TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/04/2026, n. 6378
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, dell'art. 1, commi 574-584, l. n. 145/2018, dell'art. 1, commi 398 e 399, l. n. 232/2016, dell'art. 1, commi 475-477, l. n. 178/2020, dell'art. 1, comma 281, l. n. 234/2021 per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost.

    Il Tribunale ritiene le questioni di legittimità costituzionale manifestamente infondate. Sulla disparità di trattamento per i farmaci biosimilari, osserva la mancanza di un chiaro tertium comparationis e l'impossibilità di un intervento 'additivo' della Corte Costituzionale in una materia che impinge nella discrezionalità legislativa. Riguardo alla distinzione tra acquisti diretti e spesa convenzionata, conferma la ragionevolezza della differenziazione operata dal legislatore in base alle diverse esigenze sanitarie e alla natura dei soggetti coinvolti. Esclude inoltre la violazione degli artt. 41 e 42 Cost., richiamando la giurisprudenza che legittima l'incidenza sui margini di guadagno delle imprese per garantire interessi costituzionalmente rilevanti come il diritto alla salute e il contenimento della spesa sanitaria. Infine, esclude la violazione dell'art. 53 Cost., qualificando il 'payback' come contributo solidaristico e non come tributo, e ritenendo il fatturato un indice ragionevole per la determinazione della quota di partecipazione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità costituzionale dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, dell'art. 1, commi 574-584, l. n. 145/2018, dell'art. 1, commi 398 e 399, l. n. 232/2016, dell'art. 1, commi 475-477, l. n. 178/2020, dell'art. 1, comma 281, l. n. 234/2021 per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost., in relazione alla posizione dei farmaci biosimilari

    Il Tribunale ritiene che le specificità dei farmaci biosimilari non giustifichino un trattamento differenziato nel sistema del 'payback'. Le argomentazioni sono state respinte in quanto rientranti nelle considerazioni generali già esposte riguardo ai primi due motivi di ricorso, che hanno portato al rigetto delle questioni di legittimità costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità per contrato dell’art. 1, commi 574-584, l. n. 145/2018, dell’art. 1, commi 475-478, l. n. 178/2020, dell’art. 1, comma 281, l. n. 234/2021 con i principi di cui agli artt. 28, 29, 3, 10 e 81, TFUE

    Il Tribunale esclude la pretesa incompatibilità eurounitaria del regime normativo del 'payback'. Il sistema è giustificato da un 'interesse generale di natura non economica' volto ad assicurare il diritto alla salute. Viene altresì esclusa la violazione della direttiva 89/105/CEE per genericità della censura.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità costituzionale dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, dell'art. 1, commi 574-584, l. n. 145/2018, dell'art. 1, commi 398 e 399, l. n. 232/2016, dell'art. 1, commi 475-477, l. n. 178/2020, dell'art. 1, comma 281, l. n. 234/2021 per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost.

    Il Tribunale rigetta il ricorso e i motivi aggiunti in quanto le censure proposte sono infondate, richiamando le motivazioni già espresse in relazione al ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità per contrato dell’art. 1, commi 574-584, l. n. 145/2018, dell’art. 1, commi 475-478, l. n. 178/2020, dell’art. 1, comma 281, l. n. 234/2021 con i principi di cui agli artt. 28, 29, 3, 10 e 81, TFUE

    Il Tribunale rigetta il ricorso e i motivi aggiunti in quanto le censure proposte sono infondate, richiamando le motivazioni già espresse in relazione al ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/04/2026, n. 6378
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6378
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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