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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa FE Girfatti Giudice
dott.ssa FE Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 3161 /2019
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
C.F.: , nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rapp.tata e difesa dall'avv. De Vivo Cristina Maria ricorrente
E
C.F.: , nato a [...], il [...], rapp.to e Controparte_1 C.F._2 difeso dall' avv. Boccato Vanessa resistente
Nonché
P.M. in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 08.01.2025
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2019 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il sig. il giorno 14.07.2012 in Pomigliano d'Arco, Controparte_1
dalla cui unione nascevano i figli (Avellino, 28.07.2013), (Avellino il 07.07.2015) Per_1 Per_2 e FE (Avellino 24.07.2017), assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità ma soprattutto a causa del comportamento del resistente che si sarebbe disinteressato totalmente di moglie e figli allontanandosi dalla casa coniugale senza dare contezza del nuovo domicilio. La parte chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso, previa emanazione dei provvedimenti consequenziali, precipuamente: affido esclusivo dei minori alla madre, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e determinazione a carico del resistente di contributo al mantenimento per la prole nella misura di euro 800,00, oltre al
50% del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, con condanna alle spese.
All'udienza presidenziale del 18.11.2019 comparivano e venivano sentite entrambe le parti su espressa richiesta del resistente allo stato privo di difensore. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, concesso termine per note di discussione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre con regolamentazione del diritto di visita paterno, assegnava la casa coniugale alla genitrice affidataria dei minori, poneva a carico del sig. l'obbligo di versare alla ricorrente a Parte_2 titolo di mantenimento della prole la somma di euro 450,00 e di € 325,00 per il pagamento del mutuo, invitava il resistente a svolgere un percorso a sostegno della genitorialità, indirizzava i minori ad un percorso psicologico onde recuperare il rapporto con la figura paterna, nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti;
la ricorrente si riportava ai propri scritti;
il resistente alla memoria ex artt. 166 e167, cpc del 20.05.2020 con la quale non si opponendosi alla separazione, contestava ogni addebito e chiedeva pronunciarsi affido condiviso dei minori, disciplina del diritto di visita paterno, determinazione a su carico del contributo al mantenimento per la prole nella misura di € 450,00 e di € 100,00 quale contributo per il mutuo.
Con ordinanza del 19.03.2021 il GI ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti e rinviava all'udienza del 28.3.2022 per espletamento prova.
Con note del 10.06.2021 parte ricorrente depositava ricorso ex art 156 cpc, con il quale richiedeva l'accredito diretto dell'assegno di mantenimento determinato ordinanza presidenziale del 14.01.2020 al datore di lavoro del sig. ; Il Gi disponeva l'apertura del sub procedimento e rinviava all' CP_1
udienza del 4.10.2021 per la trattazione della questione;
sciolta la riserva assunta in detta udienza, preso atto della mancata contestazione da parte del resistente circa il dedotto di controparte ed in ogni caso della mancanza di prova liberatoria, accoglieva il ricorso ex art 156 cpc formulato da parte ricorrente e contestualmente ordinava al datore di lavoro di di versare direttamente Parte_2
alla sig.ra la somma di euro 450,00 quale contributo al mantenimento dei tre Parte_1
figli minori come statuito in ordinanza presidenziale 08.01.2020. All'udienza del 28.03.2022 venivano espletati gli interrogatori formali che le parti reciprocamente si erano deferiti;
il difensore di parte resistente chiedeva che il Giudice si pronunciasse sull'articolato di cui alle note 183, VI comma, c.p.c. n. 3, con riserva di produrre in telematico documentazione relativa ai movimenti del mutuo. Il difensore di parte ricorrente si opponeva. Il GI disponeva riscontro socio-ambientale relativamente alla condizione dei minori appurando sia che gli stessi fossero adeguatamente curati dal genitore collocatario, sia appurando il grado di partecipazione paterna alle vicende di cura e gestione genitoriale dei minori in oggetto;
rinviava pertanto in prosieguo per le sole questioni introdotte da parte resistente all'udienza del 17.10.2022 da tenersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 2.11.2022 il GI confermava ord. 19.3.2021 e rinviava in prosieguo per l'espletamento della prova alla già calendarizzata udienza del 25.9.2023, dispone che a cura dei SS competenti fosse svolto monitoraggio semestrale sui minori del nucleo in causa.
Escussi i testi di entrambe le parti alle udienze del 25.09.2023 e 16.09.2024 , il GI fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni con scadenza al 08.01.2025 onerando entrambe le parti a documentare la propria condizione economica anche con specifico riferimento alla situazione del mutuo.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc..
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che essa vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge, procedendo quindi ad una valutazione comparativa, al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come motivo di addebito il comportamento del resistente in quanto poco incline alla affectio maritalis, a volte violento, poco interessato alle vicende di cura della prole oltre alla circostanza che si sia allontanato dalla casa coniugale a seguito di numerose relazioni extra coniugali.
Secondo il Tribunale non risulta adeguatamente comprovato che la crisi del menage matrimoniale sia da ricondurre ad atteggiamenti delle parti.
I testi escussi non caratterizzano in modo, idoneo, completo e tranquillizzante i fatti posti a fondamento della domanda di addebito;
piuttosto descrivono una coppia che dopo un sia pur breve periodo di armonia, non riesce a trovare equilibrio e coesione rispetto a specifiche questioni, lasciandosi sopraffare da stanchezza e timori.
Emerge tra i coniugi una profonda e dolorosa incomprensione che molto probabilmente trae origine dalla situazione di tensione derivata dalla scoperta della patologia di cui è affetto il primogenito
; il rapporto coniugale, sopraffatto da litigi, malintesi e soprattutto preoccupazioni in ordine Per_1
alla modalità di gestione del piccolo, si è pian piano deteriorato ed i coniugi hanno perduto la stima e fiducia reciproca nonché il desiderio concreto di trovare una intesa.
L'abbandono del tetto coniugale da parte del non giustifica di per sé l'addebito ma è al CP_1
più sintomatico di una situazione di estrema e prolungata tensione tra le parti verosimilmente anche dovuta dal venir meno del legame affettivo, tale da determinare l'impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile.
Ebbene, in assenza di ulteriore supporto probatorio, non risultando adeguatamente suffragate le argomentazioni di parte ricorrente in merito a presunte relazioni extraconiugali del , ciò CP_1
che emerge dalle risultanze in atti è la esistenza di una situazione di grave incompatibilità tra i coniugi dovuta evidentemente a divergenze caratteriali, mentalità e stili di vita.
Al pari non risultano acquisiti elementi di riscontro esterno rispetto ai presunti atteggiamenti di violenza perpetrati in danno della , non risultando in atti documentazione a sostegno se non Pt_1
le mere dichiarazioni rese dalla parte ai Servizi sociali.
La crisi dunque è da reputarsi pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti da parte ricorrente, che così come emergenti dalle risultanze istruttorie, non possono pertanto giustificare l'accoglimento della domanda di addebito.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale esaminati gli atti e le risultanze istruttorie ritiene in primo luogo di confermare le statuizioni della fase presidenziale.
Circa l'affidamento dei minori giova precisare quanto segue.
È noto, al riguardo, che il criterio fondamentale cui deve attenersi giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
L'affidamento esclusivo costituisce pertanto evenienza del tutto eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole nell'interesse esclusivo del minore (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386). La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Nel caso di specie, il resistente lavora e vive stabilmente a Torino, vede sporadicamente i minori , è risultato poco incline a partecipare alle vicende di accudimento ed educazione dei tre figli, in passato ha contribuito al sostentamento degli stessi in maniera approssimativa e saltuaria;
è stato disposto l'ordine al datore di lavoro di versare direttamente alla sig.ra il contributo al mantenimento Pt_1
per i figli.
Tali modalità di approccio sottintendono, a parere di questo Giudice, disinteresse alla cura, all'educazione dei figli stessi e del loro benessere psicofisico costituendo una situazione pregiudizievole per la prole a causa della costante assenza, difficile reperibilità del resistente e precarietà dell'apporto affettivo e materiale, soprattutto per il piccolo che dovrebbe invece Per_1
crescere in uno schema di rapporti ben consolidato. Le relazioni sociali in atti (vs relazione SS
[...]
14.08.2019 e 13.10.2022) evidenziano come la distanza e il disinteresse paterno non hanno Per_3 mai consentito l'avvio dei percorsi indicati;
né risulta che lo stesso resistente si sia fattivamente attivato in tal senso nella sua nuova residenza con ciò confermando la propria mancanza di interesse alla vicenda familiare;
è ragionevolmente presumere che lo stesso non voglia assumersi le responsabilità educative derivanti dal ruolo paterno, di fatto delegate al suo stesso genitore evidenziando pertanto una certa carenza nella capacità genitoriale.
In relazione al diritto di visita, tenuto conto della distanza geografica e della circostanza che il resistente ha lasciato la casa coniugale nel 2018 quando allora i figli erano piccolissimi creando una situazione di discontinuità con gli stessi che verosimilmente sono poco abituati alla di lui presenza, il
Tribunale ritiene maggiormente confacente agli interessi dei minori e in particolare di Per_1
l'attuazione del diritto di visita paterno in spazio neutro almeno una volta al mese;
quanto a Per_2
e FE si ritiene di confermare quanto statuito in fase presidenziale facultato il padre ad effettuare videochiamate almeno una volta a settimana, dando atto che non si è proceduto all'audizione dei minori in quanto non hanno raggiunto l'età prevista;
in particolare , prossimo al compimento Per_1
degli anni 12, ha una impossibilità psichica;
e FE devono compiere rispettivamente 10 Per_2
e 8 anni.
Quanto alla condizione economica delle parti si dà atto che la ricorrente ha dichiarato di essere operaia part time con introito mensile di € 1.200,00 ; il resistente svolge attività di tornitore con stipendio lordo di € 2300,00, vive in fitto con canone di € 700,00, si dichiara gravato da finanziamenti;
entrambe le parti sono onerate dal pagamento del mutuo per la casa familiare in cui vive la ricorrente con i figli.
Pertanto alla luce del principio di diritto ex art. 147 e 148 cc ciascuna parte contribuisce al mantenimento della prole in proporzione delle rispettive sostanze: il Tribunale ritiene equo confermare la determinazione statuita in sede presidenziale, determinando in € 450,00 ovvero €
500,00 con rivalutazione Istat il contributo al mantenimento della prole con ordine al datore di lavoro del sig. di versare direttamente detto importo alla sig.ra entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese.
In relazione alla domanda di parte ricorrente di disporre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere nella misura del 50% la rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale, il Tribunale nulla dispone, osservando che il contratto di mutuo deve considerarsi autonomo rispetto alle questioni economiche riguardanti la separazione, attenendo alla sfera negoziale delle parti come tale preclusa all'accertamento del giudice. Ogni parte rimane onerata pro quota del mutuo relativo alla casa coniugale in quanto debito contratto in costanza di matrimonio al fine di realizzare il progetto di vita comune .
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi in ragione della natura delle questioni trattate per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a Parte_1 CodiceFiscale_3
Napoli il 27/11/1980 e c.f.: , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
05/12/1982, che hanno contratto matrimonio in data 14.07.2012 in Pomigliano d'Arco ( atto n.
51 P. II, s. A, Uff. 1, anno 2012 );
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
3) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
4) dispone affido esclusivo dei minori alla madre con diritto di visita paterno come in parte motiva;
5) assegna la casa coniugale sita in alla via Nazionale 269 alla sig.ra Persona_3 Parte_1
che vi vivrà con i figli minori;
[...] 6) determina in € 500,00 il contributo al mantenimento della prole a carico del sig. Controparte_1
modificato in tal senso il già statuito ordine al terzo ditta TECNOMECCANICA LEINI srl con sede in Leini (TO) Starda Fantasia n. 9 di versamento diretto a favore della sig.ra Parte_1
in atti generalizzata entro il giorno 5 di ogni mese , con indicizzazione annuale Istat;
[...]
7) dispone che il sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie Controparte_1
come individuate nel Protocollo Trib. Nola/ Coa del 20.05.2021;
8) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 09/04/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca