendere l'azione inammissibile, solo allorché l'azione intrapresa si riveli di nessuna utilità pratica poiché il diritto è già stato soddisfatto in via amministrativa mediante il riconoscimento della cittadinanza.
4.4. D'altronde anche lo stesso giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza non è strutturato secondo l'archetipo del procedimento di impugnazione ma quello della cognizione piena del diritto la cui tutela non è, quindi, subordinata alla previa decisione in sede amministrativa la quale, pertanto, può radicalmente mancare.
4.5 Ne discende che la pendenza di parallela procedura amministrativa per ottenere tale status non fa venir meno l'interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza.
4.6 Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto la natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
4.7 Pertanto deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire.
5. Sulle istanze istruttorie svolte dal . Controparte_1
5.1 Al fine di valutare le istanze di esibizione e di documenti ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulate dalla parte resistente (volte ad appurare eventuali cause di perdita della cittadinanza degli ascendenti degli odierni ricorrenti per aver svolto un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero) va, seppur sommariamente, illustrata l'evoluzione normativa sul punto.
5.2 L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al
5 servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
5.3 L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato
l'impiego o il servizio”;
5.4 L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
5.5 Dall'excursus storico giuridico emerge che le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuazione del servizio militare, ma anche dalla mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
5.6 E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo italiano.
5.7 Va aggiunto sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo
l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.”
5.8 La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
5.9 Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
sì che la
6 cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo nazionale.
5.10 Ciò premesso sul quadro normativo di riferimento, in relazione al riparto dell'onere della prova in tale materia deve osservarsi che, in base a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, è onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente - documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
5.11 Sotto tale profilo richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
5.12 Né diversa conclusione può dedursi dal c.d. principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità posto che:
a) non può ritenersi con sufficiente certezza che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal
Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla
Avvocatura di Stato.
b) parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano di cui alla normativa successiva al 1901) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
5.13 La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
6. Sui principi regolatori della materia.
6.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal
Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n.
555/1912 e la legge n. 91/1992).
7 6.2 Conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass.
Sez. Un. n. 4466/2009).
6.3 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244).
6.4 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.
2- ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha allocato a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di “allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:
6.4.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte
D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025) l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del D.L. 36/2025 il quale prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;
6.4.b) come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte d'Appello di Genova e da precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 2562/2025 pubbl. il 19/11/2025) la norma richiamata non avrebbe natura puramente processuale ma incidendo direttamente sulla stessa acquisizione del diritto alla cittadinanza avrebbe anche una portata sostanziale;
6.4.c) la stessa Cassazione ha ritenuto, in sua recente pronuncia, che le norme di legge sopravvenute che modifichino, per determinate materie (nella specie tributaria), il riparto dell'onere della prova non possono ritenersi norme processuali ma sostanziali (cfr. punto 2.7 della motivazione di Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/06/2024, n. 16493) nella quale si afferma testualmente che sono “sostanziali” le norme che, come quella in esame, che “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018; Cass. 23/02/2007, n. 4225).
7. Sulla domanda di cittadinanza.
8 7.1 Sulla base delle norme riferite al paragrafo 6 si deve ritenere provato il possesso della cittadinanza in capo al sig. giacché dal certificato di nascita rilasciato dal Comune Persona_1 di Villafranca in Lunigiana (cfr. prod.doc. 1) risulta che egli fosse nato in tale Comune in [...]
11.2.1880 e, dunque, successivamente all'unità di Italia (1865).
7.2 Inoltre dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e
Pubblica Sicurezza del Brasile (cfr. prod.doc.2) risulta che egli non sia stato naturalizzato cittadino brasiliano.
7.3 Emerge inoltre che egli abbia contratto matrimonio in Brasile con in data Persona_3
18.7.1903.
7.4 Dall'unione di e nasceva il 21.7.1918 (come da Persona_1 Persona_3 Persona_4 certificato di nascita della stessa prodotto sub doc. 4 allegato alla nota di deposito del
15.5.2024).
7.5 Il 4.2.1945 contraeva matrimonio con (cfr. Persona_4 Persona_5 certificato di matrimonio sub doc. 4 allegato alla nota di deposito del 15.5.2024). Par
7.6 e nasceva il 27.5.1951 Persona_4 Persona_5 Persona_6
(cfr. certificato di nascita sub doc. 5 allegato alla nota di deposito del 15.5.2024).
[...]
7.7 in data 31.1.1986 sposava Persona_6 Persona_7
(cfr. certificato di matrimonio sub doc. 5 allegato alla nota di deposito del 15.5.2024).
7.8 Dall'unione di e nascevano, Persona_6 Persona_7 in data 16.10.1989 e in data 20/04/1992 (cfr. Parte_1 Parte_2 certificati di nascita prodotti sub doc. 6 allegato alla nota di deposito del 15.5.2024).
7.9 In conclusione dalla documentazione agli atti risulta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dal comune avo fino alle due ricorrenti, senza che emergano cause di perdita della cittadinanza (neppure allegate dall'Avvocatura Distrettuale); sicché la domanda formulata merita accoglimento.
8. Sulle spese di lite.
8.1 In considerazione del fatto che l'Avvocatura dello Stato non ha specificamente richiesto il rigetto del ricorso chiedendo solo che il Giudice valutasse la fondatezza della domanda sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Genova in composizione monocratica definitivamente decidendo ogni contraria eccezione e deduzione rigettate:
1) dichiara che le ricorrenti:
9 , C.F. nata il [...] in [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente e
C.F. nata il [...] in [...] ed Parte_2 C.F._2 ivi residente sono cittadine italiane;
2) ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Genova in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Mirko Parentini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 6660/2023 avente ad oggetto domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da:
, C.F. nata il [...] in [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente e
C.F. nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente, entrambe rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni De
MI Padula, C.F. e dall'Avv. Gianluca De MI Padula, giusta C.F._3 procura alle liti in atti rilasciata per atto pubblico debitamente tradotta e legalizzata,
Ricorrenti
nei confronti del
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova,
Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;
Resistente
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
1 CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti Ricorrenti e per l'effetto ordinare al e/o Controparte_1 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile, presentata nelle forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione e, dunque, il contributo per la domanda è dovuto per l'intero importo di € 518,00. I Ricorrenti, considerata la natura prettamente documentale della presente controversia, chiedono che l'udienza di comparizione delle parti e le ulteriori successive udienze si tengano nelle modalità della trattazione scritta e/o mediante collegamenti audiovisivi ex articoli 127, 127-bis e 127-ter c.p.c. .”
Per il : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - In via principale: disporre l'acquisizione dell'estratto di leva
e dell'estratto contributivo dell'avo e dei di scendenti.; - In subordine: valutare la fondatezza della domanda alla luce delle considerazioni sopra esposte, dispo nendo, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite”
Per la Procura della Repubblica:
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Esposizione delle domande e deduzioni difensive dei ricorrenti.
1.1 Le ricorrenti indicate in epigrafe con ricorso ritualmente notificato nel termine di legge convenivano davanti a questo Tribunale il affinché venisse riconosciuta Controparte_1 la loro cittadinanza italiana con ogni conseguente provvedimento.
1.2 A sostegno della domanda esponevano che:
2 1.2.1) avevano acquisito la cittadinanza italiana in quanto discendenti da un cittadino italiano,
il quale, trasferitosi in Brasile, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_1
e non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano;
1.2.2) il predetto avo immigrato nasceva l'11/02/1880 nel Comune di Villafranca Persona_1 in Lunigiana (MS) da e e immigrato in Brasile sposa Parte_3 Persona_2 nel 1903 (doc. 1); Persona_3
1.2.3) da e nel 1918 nasceva che nel 1945 sposava Persona_1 Persona_3 Persona_4
e successivamente decedeva (doc. 3); Persona_5
1.2.4) da e nel 1951 nasceva Persona_4 Persona_5 Persona_5 Persona_6
, che nel 1986 sposava (doc. 4);
[...] Persona_7
1.2.5) da e nascevano: Persona_6 Persona_7
a) il 16/10/1989 ; Parte_1
b) il 20/04/1992 (doc. 5); Parte_2
1.3) Ciò premesso in fatto, premesso che la riconoscibilità in via amministrativa della cittadinanza non dispiegava alcuna efficacia pregiudiziale sulla presente domanda giudiziale, deducevano che, in forza della discendenza delle due ricorrenti dal sig. in virtù Persona_1 delle previsioni della legge n. 91 del 05/02/1992, le due ricorrenti avrebbero acquisito la cittadinanza iure sanguinis.
1.4) Aggiungevano che, per quanto non vi sia un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento dinanzi all'autorità consolare volto all'ottenimento della cittadinanza italiana e la richiesta di tale riconoscimento in via giudiziaria, tuttavia non potevano le due ricorrenti ritenersi prive di interesse ad agire avendo esse tentato invano di contattare il Consolato Generale d'Italia in
Brasile ai fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano.
2. Esposizione delle difese del . Controparte_1
2.1 Nella propria comparsa di costituzione e risposta l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dopo aver premesso di non contestare pregiudizialmente in modo assoluto la domanda svolta dalle due parti ricorrenti, chiedeva che questo Tribunale acquisisse l'estratto di leva e l'estratto contributivo dell'avo e dei discendenti onde poter accertare l'eventuale sussistenza di cause di perdita della cittadinanza italiana e che all'esito valutasse la fondatezza della domanda svolta chiedendo, ad ogni modo, la compensazione delle spese di lite.
3. Competenza.
3 3.1 Come noto l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la competenza territoriale “diffusa” rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di
Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ). Controparte_1
3.2 In particolare il citato comma 36 dispone che: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
3.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da
27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
3.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
3.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
3.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
3.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita (cfr. prod.doc. 1 parte ricorrente), nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) – comune rientrante nel distretto della Corte d'Appello di Genova - e da ciò discende, in virtù delle norme di legge richiamate, la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
4. Sull'interesse ad agire
4.1 Si ritiene – in conformità ai più recenti arresti della Corte d'Appello di Genova sul punto - che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo
4 ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
4.2 Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
28873/2008 che, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
4.3 Si osserva, altresì, che rispetto al riconoscimento della cittadinanza, sottendendo la cittadinanza un diritto soggettivo imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano (cfr. Sez.
U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), può configurarsi una carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., tale da rendere l'azione inammissibile, solo allorché l'azione intrapresa si riveli di nessuna utilità pratica poiché il diritto è già stato soddisfatto in via amministrativa mediante il riconoscimento della cittadinanza.
4.4. D'altronde anche lo stesso giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza non è strutturato secondo l'archetipo del procedimento di impugnazione ma quello della cognizione piena del diritto la cui tutela non è, quindi, subordinata alla previa decisione in sede amministrativa la quale, pertanto, può radicalmente mancare.
4.5 Ne discende che la pendenza di parallela procedura amministrativa per ottenere tale status non fa venir meno l'interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza.
4.6 Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto la natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
4.7 Pertanto deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire.
5. Sulle istanze istruttorie svolte dal . Controparte_1
5.1 Al fine di valutare le istanze di esibizione e di documenti ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulate dalla parte resistente (volte ad appurare eventuali cause di perdita della cittadinanza degli ascendenti degli odierni ricorrenti per aver svolto un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero) va, seppur sommariamente, illustrata l'evoluzione normativa sul punto.
5.2 L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al
5 servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
5.3 L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato
l'impiego o il servizio”;
5.4 L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
5.5 Dall'excursus storico giuridico emerge che le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuazione del servizio militare, ma anche dalla mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
5.6 E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo italiano.
5.7 Va aggiunto sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo
l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.”
5.8 La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
5.9 Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
sì che la
6 cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo nazionale.
5.10 Ciò premesso sul quadro normativo di riferimento, in relazione al riparto dell'onere della prova in tale materia deve osservarsi che, in base a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, è onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente - documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
5.11 Sotto tale profilo richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
5.12 Né diversa conclusione può dedursi dal c.d. principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità posto che:
a) non può ritenersi con sufficiente certezza che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal
Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla
Avvocatura di Stato.
b) parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano di cui alla normativa successiva al 1901) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
5.13 La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
6. Sui principi regolatori della materia.
6.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal
Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n.
555/1912 e la legge n. 91/1992).
7 6.2 Conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass.
Sez. Un. n. 4466/2009).
6.3 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244).
6.4 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.
2- ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha allocato a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di “allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:
6.4.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte
D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025) l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del D.L. 36/2025 il quale prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;
6.4.b) come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte d'Appello di Genova e da precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 2562/2025 pubbl. il 19/11/2025) la norma richiamata non avrebbe natura puramente processuale ma incidendo direttamente sulla stessa acquisizione del diritto alla cittadinanza avrebbe anche una portata sostanziale;
6.4.c) la stessa Cassazione ha ritenuto, in sua recente pronuncia, che le norme di legge sopravvenute che modifichino, per determinate materie (nella specie tributaria), il riparto dell'onere della prova non possono ritenersi norme processuali ma sostanziali (cfr. punto 2.7 della motivazione di Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/06/2024, n. 16493) nella quale si afferma testualmente che sono “sostanziali” le norme che, come quella in esame, che “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018; Cass. 23/02/2007, n. 4225).
7. Sulla domanda di cittadinanza.
8 7.1 Sulla base delle norme riferite al paragrafo 6 si deve ritenere provato il possesso della cittadinanza in capo al sig. giacché dal certificato di nascita rilasciato dal Comune Persona_1 di Villafranca in Lunigiana (cfr. prod.doc. 1) risulta che egli fosse nato in tale Comune in [...]
11.2.1880 e, dunque, successivamente all'unità di Italia (1865).
7.2 Inoltre dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e
Pubblica Sicurezza del Brasile (cfr. prod.doc.2) risulta che egli non sia stato naturalizzato cittadino brasiliano.
7.3 Emerge inoltre che egli abbia contratto matrimonio in Brasile con in data Persona_3
18.7.1903.
7.4 Dall'unione di e nasceva il 21.7.1918 (come da Persona_1 Persona_3 Persona_4 certificato di nascita della stessa prodotto sub doc. 4 allegato alla nota di deposito del
15.5.2024).
7.5 Il 4.2.1945 contraeva matrimonio con (cfr. Persona_4 Persona_5 certificato di matrimonio sub doc. 4 allegato alla nota di deposito del 15.5.2024). Par
7.6 e nasceva il 27.5.1951 Persona_4 Persona_5 Persona_6
(cfr. certificato di nascita sub doc. 5 allegato alla nota di deposito del 15.5.2024).
[...]
7.7 in data 31.1.1986 sposava Persona_6 Persona_7
(cfr. certificato di matrimonio sub doc. 5 allegato alla nota di deposito del 15.5.2024).
7.8 Dall'unione di e nascevano, Persona_6 Persona_7 in data 16.10.1989 e in data 20/04/1992 (cfr. Parte_1 Parte_2 certificati di nascita prodotti sub doc. 6 allegato alla nota di deposito del 15.5.2024).
7.9 In conclusione dalla documentazione agli atti risulta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dal comune avo fino alle due ricorrenti, senza che emergano cause di perdita della cittadinanza (neppure allegate dall'Avvocatura Distrettuale); sicché la domanda formulata merita accoglimento.
8. Sulle spese di lite.
8.1 In considerazione del fatto che l'Avvocatura dello Stato non ha specificamente richiesto il rigetto del ricorso chiedendo solo che il Giudice valutasse la fondatezza della domanda sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Genova in composizione monocratica definitivamente decidendo ogni contraria eccezione e deduzione rigettate:
1) dichiara che le ricorrenti:
9 , C.F. nata il [...] in [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente e
C.F. nata il [...] in [...] ed Parte_2 C.F._2 ivi residente sono cittadine italiane;
2) ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Genova in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Mirko Parentini
10