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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1938/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1938/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. BEATRICI CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. ELIA ALESSANDRO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/1/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto. Per_
2) Affido condiviso tra i genitori per la piccola e collocamento della figlia presso la abitazione della madre.
Per_
3) Assegno per il mantenimento della piccola di 6 anni pari ad euro 250 mensili a carico del padre. Per_
4) Regolamentazione del diritto di visita del padre e di permanenza della piccola con il papà così proposto: diritto di visita martedì e giovedì di ogni settimana dall'uscita dal lavoro di quest'ultimo (ore 17,15) e con rientro a casa della piccola alice alle ore 21, e permanenza presso l'abitazione del padre a settimane alternate dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola al mattino ad opera del padre. Il padre andrà a prendere la figlia presso l'abitazione della madre. pagina 1 di 5 5) Vacanze natalizie e pasquali alternate con i genitori e vacanze estive da trascorrere in egual misura con i genitori.
6) Spese ordinarie e straordinarie come da protocollo del Tribunale.
Per parte resistente:
• Rigettare la domanda spiegata dal Sig. perchè infondata in fatto e diritto ed in via Parte_1 riconvenzionale:
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi con espresso addebito ad esclusivo carico dello stesso ex art.151
c.c.; Per_
• Disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre Sig.ra fissando la residenza presso CP_1 la stessa e conseguentemente revocare l'affido condiviso con i servizi sociali come disposto con l'ordinanza ex art
708 c.p.c ;
• Disporre nei confronti del Sig. , una volta terminato con esito positivo un adeguato percorso di Parte_1 disintossicazione presso una struttura specializzata, un costante monitoraggio presso lo SMI con stabile astinenza dall'assunzione di stupefacenti o alcolici;
• Disporre che gli incontri tra la minore ed il padre avvengano in ambiente protetto ed alla presenza di operatori sociali qualificati;
• Disporre l'obbligo al Sig. ON di intraprendere un percorso volto al recupero di una adeguata genitorialità paterna.
• Determinare l'obbligo del Sig. di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di contributo al Parte_1 Per_ mantenimento della figlia , da quantificarsi nella somma di € 300,00 e a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia come individuate nel protocollo adottato dal Tribunale di
Brescia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.2.2023, , premesso che in data 21/09/2012 contraeva Parte_1
matrimonio in Concesio (Bs) con , dalla cui unione era nata la figlia il CP_1 Per_1
26.8.2016, domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva la resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza del 4.7.2023, con ordinanza del
20.1.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione il 1.7.2024, proseguita l'istruttoria, all'udienza del
21.1.2025 parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
pagina 2 di 5 Preliminarmente si prende atto in dispositivo della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi.
La resistente domanda l'addebito della separazione al ricorrente, allegando che dal 2014 notava in quest'ultimo continui sbalzi d'umore ed un basso un livello di autostima, sino a scoprire nel 2017 la dipendenza del marito dall'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonostante la nascita di Per_1
avvenuta appena un anno prima;
tale ultima circostanza opprimeva definitivamente la serenità familiare e, nonostante gli sforzi della moglie di accompagnarlo, il marito non aderiva ad un percorso comunitario, persistendo nell'utilizzo delle sostanze, provocando la separazione di fatto sin dal 2018.
La domanda va accolta, constando l'evidente connessione tra l'intollerabilità della convivenza e la violazione dei doveri di assistenza morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, cagionata dalle descritte condizioni psicofisiche del marito. Circostanze da quest'ultimo non idoneamente contestate nel ricorso introduttivo (in assenza di successive memorie depositate), ove si limita a descrivere il carattere difficile e decisionista della moglie, da ritenersi peraltro giustificato dalla gravità delle di lui condizioni.
Quanto alle restanti questioni concernenti la figlia , oggi di anni nove, vige l'ordinanza presidenziale Per_1
del 21.1.2024 che dispone l'affidamento ai Servizi Sociali per le sole questioni di straordinaria amministrazione1, collocamento della figlia presso la madre ed incontri padre una volta alla settimana alla presenza di operatore, educativa domiciliare presso la madre, invito del padre invito del padre alla prosecuzione del percorso di monitoraggio dall'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche presso il competente SMI;
contributo del padre al mantenimento della minore nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Vanno anzitutto confermate le questioni economiche, in assenza di diverse domande delle parti.
Sulle questioni personali, ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, sulla scorta delle ultime relazioni depositate dal Servizio incaricato:
− la figura del padre risulta tuttora pregiudizievole per : sebbene seguito dallo SMI, ha Per_1
continuato a fare uso di sostanze stupefacenti (cocaina), scarsamente collaborando col Servizio;
in seguito a denuncia di scomparsa ad agosto 2024, risoltasi con ritrovamento dopo alcuni giorni, è stato ricoverato presso una comunità terapeutica in Garbagnate (Mi) tra novembre 2024 e gennaio
2025; successivamente alle dimissioni per rapporti problematici con compagni e operatori, appare intenzionato ad accedere ad altra analoga comunità in Lumezzane (Bs) da agosto 2025; l'ultima volta che ha frequentato la figlia risulta a luglio 2024, con ultimo contatto telefonico avvenuto il
30.12.2024, sebbene connotato da un intento di protezione verso la figlia, che nulla sa delle problematiche connesse agli stupefacenti, e di inizio di consapevolezza delle proprie responsabilità;
− la figura materna si occupa totalmente della cura e gestione della figlia, ed è apparsa più collaborante con il Servizio, accogliendo l'educativa domiciliare e tendendo a proteggere la figlia dalla conoscenza delle condizioni del padre;
le condizioni poco ordinate della casa familiare e le abitudini alimentari della figlia si reputano superate dalla maturazione di riscontrata a scuola, Per_1
sia con i compagni che con i docenti (cfr. Relazione 3.4.2025) e, comunque, affrontabili tramite la prosecuzione dell'educativa, peraltro da ridursi a cadenza settimanale (una volta alla settimana) in seguito ai sopravvenuti maggiori impegni di lavoro della madre che svolge funzioni di impiegata amministrativa in un plesso scolastico e, in un altro, di dirigente amministrativo. Non da ultimo, la perdurante assenza del padre, da agosto 2024 totale, ha arrecato numerose impasse su tutte le decisioni concernenti la minore. Si reputa infine marginale la questione della mancata sottoposizione della minore vaccini obbligatori, per cui è pendente separata segnalazione presso
ATS, per cui la madre assumerà eventuali responsabilità amministrative, laddove ritenute esistenti.
Gli incontri col padre vanno disposti necessariamente in modalità protetta, secondo il calendario disposto dal Servizio incaricato, una volta accertata, tramite lo SMI, la genuina volontà di interrompere definitivamente l'uso di sostanze stupefacenti.
A fronte delle descritte criticità e dell'ancor tenera età di , reputa il Collegio opportuno proseguire il Per_1
monitoraggio in essere, nella durata massima.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.000,00 per fase di studio, € 2.000,00 per doppia fase introduttiva, €
1.000,00 per fase istruttoria e € 1.500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale n.
2781/2024 depositata il 1.7.2024,
1) addebita la separazione al ricorrente;
2) affida la figlia in via esclusiva alla madre, attribuendole ai sensi dell'art.337 quater c.c. Per_1
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di pagina 4 di 5 maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della prole;
3) invita il padre a proseguire il monitoraggio presso lo SMI;
4) frequentazioni del padre in modalità protetta, secondo il calendario disposto dal Servizio incaricato,
una volta accertata, tramite lo SMI, la genuina volontà di interrompere definitivamente l'uso di sostanze stupefacenti;
5) incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
6) dispone la prosecuzione dell'educativa domiciliare con cadenza una volta alla settimana;
7) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
8) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte resistente, liquidate in motivazione in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali Parte_2
Brescia, camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “giustificato da inadeguatezze di entrambe le parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale: invero, se da un lato il padre
-pur sinceramente motivato al proprio ruolo genitoriale, mantenendo la figlia e interessandosi alla scuola- non ha finora dato garanzie di astinenza dall'assunzione di alcol e stupefacenti, con dichiarazioni inveritiere agli operatori, dall'altro anche la madre ha mostrato scarsa collaborazione col Servizio, non rendendosi disponibile ad approfondire le questioni personali (abitazione, relazioni affettive, situazione economica, questioni sanitarie della bambina relative alle vaccinazioni) e, soprattutto, non consentendo alla figlia di accedere con serenità ai colloqui psicologici, resi necessari dal totale invischiamento della bambina nel conflitto familiare, manifestato nell'alleanza con la madre volta a screditare il padre ed in comportamenti adultizzanti, nonostante la tenera età di sette anni” (ord. cit.). pagina 3 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1938/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. BEATRICI CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. ELIA ALESSANDRO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/1/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto. Per_
2) Affido condiviso tra i genitori per la piccola e collocamento della figlia presso la abitazione della madre.
Per_
3) Assegno per il mantenimento della piccola di 6 anni pari ad euro 250 mensili a carico del padre. Per_
4) Regolamentazione del diritto di visita del padre e di permanenza della piccola con il papà così proposto: diritto di visita martedì e giovedì di ogni settimana dall'uscita dal lavoro di quest'ultimo (ore 17,15) e con rientro a casa della piccola alice alle ore 21, e permanenza presso l'abitazione del padre a settimane alternate dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola al mattino ad opera del padre. Il padre andrà a prendere la figlia presso l'abitazione della madre. pagina 1 di 5 5) Vacanze natalizie e pasquali alternate con i genitori e vacanze estive da trascorrere in egual misura con i genitori.
6) Spese ordinarie e straordinarie come da protocollo del Tribunale.
Per parte resistente:
• Rigettare la domanda spiegata dal Sig. perchè infondata in fatto e diritto ed in via Parte_1 riconvenzionale:
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi con espresso addebito ad esclusivo carico dello stesso ex art.151
c.c.; Per_
• Disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre Sig.ra fissando la residenza presso CP_1 la stessa e conseguentemente revocare l'affido condiviso con i servizi sociali come disposto con l'ordinanza ex art
708 c.p.c ;
• Disporre nei confronti del Sig. , una volta terminato con esito positivo un adeguato percorso di Parte_1 disintossicazione presso una struttura specializzata, un costante monitoraggio presso lo SMI con stabile astinenza dall'assunzione di stupefacenti o alcolici;
• Disporre che gli incontri tra la minore ed il padre avvengano in ambiente protetto ed alla presenza di operatori sociali qualificati;
• Disporre l'obbligo al Sig. ON di intraprendere un percorso volto al recupero di una adeguata genitorialità paterna.
• Determinare l'obbligo del Sig. di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di contributo al Parte_1 Per_ mantenimento della figlia , da quantificarsi nella somma di € 300,00 e a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia come individuate nel protocollo adottato dal Tribunale di
Brescia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.2.2023, , premesso che in data 21/09/2012 contraeva Parte_1
matrimonio in Concesio (Bs) con , dalla cui unione era nata la figlia il CP_1 Per_1
26.8.2016, domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva la resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza del 4.7.2023, con ordinanza del
20.1.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione il 1.7.2024, proseguita l'istruttoria, all'udienza del
21.1.2025 parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
pagina 2 di 5 Preliminarmente si prende atto in dispositivo della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi.
La resistente domanda l'addebito della separazione al ricorrente, allegando che dal 2014 notava in quest'ultimo continui sbalzi d'umore ed un basso un livello di autostima, sino a scoprire nel 2017 la dipendenza del marito dall'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonostante la nascita di Per_1
avvenuta appena un anno prima;
tale ultima circostanza opprimeva definitivamente la serenità familiare e, nonostante gli sforzi della moglie di accompagnarlo, il marito non aderiva ad un percorso comunitario, persistendo nell'utilizzo delle sostanze, provocando la separazione di fatto sin dal 2018.
La domanda va accolta, constando l'evidente connessione tra l'intollerabilità della convivenza e la violazione dei doveri di assistenza morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, cagionata dalle descritte condizioni psicofisiche del marito. Circostanze da quest'ultimo non idoneamente contestate nel ricorso introduttivo (in assenza di successive memorie depositate), ove si limita a descrivere il carattere difficile e decisionista della moglie, da ritenersi peraltro giustificato dalla gravità delle di lui condizioni.
Quanto alle restanti questioni concernenti la figlia , oggi di anni nove, vige l'ordinanza presidenziale Per_1
del 21.1.2024 che dispone l'affidamento ai Servizi Sociali per le sole questioni di straordinaria amministrazione1, collocamento della figlia presso la madre ed incontri padre una volta alla settimana alla presenza di operatore, educativa domiciliare presso la madre, invito del padre invito del padre alla prosecuzione del percorso di monitoraggio dall'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche presso il competente SMI;
contributo del padre al mantenimento della minore nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Vanno anzitutto confermate le questioni economiche, in assenza di diverse domande delle parti.
Sulle questioni personali, ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, sulla scorta delle ultime relazioni depositate dal Servizio incaricato:
− la figura del padre risulta tuttora pregiudizievole per : sebbene seguito dallo SMI, ha Per_1
continuato a fare uso di sostanze stupefacenti (cocaina), scarsamente collaborando col Servizio;
in seguito a denuncia di scomparsa ad agosto 2024, risoltasi con ritrovamento dopo alcuni giorni, è stato ricoverato presso una comunità terapeutica in Garbagnate (Mi) tra novembre 2024 e gennaio
2025; successivamente alle dimissioni per rapporti problematici con compagni e operatori, appare intenzionato ad accedere ad altra analoga comunità in Lumezzane (Bs) da agosto 2025; l'ultima volta che ha frequentato la figlia risulta a luglio 2024, con ultimo contatto telefonico avvenuto il
30.12.2024, sebbene connotato da un intento di protezione verso la figlia, che nulla sa delle problematiche connesse agli stupefacenti, e di inizio di consapevolezza delle proprie responsabilità;
− la figura materna si occupa totalmente della cura e gestione della figlia, ed è apparsa più collaborante con il Servizio, accogliendo l'educativa domiciliare e tendendo a proteggere la figlia dalla conoscenza delle condizioni del padre;
le condizioni poco ordinate della casa familiare e le abitudini alimentari della figlia si reputano superate dalla maturazione di riscontrata a scuola, Per_1
sia con i compagni che con i docenti (cfr. Relazione 3.4.2025) e, comunque, affrontabili tramite la prosecuzione dell'educativa, peraltro da ridursi a cadenza settimanale (una volta alla settimana) in seguito ai sopravvenuti maggiori impegni di lavoro della madre che svolge funzioni di impiegata amministrativa in un plesso scolastico e, in un altro, di dirigente amministrativo. Non da ultimo, la perdurante assenza del padre, da agosto 2024 totale, ha arrecato numerose impasse su tutte le decisioni concernenti la minore. Si reputa infine marginale la questione della mancata sottoposizione della minore vaccini obbligatori, per cui è pendente separata segnalazione presso
ATS, per cui la madre assumerà eventuali responsabilità amministrative, laddove ritenute esistenti.
Gli incontri col padre vanno disposti necessariamente in modalità protetta, secondo il calendario disposto dal Servizio incaricato, una volta accertata, tramite lo SMI, la genuina volontà di interrompere definitivamente l'uso di sostanze stupefacenti.
A fronte delle descritte criticità e dell'ancor tenera età di , reputa il Collegio opportuno proseguire il Per_1
monitoraggio in essere, nella durata massima.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.000,00 per fase di studio, € 2.000,00 per doppia fase introduttiva, €
1.000,00 per fase istruttoria e € 1.500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale n.
2781/2024 depositata il 1.7.2024,
1) addebita la separazione al ricorrente;
2) affida la figlia in via esclusiva alla madre, attribuendole ai sensi dell'art.337 quater c.c. Per_1
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di pagina 4 di 5 maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della prole;
3) invita il padre a proseguire il monitoraggio presso lo SMI;
4) frequentazioni del padre in modalità protetta, secondo il calendario disposto dal Servizio incaricato,
una volta accertata, tramite lo SMI, la genuina volontà di interrompere definitivamente l'uso di sostanze stupefacenti;
5) incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
6) dispone la prosecuzione dell'educativa domiciliare con cadenza una volta alla settimana;
7) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
8) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte resistente, liquidate in motivazione in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali Parte_2
Brescia, camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “giustificato da inadeguatezze di entrambe le parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale: invero, se da un lato il padre
-pur sinceramente motivato al proprio ruolo genitoriale, mantenendo la figlia e interessandosi alla scuola- non ha finora dato garanzie di astinenza dall'assunzione di alcol e stupefacenti, con dichiarazioni inveritiere agli operatori, dall'altro anche la madre ha mostrato scarsa collaborazione col Servizio, non rendendosi disponibile ad approfondire le questioni personali (abitazione, relazioni affettive, situazione economica, questioni sanitarie della bambina relative alle vaccinazioni) e, soprattutto, non consentendo alla figlia di accedere con serenità ai colloqui psicologici, resi necessari dal totale invischiamento della bambina nel conflitto familiare, manifestato nell'alleanza con la madre volta a screditare il padre ed in comportamenti adultizzanti, nonostante la tenera età di sette anni” (ord. cit.). pagina 3 di 5