Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 49/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TULLIO MASALA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti ROBERTO DI TUCCI e PAOLO SPIGA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del Parte_1 Lavoro, l' , chiedendo il riconoscimento dell'inabilità permanente nella misura percentuale del CP_1
45% con adeguamento della rendita in conseguenza della malattia professionale contratta durante l'esecuzione della prestazione lavorativa alle dipendenze della con sede Controparte_2 in Sorso.
Più precisamente, l'odierno ricorrente, con mansioni di panettiere, ha dedotto che, nell'utilizzare un macchinario per la sigillatura del pane, in data 04/01/2021 ha subito un grave infortunio sul lavoro nel corso del quale le quattro dita della mano sinistra sono rimaste schiacciate all'interno di detto macchinario, che ha provocato inoltre gravi “ustioni del I-II-III e IV dito della mano sinistra con compromissione oltre che della cute anche delle strutture muscolo – tendinee ed ossee ed assi vascolari digitali”.
In data 15.01.2021 il ricorrente è stato sottoposto ad intervento di amputazione delle falangi distali e prossimali delle dita coinvolte, cui sono seguiti un “intervento di regolarizzazione delle amputazioni con ulteriore accorciamento dei monconi al di sotto dei margini articolari delle falangi prossimali al II
e IV dito e fresatura dei margini articolari del II e V dito e copertura con integra dei singoli monconi associata al posizionamento della VAC”, ed un ulteriore intervento chirurgico di intascamento con pagina 1 di 3
Per l'infortunio occorso, l' ha riconosciuto a parte ricorrente, dapprima, un grado di CP_1 menomazione psico-fisica pari al 16%, con costituzione della relativa rendita (per un coefficiente pari a
0,4) a decorrere dal 17.02.2022 e, successivamente, nella misura pari al 25% per perdita totale della mano sinistra, con valutazione del danno estetico per esiti cicatriziali, a carico del fianco sinistro, nella percentuale del 6% ed una valutazione complessiva del danno biologico pari al 30% (per un coefficiente pari a 0,6) con conseguente adeguamento della rendita riconosciuta.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita tramite CTU con la nomina del Dott. , è stata decisa all'esito dello Persona_1 scambio di note, disposta la trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
Incontestati i fatti di causa, il CTU nominato, all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti nonché all'esito della valutazione del ricorrente sotto il profilo medico - legale, ha concluso l'elaborato peritale come segue:
- “Dalla documentazione in atti risulta che: In relazione all'infortunio sul lavoro del 4.1.2021 in seguito a visita per l'accertamento della menomazione dell'integrità psico-fisica, venivano riconosciuti da parte dell' postumi valutabili in termine di danno biologico nella misura CP_1 del 16 %. Successivamente dopo esecuzione di visita collegiale (concorde) veniva valutato un danno biologico nella misura del 30% (25% per gli esiti di amputazione della mano sx e 6% per gli esiti cicatriziali). Il periziando si oppone a tale provvedimento ricorrendo in giudizio per ottenere il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 45%. Alla data odierna, in base alle notizie anamnestiche e alla valutazione clinica corredata da certificazioni e da esami radiologici, si possono trarre le seguenti considerazioni: Il ricorrente, in occasione dell'infortunio sul lavoro del 4.1.2021 riportava una gravissima lesione da ustione profonda della mano sx con postumi rappresentati sia dall'amputazione sub-totale del 2°, 3°, 4° e 5° dito e postumi di natura cicatriziale. Nella fase introduttiva della presente CTU è stata già descritta dettagliatamente quella che è stata l'evoluzione e il trattamento di tali lesioni, nonché il quadro clinico, e dei relativi postumi che possono attualmente essere ritenuti stabilizzati. Per quanto concerne la loro valutazione ritengo si debbano differenziale quelli che sono i postumi derivanti dall'amputazione della mano sx e quelli derivanti dagli esiti cicatriziali dei distretti interessati dai trattamenti chirurgici, resisi necessari per il trattamento delle lesioni a carico della mano. Per quanto concerne la mano, ci si trova di fronte a una amputazione sub-totale a carico del 2°, 3°, 4° e 5° dito, con residuo piccolo moncone di amputazione della falange basale di tali dita e integrità completa del pollice. In considerazione che le tabelle delle menomazioni prevedono che al cod. 240 la perdita completa della mano prevede un db del
45%, che al cod. 241 la perdita di tutte le dita della mano prevede un db del 41% e che l'amputazione del pollice è valutabile con un db del 16%, è da ritenersi che la valutazione di un danno biologico nella misura del 25% (quale quella già precedentemente stabilita in sede
), sia da considerarsi giustificata e congrua. CP_1
- Non ritengo che si possa sostenere lo stesso per quanto concerne la valutazione degli esiti cicatriziali residui. Premetto che nel caso in oggetto non si tende a dare alcuna rilevanza valutativa alla natura estetica di tali cicatrici, ma si tende a considerare altri aspetti funzionalmente ben rilevanti.
- La regione inguinale sx è infatti la sede dove è stato eseguito l'intascamento della mano, che è andata incontro a un processo settico, e che è stata successivamente anche trattata con intervento di sbrigliamento aderenziale e lipofilling. In tale regione residua una cicatrice, le cui pagina 2 di 3 caratteristiche sono dettagliatamente descritte nell'esame obiettivo. Si tratta di una cicatrice di dimensioni non particolarmente estese ma tuttavia discrete, in prossimità di articolazioni e aree muscolari, la quale determina strette aderenze coi piani fasciali sia superficiali che profondi, limitando i piani di scorrimento generando una trazione sui tessuti circostanti quali fascia connettivale, fibre muscolari, vasi e nervi, con ripercussione anche in aree distanti dal tessuto cicatriziale. Ciò comporta un evidente disturbo posturale (vedi atteggiamento cronico di lateralità sx del tronco), rigidità e limitazione di movimenti (di rachide e anca sx) ed è responsabile sia di intensa sintomatologia algica che di disestesie in sede cicatriziale che di ipoanestesia in una estesa area della coscia. Notevolmente più trascurabile la cicatrice in sede di braccio sx, tuttavia responsabile di sintomatologia algica e sensitiva nella sua sede. Segnalo che la cicatrice inguinale sarebbe da ritenersi solo in minima misura responsabile delle difficoltà deambulatorie riferite e rilevate all'atto della visita, le quali sono da ritenersi secondarie a una condizione di sinovite di ginocchio e di fascite plantare con tendinopatia calcifica dell'Achilleo, non correlabili agli esiti dell'infortunio in oggetto. La tipologia della cicatrice e gli esiti che comporta non trova uno specifico riscontro nelle Tabelle Ministeriali, ma per criterio analogico ritengo possa essere valutata in analogia col cod. 37, e per le motivazioni su esposte ritengo ragionevole possa sia ritenuta responsabile di un danno biologico nella misura del 10-12%.
- In conclusione, è da ritenersi che l'infortunio in oggetto sia responsabile di postumi che, considerata la probabile evoluzione e lo stato attuale, determinano, in base alle "tabelle delle menomazioni" approvate con D.M. 12 luglio 2000, un danno biologico complessivo nella misura del 35% (trentacinque per cento) del totale, a decorrere dalla data della visita per accertamento dei postumi”.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, l' resistente deve essere condannato a costituire, CP_3 in favore di una rendita rapportata alla misura percentuale del 35%, oltre interessi Parte_1 legali.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'accoglimento parziale del ricorso, sono compensate per metà e poste a carico di nella restante metà, liquidata come da dispositivo. CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il ricorrente affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura del 35%;
- condanna a costituire in favore di una rendita rapportata alla misura CP_1 Parte_1 percentuale di invalidità pari al 35%, oltre interessi legali;
- compensa per metà le spese di giudizio e condanna a rimborsare al ricorrente la restante CP_1 metà, liquidata in € 1.250,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'Avv. Tullio Masala dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Sassari, 07/01/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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