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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9596 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Crisanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con riferimento ai ricorsi riuniti iscritti ai nn. 21918 del ruolo generale per l'anno
2023 e 22197 del 2023, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30 settembre 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, 32, giusta in calce al ricorso, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Lanigra;
RICORRENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale metropolitana dell' medesimo in Roma, via Cesare CP_1
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Sgroi e Massimiliano
Morelli;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, la società cooperativa a Controparte_2
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 Parte_1
0003344685 000, portante il credito, per contributi non pagati in favore dei lavoratori dipendenti e sanzioni, relativo ai seguenti periodi: da giugno 2015 ad agosto 2016, da ottobre 2016 a gennaio 2017 e da giugno a luglio 2017, per complessivi € 18.369,07, emesso dall' quale ente creditore e notificato il 31 maggio 2023, nonché avviso di CP_1
addebito n. 397 2023 0003380572000 contenente richiesta di pagamento di euro 1.206,59 avente ad oggetto il controllo della posizione contributiva per il periodo settembre 2016 e novembre 2017 per dedotto mancato versamento di differenze contributive oltre sanzioni e interessi di mora.
A fondamento della domanda ha evidenziato che, in relazione al primo avviso di addebito sopra indicato, per il medesimo titolo e periodo contributivo, era intervenuta tra le stesse parti sentenza che aveva annullato l'avviso di addebito, passata in giudicato. In relazione al secondo avviso di addebito, oltre ad eccepire l'esistenza della citata pronuncia eccepiva la prescrizione del credito previdenziale, chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di annullare i titoli esecutivi impugnati.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, l' si costituiva in giudizio contestando la CP_1
domanda proposta dalla società ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con riguardo al primo avviso di addebito n. 397
2023 0003344685 000. Invero, deve sottolinearsi che per il medesimo credito contributivo riguardante le medesime annualità e, cioè, quelle relative all'arco temporale ricompreso tra il mese di giugno 2015 e quello di luglio 2017 è stato disposto l'annullamento di precedente avviso di addebito con sentenza n. 2157/2021 del tribunale del Lavoro di Roma, ormai passata in giudicato. Tale circostanza è pacifica tra le parti e, inoltre, risulta documentalmente provata dalle risultanze del . Pt_2
Appare, quindi, evidente l'illegittimità della decisione dell di emettere ulteriore CP_1
avviso di addebito per i medesimi titoli e le medesime annualità nei confronti della società odierna ricorrente e, conseguentemente, l'avviso di addebito sopra indicato deve essere annullato.
Con riferimento, invece, all'avviso di addebito n. 397 2023 00033805 72 000, contenente richiesta di pagamento di euro 1.206,59 avente ad oggetto il controllo della posizione contributiva per il periodo settembre 2016 e novembre 2017 per dedotto mancato versamento di differenze contributive oltre sanzioni e interessi di mora va invece rilevato che, in ordine ad esso, la società ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito oltre che l'efficacia preclusiva determinata dal passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata.
Tali eccezioni appaiono infondate.
Infatti, con riguardo all'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, si sottolinea che l'ente previdenziale ha depositato atti interruttivi della prescrizione costituiti dalla nota di rettifica notificata nel 2021 via pec alla società medesima per il tramite del cassetto previdenziale. Appare, pertanto, evidente che alcuna estinzione del credito previdenziale possa essersi verificata con riferimento al mese di settembre 2016 e al mese di novembre
2017.
In secondo luogo, come correttamente eccepito dall' si rileva che per le mensilità in CP_1
questione, la mancata positiva prova da parte della società degli elementi strutturali delineati dall'ordinamento per il riconoscimento dello sgravio contributivo per cui è causa comporta l'obbligo della società ricorrente in ordine al pagamento della contribuzione in misura piena con riferimento ai mesi di settembre 2016 e novembre 2017 con conseguente conferma della pretesa di cui all'avviso di addebito opposto con cui l'ente previdenziale ha richiesto alla società il pagamento del differenziale contributivo dalla stessa dovuto per illegittima fruizione dello sgravio della legge n. 190 del 2014.
Né, al riguardo, può avere alcuna efficacia la sentenza definitiva intervenuta tra le medesime parti, riguardante precedente periodo contributivo, in assenza di alcuna utile deduzione al riguardo della società debitrice, tenuto conto che la sussistenza delle condizioni per fruire dello sgravio contributivo in controversia deve, ovviamente, sussistere in relazione a tutti i diversi successivi periodi oggetto di giudizio.
Tale avviso di addebito, quindi, deve essere confermato e la relativa domanda non può essere accolta. Le spese di lite devono essere compensate, considerata la reciproca soccombenza delle odierne parti in causa nei ricorsi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto,
- annulla l'avviso di addebito n. 397 2023 0003344685 000;
- respinge la domanda in relazione all'avviso di addebito n. 397 2023 00033805 72 000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma li 30 settembre 2025
Il Giudice
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Crisanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con riferimento ai ricorsi riuniti iscritti ai nn. 21918 del ruolo generale per l'anno
2023 e 22197 del 2023, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30 settembre 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, 32, giusta in calce al ricorso, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Lanigra;
RICORRENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale metropolitana dell' medesimo in Roma, via Cesare CP_1
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Sgroi e Massimiliano
Morelli;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, la società cooperativa a Controparte_2
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 Parte_1
0003344685 000, portante il credito, per contributi non pagati in favore dei lavoratori dipendenti e sanzioni, relativo ai seguenti periodi: da giugno 2015 ad agosto 2016, da ottobre 2016 a gennaio 2017 e da giugno a luglio 2017, per complessivi € 18.369,07, emesso dall' quale ente creditore e notificato il 31 maggio 2023, nonché avviso di CP_1
addebito n. 397 2023 0003380572000 contenente richiesta di pagamento di euro 1.206,59 avente ad oggetto il controllo della posizione contributiva per il periodo settembre 2016 e novembre 2017 per dedotto mancato versamento di differenze contributive oltre sanzioni e interessi di mora.
A fondamento della domanda ha evidenziato che, in relazione al primo avviso di addebito sopra indicato, per il medesimo titolo e periodo contributivo, era intervenuta tra le stesse parti sentenza che aveva annullato l'avviso di addebito, passata in giudicato. In relazione al secondo avviso di addebito, oltre ad eccepire l'esistenza della citata pronuncia eccepiva la prescrizione del credito previdenziale, chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di annullare i titoli esecutivi impugnati.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, l' si costituiva in giudizio contestando la CP_1
domanda proposta dalla società ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con riguardo al primo avviso di addebito n. 397
2023 0003344685 000. Invero, deve sottolinearsi che per il medesimo credito contributivo riguardante le medesime annualità e, cioè, quelle relative all'arco temporale ricompreso tra il mese di giugno 2015 e quello di luglio 2017 è stato disposto l'annullamento di precedente avviso di addebito con sentenza n. 2157/2021 del tribunale del Lavoro di Roma, ormai passata in giudicato. Tale circostanza è pacifica tra le parti e, inoltre, risulta documentalmente provata dalle risultanze del . Pt_2
Appare, quindi, evidente l'illegittimità della decisione dell di emettere ulteriore CP_1
avviso di addebito per i medesimi titoli e le medesime annualità nei confronti della società odierna ricorrente e, conseguentemente, l'avviso di addebito sopra indicato deve essere annullato.
Con riferimento, invece, all'avviso di addebito n. 397 2023 00033805 72 000, contenente richiesta di pagamento di euro 1.206,59 avente ad oggetto il controllo della posizione contributiva per il periodo settembre 2016 e novembre 2017 per dedotto mancato versamento di differenze contributive oltre sanzioni e interessi di mora va invece rilevato che, in ordine ad esso, la società ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito oltre che l'efficacia preclusiva determinata dal passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata.
Tali eccezioni appaiono infondate.
Infatti, con riguardo all'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, si sottolinea che l'ente previdenziale ha depositato atti interruttivi della prescrizione costituiti dalla nota di rettifica notificata nel 2021 via pec alla società medesima per il tramite del cassetto previdenziale. Appare, pertanto, evidente che alcuna estinzione del credito previdenziale possa essersi verificata con riferimento al mese di settembre 2016 e al mese di novembre
2017.
In secondo luogo, come correttamente eccepito dall' si rileva che per le mensilità in CP_1
questione, la mancata positiva prova da parte della società degli elementi strutturali delineati dall'ordinamento per il riconoscimento dello sgravio contributivo per cui è causa comporta l'obbligo della società ricorrente in ordine al pagamento della contribuzione in misura piena con riferimento ai mesi di settembre 2016 e novembre 2017 con conseguente conferma della pretesa di cui all'avviso di addebito opposto con cui l'ente previdenziale ha richiesto alla società il pagamento del differenziale contributivo dalla stessa dovuto per illegittima fruizione dello sgravio della legge n. 190 del 2014.
Né, al riguardo, può avere alcuna efficacia la sentenza definitiva intervenuta tra le medesime parti, riguardante precedente periodo contributivo, in assenza di alcuna utile deduzione al riguardo della società debitrice, tenuto conto che la sussistenza delle condizioni per fruire dello sgravio contributivo in controversia deve, ovviamente, sussistere in relazione a tutti i diversi successivi periodi oggetto di giudizio.
Tale avviso di addebito, quindi, deve essere confermato e la relativa domanda non può essere accolta. Le spese di lite devono essere compensate, considerata la reciproca soccombenza delle odierne parti in causa nei ricorsi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto,
- annulla l'avviso di addebito n. 397 2023 0003344685 000;
- respinge la domanda in relazione all'avviso di addebito n. 397 2023 00033805 72 000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma li 30 settembre 2025
Il Giudice
Paola Crisanti