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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7479 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p ub bl ic a I t al i an a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
RA AT Presidente
TA AR Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2364 R.G.A.C. dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 26/02/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
) (C.F. ) in C.F._3 Parte_4 C.F._4 proprio e quali eredi di e rappresentati Persona_1 Persona_2
e difesi dall'Avv. Vincenzo Marcari (C.F. ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucia AR in Roma, Via di Santa Costanza
n° 27, giusta procura in atti;
Appellanti
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._7 Controparte_3 C.F._8
(C.F. ) in qualità di chiamati per Controparte_4 C.F._9 rappresentazione di ON SM, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe AR (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._10 studio dell'Avv. Federico Maria Corbò, in Roma, Via A. Bertoloni n° 55;
APPELLATI
Nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._11
NO MA (C.F. ed elettivamente domiciliato in C.F._12
Gaeta Corso Cavour n.41;
APPELLATO
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._13
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Paone (C.F. Persona_2
) domiciliato al seguente indirizzo C.F._14
Email_1
APPELLATO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._15 dall'Avv. Alessandrina Pannozzo (C.F. ); C.F._16
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Latina n°
2790/2017, pubblicata in data 15 Dicembre 2017 e sentenza definitiva del
Tribunale di Latina n° 662/2021, pubblicata in data 14.05.2020
Conclusioni
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento di tutti i motivi espressi nel presente gravame, previo accoglimento dell'istanza ex art. 283 in riferimento all'art. 351 del c.p.c., di sospensione della provvisoria esecutività delle impugnate sentenze di prime cure, ed in totale riforma sia della sentenza non definitiva del giudizio n. 2790/17 R.G. Sent., emessa il 12 dicembre 2017, che della sentenza n. 662/2021 R.G. Sent. emessa in data 30 marzo 2021 dal Tribunale Collegiale di Latina, a definizione del giudizio contraddistinto dal n. 5356/05 R.G.A.C., depositata in cancelleria e contestualmente comunicata a mezzo pec il giorno 31 marzo 2021, non notificata alle parti, statuirne la integrale riforma nel senso indicato nei motivi rappresentati nel presente gravame. In particolare, si voglia statuire, per quanto di ragione ai fini del presente appello in integrale riforma delle richiamate statuizioni espresse a definizione del giudizio di prime cure, ed in accoglimento dei dedotti motivi di appello, previa sospensione dell'efficacia e degli effetti di ambedue le gravate statuizioni:
- ritenere e statuire l'illegittimità erroneità e nullità della sentenza di prime cure
n. 662/2021 R.G. Sent. per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione nella parte in cui riteneva inammissibile la costituzione in giudizio degli appellanti siccome effettuata al di fuori dei canoni "obbligatori" sanciti ex L. 228/12;
- sancire l'illegittimità e/o nullità della sentenza di prime cure n. 662/2021 R.G.
Sent. definitoria del giudizio per erronea, contraddittoria ed illogica/inesistente motivazione, nella parte in cui ometteva di analizzare i rilievi in rito, rilevabili anche ex officio, ed inerenti al litisconsorzio necessario tra tutti i potenziali condividenti;
- disporre l'illegittimità della sentenza di prime cure non definitiva n. 2790/17
R.G. Sent., emessa il 12 dicembre 2017, per omessa congrua valutazione delle risultanze probatorie richieste in corso di causa e della conseguente richiesta di rinnovazione della C.T.U. grafologica, tempestivamente rivolta in esito al deposito di detto elaborato peritale;
- statuire l'illegittimità sia della sentenza non definitiva n. 2790/17 R.G. Sent., emessa il 12 dicembre 2017, che della sentenza di prime cure definitoria del giudizio, n. 662/21 R.G. Sent., emessa il 30 marzo 2021, per omesso scrutinio della valutazione e ricevibilità della disposizione testamentaria al n. 4 Parte_5 della comparsa di intervento della scrivente difesa, datata 5 luglio 2019, e conseguente rideterminazione del piano di riparto del compendio oggetto di divisione;
- ordinare la integrale riforma per illegittimità della sentenza di prime cure definitoria del giudizio, n. 662/21 R.G. Sent., emessa il 30 marzo 2021, per omessa valutazione dei percorribili criteri di attribuzione delle spese e compensi di lite, in violazione di quanto sancito ai sensi degli artt. 91 e seguenti del c.p.c., ed ex D.M. Giustizia n. 55/14 e successive modifiche.”
Per gli appellati , , Controparte_1 Controparte_7 CP_3
, : « previo rigetto dell'istanza di sospensione della
[...] Controparte_4 efficacia esecutiva della sentenza n.662/2021, di rigettare per quanto dedotto ed eccepito in toto l'appello avverso, con conferma delle sentenze appellate emesse dal Tribunale di Latina, in quanto del tutto inammissibile e/o improcedibile anche per formazione di giudicato in via pregiudiziale e nel merito totalmente infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per l'appellato “previo rigetto dell'istanza di sospensione della Controparte_5 efficacia esecutiva della sentenza n.662/2021, di rigettare l'appello avverso, con conferma delle sentenze appellate emesse dal Tribunale di Latina, in quanto del tutto inammissibile e/o improcedibile anche per formazione di giudicato in via pregiudiziale e, nel merito, totalmente infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Per l'appellato “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Controparte_2
Roma, contrariis reiectis, -in via preliminare: a) dichiarare inammissibile
l'appello proposto, stante la non ragionevole possibilità di essere accolto b) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per avvenuta formazione di giudicato ex art.324 cpc;
-nel merito: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellata “In via preliminare per il rigetto della Controparte_6 richiesta formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. in riferimento all'art. 351 c.p.c. per carenza assoluta dei presupposti prodromici al suo accoglimento;
- Nel merito per il rigetto del proposto appello essendo infondato nonché destituito del benché minimo fondamento giuridico, con conseguente integrale conferma di entrambe le impugnate pronunce rese dal Tribunale di Latina in composizione
Collegiale: Sentenza non definitiva n. 2790/2017 pubblicata il 15.12.2017 e
Sentenza definitiva n. 662/2021 pubblicata il 31.03.2021. - Con la vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , con atto di citazione, a seguito del decesso del fratello Controparte_2
, ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Latina, ex Persona_3 sez. distaccata di Gaeta, i coeredi , Controparte_5 Persona_2
, , , Persona_1 Controparte_6 Controparte_1 CP_2
, e deducendo il difetto di olografia
[...] Controparte_4 Controparte_3 dei testamenti olografi pubblicati in data 02.09.2004 ad istanza di Persona_1
per atto Notar di Gaeta ed in data 20.10.2004 ad
[...] Persona_4 istanza di per atto notar da Formia. Sulla base Controparte_3 Persona_5 di tale assunto chiedeva al Tribunale di dichiarare nulli, inesistenti o annullare i predetti testamenti e per l'effetto di dichiarare aperta la successione di Persona_3
in favore di tutti gli eredi;
ordinare la divisione dei compendi ereditari
[...] del de cuius determinando, previa nomina di CTU, l'intera massa dei beni appartenenti allo stesso al momento della sua morte, le quote spettanti ai singoli eredi con assegnazione pro quota allo stesso, comprensiva della quota parte dei frutti maturati e non percepiti. Si costituivano in giudizio e Persona_1
che, contestando la domanda attorea, insistevano per il Persona_2 riconoscimento, sulla base del relativo testamento olografo, di Persona_1
quale erede universale del defunto;
[...] Persona_3 CP_3
che, controdedunendo alla domanda attorea, proponeva domanda
[...] riconvenzionale trasversale al fine di veder dichiarato il suo acquisto della proprietà dell'immobile relativo a "Bar del Mare" per effetto del testamento dallo stesso pubblicato e, quindi, ordinare la restituzione in suo favore di detto locale e dei frutti percepiti dalla convenuta . Persona_1
Si costituiva anche , il quale aderiva e faceva propria la domanda Controparte_5 attorea.
In data 23.01.2007 si costituiva anche , la quale aderiva Controparte_6 alla domanda di parte attrice. Nel corso del giudizio il Sig. Controparte_3 dichiarava di rinunziare alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione dell'immobile identificato come "Bar del mare" in proprio favore. In data 15.01.2009 si costituivano in giudizio , Controparte_1 [...]
e che, parimenti, aderivano alla domanda attorea. CP_4 Controparte_2 In data 24.10.2013, veniva dichiarata la morte di ed il Persona_2 processo veniva interrotto. A seguito di riassunzione si costituivano nuovamente le parti, anche nella qualità di eredi di Si costituivano altresì Persona_2
, e , figli della Parte_1 Parte_3 Parte_2
e nipoti di qualificatisi quali eredi di Persona_1 Persona_2 quest'ultimo in virtù di testamento pubblico ricevuto in data 24.11.2005 dal
Notaio e registrato in Formia in data 03.06.2009. Per_6
All'udienza di comparizione del 02.10.2014, veniva dichiarato il decesso dell'Avv.
CA BE Melegari, procuratore di e il giudizio veniva Persona_1 nuovamente interrotto e riassunto da per l'udienza del Controparte_5
06.10.2015. Con sentenza non definitiva n. 2790/17, il Tribunale di Latina cosi provvedeva: “dichiarata, ex art. 456 c.c., aperta la successione di Persona_3
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto ab intestato, in favore di
[...]
, , , Controparte_2 Controparte_5 Persona_1 Controparte_6
, nonché di , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
, succeduti per rappresentazione a ON SM;
- Controparte_1 dichiarata la nullità dei testamenti olografi pubblicati in data 02.09.2004 ad istanza di per atto Notar di Gaeta ed in Persona_1 Persona_4 data 20.10.2004 ad istanza di per atto notar Controparte_3 Persona_5 da Formia;
- dichiarata estinta per intervenuta rinuncia le domande riconvenzionali proposte da;
- dichiarata la carenza di Controparte_3 legittimazione di , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
;
[...]
- dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
, ; - rigetta la domanda di
[...] Parte_3 Parte_2 restituzione dei frutti avanzata da e da , - Controparte_2 Controparte_3 dichiara inammissibili le domande riconvenzionali di restituzione dei frutti avanzate da , , Parte_6 Controparte_1 CP_2
, , . “
[...] Controparte_4 Controparte_5
Si provvedeva, infine, alle determinazioni in ordine alla prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione con ordinanza del 15.12.2017 e, vista la ritenuta indivisibilità dei beni, veniva fissata l'udienza del 6.2.2018 invitando le parti ad avanzare richieste di assegnazione.
All'udienza del 6.2.2018 veniva dichiarato il decesso di e il Persona_1 processo veniva dichiarato interrotto e riassunto.
Con ordinanza del 18.6.2018, veniva disposta, con delega al compimento delle operazioni di vendita, la vendita in cinque lotti dei seguenti beni immobili: 1) fabbricato sito nel Comune di Gaeta, alla Via Livorno, 13 censito in catasto fabbricati al Foglio 34, Particella n. 864, sub. 25, Categ. C/6, Classe 3; - unità immobiliare costituita dal al N.C.E.U. Foglio 34, Particella n. 864, Sub. 25, Cat.
C/6 consistenza catastale mq. 50 valore Euro 37.500,00; 2) fabbricato sito nel
Comune di Gaeta, Lungomare Caboto angolo Piazza Peschiera censito in catasto fabbricati al Foglio 36, Particella n. 2170 sub. 2, Categ. C/1 e foglio 36 p.lla 2170 sub. 2 cat. C/1; 3) fabbricato al piano terra e ammezzato in Gaeta Lungomare
Caboto n. 498 al Catasto al foglio 36 p.lla 517 sub. 2 cat. C/1 e foglio 36 p.lla
517 sub. 5 e sub. 8 cat. A/5 vani 1, 4) quota di ¼ di terreno al catasto terreni al foglio 34 part. 82 are 21,01 e part.lla 258 are 4,50 e immobile al Catasto al
Foglio 34 part.lla 82 e al catasto terreni al Foglio 34 p.lla 6 are 10.10;5) terreno sito in Gaeta località "I canali", censito in catasto terreni al Foglio 31, Particelle
n. 420 e 422 di are 30.08.
Con nota del 29.3.2019, il Notaio delegato rilevava che nell'avviso di vendita erano stati inseriti tutti gli immobili di cui all'ordinanza di vendita ad eccezione di due immobili facenti parte del lotto tre e di tutti quelli del lotto quattro, in quanto da controlli ipocatastali, erano state riscontrate delle difformità relativamente ad alcuni immobili. Sulla base di tali indicazioni, quindi, veniva disposta l'esclusione dalla vendita all'asta dei beni di cui al Lotto 3 e 4 e sollevata alle parti la questione della ammissibilità della domanda di divisione relativamente ai beni indicati.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Latina del 3 Dicembre 2019 n° 3025 veniva dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione relativa ad alcuni beni componenti la massa ereditaria in quanto risultavano abusivi. Contro detta sentenza non veniva proposto appello né effettuata riserva di appello. Con sentenza definitiva del Tribunale di Latina del 30 Marzo 2021 n° 662, il
Tribunale rilevava che il deposito cartaceo dell'intervento, effettuato prima dall'avv. Melegari in data 11.06.2018 e poi dall'avv. Macari in data 05.07.2019 dei signori , , e nella qualità di Parte_3 Per_3 CP_2 CP_4 eredi di , era inammissibile atteso che per i procedimenti Persona_1 iniziati prima del 30.06.2014, era stata prevista l'obbligatorietà – con Legge di
Stabilità 2013 n. 228/2012 - del deposito telematico per gli atti endo- procedimentali con decorrenza dal 31.12.2014 (art. 44 co. 1 D.L. n. 90/2014).
Ne derivava che è inammissibile anche la procura allegata dai difensori, così come gli atti allegati alla comparsa di intervento.
Inoltre, va disattesa l'istanza di concessione dei termini ex art. 190 cpc, vista la rinuncia di tutte le altre parti regolarmente costituite.
Va, poi, rilevato che prima della sentenza n. 2790/17, a seguito del decesso del
Sig. si sono costituiti con comparsa depositata il 6/10/15 i Persona_2
Sigg.ri , , difesi dall'Avv. Melegari Luca Controparte_4 Controparte_8
Amedeo, sostenendo di essere eredi di in virtù di testamento Persona_2 pubblico ricevuto il 24/11/2005, registrato il 3/6/2009, mentre il testamento olografo del 9/7/2009 registrato il 14/7/2009 che si chiede oggi di far valere in sede distributiva, non è mai stato oggetto di deduzione o di allegazione nei termini preclusivi e di decadenza processuali. Le deduzioni, asserzioni e allegazioni di cui al nuovo testamento del 2009, non sono mai sono state oggetto di contraddittorio e di decisione da parte del Collegio e che, in ogni caso, la sentenza, nella parte di cui sopra, avrebbe, al più, dovuto essere oggetto di riserva di appello, per cui non possono, ad istruttoria chiusa e decadenze maturate, in fase di approvazione del progetto di distribuzione, essere introdotti fatti e circostanza nuove.
Deve, quindi, approvarsi il progetto di distribuzione del Notaio Delegato e dichiararsi esecutivo lo stesso.
Deve, infine, procedersi alla liquidazione delle spese processuali.
Quindi “Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara inammissibile la comparsa di intervento del 11.06.2018 e del 5.7.2019
e la costituzione di , , ed n.q. di Parte_3 CP_2 Per_3 CP_4 eredi di , Persona_1
- approva e dichiara esecutivo il piano di riparto del Notaio delegato depositato in data 11.02.21 ordinando all'esito l'emissione dei mandati di pagamento delle somme in esso indicate in favore dei soggetti in esso menzionati e autorizzandolo al pagamento e all'estinzione del libretto bancario,
- condanna , , e n.q. di assunta Parte_3 CP_2 Per_3 CP_4 ma non accertata di eredi di e n.q. di eredi di Persona_1 Persona_2
in solido tra loro al pagamento, in favore della parte
[...] CP_2
, nonché della parte , della parte
[...] Controparte_6 Controparte_1
, , e e, infine,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 della parte , che liquida, per ognuna delle quattro parti, in € Controparte_5
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase istruttoria e € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e cpa,
- compensa le spese di lite tra tutte le parti per la restante metà,
- pone le spese della CTU sugli accertamenti sui beni a carico delle parti in solido tra loro.
Avverso tale sentenza e la sentenza non definitiva n° 2790/2017 emessa nel corso del giudizio dal tribunale di Latina proponevano appello Parte_1
, e .
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
Si sono costituiti tutti i convenuti contestando in fatto e diritto l'appello proposto.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli appellanti hanno proposto cinque motivi di appello.
Con il primo motivo di appello rubricato: “Illegittimità erroneità e nullità della sentenza di prime cure per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione nella parte in cui riteneva inammissibile la costituzione in giudizio di prime cure degli appellanti, siccome effettuata al di fuori dei canoni "obbligatori" sanciti ex L. 228/12” lamentano gli appellanti che la sentenza definitiva è viziata da insanabile nullità o comunque illegittimità laddove ha dichiarato inammissibili le costituzioni effettuate dagli appellanti in data 11 giugno 2018 in qualità di eredi della de cuius e la Persona_1 successiva costituzione in data 5 luglio 2019 in quanto la costituzione in giudizio non effettuata telematicamente ma avvenuta in modo cartaceo può essere al più considerata irregolare ma non può essere affetta da nullità atteso che non vi è alcun riferimento normativo in tal senso.
Con il secondo motivo di appello rubricato:” Illegittimità e nullità della sentenza di prime cure per erronea, contraddittoria ed illogica/inesistente motivazione nella parte in cui ometteva di analizzare i rilievi in rito, rilevabili anche ex officio, ed inerenti al litisconsorzio necessario tra tutti i potenziali condividenti “ gli appellanti contestano la sentenza emessa dal giudice di prime cure in quanto lo stesso non ha tenuto conto che l'intero processo è affetto da nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Secondo parte appellante doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di moglie di SM deceduto in Gaeta il 20 Marzo 2000, Controparte_9 quindi prima della morte di avvenuta in Gaeta il 20 Agosto Persona_3
2004, della cui eredità si discute.
Con il terzo motivo di appello rubricato. “Illegittimità della sentenza di prime cure non definitiva n. 2790/17 R.G. Sent., emessa il 12 dicembre 2017, per omessa o incongrua valutazione delle risultanze probatorie richieste in corso di causa – Richiesta di rinnovazione della C.T.U. grafologica, come da istanza tempestivamente rivolta in esito al deposito di detto elaborato peritale” lamentano gli appellanti che il Giudice di primo grado ha errato nel non aver attentamente considerato le contestazioni effettuate dal CTP di in merito alla perizia grafologica che ha considerato Persona_1 apocrifo il testamento fatto dal de cuius nei confronti della Persona_3 sorella . Persona_3
Con il quarto motivo di appello rubricato: “Illegittimità sia della sentenza non definitiva n. 2790/17 R.G. Sent., emessa il 12 dicembre 2017, che della sentenza di prime cure definitoria del giudizio, n. 662/21 R.G. Sent., emessa il 30 marzo 2021, per omesso scrutinio della valutazione
e ricevibilità della disposizione testamentaria affoliata al n. 4 della comparsa di intervento della scrivente difesa, datata 5 luglio 2019, e conseguente rideterminazione del piano di riparto del compendio oggetto di divisione” la sentenza viene censurata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha considerato il testamento depositato dagli odierni appellanti con la loro costituzione del 5 luglio 2019 che avrebbe dovuto comportare anche una rideterminazione del piano di riparto.
Con il quinto motivo di appello rubricato “Illegittimità della sentenza di prime cure in definizione del giudizio n. 662/21 R.G. Sent., emessa il 30 marzo 2021, per omessa valutazione dei percorribili criteri di attribuzione delle spese e compensi di lite in violazione di quanto sancito ex D.M. Giustizia n. 55/14 e successive modifiche” la sentenza definitiva viene censurata dagli appellanti in ordine alla parziale condanna alle spese di lite.
Passando all'esame del primo e quarto motivo di appello, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, gli stessi devono essere dichiarati infondati.
La legge di stabilità 2013 L.228/2012 ha introdotto, come evidenziato anche dal
Giudice di prime cure, l'obbligatorietà del deposito telematico. L'obbligo di tale deposito telematico è stato introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice civile. La questione non è tanto se l'atto raggiunge il suo scopo e nella salvaguardia degli atti processuali, ma in quello di tutela dell'interesse generale allo svolgimento dell'attività di deposito nella modalità telematica, imposta dal legislatore con normativa di rango primario. Pertanto, la costituzione degli odierni appellanti in qualità di eredi di è inammissibile senza Persona_1 la possibilità di sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 3° comma c.p.c..
Anche di recente la Suprema Corte di cassazione si è trovata a pronunciarsi in merito ad un deposito cartaceo di un ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato detto ricorso improcedibile. “L'obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è stato esteso anche al giudizio di cassazione a partire dal 1° gennaio 2023. L'art. 196-quater delle disposizioni d'attuazione del cod. proc. civ., introdotto dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 149, siccome modificato dalla legge 29/12/2022, n. 197, impone il deposito degli atti processuali
“esclusivamente con modalità telematiche”.
La norma contempla una sola eccezione (ultima parte del già menzionato comma), circoscritta tassativamente al solo caso in cui “Il giudice [ordini] il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”, nella logica, da tempo perseguita dal legislatore, di imporre la generalizzata digitalizzazione del sistema. Di conseguenza, il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica, come nella fattispecie in esame, importa la preclusione alla procedibilità del processo” (in tal senso, Cass. Civ. S.U.
13056/2025 , Cass Civ. S.U. n. 22074/2023).
Da quanto evidenziato ne discende che è inammissibile sia la costituzione effettuata in data 11.06.2018 e sia la costituzione effettuata in data 5.7.2019 nonché la procura alle liti e tutti gli atti depositati con dette costituzioni.
Il secondo motivo di appello è palesemente privo di pregio. Il litisconsorzio, nel giudizio oggetto della presente impugnazione deve essere considerato integro.
In effetti chiamati per rappresentazione di ON SM, deceduto in Gaeta il 20 Marzo 2000, sono i figli di quest'ultimo ossia , Controparte_3 CP_2
e mentre non si applica
[...] Controparte_4 Controparte_10
l'istituto della rappresentazione nei confronti della moglie di ON SM.
L'istituto della rappresentazione disciplinato dall'art. 467 codice civile prevede che: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti [legittimi e naturali] nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui
l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.”
Pertanto, alla luce della normativa evidenziata alcuna violazione di litisconsorzio necessario è ravvisabile nella fattispecie in esame.
Deve essere rigettato anche il terzo motivo di appello. La perizia effettuata in primo grado ha concluso, in riferimento ai testamenti prodotti da , madre degli odierni appellanti, e da Persona_1 CP_3
, che la firma apposta in calce ai testamenti olografi è apocrica.
[...]
Il Giudice di prime cure nella sentenza 2790/2017 ha fatto espressamente rinvio alla consulenza tecniche d'ufficio espletata.
Qualora il Giudice aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere del CTU delinea il percorso logico della decisione, e ne costituisce adeguata motivazione.
(Cfr. Cass. Civ. 15147/2018). Ma il Giudice di prime cure non solo ha espressamente fatto riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio ma ha anche considerato le osservazioni del CTP di osservando che le Persona_1 stesse non confutavano le risultanze del C.T.U.
In merito al quinto motivo di appello relativo alle spese processuali, anche questo deve essere ritenuto infondato atteso che risultano rispettati i criteri di liquidazione delle spese ed iparametri previsti dal D.M. 55/14 anche in considerazione della complessità del giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Latina n.
[...]
2790/2017 pubblicata in data 12 Dicembre 2017 e la sentenza definitiva
662/2021 emessa dal tribunale di Latina e pubblicata in data 30 marzo 2021 così provvede:
1- Rigetta l'appello.
2- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
che liquida in € 6.079,00 oltre rimborso spese generali Controparte_4
I.V.A. e CPA come per legge.
3- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte che liquida in € 6.079,00 oltre rimborso spese Controparte_5 generali I.V.A. e CPA come per legge.
4- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte che liquida in € 6.079,00 oltre rimborso Controparte_2 spese generali I.V.A. e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Mario Paone dichiaratosi antistatario.
5- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte che liquida in € 6.079,00 oltre rimborso Controparte_6 spese generali I.V.A. e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Alessandrina Pannozzo dichiaratasi antistataria.
6- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Roma 12.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
TA AR RA AT
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
RA AT Presidente
TA AR Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2364 R.G.A.C. dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 26/02/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
) (C.F. ) in C.F._3 Parte_4 C.F._4 proprio e quali eredi di e rappresentati Persona_1 Persona_2
e difesi dall'Avv. Vincenzo Marcari (C.F. ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucia AR in Roma, Via di Santa Costanza
n° 27, giusta procura in atti;
Appellanti
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._7 Controparte_3 C.F._8
(C.F. ) in qualità di chiamati per Controparte_4 C.F._9 rappresentazione di ON SM, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe AR (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._10 studio dell'Avv. Federico Maria Corbò, in Roma, Via A. Bertoloni n° 55;
APPELLATI
Nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._11
NO MA (C.F. ed elettivamente domiciliato in C.F._12
Gaeta Corso Cavour n.41;
APPELLATO
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._13
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Paone (C.F. Persona_2
) domiciliato al seguente indirizzo C.F._14
Email_1
APPELLATO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._15 dall'Avv. Alessandrina Pannozzo (C.F. ); C.F._16
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Latina n°
2790/2017, pubblicata in data 15 Dicembre 2017 e sentenza definitiva del
Tribunale di Latina n° 662/2021, pubblicata in data 14.05.2020
Conclusioni
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento di tutti i motivi espressi nel presente gravame, previo accoglimento dell'istanza ex art. 283 in riferimento all'art. 351 del c.p.c., di sospensione della provvisoria esecutività delle impugnate sentenze di prime cure, ed in totale riforma sia della sentenza non definitiva del giudizio n. 2790/17 R.G. Sent., emessa il 12 dicembre 2017, che della sentenza n. 662/2021 R.G. Sent. emessa in data 30 marzo 2021 dal Tribunale Collegiale di Latina, a definizione del giudizio contraddistinto dal n. 5356/05 R.G.A.C., depositata in cancelleria e contestualmente comunicata a mezzo pec il giorno 31 marzo 2021, non notificata alle parti, statuirne la integrale riforma nel senso indicato nei motivi rappresentati nel presente gravame. In particolare, si voglia statuire, per quanto di ragione ai fini del presente appello in integrale riforma delle richiamate statuizioni espresse a definizione del giudizio di prime cure, ed in accoglimento dei dedotti motivi di appello, previa sospensione dell'efficacia e degli effetti di ambedue le gravate statuizioni:
- ritenere e statuire l'illegittimità erroneità e nullità della sentenza di prime cure
n. 662/2021 R.G. Sent. per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione nella parte in cui riteneva inammissibile la costituzione in giudizio degli appellanti siccome effettuata al di fuori dei canoni "obbligatori" sanciti ex L. 228/12;
- sancire l'illegittimità e/o nullità della sentenza di prime cure n. 662/2021 R.G.
Sent. definitoria del giudizio per erronea, contraddittoria ed illogica/inesistente motivazione, nella parte in cui ometteva di analizzare i rilievi in rito, rilevabili anche ex officio, ed inerenti al litisconsorzio necessario tra tutti i potenziali condividenti;
- disporre l'illegittimità della sentenza di prime cure non definitiva n. 2790/17
R.G. Sent., emessa il 12 dicembre 2017, per omessa congrua valutazione delle risultanze probatorie richieste in corso di causa e della conseguente richiesta di rinnovazione della C.T.U. grafologica, tempestivamente rivolta in esito al deposito di detto elaborato peritale;
- statuire l'illegittimità sia della sentenza non definitiva n. 2790/17 R.G. Sent., emessa il 12 dicembre 2017, che della sentenza di prime cure definitoria del giudizio, n. 662/21 R.G. Sent., emessa il 30 marzo 2021, per omesso scrutinio della valutazione e ricevibilità della disposizione testamentaria al n. 4 Parte_5 della comparsa di intervento della scrivente difesa, datata 5 luglio 2019, e conseguente rideterminazione del piano di riparto del compendio oggetto di divisione;
- ordinare la integrale riforma per illegittimità della sentenza di prime cure definitoria del giudizio, n. 662/21 R.G. Sent., emessa il 30 marzo 2021, per omessa valutazione dei percorribili criteri di attribuzione delle spese e compensi di lite, in violazione di quanto sancito ai sensi degli artt. 91 e seguenti del c.p.c., ed ex D.M. Giustizia n. 55/14 e successive modifiche.”
Per gli appellati , , Controparte_1 Controparte_7 CP_3
, : « previo rigetto dell'istanza di sospensione della
[...] Controparte_4 efficacia esecutiva della sentenza n.662/2021, di rigettare per quanto dedotto ed eccepito in toto l'appello avverso, con conferma delle sentenze appellate emesse dal Tribunale di Latina, in quanto del tutto inammissibile e/o improcedibile anche per formazione di giudicato in via pregiudiziale e nel merito totalmente infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per l'appellato “previo rigetto dell'istanza di sospensione della Controparte_5 efficacia esecutiva della sentenza n.662/2021, di rigettare l'appello avverso, con conferma delle sentenze appellate emesse dal Tribunale di Latina, in quanto del tutto inammissibile e/o improcedibile anche per formazione di giudicato in via pregiudiziale e, nel merito, totalmente infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Per l'appellato “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Controparte_2
Roma, contrariis reiectis, -in via preliminare: a) dichiarare inammissibile
l'appello proposto, stante la non ragionevole possibilità di essere accolto b) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per avvenuta formazione di giudicato ex art.324 cpc;
-nel merito: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellata “In via preliminare per il rigetto della Controparte_6 richiesta formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. in riferimento all'art. 351 c.p.c. per carenza assoluta dei presupposti prodromici al suo accoglimento;
- Nel merito per il rigetto del proposto appello essendo infondato nonché destituito del benché minimo fondamento giuridico, con conseguente integrale conferma di entrambe le impugnate pronunce rese dal Tribunale di Latina in composizione
Collegiale: Sentenza non definitiva n. 2790/2017 pubblicata il 15.12.2017 e
Sentenza definitiva n. 662/2021 pubblicata il 31.03.2021. - Con la vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , con atto di citazione, a seguito del decesso del fratello Controparte_2
, ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Latina, ex Persona_3 sez. distaccata di Gaeta, i coeredi , Controparte_5 Persona_2
, , , Persona_1 Controparte_6 Controparte_1 CP_2
, e deducendo il difetto di olografia
[...] Controparte_4 Controparte_3 dei testamenti olografi pubblicati in data 02.09.2004 ad istanza di Persona_1
per atto Notar di Gaeta ed in data 20.10.2004 ad
[...] Persona_4 istanza di per atto notar da Formia. Sulla base Controparte_3 Persona_5 di tale assunto chiedeva al Tribunale di dichiarare nulli, inesistenti o annullare i predetti testamenti e per l'effetto di dichiarare aperta la successione di Persona_3
in favore di tutti gli eredi;
ordinare la divisione dei compendi ereditari
[...] del de cuius determinando, previa nomina di CTU, l'intera massa dei beni appartenenti allo stesso al momento della sua morte, le quote spettanti ai singoli eredi con assegnazione pro quota allo stesso, comprensiva della quota parte dei frutti maturati e non percepiti. Si costituivano in giudizio e Persona_1
che, contestando la domanda attorea, insistevano per il Persona_2 riconoscimento, sulla base del relativo testamento olografo, di Persona_1
quale erede universale del defunto;
[...] Persona_3 CP_3
che, controdedunendo alla domanda attorea, proponeva domanda
[...] riconvenzionale trasversale al fine di veder dichiarato il suo acquisto della proprietà dell'immobile relativo a "Bar del Mare" per effetto del testamento dallo stesso pubblicato e, quindi, ordinare la restituzione in suo favore di detto locale e dei frutti percepiti dalla convenuta . Persona_1
Si costituiva anche , il quale aderiva e faceva propria la domanda Controparte_5 attorea.
In data 23.01.2007 si costituiva anche , la quale aderiva Controparte_6 alla domanda di parte attrice. Nel corso del giudizio il Sig. Controparte_3 dichiarava di rinunziare alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione dell'immobile identificato come "Bar del mare" in proprio favore. In data 15.01.2009 si costituivano in giudizio , Controparte_1 [...]
e che, parimenti, aderivano alla domanda attorea. CP_4 Controparte_2 In data 24.10.2013, veniva dichiarata la morte di ed il Persona_2 processo veniva interrotto. A seguito di riassunzione si costituivano nuovamente le parti, anche nella qualità di eredi di Si costituivano altresì Persona_2
, e , figli della Parte_1 Parte_3 Parte_2
e nipoti di qualificatisi quali eredi di Persona_1 Persona_2 quest'ultimo in virtù di testamento pubblico ricevuto in data 24.11.2005 dal
Notaio e registrato in Formia in data 03.06.2009. Per_6
All'udienza di comparizione del 02.10.2014, veniva dichiarato il decesso dell'Avv.
CA BE Melegari, procuratore di e il giudizio veniva Persona_1 nuovamente interrotto e riassunto da per l'udienza del Controparte_5
06.10.2015. Con sentenza non definitiva n. 2790/17, il Tribunale di Latina cosi provvedeva: “dichiarata, ex art. 456 c.c., aperta la successione di Persona_3
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto ab intestato, in favore di
[...]
, , , Controparte_2 Controparte_5 Persona_1 Controparte_6
, nonché di , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
, succeduti per rappresentazione a ON SM;
- Controparte_1 dichiarata la nullità dei testamenti olografi pubblicati in data 02.09.2004 ad istanza di per atto Notar di Gaeta ed in Persona_1 Persona_4 data 20.10.2004 ad istanza di per atto notar Controparte_3 Persona_5 da Formia;
- dichiarata estinta per intervenuta rinuncia le domande riconvenzionali proposte da;
- dichiarata la carenza di Controparte_3 legittimazione di , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
;
[...]
- dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
, ; - rigetta la domanda di
[...] Parte_3 Parte_2 restituzione dei frutti avanzata da e da , - Controparte_2 Controparte_3 dichiara inammissibili le domande riconvenzionali di restituzione dei frutti avanzate da , , Parte_6 Controparte_1 CP_2
, , . “
[...] Controparte_4 Controparte_5
Si provvedeva, infine, alle determinazioni in ordine alla prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione con ordinanza del 15.12.2017 e, vista la ritenuta indivisibilità dei beni, veniva fissata l'udienza del 6.2.2018 invitando le parti ad avanzare richieste di assegnazione.
All'udienza del 6.2.2018 veniva dichiarato il decesso di e il Persona_1 processo veniva dichiarato interrotto e riassunto.
Con ordinanza del 18.6.2018, veniva disposta, con delega al compimento delle operazioni di vendita, la vendita in cinque lotti dei seguenti beni immobili: 1) fabbricato sito nel Comune di Gaeta, alla Via Livorno, 13 censito in catasto fabbricati al Foglio 34, Particella n. 864, sub. 25, Categ. C/6, Classe 3; - unità immobiliare costituita dal al N.C.E.U. Foglio 34, Particella n. 864, Sub. 25, Cat.
C/6 consistenza catastale mq. 50 valore Euro 37.500,00; 2) fabbricato sito nel
Comune di Gaeta, Lungomare Caboto angolo Piazza Peschiera censito in catasto fabbricati al Foglio 36, Particella n. 2170 sub. 2, Categ. C/1 e foglio 36 p.lla 2170 sub. 2 cat. C/1; 3) fabbricato al piano terra e ammezzato in Gaeta Lungomare
Caboto n. 498 al Catasto al foglio 36 p.lla 517 sub. 2 cat. C/1 e foglio 36 p.lla
517 sub. 5 e sub. 8 cat. A/5 vani 1, 4) quota di ¼ di terreno al catasto terreni al foglio 34 part. 82 are 21,01 e part.lla 258 are 4,50 e immobile al Catasto al
Foglio 34 part.lla 82 e al catasto terreni al Foglio 34 p.lla 6 are 10.10;5) terreno sito in Gaeta località "I canali", censito in catasto terreni al Foglio 31, Particelle
n. 420 e 422 di are 30.08.
Con nota del 29.3.2019, il Notaio delegato rilevava che nell'avviso di vendita erano stati inseriti tutti gli immobili di cui all'ordinanza di vendita ad eccezione di due immobili facenti parte del lotto tre e di tutti quelli del lotto quattro, in quanto da controlli ipocatastali, erano state riscontrate delle difformità relativamente ad alcuni immobili. Sulla base di tali indicazioni, quindi, veniva disposta l'esclusione dalla vendita all'asta dei beni di cui al Lotto 3 e 4 e sollevata alle parti la questione della ammissibilità della domanda di divisione relativamente ai beni indicati.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Latina del 3 Dicembre 2019 n° 3025 veniva dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione relativa ad alcuni beni componenti la massa ereditaria in quanto risultavano abusivi. Contro detta sentenza non veniva proposto appello né effettuata riserva di appello. Con sentenza definitiva del Tribunale di Latina del 30 Marzo 2021 n° 662, il
Tribunale rilevava che il deposito cartaceo dell'intervento, effettuato prima dall'avv. Melegari in data 11.06.2018 e poi dall'avv. Macari in data 05.07.2019 dei signori , , e nella qualità di Parte_3 Per_3 CP_2 CP_4 eredi di , era inammissibile atteso che per i procedimenti Persona_1 iniziati prima del 30.06.2014, era stata prevista l'obbligatorietà – con Legge di
Stabilità 2013 n. 228/2012 - del deposito telematico per gli atti endo- procedimentali con decorrenza dal 31.12.2014 (art. 44 co. 1 D.L. n. 90/2014).
Ne derivava che è inammissibile anche la procura allegata dai difensori, così come gli atti allegati alla comparsa di intervento.
Inoltre, va disattesa l'istanza di concessione dei termini ex art. 190 cpc, vista la rinuncia di tutte le altre parti regolarmente costituite.
Va, poi, rilevato che prima della sentenza n. 2790/17, a seguito del decesso del
Sig. si sono costituiti con comparsa depositata il 6/10/15 i Persona_2
Sigg.ri , , difesi dall'Avv. Melegari Luca Controparte_4 Controparte_8
Amedeo, sostenendo di essere eredi di in virtù di testamento Persona_2 pubblico ricevuto il 24/11/2005, registrato il 3/6/2009, mentre il testamento olografo del 9/7/2009 registrato il 14/7/2009 che si chiede oggi di far valere in sede distributiva, non è mai stato oggetto di deduzione o di allegazione nei termini preclusivi e di decadenza processuali. Le deduzioni, asserzioni e allegazioni di cui al nuovo testamento del 2009, non sono mai sono state oggetto di contraddittorio e di decisione da parte del Collegio e che, in ogni caso, la sentenza, nella parte di cui sopra, avrebbe, al più, dovuto essere oggetto di riserva di appello, per cui non possono, ad istruttoria chiusa e decadenze maturate, in fase di approvazione del progetto di distribuzione, essere introdotti fatti e circostanza nuove.
Deve, quindi, approvarsi il progetto di distribuzione del Notaio Delegato e dichiararsi esecutivo lo stesso.
Deve, infine, procedersi alla liquidazione delle spese processuali.
Quindi “Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara inammissibile la comparsa di intervento del 11.06.2018 e del 5.7.2019
e la costituzione di , , ed n.q. di Parte_3 CP_2 Per_3 CP_4 eredi di , Persona_1
- approva e dichiara esecutivo il piano di riparto del Notaio delegato depositato in data 11.02.21 ordinando all'esito l'emissione dei mandati di pagamento delle somme in esso indicate in favore dei soggetti in esso menzionati e autorizzandolo al pagamento e all'estinzione del libretto bancario,
- condanna , , e n.q. di assunta Parte_3 CP_2 Per_3 CP_4 ma non accertata di eredi di e n.q. di eredi di Persona_1 Persona_2
in solido tra loro al pagamento, in favore della parte
[...] CP_2
, nonché della parte , della parte
[...] Controparte_6 Controparte_1
, , e e, infine,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 della parte , che liquida, per ognuna delle quattro parti, in € Controparte_5
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase istruttoria e € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e cpa,
- compensa le spese di lite tra tutte le parti per la restante metà,
- pone le spese della CTU sugli accertamenti sui beni a carico delle parti in solido tra loro.
Avverso tale sentenza e la sentenza non definitiva n° 2790/2017 emessa nel corso del giudizio dal tribunale di Latina proponevano appello Parte_1
, e .
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
Si sono costituiti tutti i convenuti contestando in fatto e diritto l'appello proposto.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli appellanti hanno proposto cinque motivi di appello.
Con il primo motivo di appello rubricato: “Illegittimità erroneità e nullità della sentenza di prime cure per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione nella parte in cui riteneva inammissibile la costituzione in giudizio di prime cure degli appellanti, siccome effettuata al di fuori dei canoni "obbligatori" sanciti ex L. 228/12” lamentano gli appellanti che la sentenza definitiva è viziata da insanabile nullità o comunque illegittimità laddove ha dichiarato inammissibili le costituzioni effettuate dagli appellanti in data 11 giugno 2018 in qualità di eredi della de cuius e la Persona_1 successiva costituzione in data 5 luglio 2019 in quanto la costituzione in giudizio non effettuata telematicamente ma avvenuta in modo cartaceo può essere al più considerata irregolare ma non può essere affetta da nullità atteso che non vi è alcun riferimento normativo in tal senso.
Con il secondo motivo di appello rubricato:” Illegittimità e nullità della sentenza di prime cure per erronea, contraddittoria ed illogica/inesistente motivazione nella parte in cui ometteva di analizzare i rilievi in rito, rilevabili anche ex officio, ed inerenti al litisconsorzio necessario tra tutti i potenziali condividenti “ gli appellanti contestano la sentenza emessa dal giudice di prime cure in quanto lo stesso non ha tenuto conto che l'intero processo è affetto da nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Secondo parte appellante doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di moglie di SM deceduto in Gaeta il 20 Marzo 2000, Controparte_9 quindi prima della morte di avvenuta in Gaeta il 20 Agosto Persona_3
2004, della cui eredità si discute.
Con il terzo motivo di appello rubricato. “Illegittimità della sentenza di prime cure non definitiva n. 2790/17 R.G. Sent., emessa il 12 dicembre 2017, per omessa o incongrua valutazione delle risultanze probatorie richieste in corso di causa – Richiesta di rinnovazione della C.T.U. grafologica, come da istanza tempestivamente rivolta in esito al deposito di detto elaborato peritale” lamentano gli appellanti che il Giudice di primo grado ha errato nel non aver attentamente considerato le contestazioni effettuate dal CTP di in merito alla perizia grafologica che ha considerato Persona_1 apocrifo il testamento fatto dal de cuius nei confronti della Persona_3 sorella . Persona_3
Con il quarto motivo di appello rubricato: “Illegittimità sia della sentenza non definitiva n. 2790/17 R.G. Sent., emessa il 12 dicembre 2017, che della sentenza di prime cure definitoria del giudizio, n. 662/21 R.G. Sent., emessa il 30 marzo 2021, per omesso scrutinio della valutazione
e ricevibilità della disposizione testamentaria affoliata al n. 4 della comparsa di intervento della scrivente difesa, datata 5 luglio 2019, e conseguente rideterminazione del piano di riparto del compendio oggetto di divisione” la sentenza viene censurata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha considerato il testamento depositato dagli odierni appellanti con la loro costituzione del 5 luglio 2019 che avrebbe dovuto comportare anche una rideterminazione del piano di riparto.
Con il quinto motivo di appello rubricato “Illegittimità della sentenza di prime cure in definizione del giudizio n. 662/21 R.G. Sent., emessa il 30 marzo 2021, per omessa valutazione dei percorribili criteri di attribuzione delle spese e compensi di lite in violazione di quanto sancito ex D.M. Giustizia n. 55/14 e successive modifiche” la sentenza definitiva viene censurata dagli appellanti in ordine alla parziale condanna alle spese di lite.
Passando all'esame del primo e quarto motivo di appello, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, gli stessi devono essere dichiarati infondati.
La legge di stabilità 2013 L.228/2012 ha introdotto, come evidenziato anche dal
Giudice di prime cure, l'obbligatorietà del deposito telematico. L'obbligo di tale deposito telematico è stato introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice civile. La questione non è tanto se l'atto raggiunge il suo scopo e nella salvaguardia degli atti processuali, ma in quello di tutela dell'interesse generale allo svolgimento dell'attività di deposito nella modalità telematica, imposta dal legislatore con normativa di rango primario. Pertanto, la costituzione degli odierni appellanti in qualità di eredi di è inammissibile senza Persona_1 la possibilità di sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 3° comma c.p.c..
Anche di recente la Suprema Corte di cassazione si è trovata a pronunciarsi in merito ad un deposito cartaceo di un ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato detto ricorso improcedibile. “L'obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è stato esteso anche al giudizio di cassazione a partire dal 1° gennaio 2023. L'art. 196-quater delle disposizioni d'attuazione del cod. proc. civ., introdotto dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 149, siccome modificato dalla legge 29/12/2022, n. 197, impone il deposito degli atti processuali
“esclusivamente con modalità telematiche”.
La norma contempla una sola eccezione (ultima parte del già menzionato comma), circoscritta tassativamente al solo caso in cui “Il giudice [ordini] il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”, nella logica, da tempo perseguita dal legislatore, di imporre la generalizzata digitalizzazione del sistema. Di conseguenza, il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica, come nella fattispecie in esame, importa la preclusione alla procedibilità del processo” (in tal senso, Cass. Civ. S.U.
13056/2025 , Cass Civ. S.U. n. 22074/2023).
Da quanto evidenziato ne discende che è inammissibile sia la costituzione effettuata in data 11.06.2018 e sia la costituzione effettuata in data 5.7.2019 nonché la procura alle liti e tutti gli atti depositati con dette costituzioni.
Il secondo motivo di appello è palesemente privo di pregio. Il litisconsorzio, nel giudizio oggetto della presente impugnazione deve essere considerato integro.
In effetti chiamati per rappresentazione di ON SM, deceduto in Gaeta il 20 Marzo 2000, sono i figli di quest'ultimo ossia , Controparte_3 CP_2
e mentre non si applica
[...] Controparte_4 Controparte_10
l'istituto della rappresentazione nei confronti della moglie di ON SM.
L'istituto della rappresentazione disciplinato dall'art. 467 codice civile prevede che: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti [legittimi e naturali] nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui
l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.”
Pertanto, alla luce della normativa evidenziata alcuna violazione di litisconsorzio necessario è ravvisabile nella fattispecie in esame.
Deve essere rigettato anche il terzo motivo di appello. La perizia effettuata in primo grado ha concluso, in riferimento ai testamenti prodotti da , madre degli odierni appellanti, e da Persona_1 CP_3
, che la firma apposta in calce ai testamenti olografi è apocrica.
[...]
Il Giudice di prime cure nella sentenza 2790/2017 ha fatto espressamente rinvio alla consulenza tecniche d'ufficio espletata.
Qualora il Giudice aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere del CTU delinea il percorso logico della decisione, e ne costituisce adeguata motivazione.
(Cfr. Cass. Civ. 15147/2018). Ma il Giudice di prime cure non solo ha espressamente fatto riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio ma ha anche considerato le osservazioni del CTP di osservando che le Persona_1 stesse non confutavano le risultanze del C.T.U.
In merito al quinto motivo di appello relativo alle spese processuali, anche questo deve essere ritenuto infondato atteso che risultano rispettati i criteri di liquidazione delle spese ed iparametri previsti dal D.M. 55/14 anche in considerazione della complessità del giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Latina n.
[...]
2790/2017 pubblicata in data 12 Dicembre 2017 e la sentenza definitiva
662/2021 emessa dal tribunale di Latina e pubblicata in data 30 marzo 2021 così provvede:
1- Rigetta l'appello.
2- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
che liquida in € 6.079,00 oltre rimborso spese generali Controparte_4
I.V.A. e CPA come per legge.
3- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte che liquida in € 6.079,00 oltre rimborso spese Controparte_5 generali I.V.A. e CPA come per legge.
4- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte che liquida in € 6.079,00 oltre rimborso Controparte_2 spese generali I.V.A. e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Mario Paone dichiaratosi antistatario.
5- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte che liquida in € 6.079,00 oltre rimborso Controparte_6 spese generali I.V.A. e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Alessandrina Pannozzo dichiaratasi antistataria.
6- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Roma 12.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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