Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 666
Copia
Articolo 1
Articolo 3
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 10 agosto 1950, n. 666
Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 666
Versione
7 settembre 1950
Art. 2.
L'ammortamento decorre dal 1 gennaio successivo all'erogazione del mutuo.
Entrata in vigore il 7 settembre 1950
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0