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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/03/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere all'esito della discussione della causa nell'udienza del giorno 20/02/2025 ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5600 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), domiciliati in SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), VIA C.F._2
FOSSE ARDEATINE 34, presso lo studio dell'Avv. DI NUCCI FABIO VINCENZO
( ), che ne cura rappresentanza e difesa C.F._3
APPELLANTI
E
) domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO ( , che la rappresenta e difende C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9397/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 12/06/2023.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 FATTO E DIRITTO
Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1991/1992 e anteriori al 2006/2007, e di aver usufruito solamente di una borsa di studio prevista D.lgs. 257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE,
82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n. 368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione- lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Domandavano, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie sopra richiamate da liquidarsi nella misura pari a 25.000,00 euro per ciascun attore a copertura degli anni di specializzazione svolti od in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione alla:
- mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera;
- mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.lgs 368/99 artt.34 e seguenti e successive modificazioni nonché previsti dai Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
Chiedevano, altresì, il pagamento della differenza tra quanto percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati al tasso annuale di inflazione, ovvero fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente al
SSN.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9397/2023, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalle Amministrazioni e per l'effetto rigettava le domande attoree.
I soggetti in epigrafe, specializzatisi con l'ordinamento post d.lgs 257/1991, hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva respinto per prescrizione la domanda da essi proposta in ordine al riconoscimento all'adeguata remunerazione, nonché l'applicazione dei parametri di cui al d.lgs. 368/1999 e D.P.C.M. 7/3/2017,
6/7/2007, 2/11/2007.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione appellata, depositando una comparsa di risposta afferente ad un altro giudizio.
L'appello è stato discusso e deciso all'udienza del giorno 20/02/2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello è manifestamente infondato.
In ordine alla prescrizione del diritto la sentenza impugnata è condivisibile. Ritiene, infatti, il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6606/2014, che ha statuito: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.”. In senso conforme si è pronunziata la
Corte di Cassazione da ultimo, con la sentenza 16452/2019.
D'altronde, come precisato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza
35571/2023: “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il diritto degli appellanti deve ritenersi prescritto, in assenza di atti interruttivi antecedenti al 2009.
Sotto altro autonomo profilo, nel merito, alla luce dei consolidati arresti della Suprema
Corte si osserva quanto segue.
1. In tema di trattamento economico, la Corte di Cassazione con la sentenza
4449/2018 ha affermato: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica.”.
Con l'ordinanza 6335/2018 la Corte di Cassazione ha ribadito: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al
d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la
Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” ( in senso conforme Cass. 13445/2018
e 14168/2019).
2. In tema di trattamento previdenziale la Corte di Cassazione con l'ordinanza
11761/2022 ha precisato: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del
1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.”.
3. In tema di rideterminazione triennale della borsa di studio la Corte di Cassazione con la sentenza 4449/2018 ha precisato: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al
2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs.
n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6.” (in senso conforme
Cass.13572/2019).
4. In tema di mancata indicizzazione della borsa di studio con l'ordinanza 9104/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del
1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.”.
Attesa l'assenza di attività difensiva da parte della , si ritiene di Controparte_1
dover compensare le spese di lite.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto all'appello proposto avverso la sentenza n. 9397/2023 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 20/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6