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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2950/2019, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. RIGNANI ROSA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. VALENTE CATERINA ANNA MARIA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
– Controparte_2
1 Controparte_3 DIRIGENTE – PARTE INTERVENUTA –
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in in data 03/10/2001 con CP_2
, parte resistente, unione dalla quale sono Controparte_1
nati due figli, oggi ventiduenne, e , oggi diciasettenne, Per_1 Per_2
entrambi studenti.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da prevaricazione ed aggressività. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente;
affidare la prole minorenne, con regolamentazione degli incontri della parte resistente con la stessa;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente ed €
800,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole (€
400,00 per ciascun figlio), oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo eccepisce l'inammissibilità del ricorso per separazione presentato dalla
2 controparte, allegando la pendenza di altri procedimenti innanzi al
Tribunale per i minorenni di Bari e, segnatamente, di quelli iscritto al n. 1836/2018, riunito a quello iscritto al n. 111/2019 V.G..
Nel merito, contesta quanto allegato da controparte, assumendo che quest'ultima con il suo comportamento, pregiudizievole anche per i figli, ha reso intollerabile la convivenza.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, addebitandola alla controparte, disporre l'affido esclusivo a sé dei minori, l'assegnazione della casa coniugale con i relativi arredi e regolare i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e tra questi e la prole nei termini indicati in comparsa, vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio.
Con sentenza parziale n. 4197/2019 è stata dichiarata la separazione dei coniugi, mentre con ordinanza del 15.2.2021,
1, preso atto e condivise Controparte_3
le conclusioni di cui al decreto del 30.10.2020 del Tribunale dei minorenni nell'ambito del procedimento n. 111/2019 V.G. con il quale è stata dichiarata la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sui figli minorenni, sono state revocate le statuizioni relative all'affidamento e collocamento del figlio Per_3
divenuto maggiorenne, la figlia minorenne è stata affidata in Per_2
via esclusiva al padre, è stata conseguentemente revocata l'assegnazione alla madre della casa coniugale ed assegnata al padre disposti incontri protetti tra madre e figlia CP_1
3 minorenne e revocato l'assegno di € 700,00 mensili a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale, occorre decidere le restanti richieste, dando atto che la difesa del resistente non ha insistito sulle eccezioni d'inammissibilità del ricorso per la pendenza di altri procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni.
“SULLE DOMANDE DI ADDEBITO” – Va premesso che, come ritenuto da ultimo da Cassazione civile con l'ordinanza n. 13858/2025, “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso l'addebito della separazione in una fattispecie nella quale emergeva la progressiva manifesta disaffezione dei coniugi che, da tempo, non condividevano più il talamo, palesavano univoci atteggiamenti di indifferenza nei rapporti personali e si erano già rivolti ad un legale pur, inutilmente, intraprendendo un percorso di
4 terapia di coppia)”.
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie, va senz'altro rigettata la richiesta di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito, in quanto le condotte ed i comportamenti dalla prima attribuiti al secondo non hanno trovato alcun riscontro probatorio nel corso del giudizio.
A diversa conclusione deve giungersi in ordine alla domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie, tenuto conto delle varie relazioni dei Servizi sociali prodotte e della relazione del CTU nominato nel corso del giudizio.
Sul punto è opportuno richiamare alcune pronunce dei giudici di merito e, in particolare, Tribunale Termini Imerese, 09/06/2011, il quale ha ritenuto che “L'obiettiva violazione dei doveri coniugali di assistenza e collaborazione e di coabitazione non è sufficiente per la pronuncia di addebito se manca una condotta consapevole e volontaria (nella specie, il collegio ha rilevato che la moglie, a causa della patologia psichica e della mancanza di un adeguato trattamento sanitario, non era stata in grado di dominare le proprie azioni durante la convivenza familiare), e Tribunale Milano, Sez.
IX, Sentenza, 02/02/2010, secondo cui “La dichiarazione di addebito della separazione implica la volontaria e consapevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Ne consegue che non può essere addebitata la separazione quando il comportamento contrario ai doveri coniugali sia causalmente riconducibile ad un grave stato di infermità psichica del coniuge”.
Nelle relazioni dei servizi sociali e, in particolare, in quella del
CTU, si legge che la ricorrente “… non riesce a capire quali siano le reali esigenze dei figli e continua ad assumere un atteggiamento
5 ossessivo e iperprotettivo “a distanza”, rendendosi a volte insopportabile ai loro occhi. La sua natura dipendente la rende ambivalente nei confronti del a cui è ancora affezionata. CP_1
Inoltre, il suo rifiuto di assumere psicofarmaci, sebbene motivato da quello che è successo a sua madre, deceduta per un abuso di neurolettici per curare il Parkinson, rende ancora più difficile
l'intervento di cura. A tal proposito è necessario precisare che la Parte non è stata mai presa realmente in carico dal di Pt_1
, dove si reca una volta al mese, senza contare i rinvii. CP_2
Questo caso ha bisogno di una presa in carico globale e costante, sia dal punto di vista psicoterapeutico, sia farmacologico, ma è necessario che la si fidi di chi la cura, cosa che attualmente Pt_1
non avviene, se si esclude il suo Ctp dott. e la Persona_4
psicologa del Centro famiglie di Triggiano”: emerge, quindi, che la ricorrente, pur essendole stata prospettata la necessità di sottoporsi ad un trattamento sanitario, mai si è attivata in tal senso. Inoltre, in nessuna di dette relazioni si rappresenta quel “grave stato di infermità psichica del coniuge” che, secondo la citata giurisprudenza di merito, impedirebbe una pronuncia di addebito, per cui tale addebito va pronunciato, essendo stato dimostrato che il comportamento assunto dalla ricorrente nei confronti del coniuge e della stessa prole ha reso intollerabile la convivenza.
“L'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA ” – Il Collegio ritiene di Per_2
confermare l'affido esclusivo al padre della predetta figlia minore, oggi diciassettenne, attesa l'alta conflittualità tra i suoi genitori e tenuto conto della forte instabilità che caratterizza la personalità della madre che, come detto, rifiuta di sottoporsi ai necessari
6 trattamenti sanitari.
Difatti, nei rapporti genitori / figli vale la regola dell'affidamento condiviso dei figli, alla quale può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore: pertanto, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, accertando in concreto che il suo comportamento rechi un concreto o anche altamente potenziale pregiudizio allo stesso (si richiama Cass. Civ. Sez. I Sent., 18.6.2008, n. 16593: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore,
e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”; nonché
Cass. Civ., sez. I, ordinanza 19.9.2022, n. 27348: “In tema di affidamento dei figli minorenni, il giudice deve attenersi al criterio rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
7 Nella vicenda esaminata dalla I Sezione Civile la madre risultava impossibilitata a comunicare con l'ex partner in quanto lo stesso non rispondeva al telefono, né alle e-mail, e neppure ai messaggi
WhatsApp”).
Nel caso in esame, come detto, il comportamento assunto dalla ricorrente deve ritenersi gravemente pregiudizievole per gli interessi della figlia . Per_2
Da quanto innanzi consegue anche la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al marito, col quale vive la figlia.
Per gli incontri madre/figlia, attualmente disciplinati in forma assistita, le relazioni dei servizi e del CTU evidenziano il desiderio della minore d'incontrare liberamente la madre e il Collegio, tenuto conto anche dell'età della ragazza, a breve maggiorenne, ritiene di assecondare tale desiderio, disciplinando detti incontri in forma libera, per almeno due giorni a settimana ed in orari compatibili con gli impegni scolastici e ludici della ragazza.
“IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA ILARIA” – In ordine a questo punto il Collegio non ha sufficienti elementi per valutare la capacità lavorativa e reddituale della ricorrente, né se la stessa sia in grado di produrre redditi, tenuto conto delle sue condizioni psichiche, per cui sul punto la domanda va rigettata.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal resistente, ricorrono giusti motivi per compensare al 50% le spese di lite e, conseguentemente, condannare la ricorrente al pagamento del restante 50%, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
8 Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 28/02/2019 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. ADDEBITA la separazione alla ricorrente Parte_1
2. CONFERMA l'affido esclusivo della minore al Persona_5
padre e l'assegnazione a quest'ultimo della casa CP_1
coniugale;
3. DISPONE che gli incontri madre/figlia minore avvengano in forma libera, per almeno due giorni a settimana ed in orari compatibili con gli impegni scolastici e ludici della minore;
4. COMPENSA, per il 50%, le spese di giudizio e, per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, del restante 50% delle spese di lite, che liquida quanto al dovuto in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre
15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
9 civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2950/2019, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. RIGNANI ROSA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. VALENTE CATERINA ANNA MARIA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
– Controparte_2
1 Controparte_3 DIRIGENTE – PARTE INTERVENUTA –
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in in data 03/10/2001 con CP_2
, parte resistente, unione dalla quale sono Controparte_1
nati due figli, oggi ventiduenne, e , oggi diciasettenne, Per_1 Per_2
entrambi studenti.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da prevaricazione ed aggressività. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente;
affidare la prole minorenne, con regolamentazione degli incontri della parte resistente con la stessa;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente ed €
800,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole (€
400,00 per ciascun figlio), oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo eccepisce l'inammissibilità del ricorso per separazione presentato dalla
2 controparte, allegando la pendenza di altri procedimenti innanzi al
Tribunale per i minorenni di Bari e, segnatamente, di quelli iscritto al n. 1836/2018, riunito a quello iscritto al n. 111/2019 V.G..
Nel merito, contesta quanto allegato da controparte, assumendo che quest'ultima con il suo comportamento, pregiudizievole anche per i figli, ha reso intollerabile la convivenza.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, addebitandola alla controparte, disporre l'affido esclusivo a sé dei minori, l'assegnazione della casa coniugale con i relativi arredi e regolare i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e tra questi e la prole nei termini indicati in comparsa, vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio.
Con sentenza parziale n. 4197/2019 è stata dichiarata la separazione dei coniugi, mentre con ordinanza del 15.2.2021,
1, preso atto e condivise Controparte_3
le conclusioni di cui al decreto del 30.10.2020 del Tribunale dei minorenni nell'ambito del procedimento n. 111/2019 V.G. con il quale è stata dichiarata la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sui figli minorenni, sono state revocate le statuizioni relative all'affidamento e collocamento del figlio Per_3
divenuto maggiorenne, la figlia minorenne è stata affidata in Per_2
via esclusiva al padre, è stata conseguentemente revocata l'assegnazione alla madre della casa coniugale ed assegnata al padre disposti incontri protetti tra madre e figlia CP_1
3 minorenne e revocato l'assegno di € 700,00 mensili a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale, occorre decidere le restanti richieste, dando atto che la difesa del resistente non ha insistito sulle eccezioni d'inammissibilità del ricorso per la pendenza di altri procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni.
“SULLE DOMANDE DI ADDEBITO” – Va premesso che, come ritenuto da ultimo da Cassazione civile con l'ordinanza n. 13858/2025, “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso l'addebito della separazione in una fattispecie nella quale emergeva la progressiva manifesta disaffezione dei coniugi che, da tempo, non condividevano più il talamo, palesavano univoci atteggiamenti di indifferenza nei rapporti personali e si erano già rivolti ad un legale pur, inutilmente, intraprendendo un percorso di
4 terapia di coppia)”.
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie, va senz'altro rigettata la richiesta di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito, in quanto le condotte ed i comportamenti dalla prima attribuiti al secondo non hanno trovato alcun riscontro probatorio nel corso del giudizio.
A diversa conclusione deve giungersi in ordine alla domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie, tenuto conto delle varie relazioni dei Servizi sociali prodotte e della relazione del CTU nominato nel corso del giudizio.
Sul punto è opportuno richiamare alcune pronunce dei giudici di merito e, in particolare, Tribunale Termini Imerese, 09/06/2011, il quale ha ritenuto che “L'obiettiva violazione dei doveri coniugali di assistenza e collaborazione e di coabitazione non è sufficiente per la pronuncia di addebito se manca una condotta consapevole e volontaria (nella specie, il collegio ha rilevato che la moglie, a causa della patologia psichica e della mancanza di un adeguato trattamento sanitario, non era stata in grado di dominare le proprie azioni durante la convivenza familiare), e Tribunale Milano, Sez.
IX, Sentenza, 02/02/2010, secondo cui “La dichiarazione di addebito della separazione implica la volontaria e consapevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Ne consegue che non può essere addebitata la separazione quando il comportamento contrario ai doveri coniugali sia causalmente riconducibile ad un grave stato di infermità psichica del coniuge”.
Nelle relazioni dei servizi sociali e, in particolare, in quella del
CTU, si legge che la ricorrente “… non riesce a capire quali siano le reali esigenze dei figli e continua ad assumere un atteggiamento
5 ossessivo e iperprotettivo “a distanza”, rendendosi a volte insopportabile ai loro occhi. La sua natura dipendente la rende ambivalente nei confronti del a cui è ancora affezionata. CP_1
Inoltre, il suo rifiuto di assumere psicofarmaci, sebbene motivato da quello che è successo a sua madre, deceduta per un abuso di neurolettici per curare il Parkinson, rende ancora più difficile
l'intervento di cura. A tal proposito è necessario precisare che la Parte non è stata mai presa realmente in carico dal di Pt_1
, dove si reca una volta al mese, senza contare i rinvii. CP_2
Questo caso ha bisogno di una presa in carico globale e costante, sia dal punto di vista psicoterapeutico, sia farmacologico, ma è necessario che la si fidi di chi la cura, cosa che attualmente Pt_1
non avviene, se si esclude il suo Ctp dott. e la Persona_4
psicologa del Centro famiglie di Triggiano”: emerge, quindi, che la ricorrente, pur essendole stata prospettata la necessità di sottoporsi ad un trattamento sanitario, mai si è attivata in tal senso. Inoltre, in nessuna di dette relazioni si rappresenta quel “grave stato di infermità psichica del coniuge” che, secondo la citata giurisprudenza di merito, impedirebbe una pronuncia di addebito, per cui tale addebito va pronunciato, essendo stato dimostrato che il comportamento assunto dalla ricorrente nei confronti del coniuge e della stessa prole ha reso intollerabile la convivenza.
“L'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA ” – Il Collegio ritiene di Per_2
confermare l'affido esclusivo al padre della predetta figlia minore, oggi diciassettenne, attesa l'alta conflittualità tra i suoi genitori e tenuto conto della forte instabilità che caratterizza la personalità della madre che, come detto, rifiuta di sottoporsi ai necessari
6 trattamenti sanitari.
Difatti, nei rapporti genitori / figli vale la regola dell'affidamento condiviso dei figli, alla quale può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore: pertanto, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, accertando in concreto che il suo comportamento rechi un concreto o anche altamente potenziale pregiudizio allo stesso (si richiama Cass. Civ. Sez. I Sent., 18.6.2008, n. 16593: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore,
e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”; nonché
Cass. Civ., sez. I, ordinanza 19.9.2022, n. 27348: “In tema di affidamento dei figli minorenni, il giudice deve attenersi al criterio rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
7 Nella vicenda esaminata dalla I Sezione Civile la madre risultava impossibilitata a comunicare con l'ex partner in quanto lo stesso non rispondeva al telefono, né alle e-mail, e neppure ai messaggi
WhatsApp”).
Nel caso in esame, come detto, il comportamento assunto dalla ricorrente deve ritenersi gravemente pregiudizievole per gli interessi della figlia . Per_2
Da quanto innanzi consegue anche la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al marito, col quale vive la figlia.
Per gli incontri madre/figlia, attualmente disciplinati in forma assistita, le relazioni dei servizi e del CTU evidenziano il desiderio della minore d'incontrare liberamente la madre e il Collegio, tenuto conto anche dell'età della ragazza, a breve maggiorenne, ritiene di assecondare tale desiderio, disciplinando detti incontri in forma libera, per almeno due giorni a settimana ed in orari compatibili con gli impegni scolastici e ludici della ragazza.
“IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA ILARIA” – In ordine a questo punto il Collegio non ha sufficienti elementi per valutare la capacità lavorativa e reddituale della ricorrente, né se la stessa sia in grado di produrre redditi, tenuto conto delle sue condizioni psichiche, per cui sul punto la domanda va rigettata.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal resistente, ricorrono giusti motivi per compensare al 50% le spese di lite e, conseguentemente, condannare la ricorrente al pagamento del restante 50%, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
8 Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 28/02/2019 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. ADDEBITA la separazione alla ricorrente Parte_1
2. CONFERMA l'affido esclusivo della minore al Persona_5
padre e l'assegnazione a quest'ultimo della casa CP_1
coniugale;
3. DISPONE che gli incontri madre/figlia minore avvengano in forma libera, per almeno due giorni a settimana ed in orari compatibili con gli impegni scolastici e ludici della minore;
4. COMPENSA, per il 50%, le spese di giudizio e, per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, del restante 50% delle spese di lite, che liquida quanto al dovuto in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre
15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
9 civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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