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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ IU, Presidente FL LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5768/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 323/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 18/07/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RC20501005172010 IRPEF-ALTRO 2005 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 30 ottobre 2010 il sig. riceveva notifica dell'avviso di accertamento n. RC2050100517 con il quale l'Agenzia delle Entrate–Direzione Provinciale di
Frosinone, per l'anno d'imposta 2005, aveva ai fini IRPEF rideterminato sinteticamente il reddito complessivo, ai sensi dell'art. 38, quarto comma e ss. D.P.R. 600/1973, accertando un maggior reddito di € 56.238,00 rispetto a quello dichiarato pari ad € 9.754,00.
La rettifica originava dal riscontro, operato dall'Ufficio, della disponibilità, da parte del detto contribuente, di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, due abitazioni secondarie, acquisto di autovettura di grossa cilindrata.
Avverso l'avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Frosinone con sentenza n. 323/01/2012, depositata il 18 luglio 2012.
Contro tale decisione proponeva appello l'Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale per il
Lazio, Sez. staccata di Latina, con sentenza n. 2334/40/2016, depositata in data 26 aprile 2016, accoglieva parzialmente il gravame rideterminando il reddito accertato in € 34.757,00 (corrispondente alla proposta di adesione n. TKQA5T300213/2011 formulata dall'Ufficio in fase precontenziosa e non accettata dal contribuente).
Avverso la sentenza della C.T.R. per il Lazio il contribuente proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi, entrambi afferenti alla motivazione delle valutazioni fatte dalla sentenza d'appello sul compendio probatorio offerto dalla parte privata.
Con ordinanza n. 15124/2024, depositata il 29 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rinviando a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo giudizio.
In particolare, il giudice di legittimità ha affermato che “il Giudice del merito sembra ritenere a priori corretta sia la rideterminazione del reddito operata dall'ufficio a seguito dell'istanza di adesione, sia il fatto che il contribuente non abbia adempiuto «completamente» all'onere probatorio, senza dare contezza, per l'appunto, di come una tale conclusione sia giustificata alla luce dei principi sul riparto dell'onere probatorio che aveva prima richiamato”.
2 Con atto depositato in data 9 dicembre 2024 il contribuente ha riassunto la causa insistendo per il rigetto dell'appello originariamente proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 323/01/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.
In data 24 gennaio 2025 si è costituito l'Ufficio insistendo per l'accoglimento del proprio appello.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'annullamento della precedente sentenza d'appello è stata disposta dalla Corte di Cassazione per vizio di motivazione e che, in tal caso, “il giudice del rinvio resta comunque libero di compiere un apprezzamento del materiale probatorio a disposizione, salvo che la pronuncia rescindente abbia già escluso la rilevanza ai fini del decidere di determinati elementi di prova o abbia ritenuto pacifici o accertati definitivamente nei precedenti giudizi di merito determinati fatti” (Cass., Sez. 5, 1° aprile 2022, n. 10580, che richiama il principio in base al quale “in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (Cass. Sez. U., 3 settembre 2020, n. 18303; Cass. civ. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. civ. 2 febbraio 2018, n.
2652)”.
In quest'ottica, poi, proprio perché ogni giudizio di rinvio, rappresentando la prosecuzione di
Nominativo_2quello di legittimità (cfr. Cass., , 1° marzo 2024, n. 5588), si connota di una sua inderogabile autonomia (e dipendenza funzionale) collegata allo specifico dictum della corrispondente decisione rescindente della Corte di Cassazione, non è stato possibile disporre in questa sede la riunione con il procedimento relativo all'accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2006 nei confronti dello stesso contribuente, anch'esso trattato in data odierna a seguito di riassunzione conseguente ad altra decisione di annullamento della Corte di Cassazione.
Fatta questa premessa, va, in primo luogo, rilevato che è corretta l'affermazione dell'Ufficio appellante secondo cui, trattandosi di controversia attinente all'anno d'imposta 2005, ad essa si applica il testo dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 22 D.L.
78/2010; in quest'ottica deve, altresì, rimarcarsi che il testo dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 applicabile 3 ratione temporis “ritiene compatibile tanto il riferimento ai beni indice, quanto alle spese necessarie per mantenere quei beni o per incrementi patrimoniali” (cfr. Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2025, n. 2384).
Va, inoltre, considerato, sempre in linea di principio, che la disciplina del redditometro
“introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto
(certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva” (Cass., Sez. 5, 19 febbraio 2024, n. 4338) con la conseguenza che “il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni” (Cass., 6 settembre 2024, n. 24072), tenendo peraltro conto del fatto che, secondo il tenore letterale del sesto comma del citato art. 38, nel testo qui applicabile,
l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso “devono risultare da idonea documentazione”.
Passando, dunque, al merito, osserva la Corte che già nel corso del giudizio di primo grado l'Ufficio aveva chiesto il rigetto del ricorso introduttivo “previa rideterminazione del reddito accertato in euro 34.756,91, come risultante dal prospetto di liquidazione allegato alla proposta di adesione”.
La valutazione da effettuare in questa sede, dunque, va calibrata su questa minore pretesa fiscale – implicitamente confermata dall'Ufficio nel gravame qui in oggetto - rispetto a quella originariamente formulata nell'avviso di accertamento per cui è causa.
Ciò posto, rileva la Corte che, quanto all'incremento patrimoniale consistente nell'acquisto dell'autovettura Mercedes E280 CDI SW, nell'avviso di accertamento il prezzo d'acquisto era stato determinato nell'importo di € 57.000,00.
Nella successiva proposta di adesione, però, l'Ufficio, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, ha sottratto al suindicato prezzo d'acquisto l'importo (indicato in €
28.000,00) corrisposto mediante permuta di altra autovettura nonché l'importo di € 2.582,00, percepito a titolo di eredità dalla coniuge del contribuente nel 2004 per il decesso del proprio padre per cui, in definitiva, il valore complessivo dell'incremento patrimoniale è stato rideterminato in €
26.418,00.
Parte contribuente contesta la fondatezza di tale ricostruzione eccependo che andrebbe computato in diminuzione anche il finanziamento erogato in data 27 dicembre 2004 dalla Banca
Popolare del Cassinate per l'importo di € 28.000,00, rimborsabile in 36 rate mensili e regolarmente estinto in data 13 aprile 2007, come da attestazione del suindicato istituto bancario allegata al ricorso introduttivo.
4 L'Ufficio si oppone all'utilizzabilità della documentazione attinente al finanziamento bancario perché opererebbe la preclusione di cui all'art. 32 D.P.R. 600/1973, trattandosi di documentazione non fornita all'Ufficio in fase precontenziosa in risposta al questionario n. Q00227/2010, notificato al contribuente in data 4 settembre 2010, bensì prodotta soltanto in fase contenziosa.
Ad avviso del Collegio, l'eccezione del contribuente è, comunque, inammissibile per carenza d'interesse.
La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva;
ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati” (Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2017, n. 4797; conf. Sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19192).
Ne consegue che, nel caso di specie, ove si ammettesse l'utilizzabilità del finanziamento verrebbe sì meno l'elemento sintomatico di capacità contributiva rappresentato dall'incremento patrimoniale - che, ai fini dell'accertamento sintetico del reddito, varrebbe nell'anno, ai sensi dell'art. 38, comma 5 D.P.R. 600/1973, per la quota di un quinto del valore, e, dunque, per € 5.283,60
(26.418,00 : 5 = 5.283,60) – ma, per converso, a titolo di spese gestionali dovrebbero essere conteggiati - ovviamente nei limiti del valore della quota annua d'acquisto presa in considerazione dall'Ufficio - i ratei di mutuo pagati nel corso della stessa annualità i quali, nel loro complesso, considerando l'importo del finanziamento, il numero delle rate mensili e la data di estinzione del prestito, ammonterebbero ad una somma ampiamente superiore a quella di € 5.283,60.
Dovrebbe, infatti, trovare applicazione il principio secondo cui “il giudice tributario, a fronte della allegazione e prova da parte del contribuente di un fatto idoneo a modificare i termini della pretesa tributaria […], non può limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento, ma deve determinare
l'importo del tributo effettivamente dovuto dai contribuenti” (Cass., Sez. 5, 30 giugno 2022, n. 20935).
Esclusa, dunque, la computabilità (in diminuzione) del finanziamento, rileva, però, la Corte che dalla documentazione in atti emerge che, in realtà, il valore dell'autovettura data in permuta fosse pari ad € 29.000,00 (e non € 28.000,00, come indicato dall'Ufficio) per cui, in definitiva, quanto all'indice sintomatico costituito dall'acquisto dell'autovettura, il valore indicato nella proposta di adesione formulata dall'Ufficio va rideterminato in € 25.418,00 anziché in € 26.418,00.
Sotto altro profilo, rileva la Corte che nella proposta di adesione l'Ufficio ha adeguatamente tenuto conto della pensione annua percepita dalla suocera del contribuente (pari ad € 16.404,00) e
5 del reddito dichiarato dalla coniuge del contribuente medesimo (pari ad € 4.210,00) scomputando tali importi dal reddito complessivo netto;
quanto, poi, alla partecipazione reddituale della figlia, è da condividere il rilievo dell'Ufficio secondo cui si tratta di deduzione del contribuente rimasta priva di supporto probatorio.
Per contro, non può essere condivisa la tesi del contribuente secondo cui andrebbe considerata quale “reddito straordinario” anche la somma di € 18.197,00 che, nel corso dell'anno
2004, il suo nucleo familiare avrebbe percepito quale quota della maggior somma di € 25.943,00 lasciata in eredità dal suocero.
Al riguardo, rileva preliminarmente la Corte che dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta provata soltanto la riscossione in data 13 aprile 2004, da parte dei cinque eredi (vale a dire la moglie del de cuius e i quattro figli, tra i quali la moglie del contribuente), di un assegno cumulativo dell'importo di € 25.943,24 della Banca Banca_1 e già il numero degli eredi fa apparire di per se stessa infondata la prospettazione del contribuente circa la riferibilità al suo nucleo familiare dell'importo di € 18.197,00, pari ad oltre i due terzi del totale dell'eredità.
D'altra parte, il resto della documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo e pertinente al punto in esame si sostanzia in un foglio sottoscritto come ricevuta da tutti i cinque eredi, senza alcuna specificazione della somma da ciascuno rispettivamente ricevuta a titolo personale, ed in un foglio (intitolato “Pro-memoria”) con indicazione di somme riferite ai singoli eredi ma senza alcuna sottoscrizione.
In ogni caso, in assenza di altri elementi che supportino la tesi del contribuente, dirimente è il fatto che manchi qualsiasi prova attinente alla successiva movimentazione bancaria dell'importo specificamente riferibile alla moglie del contribuente laddove, trattandosi di somma ricevuta nel 2004 che dovrebbe assumere rilievo ai fini dell'accertamento relativo all'anno 2005, graverebbe sulla parte privata l'onere di provare non soltanto il semplice "transito" dei redditi nella sua disponibilità, ma anche la "durata" del possesso (in tal senso, cfr., tra le altre, proprio in un caso di somma ricevuta in eredità, Cass., Sez. 6, 28 settembre 2016, n. 19257; per la precisazione che “la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente”,
Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2024, n. 1411).
In definitiva, nulla prova in atti che l'importo computabile per l'anno 2005 quale somma percepita dalla coniuge del contribuente a titolo di eredità possa essere superiore a quella di €
6 2.582,00 che l'Ufficio ha già considerato nella proposta di adesione, in diminuzione del valore dell'incremento patrimoniale.
Quanto, infine, agli indici di capacità contributiva per spese di gestione delle abitazioni secondarie di proprietà del contribuente, in sede di proposta di adesione l'Ufficio ha scomputato - rispetto a quanto calcolato nell'originario avviso di accertamento - le spese afferenti all'abitazione
Nominativo_3secondaria nella disponibilità del figlio sig. , ma non ha scomputato quelle relative
Nominativo_4all'immobile nella disponibilità della suocera del contribuente, sig.ra , in base al rilievo che il reddito da pensione percepito da quest'ultima nell'annualità in esame, pari ad € 16.404,00, fosse stato già portato a decurtazione del reddito complessivo netto accertato (unitamente a quello di
Nominativo_5€ 4.210,00 della coniuge sig.ra ). Il contribuente eccepisce l'illegittimità di tale mancato scomputo, ma la critica non può essere condivisa.
Invero, una volta che il reddito da pensione percepito dalla sig.ra Nominativo_4 nell'annualità in esame, pari ad € 16.404,00, è stato già portato a decurtazione del reddito complessivo netto accertato nei confronti del contribuente, ne consegue l'addebito a quest'ultimo delle spese di gestione dell'immobile in oggetto.
E ciò tanto più considerando che lo stesso contribuente nel ricorso introduttivo aveva affermato che, di fatto, la suocera conviveva con il suo nucleo familiare.
Da tale circostanza, infatti, deve evincersi che l'immobile in questione fosse da considerare nella piena disponibilità del contribuente ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.M. Ministero delle Finanze del 10 settembre 1992 (Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva), che, in relazione all'art. 38, comma 4 D.P.R. 600/1973 applicabile ratione temporis, stabilisce che i beni “si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi”.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, va affermata la legittimità dell'accertamento sintetico del reddito di cui all'originario avviso di accertamento n. RC2050100517 nella ridotta misura indicata nella proposta di adesione n. TKQA5T300213/2011, previa ulteriore riduzione da € 26.418,00 ad € 25.418,00 del totale degli incrementi patrimoniali indicati in detta proposta di adesione, con ogni conseguente riduzione in termini di imposta, sanzione e interessi da calcolare a cura dell'Ufficio.
7 L'accoglimento parziale dell'appello, unito al pregresso accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal contribuente, inducono alla compensazione delle spese di lite dell'intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Giudicando in sede di rinvio, accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 323/2012 della C.T.P. di Frosinone. Compensa le spese dell'intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU MA FL GI ZZ
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Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ IU, Presidente FL LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5768/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 323/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 18/07/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RC20501005172010 IRPEF-ALTRO 2005 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 30 ottobre 2010 il sig. riceveva notifica dell'avviso di accertamento n. RC2050100517 con il quale l'Agenzia delle Entrate–Direzione Provinciale di
Frosinone, per l'anno d'imposta 2005, aveva ai fini IRPEF rideterminato sinteticamente il reddito complessivo, ai sensi dell'art. 38, quarto comma e ss. D.P.R. 600/1973, accertando un maggior reddito di € 56.238,00 rispetto a quello dichiarato pari ad € 9.754,00.
La rettifica originava dal riscontro, operato dall'Ufficio, della disponibilità, da parte del detto contribuente, di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, due abitazioni secondarie, acquisto di autovettura di grossa cilindrata.
Avverso l'avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Frosinone con sentenza n. 323/01/2012, depositata il 18 luglio 2012.
Contro tale decisione proponeva appello l'Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale per il
Lazio, Sez. staccata di Latina, con sentenza n. 2334/40/2016, depositata in data 26 aprile 2016, accoglieva parzialmente il gravame rideterminando il reddito accertato in € 34.757,00 (corrispondente alla proposta di adesione n. TKQA5T300213/2011 formulata dall'Ufficio in fase precontenziosa e non accettata dal contribuente).
Avverso la sentenza della C.T.R. per il Lazio il contribuente proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi, entrambi afferenti alla motivazione delle valutazioni fatte dalla sentenza d'appello sul compendio probatorio offerto dalla parte privata.
Con ordinanza n. 15124/2024, depositata il 29 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rinviando a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo giudizio.
In particolare, il giudice di legittimità ha affermato che “il Giudice del merito sembra ritenere a priori corretta sia la rideterminazione del reddito operata dall'ufficio a seguito dell'istanza di adesione, sia il fatto che il contribuente non abbia adempiuto «completamente» all'onere probatorio, senza dare contezza, per l'appunto, di come una tale conclusione sia giustificata alla luce dei principi sul riparto dell'onere probatorio che aveva prima richiamato”.
2 Con atto depositato in data 9 dicembre 2024 il contribuente ha riassunto la causa insistendo per il rigetto dell'appello originariamente proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 323/01/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.
In data 24 gennaio 2025 si è costituito l'Ufficio insistendo per l'accoglimento del proprio appello.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'annullamento della precedente sentenza d'appello è stata disposta dalla Corte di Cassazione per vizio di motivazione e che, in tal caso, “il giudice del rinvio resta comunque libero di compiere un apprezzamento del materiale probatorio a disposizione, salvo che la pronuncia rescindente abbia già escluso la rilevanza ai fini del decidere di determinati elementi di prova o abbia ritenuto pacifici o accertati definitivamente nei precedenti giudizi di merito determinati fatti” (Cass., Sez. 5, 1° aprile 2022, n. 10580, che richiama il principio in base al quale “in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (Cass. Sez. U., 3 settembre 2020, n. 18303; Cass. civ. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. civ. 2 febbraio 2018, n.
2652)”.
In quest'ottica, poi, proprio perché ogni giudizio di rinvio, rappresentando la prosecuzione di
Nominativo_2quello di legittimità (cfr. Cass., , 1° marzo 2024, n. 5588), si connota di una sua inderogabile autonomia (e dipendenza funzionale) collegata allo specifico dictum della corrispondente decisione rescindente della Corte di Cassazione, non è stato possibile disporre in questa sede la riunione con il procedimento relativo all'accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2006 nei confronti dello stesso contribuente, anch'esso trattato in data odierna a seguito di riassunzione conseguente ad altra decisione di annullamento della Corte di Cassazione.
Fatta questa premessa, va, in primo luogo, rilevato che è corretta l'affermazione dell'Ufficio appellante secondo cui, trattandosi di controversia attinente all'anno d'imposta 2005, ad essa si applica il testo dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 22 D.L.
78/2010; in quest'ottica deve, altresì, rimarcarsi che il testo dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 applicabile 3 ratione temporis “ritiene compatibile tanto il riferimento ai beni indice, quanto alle spese necessarie per mantenere quei beni o per incrementi patrimoniali” (cfr. Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2025, n. 2384).
Va, inoltre, considerato, sempre in linea di principio, che la disciplina del redditometro
“introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto
(certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva” (Cass., Sez. 5, 19 febbraio 2024, n. 4338) con la conseguenza che “il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni” (Cass., 6 settembre 2024, n. 24072), tenendo peraltro conto del fatto che, secondo il tenore letterale del sesto comma del citato art. 38, nel testo qui applicabile,
l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso “devono risultare da idonea documentazione”.
Passando, dunque, al merito, osserva la Corte che già nel corso del giudizio di primo grado l'Ufficio aveva chiesto il rigetto del ricorso introduttivo “previa rideterminazione del reddito accertato in euro 34.756,91, come risultante dal prospetto di liquidazione allegato alla proposta di adesione”.
La valutazione da effettuare in questa sede, dunque, va calibrata su questa minore pretesa fiscale – implicitamente confermata dall'Ufficio nel gravame qui in oggetto - rispetto a quella originariamente formulata nell'avviso di accertamento per cui è causa.
Ciò posto, rileva la Corte che, quanto all'incremento patrimoniale consistente nell'acquisto dell'autovettura Mercedes E280 CDI SW, nell'avviso di accertamento il prezzo d'acquisto era stato determinato nell'importo di € 57.000,00.
Nella successiva proposta di adesione, però, l'Ufficio, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, ha sottratto al suindicato prezzo d'acquisto l'importo (indicato in €
28.000,00) corrisposto mediante permuta di altra autovettura nonché l'importo di € 2.582,00, percepito a titolo di eredità dalla coniuge del contribuente nel 2004 per il decesso del proprio padre per cui, in definitiva, il valore complessivo dell'incremento patrimoniale è stato rideterminato in €
26.418,00.
Parte contribuente contesta la fondatezza di tale ricostruzione eccependo che andrebbe computato in diminuzione anche il finanziamento erogato in data 27 dicembre 2004 dalla Banca
Popolare del Cassinate per l'importo di € 28.000,00, rimborsabile in 36 rate mensili e regolarmente estinto in data 13 aprile 2007, come da attestazione del suindicato istituto bancario allegata al ricorso introduttivo.
4 L'Ufficio si oppone all'utilizzabilità della documentazione attinente al finanziamento bancario perché opererebbe la preclusione di cui all'art. 32 D.P.R. 600/1973, trattandosi di documentazione non fornita all'Ufficio in fase precontenziosa in risposta al questionario n. Q00227/2010, notificato al contribuente in data 4 settembre 2010, bensì prodotta soltanto in fase contenziosa.
Ad avviso del Collegio, l'eccezione del contribuente è, comunque, inammissibile per carenza d'interesse.
La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva;
ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati” (Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2017, n. 4797; conf. Sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19192).
Ne consegue che, nel caso di specie, ove si ammettesse l'utilizzabilità del finanziamento verrebbe sì meno l'elemento sintomatico di capacità contributiva rappresentato dall'incremento patrimoniale - che, ai fini dell'accertamento sintetico del reddito, varrebbe nell'anno, ai sensi dell'art. 38, comma 5 D.P.R. 600/1973, per la quota di un quinto del valore, e, dunque, per € 5.283,60
(26.418,00 : 5 = 5.283,60) – ma, per converso, a titolo di spese gestionali dovrebbero essere conteggiati - ovviamente nei limiti del valore della quota annua d'acquisto presa in considerazione dall'Ufficio - i ratei di mutuo pagati nel corso della stessa annualità i quali, nel loro complesso, considerando l'importo del finanziamento, il numero delle rate mensili e la data di estinzione del prestito, ammonterebbero ad una somma ampiamente superiore a quella di € 5.283,60.
Dovrebbe, infatti, trovare applicazione il principio secondo cui “il giudice tributario, a fronte della allegazione e prova da parte del contribuente di un fatto idoneo a modificare i termini della pretesa tributaria […], non può limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento, ma deve determinare
l'importo del tributo effettivamente dovuto dai contribuenti” (Cass., Sez. 5, 30 giugno 2022, n. 20935).
Esclusa, dunque, la computabilità (in diminuzione) del finanziamento, rileva, però, la Corte che dalla documentazione in atti emerge che, in realtà, il valore dell'autovettura data in permuta fosse pari ad € 29.000,00 (e non € 28.000,00, come indicato dall'Ufficio) per cui, in definitiva, quanto all'indice sintomatico costituito dall'acquisto dell'autovettura, il valore indicato nella proposta di adesione formulata dall'Ufficio va rideterminato in € 25.418,00 anziché in € 26.418,00.
Sotto altro profilo, rileva la Corte che nella proposta di adesione l'Ufficio ha adeguatamente tenuto conto della pensione annua percepita dalla suocera del contribuente (pari ad € 16.404,00) e
5 del reddito dichiarato dalla coniuge del contribuente medesimo (pari ad € 4.210,00) scomputando tali importi dal reddito complessivo netto;
quanto, poi, alla partecipazione reddituale della figlia, è da condividere il rilievo dell'Ufficio secondo cui si tratta di deduzione del contribuente rimasta priva di supporto probatorio.
Per contro, non può essere condivisa la tesi del contribuente secondo cui andrebbe considerata quale “reddito straordinario” anche la somma di € 18.197,00 che, nel corso dell'anno
2004, il suo nucleo familiare avrebbe percepito quale quota della maggior somma di € 25.943,00 lasciata in eredità dal suocero.
Al riguardo, rileva preliminarmente la Corte che dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta provata soltanto la riscossione in data 13 aprile 2004, da parte dei cinque eredi (vale a dire la moglie del de cuius e i quattro figli, tra i quali la moglie del contribuente), di un assegno cumulativo dell'importo di € 25.943,24 della Banca Banca_1 e già il numero degli eredi fa apparire di per se stessa infondata la prospettazione del contribuente circa la riferibilità al suo nucleo familiare dell'importo di € 18.197,00, pari ad oltre i due terzi del totale dell'eredità.
D'altra parte, il resto della documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo e pertinente al punto in esame si sostanzia in un foglio sottoscritto come ricevuta da tutti i cinque eredi, senza alcuna specificazione della somma da ciascuno rispettivamente ricevuta a titolo personale, ed in un foglio (intitolato “Pro-memoria”) con indicazione di somme riferite ai singoli eredi ma senza alcuna sottoscrizione.
In ogni caso, in assenza di altri elementi che supportino la tesi del contribuente, dirimente è il fatto che manchi qualsiasi prova attinente alla successiva movimentazione bancaria dell'importo specificamente riferibile alla moglie del contribuente laddove, trattandosi di somma ricevuta nel 2004 che dovrebbe assumere rilievo ai fini dell'accertamento relativo all'anno 2005, graverebbe sulla parte privata l'onere di provare non soltanto il semplice "transito" dei redditi nella sua disponibilità, ma anche la "durata" del possesso (in tal senso, cfr., tra le altre, proprio in un caso di somma ricevuta in eredità, Cass., Sez. 6, 28 settembre 2016, n. 19257; per la precisazione che “la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente”,
Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2024, n. 1411).
In definitiva, nulla prova in atti che l'importo computabile per l'anno 2005 quale somma percepita dalla coniuge del contribuente a titolo di eredità possa essere superiore a quella di €
6 2.582,00 che l'Ufficio ha già considerato nella proposta di adesione, in diminuzione del valore dell'incremento patrimoniale.
Quanto, infine, agli indici di capacità contributiva per spese di gestione delle abitazioni secondarie di proprietà del contribuente, in sede di proposta di adesione l'Ufficio ha scomputato - rispetto a quanto calcolato nell'originario avviso di accertamento - le spese afferenti all'abitazione
Nominativo_3secondaria nella disponibilità del figlio sig. , ma non ha scomputato quelle relative
Nominativo_4all'immobile nella disponibilità della suocera del contribuente, sig.ra , in base al rilievo che il reddito da pensione percepito da quest'ultima nell'annualità in esame, pari ad € 16.404,00, fosse stato già portato a decurtazione del reddito complessivo netto accertato (unitamente a quello di
Nominativo_5€ 4.210,00 della coniuge sig.ra ). Il contribuente eccepisce l'illegittimità di tale mancato scomputo, ma la critica non può essere condivisa.
Invero, una volta che il reddito da pensione percepito dalla sig.ra Nominativo_4 nell'annualità in esame, pari ad € 16.404,00, è stato già portato a decurtazione del reddito complessivo netto accertato nei confronti del contribuente, ne consegue l'addebito a quest'ultimo delle spese di gestione dell'immobile in oggetto.
E ciò tanto più considerando che lo stesso contribuente nel ricorso introduttivo aveva affermato che, di fatto, la suocera conviveva con il suo nucleo familiare.
Da tale circostanza, infatti, deve evincersi che l'immobile in questione fosse da considerare nella piena disponibilità del contribuente ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.M. Ministero delle Finanze del 10 settembre 1992 (Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva), che, in relazione all'art. 38, comma 4 D.P.R. 600/1973 applicabile ratione temporis, stabilisce che i beni “si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi”.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, va affermata la legittimità dell'accertamento sintetico del reddito di cui all'originario avviso di accertamento n. RC2050100517 nella ridotta misura indicata nella proposta di adesione n. TKQA5T300213/2011, previa ulteriore riduzione da € 26.418,00 ad € 25.418,00 del totale degli incrementi patrimoniali indicati in detta proposta di adesione, con ogni conseguente riduzione in termini di imposta, sanzione e interessi da calcolare a cura dell'Ufficio.
7 L'accoglimento parziale dell'appello, unito al pregresso accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal contribuente, inducono alla compensazione delle spese di lite dell'intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Giudicando in sede di rinvio, accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 323/2012 della C.T.P. di Frosinone. Compensa le spese dell'intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU MA FL GI ZZ
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